REGOLAMENTO COMUNALE
SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
E SUL DIRITTO DI ACCESSO
ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONSILIARE N. 6 DEL 10 GENNAIO 1998
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 01 - Oggetto del
Regolamento
1.
Il
presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 07
agosto 1990, n° 241 e nell’articolo 07 della legge 08 giugno 1990, n° 142,
stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa
al perseguimento dei fini determinati dalla legge secondo criteri di
trasparenza, economicità, di efficacia e di pubblicità.
Art. 02 - Principi generali
1.
Il
Comune non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dello
svolgimento dell’istruttoria.
2.
Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d’Ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso.
Art. 03 - Obbligo di motivazione
1.
Ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Art. 04 - Eccezione
all’obbligo della motivazione
1.
La
motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e
per quelli a contenuto generale.
Art. 05 - Comunicazione del
provvedimento al destinatario
1.
Al
destinatario deve essere comunicato il provvedimento conclusivo del
procedimento.
2.
Se
le ragioni del provvedimento risultano da altro atto della amministrazione
richiamato nel provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest’ultimo
deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento,
anche l’atto cui esso si richiama.
3.
In
ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e
l’autorità cui è possibile ricorrere.
TITOLO II
IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
RESPONSABILITÀ
DEL PROCEDIMENTO
Art. 06 - Individuazione delle
unità organizzative responsabili del singolo procedimento
1.
Le
unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché della promozione del provvedimento e della sua adozione,
salvo che quest’ultima sia per legge di competenza di altri soggetti o
organi, sono i dipendenti comunali
preposti agli Uffici e ai Servizi.
Art. 07 - Responsabile del
procedimento
1.
Ai
Dipendenti di cui al precedente art. 06 compete l’istruttoria ed ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento relativo al servizio espletato e all’Ufficio
ricoperto.
2.
Se
in un procedimento amministrativo sono interessati più Uffici o servizi,
ciascun Ufficio o servizio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo
assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
3.
La
responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data
dell’assegnazione, alla medesima, dell’istanza di parte.
4.
Le
unità organizzative responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti
preposti sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, nelle forme
e con le modalità fissate dall’art. 10, ai soggetti ivi indicati e, a
richiesta, a chiunque via abbia interesse ai sensi dell’art.11.
Art. 08 - Compiti del
responsabile del procedimento
1.
Il
Responsabile del procedimento :
a) valuta, ai fini istruttori,
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento ;
b) accerta d’Ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali ;
c) propone l’indizione o,
avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi ;
d) cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti ;
e) adotta, ove ne abbia la
competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’Organo
competente per l’adozione.
CAPO II
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 09 - Inizio
dell’attività procedimentale.
1.
Qualora
non sussistano specifiche ragioni d’impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro
dieci giorni decorrenti dalla data dell’assegnazione di cui al comma 03 del
precedente articolo 07, comunica, con le modalità previste dal precedente
articolo 08, l’avvio del procedimento :
a) ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ;
b) ai soggetti che per
specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.
2. Analoga comunicazione con le
stesse modalità di cui all’articolo 08, il responsabile del procedimento è
tenuto a fornire ai soggetti - individuati o facilmente individuabili nel corso
della attività istruttoria - ai quali si ritiene che il provvedimento finale
possa arrecare pregiudizio.
3. Il responsabile del
procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire negli atti, di dare
inizio alla istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 02, qualora
lo richiedano particolari ragioni di urgenza per la salvaguardia del pubblico
interesse.
Art. 10 - Modalità della
comunicazione di avvio del procedimento
1.
Il
responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui
all’articolo 09 dell’avvio del procedimento stesso.
2.
Nella
comunicazione debbono essere indicati :
a) il servizio
competente ;
b) l’oggetto del procedimento
promosso ;
c) l’Ufficio e il dipendente
responsabile del procedimento ;
d) la sede dell’ufficio in cui
si può prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero o
l’incertezza dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 02 saranno resi
noti mediante pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale.
4. L’omissione di talune delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Art. 11 - Facoltà di interventi
nel procedimento.
1.
Qualunque
soggetto portatore di interessi pubblici o di interessi privati, nonché le
associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo
procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio
medesimo, da presentarsi non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine
previsto per la conclusione del procedimento.
Art. 12 - Modalità di
intervento nel procedimento
1.
I
soggetti di cui all’articolo 09 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 11
hanno diritto di :
a) prendere visione degli atti
del procedimento, salvo quelli per i quali l’accesso è escluso ai sensi del
titolo III del presente regolamento, ai quali dovesse eventualmente applicarsi
il divieto di cui alla lettera a) del comma 02 dell’articolo 24 della legge 07
agosto 1990 n° 241, nonché gli atti che contenessero apprezzamenti sulla
qualità delle persone fisiche ;
b) presentare memorie scritte e
documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima
della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento
indicando comunque nella motivazione le ragioni di accoglimento o della
reiezione delle memorie o dei documenti.
Art. 13 - Accordi con gli
interessati
1.
Le
osservazioni e le proposte presentate a norma dell’articolo 12, ove non siano
di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso sussiste il pubblico
interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli
interessati.
2.
Gli
accordi possono sostituire, integralmente o parzialmente, soltanto l’eventuale
contenuto discrezionale dei provvedimenti.
3.
Ipotesi
di accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere
consentite solo se espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.
4.
Gli
accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia
diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.
5.
Gli
accordi sono approvati dall’Organo competente nelle forme previste per il
provvedimento finale e soggiacciono ai controlli previsti per quest’ultimo.
6.
Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione ha facoltà di
recedere immediatamente dagli accordi.
7.
Per
le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo si applicano le norme del comma 05
dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990, n° 241.
Art. 14 - Concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi
1.
Per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le
disposizioni dello specifico regolamento comunale da adottarsi in applicazione dell’art. 12 della legge 07
agosto 1990, n° 241.
2.
L’effettiva
osservanza dei criteri e modalità di cui al detto regolamento deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel comma 1.
Art. 15 - Termine per la
conclusione dei procedimenti
1.
I
termini entro cui devono concludersi i procedimenti sono indicati nell’allegato
“A”.
2.
Per
i procedimenti non compresi in detto allegato, il termine per la conclusione è
di 30 giorni, se non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro
regolamento o procedimento speciale.
Art. 16 - Impossibilità di
rispetto del termine
1.
Qualora
particolari evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto
del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà
essere data all’interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine
entro cui sarà adottato il provvedimento.
2.
In
tal caso, la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere
superiore al doppio di quella fissata originariamente.
Art. 17 - Casi di non
applicazione della normativa del capo II
1.
Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell’attività del Comune diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.
2.
Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
TITOLO III
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I - NORME
GENERALI
Art. 18 - Ambito di
applicazione
1.
Il
diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le
modalità stabilite dal presente regolamento.
2.
Il
diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e
anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune competente
a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
3.
Il
diritto di accesso s’intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o
altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti
informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito
l’accesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
CAPO II
MODALITÀ PER
L’ACCESSO
Art. 19 - Pubblicazione
degli atti
1.
Quando
la legge o lo speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per
altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si
intende realizzata con la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale
per 15 giorni consecutivi.
Art. 20 - Accesso informale
1.
Il
diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche
verbale, all’Ufficio comunale competente a formare l’atto conclusivo di
procedimento o a detenerlo stabilmente.
2.
L’interessato
deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra,
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare della
propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3.
La
richiesta esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Art. 21 - Procedimento di
accesso formale
1.
Qualora
per il carico giornaliero di lavoro non sia possibile l’accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è
invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2.
Al
di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare
richiesta formale, di cui l’Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3.
Al
procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei
commi 2 e 3 del precedente art. 18.
Art. 22 - Esame dei documenti
- Rilascio di copie
1.
L’esame
dei documenti è gratuito.
2.
Per
il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al
disposto dell’art. 25, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n° 241, la speciale
tariffa che la Giunta Comunale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di
principio :
a) rimborso costi di
riproduzione : - per ogni
foglio fino a cm 21x 29,70 ;
- per ogni foglio
di dimensione superiore ;
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Art. 23 -
Richiesta di accesso - Contenuto
1.
La
richiesta di accesso, diversa da quella verbale, dovrà essere fatta a mezzo di
modulo fornito gratuitamente dall’Amministrazione.
2.
La
richiesta, in ogni caso, deve contenere gli elementi indicati dall’art. 20.
Art. 24 - Presentazione della richiesta formale
1.
La
richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti
dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale.
2.
Il
responsabile dell’Ufficio protocollo generale subito dopo averla protocollata,
di volta in volta, la trasmetterà per l’ulteriore corso, al competente
Responsabile del servizio.
3.
La
domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi
allegati facenti parte integrante di esso.
4.
Potrà
essere fatta unica domanda per i documenti riconducibili allo stesso
procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese
previsto dall’art. 22.
5.
La
richiesta formale presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all’amministrazione
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
6.
L’Ufficio
relazioni con il pubblico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n°
29, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso
e sui relativi costi.
Art. 25 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso
1.
Il
procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma
dell’art. 25, comma 04, della legge 07 agosto 1990 n° 241, decorrenti dalla presentazione,
al protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima
nell’ipotesi disciplinata dal comma 05 del precedente art. 24.
2.
Ove
la richiesta sia irregolare o incompleta l’Ufficio, entro dieci giorni, è
tenuto a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 26 - Responsabilità del procedimento di accesso
1.
Responsabile
del procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa competente a formare l’atto od a detenerlo
stabilmente di cui al precedente art. 06.
Art. 27 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1.
L’atto
di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio,
completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di
tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei
documenti o per ottenerne copia.
2.
L’accoglimento
della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso
agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti.
3.
L’esame
dei documenti avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della
richiesta, nelle ore di ufficio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di lunedì e
giovedì di ogni settimana salvo motivate richieste di urgenza, alla presenza di
personale dipendente.
4.
Salva
comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal
luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5.
L’esame
dei documenti è effettuato dal richiedente, che può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
Art. 28 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali
1.
Al
fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, è fatto divieto, in
linea di massima, di consentire la visione degli originali.
2.
Solo
in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Responsabile
dell’Ufficio ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere
consentita la visione degli atti originali, con gli accorgimenti di cui al
precedente art. 27, comma 03.
Art. 29 - Responsabilità a carico dei cittadini
1.
Il
cittadino che danneggi, distrugga,
perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei
danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia
penale ai sensi dell’art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di
cose).
CAPO IV
DISCIPLINA DEI CASI
D’ESCLUSIONE
Art. 30 - Documenti amministrativi sottratti all’accesso
1.
Sono
sottratti all’accesso i documenti amministrativi previsti dall’art. 08, comma
05, del D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352.
2.
Sono
altresì sottratti all’accesso o rientranti nell’Istituto del differimento di
cui all’art. 31 :
a)
gli
atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino a quando non sarà approvata la
graduatoria finale ;
b)
gli
atti relativi all’istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato
corso all’aggiudicazione;
c)
i
fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera
strettamente personale ;
d)
atti,
documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata alla
adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai
sensi dell’articolo 40 della legge 08 giugno 1990 n° 142, e dei provvedimenti
di scioglimento degli organi ai sensi dell’articolo 39, primo comma lettera a)
della legge 08 giugno 1990, n° 142. Il divieto di accesso ai documenti predetti
opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l’ordine pubblico, la
prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni
e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed alla
conduzione delle indagini ;
e)
accertamenti
medico legali e relativa documentazione ;
f)
documenti
ed atti relativi alla salute e alle condizioni socio - economiche delle persone
ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime ;
g)
documentazione
caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti
comunali e del Segretario Comunale ;
h)
documentazione
attinente a procedimenti penali e disciplinari ;
i)
documentazione
attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali ;
j)
documentazione
attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio ;
k)
rapporti
alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti e
richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati
soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità
amministrative, contabili e penali ;
l)
atti
di promuovimento e provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla
Procura generale ed alle Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle
competenti autorità giudiziarie;
m)
gli atti attinenti la riservatezza di terzi garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Trovano applicazione gli
artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409.
Art. 31 - Non accoglimento
della richiesta - Differimento
1.
Il
rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale
sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con
riferimento specifico alla norma che li disciplina, alle circostanze di fatto
per cui la richiesta non può essere accolta così come formulata.
2.
Il
differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare una
temporanea tutela agli interessi di cui al precedente art. 30, o per
salvaguardare esigenze di riservatezza, eventualmente anche dell’amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la
cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa.
3.
L’atto
motivato che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
4.
I
provvedimenti di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del
Responsabile del procedimento.
Art. 32 - Silenzio - rifiuto
1.
Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata ed il
richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il
silenzio - rifiuto al tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto
disposto dai commi 04 e 05 dell’art. 25 della legge 07 agosto 1990 n° 241.
2.
Ricevuta
notifica del ricorso contro il silenzio - rifiuto il responsabile del
procedimento informa il Segretario Comunale, che provvederà ad accertare i
motivi del rifiuto ed a proporre i provvedimenti di competenza.
3.
Qualora
sia accertato che non sussistano motivi di esclusione o differimento
dell’accesso, il Segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente,
l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso all’interessato o
trasmettendogli la documentazione richiesta. Copia del provvedimento adottato
viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il tribunale
Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 23
della legge 06 dicembre 1971, n° 1034.
Art. 33 - Protocollo -
Condizioni per l’accesso
1.Viene
sottratto all’accesso il protocollo comunale eccetto che per la parte in cui vi
è un
interesse personale del richiedente.
CAPO V
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 34 - Diritto di accesso
dei Consiglieri
1.
I
consiglieri Comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il
controllo sulle deliberazioni, hanno
diritto di accedere negli Uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi,
tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che
ritengano utili per l’espletamento
delle loro funzioni.
2.
La
richiesta da parte dei Consiglieri, per acquisire notizie e visionare
documenti, si estende anche a tutti gli atti dell’Amministrazione.
3.
Con
il presente regolamento si sottrae il rilascio integrale di copie del
protocollo comunale. Il rilascio di part di esso è consentito ai Consiglieri
Comunali dietro presentazione di motivate richieste su parti specifiche del
protocollo stesso.
Art. 35 -
Modalità di accesso
1.
Il
Sindaco, allo scopo di assicurare il normale andamento degli Uffici, può, con proprio
provvedimento e sentiti i capigruppo consiliari ed il Segretario Comunale,
stabilire le modalità di accesso dei Consiglieri agli Uffici Comunali.
2.
La
consegna di copie di atti amministrativi deve avvenire entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta.
3.
L’accesso
agli atti amministrativi nonché il rilascio di copia di essi potrà avvenire
soltanto dietro autorizzazione del Segretario comunale o, in caso di assenza,
del Sindaco o suo sostituto.
Art. 36 -
Esenzione pagamento diritti
1.
I
Consiglieri Comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti,
copie di atti e documenti necessari all’espletamento del loro mandato.
2.
Tali
atti e documenti non possono essere utilizzati per fini estranei allo
svolgimento del mandato amministrativo né consegnati a terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 37 - Richieste di
accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi
1.
Le
disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente
regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 38 - Norme abrogate
1.
Con
l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti
norme regolamentari in materia.
Art. 39 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
1. Copia del presente
regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 07 agosto 1990, n° 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.
Art. 40 - Casi non previsti
dal presente regolamento
1.
Per
quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
a) le leggi nazionali e
regionali ;
b) lo statuto comunale ;
c) il regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
d) il regolamento comunale di contabilità
;
e) il regolamento sulla
disciplina dei contratti.
Art. 41 - Rinvio dinamico
1.
Le
norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.
In
tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si
applica la normativa sopraordinata.
Art. 42 - Entrata in vigore
del regolamento
1.
Il
presente regolamento, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) sarà ripubblicato all’Albo pretorio
del comune per la durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo
alla scadenza di tale seconda forma di pubblicazione.
REGOLAMENTO
COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO
ALLEGATO A) - (Art. 15)
Sono esclusi i
procedimenti per i quali i termini sono fissati dalle leggi, dalle norme
regionali e dai regolamenti comunali.
I N D I C E
Num. Ord. |
D E S C R I Z I O N E |
1 |
Segreteria
- Protocollo - Archivio |
2 |
Personale
- Ufficio relazioni con il pubblico |
3 |
Istruzione
e cultura |
4 |
Commercio
e attività economiche - Trasporti |
5 |
Ragioneria
- Servizi finanziari |
6 |
Tributi |
7 |
Economato |
8 |
Ufficio
Tecnico - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche |
9 |
Strumenti
urbanistici |
10 |
Edilizia
residenziale pubblica e privata |
11 |
Servizi
demografici - Leva - Servizio elettorale - Servizio statistico |
12 |
Polizia
Locale |
1 - SEGRETERIA - PROTOCOLLO - ARCHIVIO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Protocollazione
atti e posta in arrivo |
2 |
2 |
Rinnovo
Commissioni Consultive |
40 |
3 |
Designazione
rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio Comunale |
40 |
4 |
Designazioni
rappresentanti del Comune di competenza della Giunta Comunale |
20 |
5 |
Designazioni
rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco |
20 |
6 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
7 |
Rilascio
di certificati e attestai dagli atti correnti |
10 |
8 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
30 |
9 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
45 |
10 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
60 |
11 |
Autenticazione
di firme e documenti |
2 |
12 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
30 |
13 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
30 |
14 |
Autocertificazioni |
2 |
2 - PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Richiesta
uso sala consiliare |
5 |
2 |
Richiesta
uso altri beni comunali |
10 |
3 |
Consultazione
Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali - anno corrente |
al momento |
4 |
Consultazione
Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali periodi precedenti |
5 |
5 |
Concessione
congedi e aspettative retribuite |
5 |
6 |
Concessione
congedi e aspettative non retribuite |
3 |
7 |
Dispensa
dal servizio per inidoneità fisica permanente |
20 |
8 |
Decadenza
dall’impiego di dipendente comunale |
20 |
9 |
Recesso
dal rapporto di lavoro per prova negativa |
20 |
10 |
Accettazione
dimissioni del personale |
20 |
3 - ISTRUZIONE E CULTURA
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Contributi
per assistenza scolastica |
30 |
2 |
Mensa
scolastica (liquidazione) |
30 |
3 |
Manifestazioni
culturali |
45 |
4 |
Contributi
ad associazioni culturali |
40 |
5 |
Contributi
per attività culturali |
40 |
6 |
Provvedimenti
per il diritto allo studio |
45 |
4 - COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE - TRASPORTI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Autorizzazione
commercio fisso |
30 |
2 |
Autorizzazione
mostre a porte chiuse |
30 |
3 |
Autorizzazione
sospensione attività |
10 |
4 |
Autorizzazione
punti vendita giornali e riviste |
40 |
5 |
Autorizzazione
pubblici esercizi |
30 |
6 |
Autorizzazione
accessorie pubblici esercizi |
30 |
7 |
Autorizzazione
cambio giorni di chiusura |
20 |
8 |
Autorizzazione
vendita temporanea |
15 |
9 |
Autorizzazione
ex art. 03 comma 06 legge 287/91 |
30 |
10 |
Licenze
strutture alberghiere |
60 |
11 |
Licenze
per guide, accompagnatori turistici ed interpreti |
60 |
12 |
Licenza
sala giochi |
30 |
13 |
Licenze
sala da ballo, teatri, cinema |
60 |
14 |
Licenze
piccoli trattenimenti |
30 |
15 |
Autorizzazioni
per agriturismo |
40 |
16 |
Trasferimenti
di esercizi pubblici e commerciali |
15 |
17 |
Autorizzazione
barbieri, parrucchieri e affini |
30 |
18 |
Subingressi |
30 |
19 |
Variazione
dell’attività |
40 |
20 |
Sospensione
attività |
15 |
21 |
Cessazione
attività |
15 |
22 |
Rilascio
licenza ascensore (da quando viene trasmessa la pratica alla ISPSEL |
30 |
23 |
Ampliamento
esercizio commerciale (entro i limiti del piano commerciale |
60 |
24 |
Ricezione
vendite liquidazione |
15 |
25 |
Autorizzazione
trasferimento autorimessa senza noleggio |
90 |
26 |
Rilascio
licenza autorimessa senza noleggio |
90 |
27 |
Rinnovo
autorimessa senza noleggio |
30 |
28 |
Rilascio
licenza mestieri girovaghi |
30 |
29 |
Autorizzazioni
temporanee pubblici esercizi |
30 |
30 |
Licenze
e autorizzazioni per taxi e noleggio con conducente |
90 |
31 |
Autorizzazione
arti tipografiche |
60 |
32 |
Certificazione
imprenditore agricolo a titolo principale |
30 |
33 |
Autorizzazione
per l’occupazione permanente suolo pubblico |
30 |
34 |
Autorizzazione
per l’occupazione temporanea suolo pubblico |
15 |
35 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
36 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
30 |
37 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
60 |
38 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
60 |
39 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
60 |
40 |
Notifica
di atti |
10 |
5 - RAGIONERIA -
SERVIZI FINANZIARI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Pagamento
di gettoni di presenza |
60 |
2 |
Rimborsi
oneri datore di lavoro Consiglieri Comunali |
90 |
3 |
Emissione
mandati sulla base di fatture |
30 |
4 |
Emissione
ordini di incasso |
20 |
5 |
Registrazione
fatture fornitori |
10 |
6 |
Trattamenti
di pensione |
30 |
7 |
Pensioni
di reversibilità |
30 |
8 |
Certificazioni
di servizio ai fini pensionistici |
30 |
9 |
Denunce
di infortunio dei dipendenti |
2 |
10 |
Rivalutazione
monetaria e interessi legali su retribuzioni arretrate |
20 |
11 |
Rendiconti
mensili degli agenti contabili |
10 |
12 |
Svincolo
cauzioni |
40 |
13 |
Compensi
alle Commissioni Giudicatrici dei concorsi e degli appalti concorsi |
30 |
6 - TRIBUTI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Richiesta
chiarimenti sull’applicazione dei tributi comunali |
45 |
2 |
Liquidazione
e accertamento dei tributi dal giorno della denuncia del cittadino o della
segnalazione dei preposti al servizio |
60 |
3 |
Rimborso
o sgravio di quote indebite o inesigibili |
60 |
4 |
Emissione
ruoli riscossioni coattive |
180 |
5 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
6 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
40 |
7 |
Autorizzazione
per l’occupazione permanente suolo pubblico |
30 |
8 |
Autorizzazione
per l’occupazione temporanea suolo pubblico |
15 |
9 |
Autorizzazione
per apposizione cartelli pubblicitari |
20 |
10 |
Autorizzazione
passi carrai |
30 |
7 - ECONOMATO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Adempimenti
relativi ad oggetti ritrovati |
30 |
2 |
Rendiconti
dell’Economo |
10 |
8 - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Allacciamento
fognature |
30 |
2 |
Allacciamento
acquedotto |
30 |
3 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
4 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
30 |
5 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
60 |
6 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
60 |
7 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
40 |
8 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
30 |
9 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
60 |
10 |
Notifica
di atti |
15 |
11 |
Stipula
contratti |
30 |
12 |
svincolo
cauzioni |
40 |
13 |
Rimborso
di somme comunque indebitamente pagate |
60 |
14 |
Gare
di appalto |
180 |
15 |
Aggiornamento
degli inventari |
180 |
9 - STRUMENTI URBANISTICI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Certificati
di destinazione urbanistica |
30 |
2 |
Certificati
di destinazione d’uso |
20 |
3 |
Sopralluoghi
a richiesta di privati (salvo urgenza) |
30 |
10 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Pronuncia
decadenza assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento) |
60 |
2 |
Approvazione
bando per formazione graduatoria assegnazione alloggi ERP |
45 |
3 |
Subingresso
nell’assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento dei requisiti) |
40 |
4 |
Variante
a concessioni edilizie in corso d’opera |
45 |
5 |
Rimborso
oneri non dovuti per concessione edilizia |
60 |
6 |
Provvedimenti
repressivi in ordine a violazione di norma antisismiche |
30 |
7 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
11 - SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVA - SERVIZIO ELETTORALE -
SERVIZIO
STATISTICO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Consegna
libretti di pensione |
3 |
2 |
Trasferimento
residenza in altro Comune (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica
emigratoria |
20 |
3 |
Trasferimento
di residenti all’estero (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica
emigratoria |
20 |
4 |
Trasferimento
residenza in questo Comune (art. 7 DPR 223/89) (perfezionamento pratica
immigratoria) |
30 |
5 |
Cancellazione
anagrafica per morte (art. 17 DPR 223/89) |
3 |
6 |
Cancellazione
anagrafica per trasferimento residenza (art. 18 DPR 223/89) |
10 |
7 |
Cancellazione
anagrafica per trasferimento residenza all’estero (art. 17 DPR 223/89) |
10 |
8 |
Cancellazione
anagrafica per irreperibilità accertata al censimento (art. 1 DPR 223/89) |
180 |
9 |
Scissione
o riunioni familiari (dall’accertamento) |
30 |
10 |
Variazione
qualifica professionale o tiolo di studio (art. 17 DPR 223/89) |
3 |
11 |
Certificazione
varia in carta libera o bollo |
5 |
12 |
Rilascio
libretti di lavoro |
3 |
13 |
Rilascio/rinnovo
carta di identità |
5 |
14 |
Invio
degli atti relativi agli elenchi dei titolari di pensione deceduti, emigrati
e delle variazioni |
30 |
15 |
AIRE :
trascrizione per trasferimento presso residenza all’estero (art. 2 legge
470/88 e art. 16 DPR 223/89 |
30 |
16 |
Trasferimento
all’AIRE di altro Comune (come sopra) |
30 |
17 |
Cancellazione
a seguito trasferimento all’estero (art. 2 legge 479/88 e art. 16 DPR 223/89 |
30 |
18 |
Cancellazione
per trasferimento nell’AIRE di altro Comune |
30 |
19 |
Trascrizione
atti acquisto o perdita cittadinanza |
30 |
20 |
Trascrizione
atti ricevuti da altro Comune |
10 |
21 |
Trascrizione
atti ricevuti dalle autorità consolari |
30 |
22 |
Annotazioni
in margine o in calce dei registri dello Stato Civile |
5 |
23 |
Annotazioni
nei registri anagrafici |
5 |
24 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
15 |
25 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
5 |
26 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
10 |
27 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
20 |
28 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
30 |
29 |
Autenticazione
di firme e documenti |
al momento |
30 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
5 |
31 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
15 |
32 |
Autocertificazioni |
al momento |
33 |
Notifica
di atti (salvo urgenza) |
10 |
34 |
Rimborso
di somme comunque indebitamente pagate |
30 |
35 |
Autorizzazioni
per esumazioni straordinarie |
10 |
36 |
Autorizzazioni
per estumulazioni straordinarie |
10 |
12 - POLIZIA LOCALE
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Ordinanze
di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in
corso, altro (salvo urgenza) |
10 |
2 |
Ordinanze
di viabilità a carattere permanente |
10 |
3 |
Apposizione
segnaletica verticale |
30 |
4 |
Controlli
ed accertamenti tributari (salvo urgenza) |
60 |
5 |
Controlli
ed accertamenti anagrafici (salvo urgenza |
5 |
6 |
Controlli
a seguito di reclami o segnalazioni |
20 |
7 |
Controlli
a seguito di reclami verbali |
30 |
8 |
Rilascio
permessi circolazione invalidi |
20 |
9 |
Rilascio
permessi circolazione isola pedonale |
20 |
10 |
Notifica
atti (salvo urgenza) |
15 |
11 |
Richiesta
dati sulla viabilità (salvo urgenza) |
10 |
12 |
Nulla
osta percorribilità strade |
30 |
13 |
Autorizzazioni
trasporti eccezionali |
30 |
14 |
Autorizzazioni
per macchine agricole eccezionali |
30 |
15 |
Sopralluoghi
e risposta conseguente (salvo urgenza |
30 |
16 |
Sopralluogo
per temuto pericolo e risposta conseguente |
al momento |
17 |
Ordinanze
ordinarie |
15 |
18 |
Ordinanze
d’urgenza |
al momento |
19 |
Accertamenti
per rilascio autorizzazioni varie anche di competenza di altri Uffici (salvo
urgenza) |
5 |
ALLEGATO “B” - FAC SIMILE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO FORMALE
(art. 04 D.P.R. 27 GIUGNO 1992 N°
352)
Al Sig.
SINDACO
DEL
COMUNE
di
OGGETTO : ...............................................
Il
sottoscritto
....................................................................................................,
nato a .............................................. il
..............................., residente in ..................... Via
..................................................., chiede, in qualità di
...........................................
.....................................................................................................................................
di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto Comune,
dei seguenti documenti :
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
Al fine di comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di
accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 07 agosto 1990 n° 241,
dichiara .....................
.....................................................................................................................................
ed allega la seguente documentazione :
.....................................................................................................................................
Data
........................................................................
Firma