TESTO COORDINATO
(Approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2001)
TITOLO I
IL COMUNE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 -
Denominazione e natura giuridica.
1)
Il
Comune di San Mango d’Aquino, Ente locale territoriale autonomo, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2)
Della
sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e
per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale
provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello
Stato, della Regione e del presente Statuto.
Art. 2 - Sede
- Territorio -
1)
Il
Comune ha sede legale nel centro abitato di San Mango d’Aquino - Piazza
Municipio.
2)
Il
territorio del Comune si estende per ettari 699 e confina con i Comuni di:
Nocera Terinese (CZ), Martirano Lombardo (CZ) e Cleto (CS).
3)
Le
adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In
casi del tutto eccezionali e, per particolari esigenze, le adunanze possono
tenersi anche in luoghi diversi della propria sede, ma sempre nell’ambito della
circoscrizione comunale.
Art. 3 - Segni
Distintivi.
1)
Il
Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome SAN MANGO D’AQUINO
e con lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della repubblica in
data 19 gennaio 1966, trascritto nel registro araldico dell’archivio centrale
dello Stato il 16 marzo 1966 e trascritto nell’ufficio araldico il 28 marzo
1966 reg. anno 1966 pag. n. 5 e registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio
1966 reg. n. 2 Presidenza fog. n. 180.
2)
Caratteristiche
dello stemma: d’azzurro, alla facciata del Santuario della Madonna delle Grazie
al naturale fondato su campagna di verde, addestrato da un tralcio di vite
fruttato di un grappolo di uva nera, pampinato di un pezzo e sinistrato di un
albero di ulivo.
3)
Gonfalone:
4)
drappo
d’azzurro, riccamente ornato da ricami
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrale
in argento.
5)
Nelle
cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o dal suo
delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia di cui sopra.
6)
L’uso
e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono regolati
dalla legge.
7)
Il
Comune di San Mango d’Aquino comprende la parte del suolo Nazionale delimitato
con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228 approvato dall’ISTAT;
8)
Il
territorio di cui al comma precedente comprende il solo capoluogo nel quale è
istituita la sede del comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
9)
le
modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge
regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione previa udizione della
popolazione del comune.
Art. 4 - Albo Pretorio.
1)
Nel
Palazzo Civico viene individuato, a cura del Segretario, apposito spazio da
destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può anche essere
individuato, a cura dell’Amministrazione, altro luogo pubblico di affissione.
2)
La
pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.
3)
Il
Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un
messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta
pubblicazione.
Art. 5 - Finalità e Compiti.
1)
Il
Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura
unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e
culturali. Ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e
garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed
all’attività amministrativa.
2)
Nell’ambito
delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, attiva tutte le
funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare
riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali
presenti nel territorio comunale favorendone ogni iniziativa.
3)
In
armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune, attraverso i rapporti di
gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di
Paesi Esteri (Comunitari ed Extracomunitari) al fine di perseguire la
cooperazione e lo sviluppo dei popoli; nell’azione di cooperazione con i
poteri locali di ogni Paese si propone di apportare il contributo alla affermazione
dei diritti dell’uomo. L’attività del Comune si armonizza con la politica
estera italiana-europea e con la Carta delle Nazioni Unite anche attraverso
l’adesione ad Associazioni ed Enti riconosciuti dalla Comunità Europea
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI
Art. 6 Organi elettivi del
comune.
1.
Gli
organi elettivi del comune sono Il Consiglio ed il Sindaco;
2.
La
loro elezione, composizione funzioni e durata sono disciplinate dal T.U.
18/8/2000 n. 267 nonché dalle altre leggi vigenti in materia;
3.
al
Sindaco, ai Coniglieri comunali ed ai componenti degli organi esecutivi del
comune spettano le indennità previste dal D.M.I. 119/2000 e dal T.U.
267/2000.Il loro status giuridico è regolato dagli arte. 77 e seguenti T.U.
267/2000;
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
1)
L’elezione,
la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate
dalla legge.
2)
Il
Consiglio dura comunque in carica sino alle elezioni del nuovo limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 8 - Presidenza
Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco In
caso di assenza o di impedimento del Sindaco , dal consigliere anziano o da
chi, tra i consiglieri comunali presenti, segue in ordine di anzianità.
Art. 9 - Competenze.
1.
Il
Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, è il massimo organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.
Il
Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e
funzionale.
3.
Le
competenze del Consiglio, che si estrinsecano mediante provvedimenti
amministrativi di indirizzo a contenuto generale, sono quelle previste dall’art.
42 del T.U. 267/2000, che qui si intendono integralmente riportate nonché
quelle previste da leggi speciali. In particolare:
A)
lo
statuto dell’Ente;
B)
i
regolamenti ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi la cui competenza è demandata alla Giunta a norma dell’art. 5 comma 4
della legge 127/97 la quale vi dovrà provvedere nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
C)
programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
D)
le
convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia e altri Enti;
E)
la
costituzione e la modificazione di forme associative;
F)
l’istituzione,
i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
G)
l’assunzione
diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a
società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
H)
l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
I)
gli
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
J)
la
contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
K)
le
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
L)
gli
acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
M)definisce gli indirizzi per
la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti,
aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da essi
dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate
entro 45(quarantacinque) giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini
di scadenza del precedente incarico;
N)
propone
criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere ad enti e persone;
O)
il
Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti,
temporanee e speciali. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio
proporzionale. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori
Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di
forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. Le
commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta
questi lo richiedano.
P)
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio e agli storni di fondi adottate dalla
Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena
di decadenza;
Q)
ogni
altra competenza prevista dalla legge.
1)
1-La
convocazione del Consiglio viene fatta dal Sindaco, fissando il giorno e l’ora
della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati
per più giorni, con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri.
Quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, la convocazione deve avvenire in un
termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno gli
argomenti richiesti.
2)
Il
Consiglio si riunisce, altresì, per iniziativa del Comitato Regionale di
Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.
3)
Il
Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno:
a)
a)-per
l’approvazione del bilancio di previsione;
b)
b)-per
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;
4)
L’ordine
del giorno del Consiglio Comunale è predisposto dal Sindaco.
5)
La
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6)
L’avviso
per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere
consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per le altre sessioni,
almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
7)
Tuttavia
nei casi di urgenza, basta che l’avviso col relativo elenco sia consegnato 24
ore prima; in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo
richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
8)
Altrettanto
resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri
già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.
9)
L’elenco
degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del
Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere
pubblicato nell’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito
per la prima adunanza.
10)Tutte le deliberazioni sono assunte con
votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
11)Il Consiglio Comunale non può deliberare se
non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; in
seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono
valide purché intervengano almeno 4 membri , oltre il Sindaco o chi, in sua
assenza, preside la seduta.
12)Nel caso siano introdotte proposte, le quali
non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere
poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i
Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
13)Le deliberazioni sono firmate dal Presidente
e dal Segretario.
1-A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
il consiglio comunale adotta il Regolamento che disciplina le modalità di
funzionamento dell’organo nonché l’attività e l’esercizio delle funzioni.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 12 - Nomina composizione e durata in carica
1)
La
nomina, la composizione e la durata in carica della Giunta comunale sono
disciplinate dalle disposizioni previste dalla legge 25.3.93 n. 81 e successive
integrazioni e modificazioni rimaste in vigore, dal T.U. 267/2000, nonché dalle
altre norme vigenti in materia;
2)
A
norma degli artt. 46 e 47 del T.U. 267/2000 la Giunta comunale è composta dal
Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori, a
discrezione del Sindaco, tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco subito
dopo le elezioni nell’ambito dei Consiglieri comunali, oppure 2 di essi
possono essere anche esterni al Consiglio purchè, in quest’ultimo caso, tra
i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità e
conmpatibilità alla carica di Consigliere comunale;
3)
della
nomina il Sindaco dà comuicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
alle elezioni;
4)
gli
Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle
Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a formare il
numero legale per la validità delle riunioni;
5)
il
Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio;
6)
Salvi
i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
comunale;
7)
Dimissioni:
– le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per
iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano immediatamente
efficaci.Il Sindaco, ove lo ritenga, provvede alla sostituzione nei modi di
legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
– alla sostituzione degli
Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’Ufficio per altre
cause, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima
seduta utile.
8)
Presidenza:
la Giunta municipale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o di
impedimento, dal Vice-Sindaco e in assenza di questi dall’Assessore più anziano
di età;
9)
il
Sindaco può conferire speciali deleghe ai singoli Assessori o ai singoli
consiglieri;
10)le deleghe devono essere
conferite per iscritto e partecipate all’Autorità governativa.
Art. 13 - Competenze.
1-Alla
Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e
dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al
Segretario.
2-Riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi
generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3-Alla
Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
a)-assume attività di
iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
b)-formula le previsioni di
bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio,
approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto
consuntivo;
c)-predispone e propone al
Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
d)-approva i progetti, i
programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo
degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che
costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente
assegnati alla competenza del Consiglio Comunale e che l’Ente non intenda
attribuire al Sindaco e/o al Segretario;
e)-fissa la data di
convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio
comunale per le elezioni, presieduto e diretto dal Segretario Comunale, cui è
rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con
l’apposita Commissione;
f)-conferisce e revoca gli
incarichi di responsabile di area con le modalità previste dal regolamento,
sentito il Segretario ed i responsabili dei servizi;
g)-adotta i provvedimenti di
assunzione e cessazione del personale e, su parere dell’apposita Commissione,
quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri
organi;
h)-approva disegni e
proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
i)- approva, se necessario,
le variazioni di bilancio che devono, però, essere sottoposte a ratifica del
Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
l)-approva le deliberazioni
che precedono la stipulazione dei contratti;
m)-esercita le funzioni
delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
n)-approva gli accordi di
contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
o)-predispone la relazione
sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
p)-approva l ruoli dei
tributi, dei canoni e delle entrate comunali e relative variazioni;
q)-autorizza il Sindaco a
stare in giudizio, come attore o convenuto;
r)-nomina le Commissioni per
le selezioni pubbliche e riservate di personale;
s)-stabilisce l’orario di
servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali previo
parere del Segretario;
t)-fissa, ai sensi del
regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;
u)- autorizza, in linea
generale e di massima, le prestazioni straordinarie di lavoro del personale.
Art. 14 - Funzionamento.
1)
La
Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di
convocazione, su avviso del Sindaco o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta si
renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.
2)
Nel
caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco;
3)
La
Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri
componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione;
4)
Le
sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare,
senza diritto di voto, esperti, revisori dei conti, tecnici e funzionari
invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi;
5)
Tutte
le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta;
6)
Le
deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15 - Decadenza.
1)
la
Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco. In tali ipotesi il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco
e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;
2)
i
singoli componenti possono, altresì, decadere per il verificarsi di uno degli
impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
IL SINDACO
Art. 16 - Elezione e durata
in carica.
1)
Per
l’elezione e la durata in carica del Sindaco, si osservano le disposizioni di
cui alla legge 81/93 rimasta in vigore
e del T.U.- 267/2000;
2)
In caso di assenza o di impedimento del Sindaco
vi subentrano nell’ordine:
a)-l’Assessore
Vice-Sindaco;
b)-gli altri
assessori in ordine di anzianità anagrafica;
c)- il
consigliere anziano;
d)-gli altri
consiglieri in ordine di anzianità;
Art 17 - Competenze.
1)
Il
Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta,
sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all’esecuzione
degli atti;
2)
Svolge
inoltre i seguenti compiti:
a)
ha
la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio come attore o
convenuto, previa autorizzazione della Giunta;
b)
ha
la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa del Comune;
c)
emette
provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri che la legge
genericamente assegna alle competenze del Comune;
d)
coordina
e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
e)
concorda
con la Giunta o gli Assessori interessati, le dichiarazioni e le prese di
posizioni pubbliche che interessano l’Ente;
f)
nomina
i rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni quando non provvede
il Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo consiliari;
g)
convoca
i Comizi per i referendum;
h)
promuove
ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività
secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta;
i)
determina
gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
j)
coordina
gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico
degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
k)
sovrintende
ai Servizi di Polizia Municipale;
l)
ha
facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario Comunale, l’adozione di atti
e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non
abbia già loro attribuito;
m)
promuove
ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
n)
assegna
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
o)
adotta
ordinanze;
p)
adotta
tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o
gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;
q)
acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche
riservati;
r)
promuove,
tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sulla
intera attività del Comune;
s)
controlla
l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore;
t)
compie
gli atti conservativi dei diritti del Comune;
u)
può
disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente tramite
i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
v)
provvede
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle funzioni affidategli dalla legge;
w)
sovrintende,
emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale ai
sensi di legge;
x)
sovrintende,
informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la
sicurezza e l’ordine pubblico;
y)
adotta
i provvedimenti contigibili ed urgenti previsti dalla legge ed assume le
iniziative conseguenti;
z)
emana
atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
aa)stabilisce gli argomenti
all’ordine del giorno delle sedute della Giuna e del Consiglio e ne dispone la relativa convocazione;
bb)convoca e presiede la
conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
cc)nelle adunanze consiliari e
negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute è
investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi
e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
dd)ha potere di delega generale
delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di
Vice-Sindaco;
ee)delega normalmente
particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed
omogenee ai singoli Assessori o Consiglieri comunali;
ff)
delega
la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle
attribuzioni assegnate ad Assessori o al Segretario Comunale;
gg)riceve le interrogazioni e
le mozioni da sottoporre al Consiglio;
3)
Il
Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende ai compiti attribuitigli
dalla legge;
4)
Nelle
cerimonie o negli altri casi consentiti, il sostituto o delegato del Sindaco,
userà il distintivo previsto dalla legge.
1-Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.
I CONSIGLIERI COMUNALI
1-I
Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i
modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge;
2-Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed
interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento;
3-Possono
svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono
particolare rilevanza per l’attività dell’Ente.
4-I
capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi,
esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del
Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell’ambito del Comune,
effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
5-Per
l’espletamento del proprio mandato, i Consiglieri hanno diritto di ottenere
degli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo,
tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.
6-I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare
tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l’astensione
risulti obbligatoria per legge.
7- Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel
territorio comunale.
Art. 20 - Consigliere
anziano
1)
il
Consigliere Anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al
momento delle elezioni del Consiglio e a parità di voti il più anziano di età;
2)
in
ogni caso di assenza o di impedimento del Consigliere Anziano, è considerato
tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al
comma 1°.
1-
I
Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi
degli uffici e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento del loro mandato
amministrativo.
2-
Ciascun
gruppo designa il proprio capogruppo dandone comunicazione scritta al
Segretario comunale, altrimenti, verrà considerato tale il consigliere che per
ogni gruppo avrà ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, chi
precede nell’ordine della rispettiva lista, in caso di parità il più anziano di età.
1- Si ha la decadenza dalla carica di
Consigliere Comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle
incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ;
2- I Consiglieri che non intervengono a tre
sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti;
3- La decadenza è pronunciata dal Consiglio
Comunale e può essere pronunciata d’Ufficio, promossa dal Prefetto o su
istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.
Art. 23 - Dimissioni dalla
carica di consigliere.
Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Ad esse si
applicano le disposizioni di cui all’art. 38 del T.U. 267/2000;
GLI ORGANI BUROCRATICI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 24 - Principi generali.
1)
Il
Segretario comunale, Dirigente o Funzionario pubblico, nel rispetto della
legge che ne disciplina, stato giuridico, ruolo e funzioni è il massimo organo
burocratico del Comune che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli
uffici e dei servizi.
2)
il
ruolo del Segretario comunale è disciplinato dalla nuova normativa vigente in
materia introdotta dalla legge 15.5.97 n. 127 e dal successivo Regolamento
di attuazione approvato con D.P.R.
4.12.97 n. 465 nonché dagli artt. 97 e seguenti T.U. 267/2000.
Art 25 - Funzioni -
Il Segretario comunale, oltre alle funzioni previste
dalla legge e in particolare quelle previste dall’art. 97 T.U. 267/2000,
esercita le seguenti funzioni:
1)
partecipa
alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curandone la esecuzione delle relative deliberazioni;
2)
cura
l’attuazione dei provvedimenti;
3)
sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o, in mancanza, dei responsabili
degli uffici e dei servizi e ne coordina le attività, ove non sia stato
nominato il Direttore generale previsto dall’art. 6 comma 10 della legge
127/97;
4)
adotta
atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a
rilevanza esterna;
5)
adotta
e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti per i quali abbia ricevuto
delega;
6)
sottoscrive
i mandati di pagamento e le reversali d’incasso;
7)
cura,
in conformità alle direttive del Sindaco, l’attuazione delle deliberazioni e
dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
8)
partecipa
a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente;
9)
esprime
di propria iniziativa o su richiesta consulenze propositive agli organi rappresentativi,
in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di
priorità;
10)svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
11)esercita funzioni di
iniziativa, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti di uffici e
servizi;
12)autorizza, per specifiche
esigenze di servizio, le missioni del personale. Resta inteso che il Segretario
comunale rimane esonerato da ogni responsabilità derivante dall’eventuale uso
del mezzo proprio da parte del dipendente;
13)autorizza, per specifiche
esigenze d’ufficio, le prestazioni straordinarie di lavoro del personale;
14)adotta i provvedimenti di
mobilità interna ai servizi ed agli uffici, in osservanza degli accordi
decentrati;
15)autorizza i congedi ed i
permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
16)adotta provvedimenti di
mobilità esterna alle aree funzionali;
17)presiede la conferenza dei
responsabili dei servizi;
18)esercita il potere
sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica
attività gestionale dei livelli sottordinati;
19)assolve all’alta direzione
ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell’Ente;
20)provvede all’emanazione di
direttive ed ordini;
21)provvede alla rogazione dei
contratti nell’interesse del Comune;
22)partecipa direttamente alle
sedute degli Organi Collegiali, delle Commissioni e degli altri Organismi,
curandone la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti
dalla legge;
23)riceve le designazioni dei
capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle
deliberazioni della Giunta, nonché i ricorsi alle medesime;
24)presiede e dirige l’ufficio
comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei
referendum;
25)rilascia documenti, notizie
e permessi d’accesso alle strutture a cittadini e Consiglieri comunali,
nell’ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;
26)provvede all’attestazione,
su dichiarazione dei messi, delle avvenute pubblicazioni all’albo e della
esecutività di provvedimenti ed atti;
27)sottoscrive le deliberazioni
delle sedute di Giunta e di Consiglio;
28)in relazione alle sue competenze,
esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile quando
il comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile
del servizio di ragioneria o in caso di loro impedimento o assenza;
29)esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco
30)Nell’ambito delle proprie
competenze provvede autonomamente;
Art. 26 - Responsabilità.
Il Segretario comunale è preposto ed è responsabile
della direzione degli uffici e dei servizi.
Art. 26
Bis - Direttore Generale
Le funzioni di Direttore Generale previste dall’Art.
6 comma 10 della legge 15.5.97 n. 127 come riprodotte dall’art. T.U.- 267/2000
possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale in conformità a quanto
previsto dalla legge, ritenendo inopportuno e poco funzionale stipulare le
convenzioni di cui al comma 3 del citato art. 108 T.U. 267/2000.
Art 26 ter - Attività
gestionale
L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto della
distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di
gestione amministrativa, è affidata ai Dirigenti o, in mancanza, ai
Responsabili degli uffici e dei servizi sotto la Direzione del Direttore
generale o, in caso di mancata nomina, del Segretario comunale.
UFFICI
E SERVIZI
CAPO
I
UFFICI
1- La struttura organizzativa dell’Ente in
relazione alle esigenze funzionali derivanti dall’espletamento dell’attività
istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:
I) - Uffici;
II) - Servizi;
2- Al fine di assicurare la maggiore
funzionalità dell’Ente vengono individuate le seguenti aree di attività;
a) Area Affari generali
b) Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva
c) Area contabile e finanziaria
d) Area amministrativa
3-
L’organizzazione
inerente la suddetta articolazione, verrà disciplinata da apposito Regolamento
organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione e secondo i principi di
professionalità e responsabilità.
4-
In
sede di adozione del predetto regolamento può essere istituita , anche qualche
altra area, ove ritenuto necessario.
La pianta organica del Comune potrà essere
modificata, entro i limiti previsti dalla legge, per essere più rispondente
alle esigenze degli uffici e dei servizi nonché ai principi del presente
Statuto
SERVIZI
1- I servizi pubblici esercitabili dal
Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di
fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva
all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e
privati.
2- I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla
legge.
3- La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una
azienda;
b) In concessione a terzi, quando
sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per
la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni a
prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici
o privati.
4- I modi e le forme di organizzazione dei
servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5- Ai fini di cui alla precedente lettera
b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitali.
1.
Nel
caso in cui l’Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione
dei servizi pubblici, delle forme relative all’Azienda speciale od
all’Istituzione, procederà nel modo seguente:
2.
Il
Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell’Azienda speciale a maggioranza
assoluta dei propri componenti e provvederà, nello stesso modo e nella medesima
seduta, a nominare gli amministratori dell’Azienda tra i cittadini che non siano consiglieri comunali, i quali
oltre al possesso dei requisiti per l’eleggibilità o la compatibilità alla
carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate
capacità amministrative.
3.
La
revoca degli amministratori dell’Azienda potrà avvenire nello stesso modo per
cause apprezzabili e giustificate.
4.
Le
disposizioni stabilite al 1°comma si osservano anche per l’istituzione,
organismo strumentale del Comune per l’esercizio dei servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
5.
Gli
organi dell’Azienda e dell’istituzione, sono il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale.
6.
Con
il regolamento di cui al precedente articolo, verranno disciplinati i modi e le
forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui
l’Amministrazione conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e
gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i
risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE
LE FORME ASSOCIATIVE
1.
Per
lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l’Amministrazione
Comunale può stipulare apposite convenzioni con altri comuni, con la
Provincia, con la Comunità Montana e con altri Enti e Associazioni varie.
2.
La
convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta,
determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria
realizzazione.
3.
Preparata
e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate,
viene quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a
maggioranza semplice dei presenti e votanti.
1.
Per
la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri
Comuni o insieme con la Provincia, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla
Legge e dal precedente articolo 29 in quanto compatibili.
2.
A
tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti,
una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del
Consorzio.
3.
La
composizione ed il funzionamento del Consorzio, sono regolati dalla Legge e
dal proprio Statuto.
1.
L’Amministrazione
Comunale può promuovere e concludere appositi accordi per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro
realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia
e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e
nelle forme previsti dalla legge.
2.
Il
Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservazione delle altre formalità
previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto,
previa deliberazione di intenti della Giunta Comunale.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
1.
Al
fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed
efficacia degli atti amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari è
consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla
conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai
propri interessi. Allo scopo l’Amministrazione, attraverso il responsabile
d’ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell’interessato una
preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende
instaurare, permettendo all’interessato di presentare le proprie deduzioni in
merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione. Onde evitare
controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico
interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra
l’Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde
determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti
osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e
contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente
al Giudice Amministrativo. I modi e le forme di attivazione delle procedure di
cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina
regolamentare.
1.
L’Amministrazione
comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti
esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o
portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2.
A
tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita
amministrativa dell’Ente attraverso apporti consultivi con la possibilità di
presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei
programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi
amministrativi.
1-
In
quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritenga
essere di interesse comune, ed al fine di consentire la migliore impostazione e
realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di
consultazione della popolazione.
2-
In
particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia,
potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea,
della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al
raggiungimento dello scopo.
3-
Le
osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei
cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte
dell’organo interessato.
1-
I
cittadini, singoli o associati, possono presentare all’amministrazione
istanze, petizioni e proposte, intese a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi.
2-
Le
richieste dovranno essere presentate per iscritto, ed in duplice copia, al
Sindaco.
3-
Il
Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte, agli organi competenti
per materia che, potendosi avvalere degli Uffici, dovranno esaminare ed
esprimere un parere sulla questione entro 45 giorni.
4-
Il
Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter della pratica, li
informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere
dell’organo competente, dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali
sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5-
Nel
caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata
comunicazione ai soggetti interessati entro i 20 giorni successivi mentre nel
caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi
procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e responsabili.
1-
Per
consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum
consultivi, tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza
locale.
2-
Sono
escluse dal referendum materie concernenti tributi locali, tariffe, atti di
bilanci, mutui, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine,
norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e,
per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3-
L’iniziativa
del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/5 del corpo
elettorale.
4-
Sarà
istituita una apposita commissione ( composta da N° 3 Consiglieri comunali, di
cui uno in rappresentanza della minoranza, dal Segretario del Comune con
funzioni di Presidente e da N° 3 esperti in diritto), disciplinata dal
regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei
referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità
della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materie, considerate
le limitazioni del precedente 2° comma ed al riscontro della comprensibilità
del quesito referendario.
5-
Il
referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
6-
I
referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell’apposita
commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a
maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non
abbia più ragion d’essere o sussistono degli impedimenti temporanei o per lo
scioglimento del Consiglio comunale.
7-
I
referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre
operazioni di voto.
L’AZIONE POPOLARE
1-
Gli
atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di
legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.
2-
Presso
gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati,
secondo i modi e le forme stabilite dall’apposito Regolamento, avere
informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
1-
Per
il miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente e della sua efficacia è
istituito il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione ,
segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini singoli
o associati, delle formazioni sociali e di categoria, degli ordini
professionali o degli Enti; ne cura, d’ufficio o a richiesta, il regolare svolgimento
delle pratiche presso l’Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa
dipendenti. Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato
già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o
amministrativo.
2-
I
soggetti di cui al 1° comma che si ritengono lesi da un atto o da un
comportamento anche omissivo dell’Amministrazione o degli Enti ed Aziende
dipendenti possono rivolgersi al Difensore Civico sollecitandone l’intervento.
3-
Ove
nel termine di 40 giorni il Sindaco non provveda, il Difensore Civico ne
informa i capigruppo consiliari e, qualora ritenga fondata la richiesta degli
interessati, invita gli Organi dell’Amministrazione o degli Enti o Aziende ad
annullare l’atto lesivo o ad adempiere, entro 15 giorni all’atto dovuto. Nei
confronti del Funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento della sua
funzione o che non compia tempestivamente l’atto dovuto, il Difensore Civico
può proporre agli Organi competenti dell’Amministrazione di appartenenza
l’azione disciplinare. Ove il fatto costituisca reato, il Difensore Civico che
ne venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, ha l’obbligo di fare
rapporto all’Autorità Giudiziaria. Il Consiglio Comunale è tenuto, nella prima
seduta dell’anno successivo, ad esaminare la relazione annuale dovuta dal
Difensore Civico entro il 31 dicembre di ogni anno, adottando le
determinazioni di propria competenza.
4-
IL
Difensore Civico è nominato mediante elezione popolare diretta, a seguito
della quale è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero dei
voti validi. Per la validità delle elezioni è necessaria la partecipazione al
voto di almeno il 50 + 1% degli aventi diritto. Nell’ipotesi che non si
raggiunga la percentuale di votanti di cui sopra, si procede, a distanza di due
settimane, ad elezione di ballottaggio tra i due candidati che al primo turno
hanno riportato il maggior numero di voti. Si intende eletto il candidato che
nel ballottaggio ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di consensi,
il più anziano di età. Le proposte di candidatura all’ufficio sono presentate da non meno di 1/10 del corpo
elettorale con riferimento all’ultimo aggiornamento delle liste elettorali, le
cui firme devono essere autenticate secondo legge. Ciascun elettore non può sottoscrivere
più di una candidatura. Tempi e modalità saranno definiti da apposita norma
regolamentare.
5-
Dura
in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha
eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al
Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel
rispetto delle leggi.
6-
Può
essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso
l’esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed
amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali del Comune; sia in
possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed
abbia superato il 40° anno di età.
7-
L’ufficio
del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano
anche la decadenza:
a)- la carica di membro del
Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale o membro della U.S.L. nella cui competenza
territoriale ricade il Comune;
b)- la qualifica di
amministratore o dirigente di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica, nonché Enti o Imprese che abbiano rapporti
contrattuali con l’Amministrazione comunale o comunque ricevano da essa, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
c)- l’esercizio di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività
professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici
con l’Amministrazione Comunale.
8-
Il
Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle
pratiche inerenti l’adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire
dei mezzi e del personale del Comune.
9-
La
carica del Difensore Civico è completamente gratuita.
10-Il Consiglio comunale
stabilisce, con propria deliberazione, la sede .
11-L’arredamento, i mobili e le
attrezzature sono assegnati al Difensore civico che ne diviene consegnatario.
12-Le eventuali spese di
funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e
liquidate secondo le norme e procedure previste dalla legge.
13-Al Difensore civico, ove se
ne presenti la necessità, spetta l’indennità di missione ed il rimborso spese
di viaggio nelle misure stabilite dalla legislazione vigente.
FINANZA E CONTABILITA’
LA GESTIONE ECONOMICA
1-
Nell’ambito
e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria
autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2-
Il
Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione, ai relativi precetti
costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3-
La
finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali o compartecipazioni ad imposte
erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura
patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) contributi erariali.
h) altre entrate;
4-
I
servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità, sono
finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere
integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri
indispensabili servizi pubblici.
5-
Spettano
al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi su servizi di
propria competenza.
6-
Nel
caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei
servizi di competenza del Comune, ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori
al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune medesimo
risorse finanziarie compensative.
1-
L’ordinamento
finanziario e contabile del Comune, si uniforma alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
2-
Il
bilancio di previsione per l’anno successivo, va deliberato entro il 31
dicembre di ogni anno o comunque entro i termini previsti dalla normativa in
materia vigente nel tempo. Nella redazione e predisposizione dello stesso,
vanno osservati i principi dell’annualità, dell’universalità, della legalità,
della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3-
Il
bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché del
bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a
quello regionale (se dovuto).
4-
Il
bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della
chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo
tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi,
servizi ed interventi.
5-
Gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
1-
I
risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti
per ciascun servizio, programma od intervento, sono rilevati mediante
contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia
il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione amministrativa
della Giunta Comunale che esprime le valutazioni, in merito ai risultati
ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2-
Il
conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30
giugno dell’anno successivo e comunque entro i termini previsti dalla normativa
in materia vigente nel tempo.
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
1-
Il
Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il
Revisore dei Conti;
2-
Il
Revisore dei Conti, è scelto secondo le modalità indicate dalla legge;
3-
Esso
dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza. La sua rielezione
è consentita per una sola volta.
4-
Il
relativo compenso sarà stabilito entro i limiti previsti dalla normativa in
materia.
1-
Il
Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e
di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, se richiesto. Ha altresì accesso
agli atti e documenti del Comune.
2-
Al
Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della
deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è
formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e
proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed
economicità di gestione.
3-
Il
Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni, ed adempie ai propri
doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine,
riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario, eventuali ed accertate
irregolarità nella gestione dell’Ente.
4-
Per
quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della
decadenza e revoca da applicare nei riguardi del Revisore, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art.2399 e segg. del C.C.
1-
Con
apposito regolamento di contabilità, sono dettate norme specifiche per il
controllo economico interno della gestione e per la metodologia del controllo
dello stesso:
a)-
per la definizione normativa dei rapporti tra Revisore dei Conti ed organi
elettivi di governo, Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo,
indirizzo e partecipazione, Consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed
organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell’attività
amministrativa;
b)-
per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore nei limiti
determinati dal precedente art. 44.
2- Il normale strumento di
indagine utilizzabile dal Revisore, è dato e consiste nell’indagine a campione.
LA PROPRIETA’ COMUNALE
1-
Per
il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del
complesso dei beni di cui dispone.
2-
I
beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3-
Per
quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento
alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
1-
Sono
demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli art. 822 e 824 del
Codice Civile.
2-
La
demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù, eventualmente
costituite a favore dei beni stessi.
3-
Tali
beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
4-
Alla
classificazione è competente il Consiglio Comunale.
1-
I
beni patrimoniali appartenenti al Comune e che non sono assoggettati al regime
del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2-
Fanno
parte del patrimonio comunale indisponibile, i beni la cui destinazione
economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto
destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestano un carattere pubblico;
essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi
stabiliti dalla legge.
3-
Fanno
parte del patrimonio comunale disponibile, quei beni che rivestono un’utilità
puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono
soddisfatti pubblici bisogni.
1-
Di
tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto
un apposito inventario.
2-
Lo
stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3-
L’Economo
comunale è responsabile personalmente
della corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte o
modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative
al patrimonio.
4-
Il
riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione
sia al conto consuntivo.
5-
L’attività
gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono
l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni
stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario
dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell’ambito dei
principi di legge.
CONTRATTI
1-
Come
stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti
alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti d’opera, devono
essere preceduti da pubblici incanti, da licitazione privata, da trattativa
privata o da appalto concorso, con le forme stabilite per i contratti dello
Stato e della normativa della Comunità Economica Europea, secondo i criteri e
le procedure che saranno previste nel Regolamento, con l’istituzione di Albi
permanenti di Appaltatori distinti per oggetto e fasce d’importo nei quali si
iscrivono Imprenditori stimati e notoriamente affidabili e con l’applicazione
della rotazione per le attività di progettazione e collaudo.
ORDINANZE SINDACALI
1-
Per
dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e
regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali
provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o
negativi da adempiere.
1-
In
materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può
adottare ordinanze straordinarie ricorrendo, nei casi considerati, gli estremi
della contigibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.
2-
Il
provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura
del pericolo a cui si intende ovviare.
3-
L’ordinanza
deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale
all’interessato o agli interessati.
4-
Se
costoro non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine
stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d’ufficio, ove occorra
con l’assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate, sarà fatta
una nota che, resa esecutoria dal Prefetto, sarà passata all’esattore il quale
riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempimenti, coi privilegi e
nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.
ATTIVITA’ REGOLAMENTARI
Art. 54 - Regolamenti.
1)
Il
Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente
Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti entro un anno
dall’esecutività dello Statuto ed inoltre si impegna all’adozione dei seguenti
altri regolamenti:
A)
consulta:
giovani, donne, anziani, ed altri;
B)
concessione
contributi ad Enti e persone;
C)
criteri
per incarichi tecnici e legali;
2-
I
Regolamenti, una volta adottati, saranno pubblicati all’Albo pretorio del
Comune per la durata di 15 giorni consecutivi ed entreranno in vigore il giorno
successivo all’ultimo di pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito. I
regolamenti soggetti a controllo, dopo il visto di legittimità dal parte del
Co.Re.Co. saranno ripubblicati all’Albo pretorio per ulteriori 15 giorni ed
entreranno in vigore il primo giorno successivo alla scadenza di tale seconda
forma di pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55 - Entrata in vigore
1.
A
norma dell’art. 6 comma 5 T.U.
267/2000, dopo l’espletamento del controllo del competente organo regionale, lo
Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo
Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2.
Lo
Statuto comunale, nonché le modifiche ad esso apportate, adottate ai sensi di
legge, entrano in vigore decorsi 30 dalla loro affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente;
3.
con
l’entrata in vigore dello Statuto nocnhè delle modifiche ad esso apportate
cessa l’applicazione del regime transitorio previsto dalla legge;
4.
fino
alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate si applicano le
disposizioni del vigente Statuto nocnhè del T.U. 267/2000;
5.
Le
modificazioni allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio anche a
seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di 1/3
dei consiglieri. In tali casi il Sindaco sura l’invio a tutti i Consiglieri
delle proposte predette e dei erlativi allegati almeno 30 giorni prima della
seduta nella quale le stesse verranno esaminate;
6.
Il
Consiglio comunale delibera le modificazioni seguendo le procedure di cui
all’art. 6 T.U. 267/2000;
7.
Rinvio
dinamico:
a)
le
norme del vigente Statuto nonché delle modifiche ad esso apportate si intendono
modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali;
b)
in
tali casi, in attesa della formale modifica, si applica la normativa sopra
ordinata.
8 .
per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni
vigenti nelle singole materie da esso trattate.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1-
Fino
all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli
comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti
vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.