Regolamento funzionamento Consiglio Comunale


Art. 1

Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede.

ART. 2

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto nelle forme e nei modi previsti dall'art. 17 dello Statuto.

ART. 3

Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale, provvede, come previsto all'art. 17 dello Statuto alla convalida degli eletti.
Successivamente, nella stessa seduta, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio e quindi dà comunicazione della nomina della Giunta e degli indirizzi generali di governo.

Art. 4

Le sedute del consiglio sono convocate e presiedute dal Sindaco. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Sindaco, come previsto dall'art. 18 Statuto
Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui la Legge prescrive che si debba procedere in seduta segreta.
Esse sono di prima o seconda convocazione.
Si intende per seduta di seconda convocazione quella successiva ad una precedente, nella quale mancò il numero legale. Per la seconda convocazione, non occorre un nuovo avviso allorché quello di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda nel caso che dovesse rendersi necessario.
In seconda convocazione non possono essere esaminati argomenti non compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 5

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco fa procedere dal Segretario all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida a norma di Legge. Mancando il numero legale per deliberare, il Sindaco può disporre che si facciano altri appelli a congrui intervalli di tempo.

Art. 6

Trascorsa un'ora da quella di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza facendolo constatare in apposito verbale.
La seduta è quindi rinviata alla data di seconda convocazione nel caso questa sia stata stabilita nell'avviso della prima. Diversamente il Consiglio deve essere riconvocato non oltre i quindici giorni successivi.
Per ogni seduta deve tenersi conto dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni.

Art. 7

Se i Consiglieri presenti sono in numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta, la quale proseguirà fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione ad altro giorno. Tale seduta si terrà non prima delle 24 ore successive se all'O.d.G. sono iscritti punti con carattere di urgenza, altrimenti non prima di 48 ore.

Art. 8

Assiste alle sedute il Segretario Comunale, che ha la responsabilità della redazione del verbale. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, ne assume le funzioni il Vice Segretario Comunale o il Consigliere Comunale più giovane


Verbali e resoconti delle riunioni

Art. 9

Per ogni seduta del Consiglio, oltre il processo verbale, che ha efficacia documentale, si compila, se è possibile, il resoconto stenografico ovvero il resoconto ricavato da apposite macchine di registrazione.
Il detto processo verbale rimarrà per quindici giorni presso la segreteria perché i Consiglieri possano prenderne visione e comunicare le eventuali rettifiche.
Trascorso il termine suddetto senza che siano proposte rettifiche, presentate alla Segreteria, il processo verbale si considera approvato.
In casi di presentazione di domanda di rettifica questa sarà portata alla decisione del Consiglio nella seduta successiva.


Art. 10

Il Sindaco procede quindi alle nomine di tre scrutatori, scelti col rispetto dei diritti delle minoranze e quindi apre la discussione su ciascuno degli oggetti inseriti nell'ordine del giorno, secondo l'ordine della loro iscrizione. Il Sindaco o i Consiglieri possono proporre modificazioni all'ordine di inscrizione; un solo Consigliere può parlare a favore ed uno solo contro. Decide il Consiglio.


Discussioni

Art. 11

Nessun Consigliere può parlare senza averne ottenuta facoltà del Sindaco, il quale l'accorda seguendo l'ordine delle richieste.
Ogni Consigliere di regola, non può parlare per più di una volta sullo stesso argomento salvo il caso di richiamo al regolamento e per fatto personale. Sono però eccettuati il Sindaco, gli Assessori competenti, i relatori ed i presentatori di proposta.
Al relatore ed al proponente spetta il diritto di parlare per ultimi dopo la chiusura della discussione.

Art. 12

Spetta la precedenza, tra gli oratori iscritti, a quelli che chiedono la parola per mozione d'ordine o per pregiudiziale o per fatto personale.
La mozione d'ordine consiste nel richiamo all'applicazione del regolamento o al rispetto dell'ordine del giorno ovvero nella richiesta di una più chiara impostazione dei termini dell'argomento da discutersi.
La questione pregiudiziale è rappresentata dalla proposta di esclusione dalla discussione o dalla votazione di un determinato argomento.
La questione personale consiste nel ritenersi intaccato nella propria condotta o nel sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
Il Sindaco può disconoscere che l'argomento trattato dall'oratore riguardi mozione d'ordine o questione pregiudiziale o fatto personale.
Se l'oratore non aderisce alla decisione del Sindaco si può appellare al Consiglio, che decide immediatamente con votazione palese.

Art. 13

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto stando in piedi rivolto verso il Sindaco. Solamente il Sindaco può interrompere l'oratore per richiamare al Regolamento od al tema della discussione.
Salvo termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi su tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio o su una mozione, non può eccedere i dieci minuti. In occasione della esposizione delle dichiarazioni programmatiche, il limite è elevato a 15 minuti. Parimenti, in occasioni particolari, di dibattiti su questioni di straordinaria rilevanza la Conferenza dei Capi Gruppo e lo stesso Consiglio possono consentire interventi della durata di 15 minuti.
Qualora il Consigliere superi il termine stabilito per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può togliergli la parola.
Ove l'oratore persistesse, il Sindaco può infliggere la censura e sospendere la seduta.

Art. 14

La discussione di ciascun argomento può avere due fasi: l'una generale, l'altra particolare.
La prima riguarda il complesso della proposta nonché l'opportunità e la convenienza della sua attuazione. La seconda si riferisce alle modalità concrete di attuazione o all'articolazione o ai vari aspetti di esecuzione.

Art. 15

La discussione è chiusa dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti. La chiusura della discussione però non ha effetto se non abbiano parlato tutti coloro che avessero chiesto la parola precedentemente alla proposta.

Art. 16

Quando, prima della discussione di merito venga avanzata una questione pregiudiziale o una sospensiva, il Presidente, prima di mettere ai voti l'una o l'altra, deve dare la parola al proponente e ad un solo Consigliere a favore ad uno contro.


Art. 17

Chiunque intenda presentare una proposta o un emendamento deve formularli per iscritto e presentarli alla segreteria.
Se il proponente rinunzia allo svolgimento della proposta, questa può essere fatta propria da altro Consigliere. Tra i vari emendamenti presentati è posto in votazione prima quello che più si allontana dalla proposta e così successivamente. Le controproposte non possono essere discusse prima che la proposta stessa sia stata respinta. La proposta o l'emendamento dev'essere svolto dal proponente o da uno dei firmatari.

Art. 18

Chiusa la discussione può essere concessa la parola solamente per dichiarazione di voto per la quale è consentito un tempo non superiore a 5 minuti.
Il Consigliere che intenda far risultare il suo voto o la motivazione dello stesso, può dettare la formulazione, seduta stante, di quanto desidera sia inserito nel processo verbale.
A nessuno è permesso di parlare durante lo svolgimento della votazione.
Ogni oggetto di votazione viene approvato quando abbia avuto la maggioranza semplice, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva altra maggiorazione qualificata.
In caso di parità di voti una proposta in votazione deve intendersi respinta.

Art. 19

Le votazioni avvengono o per appello nominale, o per alzata di mano, o per scrutinio segreto.
Si procede alla votazione per appello nominale su proposta del Sindaco o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate sempre a scrutinio segreto.

Art. 20

Nelle votazioni di ordini del giorno, il Sindaco fissa la precedenza ponendoli successivamente in votazione, dopo aver richiesto ai singoli proponenti se li mantengano.

Art. 21

Gli emendamenti agli ordini del giorno, alle determinazioni o a singole parti di esse, sono votati prima della proposta cui si riferiscono salvo che non si tratti di emendamenti aggiuntivi nel qual caso sono votati dopo la proposta originale. Ad ogni Consigliere è consentito di richiedere la votazione per parti di un ordine del giorno , di un emendamento o di una qualsiasi risoluzione.
Il Sindaco accoglierà tale richiesta, a meno che il firmatario non si opponga.

Art. 22

Nelle votazioni segrete il Segretario procede all'appello dei Consiglieri, i quali, nell'ordine di chiamata, si recano a deporre il voto, con scheda nelle apposite urne.
Gli scrutatori, terminata la votazione, controllano la regolarità delle operazioni e quindi accertano i risultati della votazione redigendone apposito verbale da essi sottoscritto.
Il Sindaco riconosce e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 23

Una proposta respinta non può essere ripresentata nella stessa seduta.
Sono eccettuati i casi di proposte aggiuntive o di quelle che non siano in contraddizione col voto già espresso dal Consiglio.


Gruppi Consiliari

Art. 24

I gruppi consiliari sono gli strumenti politici ed organizzativi che riuniscono i consiglieri comunali in base all'appartenenza di ciascuno di essi allo schieramento di sostegno ai diversi candidati a Sindaco del Comune nel corso delle ultime elezioni comunali. Nella prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Comunale, per iscritto, se intendono appartenere al gruppo di maggioranza o al gruppo di minoranza. Si possono costituire più gruppi di minoranza nel caso di esistenza, nella competizione elettorale, di più di due liste a sostegno di un candidato Sindaco, e sempre che abbiano raggiunto il quorum necessario per occupare almeno un seggio in Consiglio.
Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma o dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma precedente, costituiscono un unico Gruppo misto.

Art. 25

Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Capo Gruppo o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi è data comunicazione al Sindaco.
In mancanza di designazione, è nominato Capogruppo il più anziano d'età.


Commissioni e rappresentanze

Art. 26

Per un preventivo esame delle materie più importanti, sono istituite Commissioni consiliari permanenti che si riuniscono con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni legislatura delibera il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, raggruppando, ove sia possibile, per settori omogenei le materie di competenza.
Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni e relazioni della Giunta; ove lo ritengano possono convocare funzionari dell'Amministrazione e di rappresentanze sindacali dei dipendenti, ed ove si renda necessario, per sopralluoghi in Uffici, stabilimenti o strutture dell'Amministrazione Comunale e su quant'altro si renda utile per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.
La composizione delle Commissioni dovrà garantire la rappresentanza dei consiglieri di minoranza.
Il Consiglio Comunale, per l'esame di problemi particolari, può deliberare la costituzione ci Commissioni speciali, con durata limitata nel tempo, che devono riferire al Consiglio nei termini previsti.

Art. 27

Ciascun gruppo consiliare è rappresentato nel complesso delle Commissioni permanenti in misura proporzionale ai propri iscritti, e comunque in maniera che ogni Consigliere sia assegnato ad almeno una Commissione, ad eccezione del Sindaco e dei Consiglieri chiamati a far parte della Giunta Comunale.
Il Sindaco e gli Assessori comunali possono chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni; possono, d'intesa con le rispettive commissioni presenziare alle sedute della Commissione che esamina argomenti di loro specifica competenza; a tal uopo la convocazione delle Commissioni, con l'ordine del giorno dei lavori, deve essere comunicata agli Assessori competenti nelle rispettive materie in esame.
Ciascun Consigliere è assegnato alle Commissioni su designazione del Gruppo di appartenenza che ne dà comunicazione al Sindaco.
Nei casi in cui il gruppo consiliare non possa essere rappresentato in tutte le Commissioni permanenti, indicherà l'ordine di preferenza per l'assegnazione dei propri componenti.
In caso di concorrenza nelle scelte di assegnazione per la composizione delle Commissioni, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi consiliari ed in caso di mancato accordo, decide in via definitiva dando la precedenza alle indicazioni del gruppo con rappresentanza minore.
Un Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere dello stesso gruppo con comunicazione al Presidente della Commissione.

Art. 28

Le Commissioni permanenti durano in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Ciascuna Commissione, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un Presidente ed un vice Presidente con due votazioni distinte.
Il Sindaco prima di procedere alla votazione, promuove le opportune intese tra i gruppi consiliari al fine di consentire che alle presidenze delle Commissioni, nel loro complesso, venga assicurata una adeguata rappresentatività.
Le Commissioni sono coadiuvate nel loro lavoro da un segretario nominato dalla Giunta tra i dipendenti dell'Amministrazione, che redige e tiene i verbali di ogni seduta.
I verbali hanno semplice valore di documentazione delle decisioni prese dalla Commissione (parere conclusivo o decisioni istruttorie). A richiesta dei singoli Consiglieri e sotto dettatura potranno essere inserite dichiarazioni e votazioni.
Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni, in misura pari a quella prevista per le sedute consiliari.


Art. 29

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti nella sede dell'amministrazione per mezzo del segretario delegato.
Le Commissioni devono presentare su ogni argomento da loro esaminato il proprio motivato parere di norma non oltre 20 giorni dalla data di trasmissione delle pratiche. Ove non siano rispettati i termini di cui al precedente comma, gli argomenti già sottoposti all'esame delle Commissioni potranno essere riportati all'esame del Consiglio su richiesta del Sindaco.
A tale scopo il Sindaco indica il giorno in cui l'argomento sarà presentato alla discussione consiliare. Finchè tale discussione non avrà avuto inizio, la Commissione potrà ancora esprimere il proprio parere sull'argomento medesimo.
Il Sindaco assegna gli argomenti alla Commissione che risulta competente.
Le sedute delle Commissioni non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 30
I Gruppi possono far intervenire nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e di compensi o di rimborsi di spesa.


Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni

Art. 31

Ogni Consigliere ha la facoltà di rivolgere interrogazioni o interpellanze o di proporre mozioni;
L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero o se di esso ne abbia avuto notizia il Sindaco e la Giunta o se per determinati affari il Sindaco e la Giunta abbiano adottati o stiano per adottare provvedimenti.
Per Interpellanza si intende la richiesta di spiegazione rivolta al Sindaco o alla Giunta circa le ragioni o i criteri che hanno giustificato o hanno regolato determinati provvedimenti.
La mozione è un invito al Consiglio di pronunciare il suo concreto giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta o ad emettere il suo voto circa i criteri che devono informare una determinata branca di attività o un singolo affare.
Le interpellanze e le interrogazioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà lettura nella prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione. Quando l'interpellante o l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, questa deve essere data entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. Quando l'interpellante o l'interrogante abbia richiesto l'urgenza, dopo la lettura del Sindaco, la Giunta ha la facoltà di rispondere immediatamente o di riservarsi la risposta alla seduta successiva.

Art. 32

L'interrogazione può essere presentata per iscritto al Sindaco che ne dà risposta nella prima seduta utile del consiglio comunale.
Quando l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, questa deve essere data entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
In caso di urgenza l'interrogazione può essere presentata oralmente in aula in apertura o chiusura di seduta secondo le determinazioni del Sindaco. Il Sindaco dà notizia al Consiglio delle interrogazioni rivolte con carattere di urgenza.
Il Sindaco ha facoltà di rispondere immediatamente o di riservarsi la risposta alla prossima seduta.

Art. 33

In ciascuna seduta viene risposto alle interrogazioni presentate precedentemente. L'illustrazione dell'interrogazione non può avere durata superiore ai cinque minuti.
Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal Sindaco o da un Assessore e non possono protrarsi per più di cinque minuti. L'interrogante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
Il Sindaco o l'Assessore competente hanno il diritto di replicare.

Art. 34

Per la presentazione e lo svolgimento delle interpellanze si applicano le stesse norme che regolano le interrogazioni.
L'illustrazione dell'interpellanza non può avere durata superiore ai cinque minuti.
Le risposte alle interpellanze devono essere fornite dal Sindaco o da un Assessore e non possono protrarsi più di cinque minuti. L'interpellante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
Il Sindaco o l'Assessore competente hanno diritto di replicare. L'interpellanza non può dar luogo a discussioni ed a risoluzioni del Consiglio.
L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione che verrà aggiunta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 35

La mozione è discussa con la norma di qualsiasi proposta all'ordine del giorno. La mozione non può essere abolita neanche dall'ordine del giorno puro e semplice.
Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ne dà lettura nella prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione e le aggiunge all'O.d.g.. Quando sia stata richiesta l'urgenza, dopo la lettura, il Sindaco fissa la data per la loro discussione, che deve avvenire entro quindici giorni.
L'illustrazione della mozione non può eccedere i dieci minuti. Durante la discussione si può intervenire per una sola volta, per non più di cinque minuti. Il firmatario che ha illustrato la mozione ha diritto di replica, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 36

Il Sindaco può rifiutare l'accettazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni redatte in termini sconvenienti.
Possono anche essere rifiutate se si tratta di materia estranea alla competenza del Consiglio. Sul rifiuto del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione.


Discipline delle sedute

Art. 37

Al Sindaco spetta di fare osservare il presente regolamento e di tenere l'ordine nelle sedute.

Art. 38

Il pubblico che assiste alle riunioni del Consiglio deve rimanere in silenzio, astenendosi da qualsiasi cenno di approvazione o di disapprovazione.
Qualora, nonostante gli avvertimenti del Presidente, il pubblico disturbasse l'andamento dei lavori, il Sindaco ha facoltà di ordinare ai commessi di servizio, e dove occorra, alla forza pubblica di allontanare dall'aula i disturbatori e di esercitare le altre facoltà previste dalla Legge.

Art. 39

Durante le adunanze del Consiglio nessuna persona estranea ad esso, qualunque sia la sua carica, può avere accesso alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

Art. 40

Ai rappresentanti della stampa è destinato un posto apposito nell'aula Consiliare. Le direzioni dei giornali devono indicare i nomi dei propri rappresentanti in modo che gli stessi possano essere autorizzati dal Sindaco preventivamente.

Art. 41

Per quant'altro non sia disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di Legge ovvero le risoluzioni adottate, di volta in volta dal Consiglio.

Art. 42

Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede in sede di prima applicazione agli adempimenti previsti nello stesso.