Regolamento funzionamento Consiglio Comunale
Art. 1
Il Consiglio
Comunale si riunisce nella propria sede.
ART. 2
La prima
convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto
nelle forme e nei modi previsti dall'art. 17 dello Statuto.
ART. 3
Nella sua
prima seduta il Consiglio Comunale, provvede, come previsto all'art.
17 dello Statuto alla convalida degli eletti.
Successivamente, nella stessa seduta, il Sindaco presta giuramento davanti
al Consiglio e quindi dà comunicazione della nomina della Giunta
e degli indirizzi generali di governo.
Art. 4
Le sedute
del consiglio sono convocate e presiedute dal Sindaco. In caso di sua
assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Sindaco, come previsto
dall'art. 18 Statuto
Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui la Legge prescrive che
si debba procedere in seduta segreta.
Esse sono di prima o seconda convocazione.
Si intende per seduta di seconda convocazione quella successiva ad una
precedente, nella quale mancò il numero legale. Per la seconda
convocazione, non occorre un nuovo avviso allorché quello di
prima convocazione indichi anche il giorno della seconda nel caso che
dovesse rendersi necessario.
In seconda convocazione non possono essere esaminati argomenti non compresi
nell'ordine del giorno della prima convocazione.
Art. 5
All'ora
indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco fa procedere dal Segretario
all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è
valida a norma di Legge. Mancando il numero legale per deliberare, il
Sindaco può disporre che si facciano altri appelli a congrui
intervalli di tempo.
Art. 6
Trascorsa
un'ora da quella di convocazione senza che si sia raggiunto il numero
legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza facendolo constatare
in apposito verbale.
La seduta è quindi rinviata alla data di seconda convocazione
nel caso questa sia stata stabilita nell'avviso della prima. Diversamente
il Consiglio deve essere riconvocato non oltre i quindici giorni successivi.
Per ogni seduta deve tenersi conto dei Consiglieri assenti e delle loro
giustificazioni.
Art. 7
Se i Consiglieri
presenti sono in numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta,
la quale proseguirà fino al completo esaurimento dell'ordine
del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione
ad altro giorno. Tale seduta si terrà non prima delle 24 ore
successive se all'O.d.G. sono iscritti punti con carattere di urgenza,
altrimenti non prima di 48 ore.
Art. 8
Assiste
alle sedute il Segretario Comunale, che ha la responsabilità
della redazione del verbale. In caso di assenza o di impedimento del
Segretario, ne assume le funzioni il Vice Segretario Comunale o il Consigliere
Comunale più giovane
Verbali e resoconti delle riunioni
Art. 9
Per ogni
seduta del Consiglio, oltre il processo verbale, che ha efficacia documentale,
si compila, se è possibile, il resoconto stenografico ovvero
il resoconto ricavato da apposite macchine di registrazione.
Il detto processo verbale rimarrà per quindici giorni presso
la segreteria perché i Consiglieri possano prenderne visione
e comunicare le eventuali rettifiche.
Trascorso il termine suddetto senza che siano proposte rettifiche, presentate
alla Segreteria, il processo verbale si considera approvato.
In casi di presentazione di domanda di rettifica questa sarà
portata alla decisione del Consiglio nella seduta successiva.
Art. 10
Il Sindaco
procede quindi alle nomine di tre scrutatori, scelti col rispetto dei
diritti delle minoranze e quindi apre la discussione su ciascuno degli
oggetti inseriti nell'ordine del giorno, secondo l'ordine della loro
iscrizione. Il Sindaco o i Consiglieri possono proporre modificazioni
all'ordine di inscrizione; un solo Consigliere può parlare a
favore ed uno solo contro. Decide il Consiglio.
Discussioni
Art. 11
Nessun
Consigliere può parlare senza averne ottenuta facoltà
del Sindaco, il quale l'accorda seguendo l'ordine delle richieste.
Ogni Consigliere di regola, non può parlare per più di
una volta sullo stesso argomento salvo il caso di richiamo al regolamento
e per fatto personale. Sono però eccettuati il Sindaco, gli Assessori
competenti, i relatori ed i presentatori di proposta.
Al relatore ed al proponente spetta il diritto di parlare per ultimi
dopo la chiusura della discussione.
Art. 12
Spetta
la precedenza, tra gli oratori iscritti, a quelli che chiedono la parola
per mozione d'ordine o per pregiudiziale o per fatto personale.
La mozione d'ordine consiste nel richiamo all'applicazione del regolamento
o al rispetto dell'ordine del giorno ovvero nella richiesta di una più
chiara impostazione dei termini dell'argomento da discutersi.
La questione pregiudiziale è rappresentata dalla proposta di
esclusione dalla discussione o dalla votazione di un determinato argomento.
La questione personale consiste nel ritenersi intaccato nella propria
condotta o nel sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
Il Sindaco può disconoscere che l'argomento trattato dall'oratore
riguardi mozione d'ordine o questione pregiudiziale o fatto personale.
Se l'oratore non aderisce alla decisione del Sindaco si può appellare
al Consiglio, che decide immediatamente con votazione palese.
Art. 13
Il Consigliere,
ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio
posto stando in piedi rivolto verso il Sindaco. Solamente il Sindaco
può interrompere l'oratore per richiamare al Regolamento od al
tema della discussione.
Salvo termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la
durata degli interventi su tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio
o su una mozione, non può eccedere i dieci minuti. In occasione
della esposizione delle dichiarazioni programmatiche, il limite è
elevato a 15 minuti. Parimenti, in occasioni particolari, di dibattiti
su questioni di straordinaria rilevanza la Conferenza dei Capi Gruppo
e lo stesso Consiglio possono consentire interventi della durata di
15 minuti.
Qualora il Consigliere superi il termine stabilito per l'intervento,
il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può
togliergli la parola.
Ove l'oratore persistesse, il Sindaco può infliggere la censura
e sospendere la seduta.
Art. 14
La discussione
di ciascun argomento può avere due fasi: l'una generale, l'altra
particolare.
La prima riguarda il complesso della proposta nonché l'opportunità
e la convenienza della sua attuazione. La seconda si riferisce alle
modalità concrete di attuazione o all'articolazione o ai vari
aspetti di esecuzione.
Art. 15
La discussione
è chiusa dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti.
La chiusura della discussione però non ha effetto se non abbiano
parlato tutti coloro che avessero chiesto la parola precedentemente
alla proposta.
Art. 16
Quando,
prima della discussione di merito venga avanzata una questione pregiudiziale
o una sospensiva, il Presidente, prima di mettere ai voti l'una o l'altra,
deve dare la parola al proponente e ad un solo Consigliere a favore
ad uno contro.
Art. 17
Chiunque
intenda presentare una proposta o un emendamento deve formularli per
iscritto e presentarli alla segreteria.
Se il proponente rinunzia allo svolgimento della proposta, questa può
essere fatta propria da altro Consigliere. Tra i vari emendamenti presentati
è posto in votazione prima quello che più si allontana
dalla proposta e così successivamente. Le controproposte non
possono essere discusse prima che la proposta stessa sia stata respinta.
La proposta o l'emendamento dev'essere svolto dal proponente o da uno
dei firmatari.
Art. 18
Chiusa
la discussione può essere concessa la parola solamente per dichiarazione
di voto per la quale è consentito un tempo non superiore a 5
minuti.
Il Consigliere che intenda far risultare il suo voto o la motivazione
dello stesso, può dettare la formulazione, seduta stante, di
quanto desidera sia inserito nel processo verbale.
A nessuno è permesso di parlare durante lo svolgimento della
votazione.
Ogni oggetto di votazione viene approvato quando abbia avuto la maggioranza
semplice, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva altra maggiorazione
qualificata.
In caso di parità di voti una proposta in votazione deve intendersi
respinta.
Art. 19
Le votazioni
avvengono o per appello nominale, o per alzata di mano, o per scrutinio
segreto.
Si procede alla votazione per appello nominale su proposta del Sindaco
o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni concernenti
persone sono adottate sempre a scrutinio segreto.
Art. 20
Nelle votazioni
di ordini del giorno, il Sindaco fissa la precedenza ponendoli successivamente
in votazione, dopo aver richiesto ai singoli proponenti se li mantengano.
Art. 21
Gli emendamenti
agli ordini del giorno, alle determinazioni o a singole parti di esse,
sono votati prima della proposta cui si riferiscono salvo che non si
tratti di emendamenti aggiuntivi nel qual caso sono votati dopo la proposta
originale. Ad ogni Consigliere è consentito di richiedere la
votazione per parti di un ordine del giorno , di un emendamento o di
una qualsiasi risoluzione.
Il Sindaco accoglierà tale richiesta, a meno che il firmatario
non si opponga.
Art. 22
Nelle
votazioni segrete il Segretario procede all'appello dei Consiglieri,
i quali, nell'ordine di chiamata, si recano a deporre il voto, con scheda
nelle apposite urne.
Gli scrutatori, terminata la votazione, controllano la regolarità
delle operazioni e quindi accertano i risultati della votazione redigendone
apposito verbale da essi sottoscritto.
Il Sindaco riconosce e proclama i risultati delle votazioni.
Art. 23
Una proposta
respinta non può essere ripresentata nella stessa seduta.
Sono eccettuati i casi di proposte aggiuntive o di quelle che non siano
in contraddizione col voto già espresso dal Consiglio.
Gruppi Consiliari
Art. 24
I gruppi
consiliari sono gli strumenti politici ed organizzativi che riuniscono
i consiglieri comunali in base all'appartenenza di ciascuno di essi
allo schieramento di sostegno ai diversi candidati a Sindaco del Comune
nel corso delle ultime elezioni comunali. Nella prima seduta dopo le
elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Comunale,
per iscritto, se intendono appartenere al gruppo di maggioranza o al
gruppo di minoranza. Si possono costituire più gruppi di minoranza
nel caso di esistenza, nella competizione elettorale, di più
di due liste a sostegno di un candidato Sindaco, e sempre che abbiano
raggiunto il quorum necessario per occupare almeno un seggio in Consiglio.
Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri.
Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione
che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo
comma o dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono
le adesioni di cui al comma precedente, costituiscono un unico Gruppo
misto.
Art. 25
Ciascun
Gruppo è rappresentato dal proprio Capo Gruppo o, in caso di
assenza o impedimento, da un suo delegato.
Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi è data comunicazione al
Sindaco.
In mancanza di designazione, è nominato Capogruppo il più
anziano d'età.
Commissioni e rappresentanze
Art. 26
Per un
preventivo esame delle materie più importanti, sono istituite
Commissioni consiliari permanenti che si riuniscono con il compito di
riferire al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni legislatura delibera il numero,
la composizione e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti,
raggruppando, ove sia possibile, per settori omogenei le materie di
competenza.
Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni
e relazioni della Giunta; ove lo ritengano possono convocare funzionari
dell'Amministrazione e di rappresentanze sindacali dei dipendenti, ed
ove si renda necessario, per sopralluoghi in Uffici, stabilimenti o
strutture dell'Amministrazione Comunale e su quant'altro si renda utile
per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.
La composizione delle Commissioni dovrà garantire la rappresentanza
dei consiglieri di minoranza.
Il Consiglio Comunale, per l'esame di problemi particolari, può
deliberare la costituzione ci Commissioni speciali, con durata limitata
nel tempo, che devono riferire al Consiglio nei termini previsti.
Art. 27
Ciascun
gruppo consiliare è rappresentato nel complesso delle Commissioni
permanenti in misura proporzionale ai propri iscritti, e comunque in
maniera che ogni Consigliere sia assegnato ad almeno una Commissione,
ad eccezione del Sindaco e dei Consiglieri chiamati a far parte della
Giunta Comunale.
Il Sindaco e gli Assessori comunali possono chiedere che le Commissioni
siano convocate per dar loro comunicazioni; possono, d'intesa con le
rispettive commissioni presenziare alle sedute della Commissione che
esamina argomenti di loro specifica competenza; a tal uopo la convocazione
delle Commissioni, con l'ordine del giorno dei lavori, deve essere comunicata
agli Assessori competenti nelle rispettive materie in esame.
Ciascun Consigliere è assegnato alle Commissioni su designazione
del Gruppo di appartenenza che ne dà comunicazione al Sindaco.
Nei casi in cui il gruppo consiliare non possa essere rappresentato
in tutte le Commissioni permanenti, indicherà l'ordine di preferenza
per l'assegnazione dei propri componenti.
In caso di concorrenza nelle scelte di assegnazione per la composizione
delle Commissioni, il Presidente promuove le opportune intese tra i
gruppi consiliari ed in caso di mancato accordo, decide in via definitiva
dando la precedenza alle indicazioni del gruppo con rappresentanza minore.
Un Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria
Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere dello
stesso gruppo con comunicazione al Presidente della Commissione.
Art. 28
Le Commissioni
permanenti durano in carica per tutta la durata del mandato consiliare.
Ciascuna Commissione, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno
un Presidente ed un vice Presidente con due votazioni distinte.
Il Sindaco prima di procedere alla votazione, promuove le opportune
intese tra i gruppi consiliari al fine di consentire che alle presidenze
delle Commissioni, nel loro complesso, venga assicurata una adeguata
rappresentatività.
Le Commissioni sono coadiuvate nel loro lavoro da un segretario nominato
dalla Giunta tra i dipendenti dell'Amministrazione, che redige e tiene
i verbali di ogni seduta.
I verbali hanno semplice valore di documentazione delle decisioni prese
dalla Commissione (parere conclusivo o decisioni istruttorie). A richiesta
dei singoli Consiglieri e sotto dettatura potranno essere inserite dichiarazioni
e votazioni.
Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione
alle riunioni delle commissioni, in misura pari a quella prevista per
le sedute consiliari.
Art. 29
Le Commissioni
sono convocate dai rispettivi Presidenti nella sede dell'amministrazione
per mezzo del segretario delegato.
Le Commissioni devono presentare su ogni argomento da loro esaminato
il proprio motivato parere di norma non oltre 20 giorni dalla data di
trasmissione delle pratiche. Ove non siano rispettati i termini di cui
al precedente comma, gli argomenti già sottoposti all'esame delle
Commissioni potranno essere riportati all'esame del Consiglio su richiesta
del Sindaco.
A tale scopo il Sindaco indica il giorno in cui l'argomento sarà
presentato alla discussione consiliare. Finchè tale discussione
non avrà avuto inizio, la Commissione potrà ancora esprimere
il proprio parere sull'argomento medesimo.
Il Sindaco assegna gli argomenti alla Commissione che risulta competente.
Le sedute delle Commissioni non sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei componenti assegnati.
Art. 30
I Gruppi possono far intervenire nelle Commissioni nelle quali non sono
rappresentati, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio
componente quale osservatore, con diritto di parola, ma senza diritto
di voto e di compensi o di rimborsi di spesa.
Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni
Art. 31
Ogni Consigliere
ha la facoltà di rivolgere interrogazioni o interpellanze o di
proporre mozioni;
L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia
vero o se di esso ne abbia avuto notizia il Sindaco e la Giunta o se
per determinati affari il Sindaco e la Giunta abbiano adottati o stiano
per adottare provvedimenti.
Per Interpellanza si intende la richiesta di spiegazione rivolta al
Sindaco o alla Giunta circa le ragioni o i criteri che hanno giustificato
o hanno regolato determinati provvedimenti.
La mozione è un invito al Consiglio di pronunciare il suo concreto
giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta o ad
emettere il suo voto circa i criteri che devono informare una determinata
branca di attività o un singolo affare.
Le interpellanze e le interrogazioni devono essere presentate per iscritto
al Sindaco il quale ne dà lettura nella prima seduta del Consiglio
successiva alla loro presentazione. Quando l'interpellante o l'interrogante
abbia richiesto risposta scritta, questa deve essere data entro quindici
giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. Quando l'interpellante
o l'interrogante abbia richiesto l'urgenza, dopo la lettura del Sindaco,
la Giunta ha la facoltà di rispondere immediatamente o di riservarsi
la risposta alla seduta successiva.
Art. 32
L'interrogazione
può essere presentata per iscritto al Sindaco che ne dà
risposta nella prima seduta utile del consiglio comunale.
Quando l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, questa deve
essere data entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta
stessa.
In caso di urgenza l'interrogazione può essere presentata oralmente
in aula in apertura o chiusura di seduta secondo le determinazioni del
Sindaco. Il Sindaco dà notizia al Consiglio delle interrogazioni
rivolte con carattere di urgenza.
Il Sindaco ha facoltà di rispondere immediatamente o di riservarsi
la risposta alla prossima seduta.
Art. 33
In ciascuna
seduta viene risposto alle interrogazioni presentate precedentemente.
L'illustrazione dell'interrogazione non può avere durata superiore
ai cinque minuti.
Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal Sindaco o
da un Assessore e non possono protrarsi per più di cinque minuti.
L'interrogante ha facoltà di replica, per non più di cinque
minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
Il Sindaco o l'Assessore competente hanno il diritto di replicare.
Art. 34
Per la
presentazione e lo svolgimento delle interpellanze si applicano le stesse
norme che regolano le interrogazioni.
L'illustrazione dell'interpellanza non può avere durata superiore
ai cinque minuti.
Le risposte alle interpellanze devono essere fornite dal Sindaco o da
un Assessore e non possono protrarsi più di cinque minuti. L'interpellante
ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché
di dichiararsi soddisfatto o meno.
Il Sindaco o l'Assessore competente hanno diritto di replicare. L'interpellanza
non può dar luogo a discussioni ed a risoluzioni del Consiglio.
L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione che
verrà aggiunta all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 35
La mozione
è discussa con la norma di qualsiasi proposta all'ordine del
giorno. La mozione non può essere abolita neanche dall'ordine
del giorno puro e semplice.
Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ne dà
lettura nella prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione
e le aggiunge all'O.d.g.. Quando sia stata richiesta l'urgenza, dopo
la lettura, il Sindaco fissa la data per la loro discussione, che deve
avvenire entro quindici giorni.
L'illustrazione della mozione non può eccedere i dieci minuti.
Durante la discussione si può intervenire per una sola volta,
per non più di cinque minuti. Il firmatario che ha illustrato
la mozione ha diritto di replica, per un tempo non superiore a cinque
minuti.
Art. 36
Il Sindaco
può rifiutare l'accettazione di interrogazioni, interpellanze
o mozioni redatte in termini sconvenienti.
Possono anche essere rifiutate se si tratta di materia estranea alla
competenza del Consiglio. Sul rifiuto del Sindaco decide il Consiglio,
senza discussione.
Discipline delle sedute
Art. 37
Al Sindaco
spetta di fare osservare il presente regolamento e di tenere l'ordine
nelle sedute.
Art. 38
Il pubblico
che assiste alle riunioni del Consiglio deve rimanere in silenzio, astenendosi
da qualsiasi cenno di approvazione o di disapprovazione.
Qualora, nonostante gli avvertimenti del Presidente, il pubblico disturbasse
l'andamento dei lavori, il Sindaco ha facoltà di ordinare ai
commessi di servizio, e dove occorra, alla forza pubblica di allontanare
dall'aula i disturbatori e di esercitare le altre facoltà previste
dalla Legge.
Art. 39
Durante
le adunanze del Consiglio nessuna persona estranea ad esso, qualunque
sia la sua carica, può avere accesso alla parte dell'aula riservata
ai Consiglieri.
Art. 40
Ai rappresentanti
della stampa è destinato un posto apposito nell'aula Consiliare.
Le direzioni dei giornali devono indicare i nomi dei propri rappresentanti
in modo che gli stessi possano essere autorizzati dal Sindaco preventivamente.
Art. 41
Per quant'altro
non sia disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme
di Legge ovvero le risoluzioni adottate, di volta in volta dal Consiglio.
Art. 42
Il Consiglio
comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
provvede in sede di prima applicazione agli adempimenti previsti nello
stesso.