COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari

STATUTO COMUNALE


Approvato con deliberazioni C.C. N.71 del 12.6.1991 e N.87 del 24.9.91

Adeguato e modificato, con deliberazioni C.C. N.11 del 14.3.1995, N.41 del 3.7.1995, N.71 del 18.9.98 e N.13 del 28.3.2000, alla luce delle innovazioni introdotte con:
- La Legge 15 Maggio 1997, N.127
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N.80
- La legge 16 Giugno 1998, N.191
- La Legge 3 Agosto1999, N.265


TITOLO I

PRINCIPI


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1
Fini, attribuzioni

Il Comune di Siliqua è Ente Autonomo Territoriale di Governo e di Amministrazione, interprete di tutti gli interessi della comunità presente sul suo territorio. Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli Organi degli altri livelli di Governo e di Amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi. Con riferimento agli interessi di cui ha disponibilità, in conformità ai principi individuati con la Legge Generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e amministrative.


Art.2
Territorio, gonfalone e stemma

Il Comune di Siliqua comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 113 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'11/10/1969. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.


Art.3
Funzioni

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. In particolare il Comune svolge le funzioni attinenti:
a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati attuando il più ampio decentramento dei servizi, anche avvalendosi delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
b) coopera con gli altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali secondo la normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.


Art.4
Funzioni proprie e funzioni delegate

Oltre le funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, è disciplinato dal Regolamento Comunale; comunque, per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse.


CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI


Art.5
Tutele della salute


Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e a tutte le fasce di emarginazione. Il Comune favorisce il volontariato nelle sue varie forme e si impegna a mettere a disposizione proprie strutture e fondi per consentirne lo sviluppo.

Art.6
Diritto all'Istruzione e Informazione

Il Comune promuove il diritto all'istruzione e attua iniziative per prevenire il disagio scolastico e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il godimento dello stesso.
Il Comune riconosce alla vita culturale valore irrinunciabile. Esso provvede a garantire la valorizzazione della cultura attraverso il servizio pubblico di Biblioteca, quale servizio indispensabile per:
a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenze del proprio operato;
b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio culturale della Comunità.


Art.7
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Promuove l'istituzione di aree protette anche in collaborazione con altri Enti.
Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività, nei limiti della salvaguardia dello stesso.

Art.8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.


Art.9
Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10
Sviluppo economico

Il Comune promuove lo sviluppo dell'agricoltura favorendo le innovazioni e l'associazionismo tra gli operatori.
Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.
Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione.

Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed o della L. 8/06/1990, n. 142 il Comune, realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.


Art. 12
Partecipazione, decentramento, cooperazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Cagliari.

Art.13
I Servizi
(ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)

Il Comune , per la gestione dei servizi, può disporre:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
f) la costituzione di S.p.A. o S.r.l. con soci privati, anche a capitale pubblico minoritario.


Art. 14
Principi

Il Comune promuove e sostiene iniziative per affermare e diffondere i principi della pace, della solidarietà e della difesa dei diritti umani, e a tali principi uniforma le proprie azioni.
Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, al fine di promuovere le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e garantire situazioni di eguaglianza e parità senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale.


TITOLO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 15
Gli Organi di Governo

Gli Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.16
Presidenza

Il Consiglio Comunale, che dura in carica cinque anni è convocato e presieduto dal Sindaco, nella sua prima adunanza e nelle successive. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Sindaco. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vice Sindaco presiede l'Assessore Anziano di età fra i presenti.

Art.17
Convalida dei Consiglieri

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto. Durante la prima adunanza il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti.


Art.18
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento a domicilio di ogni singolo consigliere, almeno 5 giorni interi prima di quello fissato per la riunione.
Per motivi d'urgenza che devono essere indicati nell'avviso di convocazione, il Sindaco può convocare il Consiglio con un preavviso minore di quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a 24 ore

ART. 18 BIS
Seconda convocazione del Consiglio Comunale
La seduta di seconda convocazione è quella successiva, in giorno diverso, ad un'altra andata deserta per mancanza del numero legale o che regolarmente iniziata con il numero legale dei presenti, sia stata interrotta durante lo svolgimento perché venuto meno il quorum stabilito dall'art. 21 per la validità delle riunioni. Il giorno e l'ora della seconda convocazione dev'essere contenuto nell'avviso di convocazione


Art.19
I Consiglieri

I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo del nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal registro di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.


ART.19 BIS
Decadenza dei Consiglieri

Il Consiglio dopo 3 assenze consecutive ed ingiustificate da parte di un Consigliere ne dichiara la decadenza entro 20 gg., fatta salva la garanzia del diritto di ciascun consigliere ad addurre le proprie giustificazioni.


Art.20
Elezione di rappresentanti
Entro venticinque giorni dalla riunione di insediamento, il Consiglio Comunale si riunisce per deliberare gli indirizzi per le nomine e designazioni di competenza del Sindaco e di quelle attribuite dalle leggi alla competenza dello stesso Consiglio.
Tali indirizzi dovranno riferirsi a criteri generali di affidabilità dei rappresentanti comunali.
In relazione agli interessi del Comune e in relazione a incarichi di particolare significato gli indirizzi di cui al comma precedente dovranno inoltre riferirsi a requisiti di competenza ed esperienza.
Nel medesimo atto, dovranno essere specificate le causali per la revoca degli incarichi.


Art. 21
Funzionamento del Consiglio Comunale

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione della trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti o valutazioni su persone, nel qual caso è stabilita la seduta segreta.
Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Gli astenuti presenti in aula sono utili al mantenimento del quorum.
Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le nomine di competenza dell'ente è sufficiente la maggioranza dei votanti; quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto l'anziano d'età.
Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dei pareri previsti dalla legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento, 48 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.
I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del segretario che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione. Nell'ambito della funzione verbalizzante il Segretario può avvalersi della collaborazione di un dipendente dell'ente.

Art.22
Potere regolamentare del Consiglio Comunale.
Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art.23
I Gruppi Consiliari

I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
I Gruppi sono quelli scaturiti dalle consultazioni elettorali sulla base della lista di appartenenza.
Un Gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.


Art.24
Le Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale può istituire proprie Commissioni che possono essere: permanenti, speciali e di indagine e ne indica i poteri, la durata e la composizione. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione, ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento Consiliare.
Le Commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un rappresentante delle minoranze
Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari, in misura pari a quella prevista per le sedute consiliari.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 25
Elezione

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge 25.3.1993 n. 81 e successive modifiche ed è membro del proprio Consiglio.
Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Detta disposizione si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge 25.3.1993 n. 81.

Art.26
Competenze

1. Il Sindaco per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di un ufficio posto alle sue dirette dipendenze, come specificato nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Nella sua qualità di organo responsabile della Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) Nomina il Vicesindaco e gli Assessori. Può revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio.
b) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo. Può revocarlo, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, con provvedimento motivato previa deliberazione della Giunta;
c)Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico
d) Nomina e revoca, nelle stesse forme di cui al punto c), gli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni;
e) Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti;

f) Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, le funzioni direttive previste dall'art. 51 c.3, L.142/90 e successive modificazioni.
g) Può nominare un dipendente di 8^ Q.F., e comunque non inferiore alla 7^Q.F., quale datore di lavoro. Il Comune stabilirà una apposita posta in bilancio affinchè il datore di lavoro nominato abbia le risorse finanziarie a disposizione per l'espletamento delle funzioni attribuite.
h) Può delegare gli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio, le incombenze di direzione politico- amministrativa previste negli indirizzi generali di governo e nello Statuto;
i) Adotta decreti ed emana ordinanze nel caso che i provvedimenti abbiano un carattere precettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza, indirizzo e controllo;

j)Fissa l'ordine del giorno del Consiglio della Giunta Comunale e ne firma, congiuntamente al Segretario Comunale, le deliberazioni;

k)Assicura il carattere unitario della direzione politico-amministrativa del Comune, raccordandosi al Consiglio, coordinando l'attività dei singoli Assessori;

l) Esercita, anche attraverso la delega, la rappresentanza istituzionale del Comune in tutte le sedi politico-amministrative;
m) Rappresenta il Comune nella stipulazione di accordi e convenzioni con altri Enti;
n) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Tali orari possono essere dal Sindaco, con i provvedimenti stabiliti dalla legge, modificati in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza
o) Svolge attività propulsiva, anche nei confronti dei funzionari, circa gli obiettivi per la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Ente;
p) Acquisisce atti, documenti ed informazioni, presso gli uffici, al fine di controllare lo stato e le modalità di esecuzione dei programmi e dei progetti dell'Ente;
q) Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici.


Art.27
Linee programmatiche di governo
Il Sindaco, entro 3 mesi dall'insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il documento contenente le linee programmatiche è previamente approvato con delibera di Giunta.
Il Consiglio verifica a cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori e qualora rilevi una difformità può richiedere la motivazione e l'eventuale adeguamento


CAPO III
LA GIUNTA

Art. 28
Composizione, nomina e funzionamento

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che individua al suo interno il Vice Sindaco, scelto tra gli Assessori, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo di uno, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Non vi è incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di consigliere; pertanto se un Assessore-Consigliere nel corso del mandato decida di dimettersi dalla carica di Consigliere, conserva la titolarità delle funzioni di Assessore e al suo posto in Consiglio subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vengono convocate dal Sindaco che ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno e ne dirige l'attività assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90, non impediscono l'adozione di deliberazioni, purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario comunale che redige il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, nonché delle proposte da sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale, nonché, a richiesta di ciascun componente la Giunta, delle annotazioni sui punti principali della discussione.


Art.29
Competenze della Giunta.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella direzione politico-amministrativa dell'Ente, attraverso l'elaborazione di obiettivi e strategie per la realizzazione dei programmi. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale e ai funzionari. In particolare:
1. Approva i progetti esecutivi di opere pubbliche comprese in programmi già approvati e finanziati dal Consiglio;
2. Approva i piani annuali per l'occupazione nel rispetto dei programmi triennali allegati al Bilancio di previsione;
3. Approva gli accordi con i Soggetti pubblici e privati e le convenzioni che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
4. Approva i bilanci delle Istituzioni;
5. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
6. Approva il P.E.G. che individua obiettivi, priorità, piani e direttive generali, nonché attribuisce risorse per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art.30
Assessori

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 ed un massimo di 6 assessori.
Esercitano i compiti di direzione politico-amministrativa loro affidati dal Sindaco con il quale collaborano per la definizione e attuazione dei programmi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
Partecipano senza diritto di voto alla sedute del Consiglio Comunale se non sono consiglieri.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono di uffici posti alle loro dirette dipendenze, secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.


TITOLO III
ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI


CAPO I
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA


Art. 31
L'organizzazione generale

L'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi Comunali è stabilita con apposito regolamento.
Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.


Art. 32
Il Segretario e i Responsabili di Settore

L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in una segreteria retta dal Segretario dell'Ente, ed in settori funzionali, diretti dai responsabili di massimo livello. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale viene nominato, scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, assiste gli Organi di Governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, coordina l'attività propositiva e gestionale dei settori e assicura l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'Ente. Ai Responsabili dei settori funzionali dell'Ente compete la gestione amministrativa dei Servizi, cui sono preposti, secondo gli indirizzi della Giunta; essi svolgono le funzioni ad essi demandate dalla legge e dal Regolamento e, in conformità con le disposizioni emanate dalla Segreteria, dalla Giunta e dal Sindaco, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e ne sono responsabili. Il Segretario presiede le Commissioni di Concorso previste per l'assunzione a qualsiasi titolo del personale dell'Ente. Su designazione del Sindaco il Segretario provvede alla stipulazione dei contratti, per gli atti cui non prenda parte in funzione di ufficiale rogante. Il Segretario ed i Responsabili dei Servizi rispondono funzionalmente al Sindaco del buon andamento degli Uffici in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Ente.


Art.32-bis
Direttore Generale

Il Comune può procedere ad una convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 51-bis della L.142/90, a condizione che i Comuni riuniti raggiungano il numero di almeno 15.000 abitanti.
Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio atto, al Segretario Comunale.


CAPO II
IL PERSONALE

Art.33
La Dotazione Organica

La Dotazione Organica Generale ed il Regolamento degli uffici e dei servizi definiscono le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'Ente in conformità ai principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e sentite le Organizzazioni Sindacali.
Il Personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto conformemente a quanto previsto dalla norma vigente e dal regolamento di organizzazione. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell'ente in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla Giunta, in ragione degli obiettivi del documento programmatico, sentiti il Segretario e le Organizzazioni Sindacali.
Il Regolamento indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi a favore degli elementi meritevoli, di intesa con le OO.SS., nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.
L'Ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.
Il Personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine viene assunto dalla giunta con le modalità e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.


Art. 33-bis
Ufficio Legale

Con convenzione con altri comuni può essere istituito un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso del comune.

ART.33 Ter
Incarichi a personale esterno

Il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, mediante contratti a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 6 mesi e nel limite del proprio mandato


Art.34
I Responsabili del Procedimento amministrativo
(ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)

Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE


CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35
Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
Le consulte sono presiedute da Membri della Giunta e sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e da Rappresentanti delle Associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito Albo Comunale, previsto nel predetto Regolamento, o da singoli cittadini che ne facciano richiesta.


Art. 36
Poteri delle Consulte Comunali

Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
b) esprimere proposte agli Organi Comunali per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che Impiegati Comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.


Art. 37
Libere forme associative

Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con la possibilità di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli Organi rappresentativi ed i mezzi. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è invitata al Consiglio Comunale.


Art. 38
Consultazioni

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le Associazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.


Art. 39
Diritto di petizione

I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 38 comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.


Art. 40
Interrogazioni

Le Organizzazioni di cui al precedente art. 38 comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda delle loro competenze. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 41
Diritto d'iniziativa

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti Amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno cento elettori.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) Tributi e bilancio;
b) Espropriazione per pubblica utilità;
c) Designazioni e nomine.
Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.


Art. 42
Procedura per l'approvazione della proposta

La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.


Art. 43
Referendum
E' ammesso Referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività Comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 41, comma 3, del presente statuto.
Si fa luogo a Referendum:
a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ;
b) Qualora vi sia richiesta da parte di un numero di elettori pari a un decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, disciplina l'istituto del Referendum.

CAPO II
Partecipazione al procedimento diritto di accesso e azioni popolare

Art. 44
Avvio di procedimento amministrativo

L'avvio di Procedimento Amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per Legge o Regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli Atti Amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.


Art. 45
Comunicazione di avvio di procedimento

La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.
La comunicazione deve indicare:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto finale dell'atto;
c) l'Ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
d) l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
e) il diritto di presentare memorie scritte e documenti e i termini entro i quali poterlo fare.
Gli Uffici ed i Responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.


Art. 46
Diritto di intervento nel procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 47
Diritti degli interessati agli atti amministrativi

I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché attinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.


Art. 48
Diritto di accesso


I cittadini singoli e associati hanno diritto di accedere agli atti secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale

TITOLO V
CONTROLLI INTERNI

CAPO I
DIFENSORE CIVICO

Art. 49
Istituzione, attribuzioni

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
Spetta al Difensore Civico tutelare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, Pubblici o Privati, e di Associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende Dipendenti.

Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e degli Enti ed Aziende Dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
Il Dipendente Comunale che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.


Art. 50
Nomina e durata in carica

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al , tra gli iscritti ad apposito Albo la cui istituzione ed il funzionamento verranno stabiliti dal Regolamento. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato ma non consecutivamente.


Art. 51
Incompatibilità e decadenza

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza Giuridico-Amministrativa.

Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, Consiglieri Regionali,Comuneli e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
c) i Ministri di Culto;
d) gli Amministratori ed i Dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo io subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti ovvero parenti o affini fino al II grado, che siano Amministratori, Segretario o Dipendenti del .
Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.


Art. 52
Mezzi

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.


Art. 53
Rapporti con il Consiglio

Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.


Art. 54
Indennità di funzione

Al Difensore Civico spetta l'indennità di carica pari a un terzo dell'indennità di carica del Sindaco e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente.


CAPO II
IL REVISORE DEI CONTI

Art. 55
Revisione economico-finanziaria

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
Il Revisore può assistere alle riunioni della Giunta Municipale.
Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il revisore ha il compito di eseguire trimestralmente verifiche ordinarie di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili del Comune.
Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 56
Servizi pubblici

Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per Regolamento.


ART.56 bis
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di S.p.A. o di S.r.l. a prevalente capitale pubblico, costituite o partecipate dal Comune.

Art. 57
Attribuzione del Consiglio in merito alla gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio Comunale delibera:
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la concessione dei pubblici servizi;
- la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni, validi tanto per le nomine di competenza del Sindaco quanto per quelle attribuite dalle leggi alla competenza dello stesso Consiglio


Art. 58
L'istituzione

Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8.6.90, n. 142 si compone di cinque membri nominati con le modalità di cui all'art. 57, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli Organi Comunali.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato mediante selezione per titoli ed esami, con contratto a termine di diritto privato.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.


Art. 59
Vigilanza e controlli

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'Esercizio Finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società o Azienda, degli obiettivi raggiunti.


Art. 60
Personale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8.6.90, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle Leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.


TITOLO VII
FORME COLLABORATIVE
Art. 61
Principi generali

Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.


Art. 62
Accordi di programma

Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Regionale e Centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.


Art. 63
Il Consorzio

Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende.
La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto nel quale è indicata la quota di partecipazione dell'Ente e di una convenzione che deve disciplinare tra l'altro le modalità di trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 64
Convenzioni

Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia:
- per l'esercizio coordinato di funzioni;
- per l'esercizio coordinato di servizi determinati;
- per la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.


TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA


Art. 65
Statuto, modificazioni e abrogazione

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. Le modificazioni o abrogazioni dei singoli articoli e l'abrogazione totale dello Statuto, sono deliberate dal consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, può essere rinnovata mediante sottoscrizione di almeno 300 elettori o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.


Art. 66
Regolamenti

Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanata dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di trenta giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.


Art. 67
Adozione dei Regolamenti

Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di Contabilità e quello per la Disciplina dei Contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.


Art. 68
Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.