COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari
STATUTO
COMUNALE
Approvato con deliberazioni C.C. N.71 del 12.6.1991 e N.87 del 24.9.91
Adeguato
e modificato, con deliberazioni C.C. N.11 del 14.3.1995, N.41 del 3.7.1995,
N.71 del 18.9.98 e N.13 del 28.3.2000, alla luce delle innovazioni introdotte
con:
- La Legge 15 Maggio 1997, N.127
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N.80
- La legge 16 Giugno 1998, N.191
- La Legge 3 Agosto1999, N.265
TITOLO I
PRINCIPI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Fini, attribuzioni
Il Comune
di Siliqua è Ente Autonomo Territoriale di Governo e di Amministrazione,
interprete di tutti gli interessi della comunità presente sul suo
territorio. Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità,
il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli
Organi degli altri livelli di Governo e di Amministrazione ai quali è
attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli
stessi. Con riferimento agli interessi di cui ha disponibilità,
in conformità ai principi individuati con la Legge Generale della
Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo
e amministrative.
Art.2
Territorio, gonfalone e stemma
Il Comune
di Siliqua comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano
topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Le modificazioni alla
circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi
dell'art. 113 della Costituzione previa audizione della popolazione del
Comune. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'11/10/1969. Il regolamento
disciplina l'uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio
comunale e le relative modalità.
Art.3
Funzioni
Il Comune
è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con
legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
In particolare il Comune svolge le funzioni attinenti:
a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale
della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive,
insediative e abitative che su di esso si svolgono.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta
la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando
la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme
di cooperazione con soggetti pubblici e privati attuando il più
ampio decentramento dei servizi, anche avvalendosi delle attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
b) coopera con gli altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto
stabilito con legge regionale;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza,
alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
enti locali secondo la normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale
nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale.
Art.4
Funzioni proprie e funzioni delegate
Oltre le
funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge
può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità
resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con
lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate,
è disciplinato dal Regolamento Comunale; comunque, per l'effettivo
esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento
delle stesse.
CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.5
Tutele della salute
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto
alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare
riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente
e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima
infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza
sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili
ed invalidi e a tutte le fasce di emarginazione. Il Comune favorisce il
volontariato nelle sue varie forme e si impegna a mettere a disposizione
proprie strutture e fondi per consentirne lo sviluppo.
Art.6
Diritto all'Istruzione e Informazione
Il Comune
promuove il diritto all'istruzione e attua iniziative per prevenire il
disagio scolastico e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il godimento dello stesso.
Il Comune riconosce alla vita culturale valore irrinunciabile. Esso provvede
a garantire la valorizzazione della cultura attraverso il servizio pubblico
di Biblioteca, quale servizio indispensabile per:
a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni
attuando il principio della trasparenze del proprio operato;
b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio
culturale della Comunità.
Art.7
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Il Comune
adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando
piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare
le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Promuove
l'istituzione di aree protette anche in collaborazione con altri Enti.
Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, e archeologico garantendone
il godimento da parte della collettività, nei limiti della salvaguardia
dello stesso.
Art.8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Il Comune
promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni
di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo
sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento
di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi
ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione
di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli
Enti, Organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della Legge
8 giugno 1990, n. 142. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi
ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento che potrà, altresì,
prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole
spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per
particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.
Art.9
Assetto ed utilizzazione del territorio
Il Comune
promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un
programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali
e degli impianti industriali, turistici e commerciali. Realizza piani
di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare
il diritto all'abitazione. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite
dai piani pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico
e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione
residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative,
scolastiche e turistiche. Predispone idonei strumenti di pronto intervento,
da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco esercita
il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni,
con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Art. 10
Sviluppo economico
Il Comune
promuove lo sviluppo dell'agricoltura favorendo le innovazioni e l'associazionismo
tra gli operatori.
Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo
a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività
e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più
vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del
lavoro. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo ordinata espansione
delle attrezzature e dei servizi.
Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione.
Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale
In conformità
a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed o della L. 8/06/1990,
n. 142 il Comune, realizza le proprie finalità adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e
programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire,
per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 12
Partecipazione, decentramento, cooperazione
Il Comune
realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione
di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente,
secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art.
6 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Riconosce che presupposto della partecipazione
è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti
comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei,
organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti
permanenti con gli organi di comunicazione di massa. Il Comune, per favorire
un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme
di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Cagliari.
Art.13
I Servizi
(ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)
Il Comune
, per la gestione dei servizi, può disporre:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati
alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi
rilevanza imprenditoriale.
f) la costituzione di S.p.A. o S.r.l. con soci privati, anche a capitale
pubblico minoritario.
Art. 14
Principi
Il Comune
promuove e sostiene iniziative per affermare e diffondere i principi della
pace, della solidarietà e della difesa dei diritti umani, e a tali
principi uniforma le proprie azioni.
Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, al
fine di promuovere le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale e garantire situazioni di eguaglianza
e parità senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica, condizione personale e sociale.
TITOLO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Art. 15
Gli Organi di Governo
Gli Organi
del Comune sono il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco con i compiti e
le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.16
Presidenza
Il Consiglio
Comunale, che dura in carica cinque anni è convocato e presieduto
dal Sindaco, nella sua prima adunanza e nelle successive. In caso di assenza
o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto
dal Vice Sindaco. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche
del Vice Sindaco presiede l'Assessore Anziano di età fra i presenti.
Art.17
Convalida dei Consiglieri
La prima
seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data della proclamazione degli eletti, e deve tenersi
entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza
dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Durante la prima adunanza il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri
eletti.
Art.18
Convocazione del Consiglio
Il Consiglio
Comunale è convocato dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti da
recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento a domicilio
di ogni singolo consigliere, almeno 5 giorni interi prima di quello fissato
per la riunione.
Per motivi d'urgenza che devono essere indicati nell'avviso di convocazione,
il Sindaco può convocare il Consiglio con un preavviso minore di
quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a 24 ore
ART. 18 BIS
Seconda convocazione del Consiglio Comunale
La seduta di seconda convocazione è quella successiva, in giorno
diverso, ad un'altra andata deserta per mancanza del numero legale o che
regolarmente iniziata con il numero legale dei presenti, sia stata interrotta
durante lo svolgimento perché venuto meno il quorum stabilito dall'art.
21 per la validità delle riunioni. Il giorno e l'ora della seconda
convocazione dev'essere contenuto nell'avviso di convocazione
Art.19
I Consiglieri
I Consiglieri
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo e rappresentano
l'intero territorio comunale. Essi hanno diritto di iniziativa nelle materie
di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo,
alle riunioni del Consiglio.
Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed
ottenere le informazioni sull'attività del Comune, sugli enti ed
aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi
a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni,
sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto
stabilito dalla legge.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio
devono essere assunte immediatamente al protocollo del nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto
e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal registro di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
ART.19 BIS
Decadenza dei Consiglieri
Il Consiglio
dopo 3 assenze consecutive ed ingiustificate da parte di un Consigliere
ne dichiara la decadenza entro 20 gg., fatta salva la garanzia del diritto
di ciascun consigliere ad addurre le proprie giustificazioni.
Art.20
Elezione di rappresentanti
Entro venticinque giorni dalla riunione di insediamento, il Consiglio
Comunale si riunisce per deliberare gli indirizzi per le nomine e designazioni
di competenza del Sindaco e di quelle attribuite dalle leggi alla competenza
dello stesso Consiglio.
Tali indirizzi dovranno riferirsi a criteri generali di affidabilità
dei rappresentanti comunali.
In relazione agli interessi del Comune e in relazione a incarichi di particolare
significato gli indirizzi di cui al comma precedente dovranno inoltre
riferirsi a requisiti di competenza ed esperienza.
Nel medesimo atto, dovranno essere specificate le causali per la revoca
degli incarichi.
Art. 21
Funzionamento del Consiglio Comunale
Le sedute
del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione della trattazione di
argomenti che comportino apprezzamenti o valutazioni su persone, nel qual
caso è stabilita la seduta segreta.
Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione
la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune in seconda
convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco. Gli astenuti presenti in aula sono
utili al mantenimento del quorum.
Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga
modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti le
decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le nomine di competenza dell'ente è sufficiente la maggioranza
dei votanti; quando debba essere comunque rappresentata la minoranza,
sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
A parità di voti viene eletto l'anziano d'età.
Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dei pareri
previsti dalla legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento,
48 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne
visione.
I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti
a cura del segretario che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la
riunione. Nell'ambito della funzione verbalizzante il Segretario può
avvalersi della collaborazione di un dipendente dell'ente.
Art.22
Potere regolamentare del Consiglio Comunale.
Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito Regolamento
da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione
delle relative modifiche.
Art.23
I Gruppi Consiliari
I Consiglieri
sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che
ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi
loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
I Gruppi sono quelli scaturiti dalle consultazioni elettorali sulla base
della lista di appartenenza.
Un Gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione
che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
Art.24
Le Commissioni Consiliari
Il Consiglio
Comunale può istituire proprie Commissioni che possono essere:
permanenti, speciali e di indagine e ne indica i poteri, la durata e la
composizione. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione,
ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento
Consiliare.
Le Commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un rappresentante
delle minoranze
Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione
alle riunioni delle commissioni consiliari, in misura pari a quella prevista
per le sedute consiliari.
CAPO II
IL SINDACO
Art. 25
Elezione
Il Sindaco
viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le
disposizioni dettate dalla legge 25.3.1993 n. 81 e successive modifiche
ed è membro del proprio Consiglio.
Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile
alla medesima carica. Detta disposizione si applica ai mandati amministrativi
successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore
della legge 25.3.1993 n. 81.
Art.26
Competenze
1. Il Sindaco
per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di un ufficio
posto alle sue dirette dipendenze, come specificato nel regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi.
2. Nella sua qualità di organo responsabile della Amministrazione
esercita le seguenti funzioni:
a) Nomina il Vicesindaco e gli Assessori. Può revocarli dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
b) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
Può revocarlo, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, con provvedimento
motivato previa deliberazione della Giunta;
c)Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento ovvero entro
i termini di scadenza del precedente incarico
d) Nomina e revoca, nelle stesse forme di cui al punto c), gli Amministratori
delle Aziende speciali e delle istituzioni;
e) Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed
i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90, nonché
dallo Statuto e dai Regolamenti;
f) Con provvedimento
motivato attribuisce ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, le funzioni direttive previste dall'art.
51 c.3, L.142/90 e successive modificazioni.
g) Può nominare un dipendente di 8^ Q.F., e comunque non inferiore
alla 7^Q.F., quale datore di lavoro. Il Comune stabilirà una apposita
posta in bilancio affinchè il datore di lavoro nominato abbia le
risorse finanziarie a disposizione per l'espletamento delle funzioni attribuite.
h) Può delegare gli Assessori, con proprio decreto da comunicare
al Consiglio, le incombenze di direzione politico- amministrativa previste
negli indirizzi generali di governo e nello Statuto;
i) Adotta decreti ed emana ordinanze nel caso che i provvedimenti abbiano
un carattere precettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza,
indirizzo e controllo;
j)Fissa l'ordine
del giorno del Consiglio della Giunta Comunale e ne firma, congiuntamente
al Segretario Comunale, le deliberazioni;
k)Assicura
il carattere unitario della direzione politico-amministrativa del Comune,
raccordandosi al Consiglio, coordinando l'attività dei singoli
Assessori;
l) Esercita,
anche attraverso la delega, la rappresentanza istituzionale del Comune
in tutte le sedi politico-amministrative;
m) Rappresenta il Comune nella stipulazione di accordi e convenzioni con
altri Enti;
n) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti.
Tali orari possono essere dal Sindaco, con i provvedimenti stabiliti dalla
legge, modificati in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza
o) Svolge attività propulsiva, anche nei confronti dei funzionari,
circa gli obiettivi per la realizzazione dei programmi e dei progetti
dell'Ente;
p) Acquisisce atti, documenti ed informazioni, presso gli uffici, al fine
di controllare lo stato e le modalità di esecuzione dei programmi
e dei progetti dell'Ente;
q) Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei
servizi e degli uffici.
Art.27
Linee programmatiche di governo
Il Sindaco, entro 3 mesi dall'insediamento, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
Il documento contenente le linee programmatiche è previamente approvato
con delibera di Giunta.
Il Consiglio verifica a cadenza annuale, in occasione della presentazione
del bilancio consuntivo, l'attuazione delle linee programmatiche da parte
del Sindaco e dei singoli Assessori e qualora rilevi una difformità
può richiedere la motivazione e l'eventuale adeguamento
CAPO III
LA GIUNTA
Art. 28
Composizione, nomina e funzionamento
La Giunta
Comunale è nominata dal Sindaco che individua al suo interno il
Vice Sindaco, scelto tra gli Assessori, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Consiglio discute
ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Possono
essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo
di uno, purché in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Non vi è incompatibilità tra la carica di Assessore e quella
di consigliere; pertanto se un Assessore-Consigliere nel corso del mandato
decida di dimettersi dalla carica di Consigliere, conserva la titolarità
delle funzioni di Assessore e al suo posto in Consiglio subentra il primo
dei non eletti della medesima lista.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vengono convocate dal Sindaco
che ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno e ne dirige l'attività
assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti di cui all'art.
53 della Legge 142/90, non impediscono l'adozione di deliberazioni, purché
siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta,
che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario comunale che redige
il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle
deliberazioni adottate, nonché delle proposte da sottoporre alla
competenza del Consiglio Comunale, nonché, a richiesta di ciascun
componente la Giunta, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
Art.29
Competenze della Giunta.
La Giunta
Comunale collabora con il Sindaco nella direzione politico-amministrativa
dell'Ente, attraverso l'elaborazione di obiettivi e strategie per la realizzazione
dei programmi. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla
legge o dallo Statuto, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale
e ai funzionari. In particolare:
1. Approva i progetti esecutivi di opere pubbliche comprese in programmi
già approvati e finanziati dal Consiglio;
2. Approva i piani annuali per l'occupazione nel rispetto dei programmi
triennali allegati al Bilancio di previsione;
3. Approva gli accordi con i Soggetti pubblici e privati e le convenzioni
che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
4. Approva i bilanci delle Istituzioni;
5. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto
dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
6. Approva il P.E.G. che individua obiettivi, priorità, piani e
direttive generali, nonché attribuisce risorse per il raggiungimento
degli obiettivi programmati.
Art.30
Assessori
La Giunta
comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 ed un massimo
di 6 assessori.
Esercitano i compiti di direzione politico-amministrativa loro affidati
dal Sindaco con il quale collaborano per la definizione e attuazione dei
programmi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
Partecipano senza diritto di voto alla sedute del Consiglio Comunale se
non sono consiglieri.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono di uffici posti alle
loro dirette dipendenze, secondo le modalità previste nel regolamento
di organizzazione degli uffici e servizi.
TITOLO III
ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI
CAPO I
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
Art. 31
L'organizzazione generale
L'organizzazione
generale degli Uffici e dei Servizi Comunali è stabilita con apposito
regolamento.
Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità
ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità
e responsabilità.
Art. 32
Il Segretario e i Responsabili di Settore
L'organizzazione
amministrativa del Comune si articola in una segreteria retta dal Segretario
dell'Ente, ed in settori funzionali, diretti dai responsabili di massimo
livello. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale viene
nominato, scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, assiste gli Organi
di Governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
coordina l'attività propositiva e gestionale dei settori e assicura
l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'Ente. Ai Responsabili
dei settori funzionali dell'Ente compete la gestione amministrativa dei
Servizi, cui sono preposti, secondo gli indirizzi della Giunta; essi svolgono
le funzioni ad essi demandate dalla legge e dal Regolamento e, in conformità
con le disposizioni emanate dalla Segreteria, dalla Giunta e dal Sindaco,
provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi
da essi dipendenti e ne sono responsabili. Il Segretario presiede le Commissioni
di Concorso previste per l'assunzione a qualsiasi titolo del personale
dell'Ente. Su designazione del Sindaco il Segretario provvede alla stipulazione
dei contratti, per gli atti cui non prenda parte in funzione di ufficiale
rogante. Il Segretario ed i Responsabili dei Servizi rispondono funzionalmente
al Sindaco del buon andamento degli Uffici in relazione al perseguimento
degli obiettivi dell'Ente.
Art.32-bis
Direttore Generale
Il Comune
può procedere ad una convenzione con altri Comuni per la nomina
del Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art.
51-bis della L.142/90, a condizione che i Comuni riuniti raggiungano il
numero di almeno 15.000 abitanti.
Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente
le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal
Sindaco, con proprio atto, al Segretario Comunale.
CAPO II
IL PERSONALE
Art.33
La Dotazione Organica
La Dotazione
Organica Generale ed il Regolamento degli uffici e dei servizi definiscono
le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa
del personale dell'Ente in conformità ai principi fissati dalla
Legge e dallo Statuto e sentite le Organizzazioni Sindacali.
Il Personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed
è assunto conformemente a quanto previsto dalla norma vigente e
dal regolamento di organizzazione. Per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione
delle organizzazioni sindacali.
Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede
criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli
settori di attività dell'ente in rapporto alle necessità
dei servizi riconosciute dalla Giunta, in ragione degli obiettivi del
documento programmatico, sentiti il Segretario e le Organizzazioni Sindacali.
Il Regolamento indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito
l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi
a favore degli elementi meritevoli, di intesa con le OO.SS., nel rispetto
delle norme di legge e dei contratti di categoria.
L'Ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale
e la riqualificazione del personale dipendente.
Il Personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale
a termine viene assunto dalla giunta con le modalità e nei casi
previsti dalla legge e dal regolamento.
Art. 33-bis
Ufficio Legale
Con convenzione
con altri comuni può essere istituito un unico ufficio per la gestione
di tutto o parte del contenzioso del comune.
ART.33 Ter
Incarichi a personale esterno
Il Sindaco
può attribuire incarichi dirigenziali, nei limiti stabiliti dalle
norme vigenti, mediante contratti a tempo determinato, per un periodo
non inferiore a 6 mesi e nel limite del proprio mandato
Art.34
I Responsabili del Procedimento amministrativo
(ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)
Il Regolamento
stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi
ed individua i dipendenti responsabili, ad ogni livello funzionale, dei
relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione
dei cittadini.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 35
Consulte comunali
Al fine di
favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il
Comune costituisce le consulte.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero
delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione
e di funzionamento.
Le consulte sono presiedute da Membri della Giunta e sono formate da rappresentanti
del Consiglio Comunale e da Rappresentanti delle Associazioni e delle
libere forme associative iscritte nell'apposito Albo Comunale, previsto
nel predetto Regolamento, o da singoli cittadini che ne facciano richiesta.
Art. 36
Poteri delle Consulte Comunali
Le Consulte
possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su
atti comunali;
b) esprimere proposte agli Organi Comunali per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che Impiegati Comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione
di particolari problematiche.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie
affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali
la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
Art. 37
Libere forme associative
Il Comune
favorisce la formazione di organismi a base associativa, con la possibilità
di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale,
quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi,
mense scolastiche e simili. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi
in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce
le funzioni, gli Organi rappresentativi ed i mezzi. I Comitati di gestione
riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione
che è invitata al Consiglio Comunale.
Art. 38
Consultazioni
Il Comune
consulta, anche su loro richiesta, le Associazioni dei lavoratori dipendenti
ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni
economiche e sociali. Il regolamento stabilisce le modalità ed
i termini della consultazione.
Art. 39
Diritto di petizione
I cittadini
e le organizzazioni di cui al precedente art. 38 comma 1, possono rivolgere
petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni
necessità.
La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità
delle petizioni.
Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità
di esercizio del diritto di petizione.
Art. 40
Interrogazioni
Le Organizzazioni
di cui al precedente art. 38 comma 1, possono rivolgere interrogazioni
scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda delle loro competenze.
La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite
dal Regolamento.
Art. 41
Diritto d'iniziativa
L'iniziativa
popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti
Amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione
al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli
o in uno schema di deliberazione.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno cento elettori.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) Tributi e bilancio;
b) Espropriazione per pubblica utilità;
c) Designazioni e nomine.
Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione
delle firme dei sottoscrittori.
Art. 42
Procedura per l'approvazione della proposta
La Commissione
Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato,
decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle
proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine
di 60 giorni. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta
di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della
Commissione. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui
al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere
il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo
termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio Comunale.
Art. 43
Referendum
E' ammesso Referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti
l'intera collettività Comunale; è escluso nei casi previsti
dall'art. 41, comma 3, del presente statuto.
Si fa luogo a Referendum:
a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati al Comune ;
b) Qualora vi sia richiesta da parte di un numero di elettori pari a un
decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, disciplina l'istituto
del Referendum.
CAPO II
Partecipazione al procedimento diritto di accesso e azioni popolare
Art. 44
Avvio di procedimento amministrativo
L'avvio di
Procedimento Amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati,
a coloro che per Legge o Regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i
soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche
prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti
in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale emessi
al fine di prevedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli Atti Amministrativi
a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 45
Comunicazione di avvio di procedimento
La comunicazione
è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio
dello stesso.
La comunicazione deve indicare:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto finale dell'atto;
c) l'Ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità
per essere ascoltati;
d) l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli
orari di apertura al pubblico;
e) il diritto di presentare memorie scritte e documenti e i termini entro
i quali poterlo fare.
Gli Uffici ed i Responsabili dei singoli procedimenti sono individuati
dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
Art. 46
Diritto di intervento nel procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 47
Diritti degli interessati agli atti amministrativi
I soggetti
che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano
nella fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché attinenti
al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi
entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto,
deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento
e dall'intervenuto.
Art. 48
Diritto di accesso
I cittadini singoli e associati hanno diritto di accedere agli atti secondo
le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento approvato dal
Consiglio Comunale
TITOLO V
CONTROLLI INTERNI
CAPO I
DIFENSORE CIVICO
Art. 49
Istituzione, attribuzioni
A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale
è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
Spetta al Difensore Civico tutelare, a richiesta di singoli cittadini,
ovvero di Enti, Pubblici o Privati, e di Associazioni il regolare svolgimento
delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende
Dipendenti.
Il Difensore
Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali
è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora
abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e degli
Enti ed Aziende Dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni
notizia connessa alla questione trattata.
Il Dipendente Comunale che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni
del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti
dalle norme vigenti.
Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue
funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità
Giudiziaria.
Art. 50
Nomina e durata in carica
Il Difensore
Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto,
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al , tra gli
iscritti ad apposito Albo la cui istituzione ed il funzionamento verranno
stabiliti dal Regolamento. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene
la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati
che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed
è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano
di età. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può
essere riconfermato ma non consecutivamente.
Art. 51
Incompatibilità e decadenza
La designazione
del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed
esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza
Giuridico-Amministrativa.
Non può
essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, Consiglieri Regionali,Comuneli e Comunali, i membri
delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
c) i Ministri di Culto;
d) gli Amministratori ed i Dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche
o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano
rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano
da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo io subordinato,
nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che
costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti ovvero parenti o affini fino al II grado, che siano
Amministratori, Segretario o Dipendenti del .
Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la
qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause
di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei
consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione
motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 52
Mezzi
L'Ufficio
del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro
necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
Art. 53
Rapporti con il Consiglio
Il Difensore
Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo
rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare
il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione,
il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
Art. 54
Indennità di funzione
Al Difensore
Civico spetta l'indennità di carica pari a un terzo dell'indennità
di carica del Sindaco e le indennità di missione ed il rimborso
delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
CAPO II
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 55
Revisione economico-finanziaria
Il Consiglio
Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto
a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel
ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi dei Dottori Commercialisti
o dei Ragionieri.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi
che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
Il Revisore può assistere alle riunioni della Giunta Municipale.
Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli
atti e documenti dell'Ente.
Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
Il revisore ha il compito di eseguire trimestralmente verifiche ordinarie
di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili del Comune.
Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente
al Consiglio.
TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 56
Servizi pubblici
Il Consiglio
Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali
e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge,
privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali,
ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate
a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione
è affidata a parametri definiti per Regolamento.
ART.56 bis
Forme di gestione dei servizi pubblici
Il Comune
può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche
o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di S.p.A. o di S.r.l. a prevalente capitale pubblico, costituite
o partecipate dal Comune.
Art. 57
Attribuzione del Consiglio in merito alla gestione dei servizi pubblici
Il Consiglio
Comunale delibera:
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la concessione dei pubblici servizi;
- la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti , aziende ed istituzioni, validi tanto per le nomine
di competenza del Sindaco quanto per quelle attribuite dalle leggi alla
competenza dello stesso Consiglio
Art. 58
L'istituzione
Il Consiglio
di Amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8.6.90,
n. 142 si compone di cinque membri nominati con le modalità di
cui all'art. 57, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per
un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel
suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti
dell'ente con gli Organi Comunali.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è
nominato mediante selezione per titoli ed esami, con contratto a termine
di diritto privato.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi dell'istituzione e le
competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che disciplina,
altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità
con le quali il esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di
controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei
servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 59
Vigilanza e controlli
Il Comune
esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti
articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali,
con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti o dagli
Statuti che ne disciplinano l'attività.
Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende
e Società a partecipazione comunale. La Giunta riferisce, annualmente,
al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati
conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione
comunale. A tal fine, i Rappresentanti del negli Enti citati debbono presentare
alla Giunta Comunale, a chiusura dell'Esercizio Finanziario, una relazione
illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società
o Azienda, degli obiettivi raggiunti.
Art. 60
Personale
Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8.6.90, n. 142, lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti,
aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle
Leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.
TITOLO VII
FORME COLLABORATIVE
Art. 61
Principi generali
Il Comune
nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi
informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione,
sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
Art. 62
Accordi di programma
Il Comune,
nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo
e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Regionale
e Centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la
definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura
si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti
livelli di governo. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso
gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle
opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.
Art. 63
Il Consorzio
Il Consorzio
è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere
funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare
struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più
soggetti locali.
Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste
per le aziende.
La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte
del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto
nel quale è indicata la quota di partecipazione dell'Ente e di
una convenzione che deve disciplinare tra l'altro le modalità di
trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione
della quota di partecipazione.
Art. 64
Convenzioni
Il Comune
può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia:
- per l'esercizio coordinato di funzioni;
- per l'esercizio coordinato di servizi determinati;
- per la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche
in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per
la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione
di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce
i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
TITOLO VIII
FUNZIONE
NORMATIVA
Art. 65
Statuto, modificazioni e abrogazione
Lo Statuto
contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono
conformarsi tutti gli atti normativi del comune. E' ammessa l'iniziativa
da parte di almeno 200 elettori per proporre modificazioni allo statuto
anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi
la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Le modificazioni o abrogazioni dei singoli articoli e l'abrogazione totale
dello Statuto, sono deliberate dal consiglio comunale col voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto
deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto
in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione
di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale,
può essere rinnovata mediante sottoscrizione di almeno 300 elettori
o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 66
Regolamenti
Il Comune
emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti
Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto
delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto
delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanata dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle
materie stesse.
L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere
ed ai cittadini.
Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni
sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata
di trenta giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta
esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 67
Adozione dei Regolamenti
Il Regolamento
interno del Consiglio Comunale è deliberato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri Regolamenti
previsti dal presente Statuto, esclusi quello di Contabilità e
quello per la Disciplina dei Contratti, sono deliberati entro un anno
dalla data di cui al comma 1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti
di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi
Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 68
Entrata in vigore
Il presente
Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo
Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per
essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
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