STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL VERMENTINO                         


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ART.1

La CONFRATERNITA DEL VERMENTINO con sede in Berchidda fondata nel mese di dicembre dell'anno 2001,è costituita in associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.

 

ART. 2

 

La CONFRATERNITA si propone:

a) di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione del "Vermentino"

b) di mantenere, sviluppare ed esaltare le migliori tradizioni del "Vermentino"

c) di favorire ogni iniziativa tendente all'elevazione culturale ed al perfezionamento tecnico degli aderenti, nonché di promuovere l'educazione enologica del consumatore

d) di creare en sviluppare tra confratelli rapporti di amicizia , lealtà, solidarietà e rispetto reciproco.

 

ART.3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

ART.4

Possono far parte della CONFRATERNITA tutti coloro che, notoriamente, sono appassionati produttori, sostenitori ed intelligenti consumatori del Vermentino e dedicano le loro energie ed il loro entusiasmo per il suo miglioramento qualitativo e per la sua diffusione.

 

ART.5

I Confratelli possono essere:

1) EFFETTIVI . Si annoverano tra questi tutti i confratelli iscritti e che pagano regolarmente la quota sociale.

2) AD HONOREM. Si annoverano tra questi tutti coloro che per meriti diversi, onorano nel mondo il Vermentino e l'enologia italiana. Questi ultimi possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

 

ART.6

L'appartenenza alla confraternita dà diritto di fregiarsi del titolo di "Cavaliere del Vermentino" di partecipare alle riunioni della Confraternita, di indossare le insegne dell'Ordine ed i relativi costumi durante le cerimonie ufficiali indette dalla Confraternita o su autorizzazione del Capitolo.

 

ART.7

 

Per l'ammissione a socio della Confraternita è necessario che due Confratelli presentino al Gran Maestro il nominativo dell'aspirante.

Il Gran Maestro sentito il Capitolo, avanza apposita proposta  all'Assemblea generale dei Confratelli. La votazione dovrà avvenire  mediante scheda segreta. L'aspirante per essere ammesso a socio, dovrà ottenere il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

 

ART.8

 

L'ammissione comporta l'accettazione senza riserve del presente Statuto.Il tempo, il luogo e le modalità dell'investitura saranno stabiliti di volta in volta dal Capitolo, sotto l'osservanza del presente Statuto e del regolamento. L'investitura avrà luogo normalmente nelle sede della Confraternita; alla cerimonia non potranno partecipare persone estranee, salvo casi particolari approvati dal capitolo.

 

ART.9

I Confratelli sono impegnati a rispettarsi lealmente, ad aiutarsi nelle difficoltà di lavora, a non denigrare i prodotti e le opere degli associati, ad aiutare ed indirizzare i Confratelli Novelli nella nobile arte del vino con consigli, raccomandazioni ed insegnamenti:

                                                                                            

ART.10

 

Il simbolo della Confraternita è costituito da uno stemma raffigurante Bacco avente per corona in testa un grappolo di uva Vermentino ed una coppa in mano innalzata  verso il cielo.

La Festività della Confraternita ricorre il Giorno….

 

ART.11

 

Sono istituite le onorificenze di "Consigliere d'onore della confraternita del Fermentino" e di "Scudiero del Vermentino"

L'onorificenza di "Consigliere d'onore della Confraternita del Fermentino consiste in un diploma che accompagna  il medaglione d'argento della Confraternita con cordone metallico. Quella di Scudiero consiste in un diploma che accompagna il medaglione di bronzo della Confraternita con cordone rosso.

Dette onorificenze vengono concesse su deliberazione del Capitolo.

                                                                                      

ART.12

Il fondo comune o patrimonio della confraternita è costituito dalle quote associative d4ei soci stabilite di anno in anno dall'Assemblea  Generale dei Confratelli, da eventuali quote accessorie, da contributi volontari di enti e di privati cittadini, da donazioni e lasciti.

ART.13

 

Sono organi della Confraternita:

 

1)L'Assemblea Generale dei Confratelli

2)Il Gran Maestro

3)Il Capitolo

4)Il Cancelliere

5)Il Collegio dei Revisori dei Conti

6)Il Collegio dei Probiviri

 

Tutte le cariche suddette sono gratuite.

 

ART.14

 

L'Assemblea è costituita dai Confratelli del Fermentino e sono suoi compiti:

 

a)dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività della Confraternita e del Capitolo;

b)eleggere il Gran Maestro;

c)eleggere gli altri membri del Capitolo designando, tra essi il Tesoriere;

d)eleggere il collegio dei Revisori dei Conti;

e)eleggere il Collegio dei Probiviri

f)deliberare l'ammissione di nuovi soci;

g)approvare i bilanci annuali,preventivi e consuntivi, le relazioni e fissare annualmente l'ammontare del contributo associativo e delle quote accessorie;

h)deliberare le modifiche allo Statuto Sociale

 

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta  all'anno:

 

ART.15

 

Le Assemblee sono convocate dal Gran Maestro a mezzo lettera diretta ai soci, nella dovranno essere indicati sommariamente gli argomenti da trattare, la data l'ora ed il luogo della prima convocazione. La seconda convocazione avrà luogo lo stesso giorno, un'ora dopo l'orario della prima, nel caso in cui questa andasse deserta.

La lettera di convocazione dovrà pervenire almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Confratelli.

Le adunanze saranno valide in prima convocazione quando sia presenta la metà più uno dei Confratelli, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I Confratelli assenti non possono farsi rappresentare.

Le votazioni avranno luogo normalmente per alzata di mano salvo che uno o più confratelli chiedano la votazione segreta, nel qual caso questa diventa obbligatoria.

Si intendono approvate le proposte che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti salvo quanto disposto dall'.articolo 7 circa l'accettazione di nuovi soci, dall'articolo25 circa le modifiche del presente Statuto e dall'articolo 26 circa lo scioglimento della Confraternita.

 

ART.16

Il gran Maestro rappresenta ufficialmente e legalmente la Confraternita sia nei confronti dei soci che dei terzi. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal primo maestro

Il Gran Maestro dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Capitolo e può nominare Commissioni con particolari attribuzioni da stabilire di volta in volta

Provvede alla convocazione dell'Assemblea e de Capitolo e ne presiede le riunioni.

 

ART.17

 

Il Capitolo è composto da cinque confratelli compresi il Gran maestro ed i l   Tesoriere.

Sono compiti del Capitolo:

a)eleggere il Primo Maestro;

b)nominare un Cancelliere che potrà essere un confratello anche al di fuori del Capitolo;

c)promuovere iniziative nell'interesse della Confraternita  e nello spirito dello Statuto;

d)redigere le relazioni ed i bilanci annuali;

e)fissare il tempo, il luogo e le modalità dell'investitura dei neo-Confratelli

f)conferire le onorificenze di cui all'articolo11;

g)disporre per il buon funzionamento della Confraternita.

 

Gli ex Gran maestro, quando non siano stati rieletti nel Capitolo, continueranno a farne parte con voto consultivo.

 

ART.18

 

Il Cancelliere sovrintende all'ordinaria amministrazione della Confraternita svolgendo altresì le mansioni del Segretario del Capitolo e dell'Assemblea ogni volta che si riuniscono.

 

ART.19

 

Il Tesoriere provvede alla tenuta della cassa e alla custodia dei valori della Confraternita.

 

ART.20

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Confratelli.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e riscontra l'esattezza dei bilanci.

 

ART.21

 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea tra i Confratelli.

Essi decidono, come amichevoli compositori, senza formalità di procedura, su qualsiasi controversia tra  l'Associazione ed i Confratelli o tra Confratelli, escluse quelle che non possono essere oggetto di compromesso.

I probiviri decidono altresì sui ricorsi dei Confratelli contro le decisioni del Capitolo.

Il giudizio dei probiviri è definitivo.

In caso di incompatibilità possono essere sostituiti tutti o in parte dall'Assemblea, temporaneamente o fino alla scadenza del mandato.

 

ART.22

 

Il gran Maestro, il Capitolo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Cancelliere viene eletto dal Capitolo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

ART.23

Qualsiasi atto che comporti mancanza o pregiudizio ai buoni rapporti che devono intercorrere tra i Confratelli e tra questi e la Confraternita, saranno puniti dal Capitolo con le seguenti sanzioni:

 

a)ammonizione verbale o scritta;

b)rimprovero solenne;

c)sospensione da sei mesi a un anno.

 

ART.24

 

Perdono la qualifica di Confratello, su decisione del Capitolo, tutti coloro che:

 

a)manifestino costante indifferenza nei riguardi della Confraternita e continua negligenza nell'assolvimento dei doveri sociali;

b)non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale e delle quote accessorie;

c)danneggino moralmente o materialmente la Confraternita.

 

ART.25

 

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea della Confraternita con il voto favorevole dei quattro quinti dei Confratelli presenti all'adunanza.

 

ART.26

 

In caso di scioglimento della Confraternita , da deliberarsi con il voto favorevole dei quattro quinti dei Confratelli presenti nell'adunanza, l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad enti aventi scopi associativi, culturali, scientifici nel campo dell'enologia, a decisione dell'Assemblea.