* * * REPERTORIO N 152.453 * * * RACCOLTA N. 23.662 * * *

VERBALE DI DEPOSITO DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

(…omissis…)

STATUTO

dell'associazione "CON NOI" (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE)

ART.1

E' costituita una Associazione denominata: CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE).

ART.2

L'Associazione ha sede in Assisi, Via Becchetti 23/D.

ART.3

PREMESSO CHE:

La Medicina Palliativa si occupa dello studio e della gestione del paziente con malattia attiva, progressiva e avanzata, e la cui prognosi è limitata;

- il fulcro dell'assistenza è la qualità della vita ed è quindi rivolta a malati terminali colpiti da patologie quali: cancro (70%), AIDS, gravi malattie neurologiche, malattie cardiache e respiratorie, croniche e incurabili.

- Detti malati presentano un'ampia gamma di problemi e difficoltà di pertinenza di aree diverse ma sempre interconnesse (difficoltà funzionali, sintomi fisici, difficoltà psicologiche, problemi spirituali) alle quali si aggiungono le problematiche psicologiche, materiali e logistiche della famiglia.

Le cure Palliative sono per definizione multidisciplinari e sono svolte da equipes parimenti multidisciplinari in due ambiti integrabili:

- a domicilio, secondo i principi della "ospedalizzazione domiciliare";

- in strutture residenziali non ospedaliere dette "hospice", in base al modello anglosassone consolidato da anni.

La struttura ospedaliera, destinata a malati acuti e mirata essenzialmente alla diagnosi e alla guarigione, oggi è in ogni senso inadeguata alle esigenze dei malati terminali, che necessitano di un tipo di assistenza e di accudimento completamente diversi. Tutto ciò premesso, a completamento e a supporto dell'attività svolta da anni da una equipes di cure palliative, si costituisce quindi con il presente atto l'Associazione denominata "CON NOI" (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE), con lo scopo di realizzare le attività di cui agli artt.4 e seguenti.

ART.4

Obiettivo primario è il progetto "ASSISI HOSPICE", atto a rendere operativa una struttura residenziale (Hospice) per malati terminali, nei casi in cui, per motivi familiari, terapeutici od altri, non sia possibile assicurare l'assistenza domiciliare.

ART.5

Una prima struttura è attualmente individuata nella Casa di Riposo "ANDREA ROSSI" la cui presidenza ha concesso la disponibilità di appositi locali per la realizzazione della struttura residenziale.

ART.6

Ogni altra struttura idonea al progetto "ASSISI HOSPICE" potrà essere presa in considerazione e destinata agli scopi di cui all'art.4.

ART.7

L'Associazione intende inoltre supportare le strutture attualmente esistenti per l'assistenza domiciliare ai malati terminali che si trovino nelle situazioni descritte nell'art.3.

ART.8

L'Associazione si prefigge di favorire lo studio, lo sviluppo e la ricerca nel campo delle Cure Palliative, di promuovere la formazione, finalizzata agli scopi dell'Associazione, di personale di varie discipline e dei volontari.

ART.9

L'Associazione si prefigge di diffondere la conoscenza e la cultura delle Cure Palliative tra la popolazione del territorio comprensoriale e di tutta la regione Umbria, sensibilizzando e informando i cittadini attraverso i mezzi di comunicazione (carta stampata, radio e TV) e convegni.

ART.10

L'Associazione intende ottimizzare i vari livelli di assistenza domiciliare e residenziale (Hospice) ai malati terminali, con la collaborazione di volontari che saranno formati per svolgere i compiti di accompagnamento e accudimento:

ACCOMPAGNAMENTO: comprende tutte quelle attività svolte al fianco degli ammalati e delle famiglie, nelle quali è preponderante il rapporto umano, l'affetto, la comunicazione.

ACCUDIMENTO: è comprensivo di tutte le attività che, seppur non di tipo medico o infermieristico, hanno a che vedere con il rapporto fisico del malato, con le sue funzioni vitali, con la sua malattia.

ART.11

L'Associazione si propone di promuovere la raccolta di fondi, risorse e donazioni, necessarie alla realizzazione delle attività sopra descritte.

ART.12

L'Associazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le attività ritenute necessarie od utili al raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto delle leggi vigenti.

ART.13

L'Associazione intende collaborare con altre Associazioni ed Enti aventi scopi e finalità affini allo spirito dell'Associazione.

ART.14

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART.15

Il patrimonio è costituito da:

a) lire 10.000.000(diecimilioni) derivanti dal premio internazionale S.Rocco di Bastia Umbra, assegnato per il 1994 al dott. Manlio Lucentini ed alla sua equipe di assistenza ai malati terminali, che ne fanno dono all'associazione.

Il patrimonio verrà inoltre incrementato:

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e dal ricavato di manifestazioni o altre attività.

ART.16

L'esercizio si chiude il 3l dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ART.17

Possono essere soci le persone fisiche e gli enti, associazioni, ordini religiosi, la cui domanda venga accettata dal Consiglio, versino la quota associativa stabilita di anno in anno dall'Assemblea e posseggano i seguenti requisiti:

a) essere moralmente e civilmente irreprensibili;

b) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;

c) accettare lo Statuto ed il regolamento interno.

L'ammissione o la non ammissione verranno decise dal consiglio senza motivazione.

ART.18

I soci si dividono in:

Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, intervenendo all'atto costitutivo;

Soci effettivi: sono coloro che, accettata la loro domanda, versano la quota di ammissione ed entrano a far parte dell'Associazione;

Soci sostenitori: sono i soci i quali contribuiscono in modo particolare, al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

Soci onorari: sono quei soci che, per particolari meriti o per la funzione che svolgono nella società o per avere realizzato attività conformi agli scopi dell'Associazione, vengono riconosciuti tali;

Soci consulenti: sono coloro che, per la propria qualifica svolgono un servizio di consulenza a favore dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.

L'indegnità verrà decisa dall'assemblea, previa segnalazione del Consiglio, o previa segnalazione a questo, per quei soci i quali si siano resi inadempienti agli obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento interno, oppure che abbiano tenuto un comportamento atto a creare dissidio tra i soci o comunque incompatibile con le finalità dell'associazione.

L'esclusione per indegnità verrà comunicata mediante notifica al socio, il quale, qualora ritenga illegittimo il provvedimento, dovrà preventivamente adire il giudizio del Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi altra Autorità Giudiziaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Consiglio Direttivo

ART.19

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile fino a dodici membri, eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni.

Il Consiglio, nel suo interno, o i singoli Consiglieri, sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

ART.20

Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART.21

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno sei membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART.22

Il Consiglio e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Esso compila il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.23

Il Presidente od, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di urgenza, può compiere atti al fine di evitare un pregiudizio all'Associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Comitato Scientifico

ART.24

Il Comitato Scientifico, ha autonomia organizzativa nel suo interno ma non patrimoniale ne giuridica.

Presidente del Comitato Scientifico sarà sempre persona qualificata per la sua professione con chiara attinenza al campo delle cure palliative.

Le decisioni del Comitato Scientifico che implicano impegni finanziari ed economici che vanno oltre l'ordinaria amministrazione e che comunque non sono previsti dal budget dell'esercizio dovranno essere sottoposte di volta in volta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo esso opera a stretto contatto con gli altri organi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico verrà eletto dall'assemblea dei soci per la durata di due anni inoltre l'assemblea dei soci potrà procedere alla nomina del Comitato Etico dell'Associazione per la durata di anni 2 (due). "ASSEMBLEA DEI SOCI" P.A.

ART.25

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale, o presso la bacheca esterna dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio realizzare una pubblicità più capillare.

L'assemblea ordinaria può essere convocata su richiesta scritta di almeno metà degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea deve essere convocata nei locali della sede o anche in un altro luogo opportunatamente individuato e precedentemente comunicato a ciascun socio nel modo di cui sopra.

ART.26

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti .del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Scientifico, del Collegio dei Probiviri e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Con la medesima forma dell'Assemblea ordinaria, è convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Assemblea straordinaria, la quale delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea può essere convocata anche dietro richiesta di almeno due terzi degli iscritti in regola con le quote sociali.

ART.27

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art.21 C.C.; pertanto esse saranno rese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in deroga all'art.2l C.C., sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/6, (un sesto), degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei Consiglieri, la loro astensione. La delega dovrà risultare da atto scritto.

Il metodo della votazione è rimesso di volta in volta, alla decisione dell'Assemblea.

ART.28

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza, dal Vice Presidente.

In assenza di tutti i membri del Consiglio l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un Segretario e se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.29

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento

ART.30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che avverrà a favore di associazioni o enti che abbiano scopo analogo o affine a quello dell'Associazione.

Collegio dei Probiviri

ART.31

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati, o tra questi e l'Associazione, o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea per la durata di un triennio anche tra i non soci; essi giudicheranno "de bono et equo", senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART.32

Per quanto altro qui non previsto si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in materia e previste dal Codice Civile.

ART.33

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, descritte nei precedenti articoli.

Il suddetto scopo dovrà essere perseguito in via esclusiva con divieto di svolgere attività diverse se non connesse con quelle principali.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate e favore di altre ONLUS che per legge statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Dovrà essere redatto il bilancio annuale o rendiconto annuale.

Il rapporto degli associati e delle relative modalità associative è disciplinato in modo uniforme e tende a garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per gli associati maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organo direttivi dell'associazione.

L'associazione infine potrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Si fa in ogni caso espresso rinvio alle norme previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460.

(... omissis ...)

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