L'impresa


L'IMPRENDITORE

L'art.2082 del codice civile qualifica imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

A tal proposito è bene ricordare che l'art. 41 della Costituzione Italiana sancisce che l'attività economica è libera, ma che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Per aversi impresa l'attività economica deve essere organizzata. Ciò individua il confine con il lavoro autonomo. In quest'ultimo c'è un'autorganizzazione che diventa un tutt'uno con la professionalità e la produttività non eccede quella del lavoro individuale; nell'impresa c'è un'eterorganizzazione: l'organizzazione si rivolge al mondo estreno. Per aversi impresa deve esserci anche professionalità: ciò vuol dire abitualità, ma non permanenza, né esclusività, né prevalenza dell'esercizio (basti pensare all'attività di gestione di impianti balneari).

L'imprenditore individuale è per definizione la persona fisica, che svolge un'attività economica in maniera professionale, e che acquisisce la qualità di imprenditore nel momento in cui inizia tale attività, indipendentemente da ogni altro adempimento di carattere formale (come l'iscrizione nel registro delle imprese). Quindi l'impresa nasce quando sono realizzate l'organizzazione e l'attività produttiva. Di solito, le legge non impone l'adempimento pubblicitario, ma fa discendere da esso l'opponibilità ai terzi dell'atto pubblicizzato (trascrizione nel registro delle imprese). Quindi per la persona fisica, l'acquisizione della qualità di imprenditore sorge con l'esercizio di fatto dell'attività.

Anche la cessazione dell'impresa non è legata a momenti formali, come la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della liquidazione, ma si produce in conseguenza della cessazione di fatto dell'attività di impresa. La cessazione dell'impresa può avvenire anche per la morte dell'imprenditore.

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CESSIONE GRATUITA E AUTOCONSUMO DI BENI E SERVIZI

 

L'autoconsumo esterno è quel processo economico che porta un bene, precedentemente utilizzato per attività d'impresa o professionale, ad essere distolto dalla sua originaria funzione per essere destinato a scopi prettamente privati.

Le cessioni gratuite rientrano nella prassi di ogni attività commerciale o professionale; è solito infatti regalare a terzi beni di ogni genere per fini promozionali, progagandistici, ecc.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La cessione di un bene è un atto a titolo oneroso con il quale si trasferisce la proprietà dello stesso o si costituisce o si trasferisce un diritto reale di godimento (art.2, c.1, DPR 26/10/1972, n.6333).

Il comma 4, dell'art. 2 stabilisce che la cessione gratuita di un bene da parte di imprese non è soggetta ad IVA qualora il bene ceduto non rientri nell'attività d'impresa (se vi rientra è escluso il caso in cui il bene è di modico valore; es. campioni di profumo) se di valore unitario inferiore a £ 50.000 e qualora per il bene ceduto non sia stata detratta l'IVA al momento dell'acquisto. Il D.Lgs. 2/9/1997, n. 313 ha poi esteso l'indetraibilità dell'IVA alle spese di rappresentanza; in proposito la C.M. 16/7/1998, n. 188/E ha confermato che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio non rientra tra le attività dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente indetraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis1, c.1, l. h), DPR 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario; la successiva cessione gratuita è quindi operazione non rilevante ai fini IVA (art. 2, c.4 DPR 633/72). La circolare 188/E prevede, poi, che la cessione gratuita di beni rientranti nell'attività d'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza, e che l'IVA relativa sia detraibile, con la necessità poi di assoggettare ad IVA la cessione gratuita. La cessione gratuita di un bene da parte di professionisti non è soggetta ad IVA proprio perché questi non esercitano attività di produzio e/o commercializzazione di beni. Nel caso però di cessione gratuita di un bene strumentale, sia da parte del professionista che da parte dell'impresa fa ricadere la fattispecie nel comma 5 art.2 "finalità estranee all'impresa o nell'esercizio dell'arte o della professione".

L'autoconsumo (comma 5, art. 2) di un bene è la destinazione dello stesso all'utilizzo personale o familiare dell'imprenditore o di chi esercita arti o professioni, anche in dipendenza di cessazione di attività, oppure la destinazione del bene a finalità estranee all'attività svolta. E' considerato una cessione e quindi è soggetto a tutti gli adempimenti relativi: fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione. La base imponibile è costituita dal valore normale dei beni (art. 13, comma 2, lettera c), prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni. In caso di mancata adempienza agli obblighi formali e sostanziali si applicheranno le sanzioni previste dall'art.6 del D.Lgs. 471/1997. L'utoconsumo di un bene è fuori campo IVA se ha per oggetto beni non rientranti nell'attività d'impresa per i quali non è stata detratta l'IVA sull'acquisti. Nel caso in cui sia stata detratta l'IVA, l'operazione è imponibile tranne quando si tratta di beni immobili acquistati da privati o prima dell'entrata in vigore del DPR 633/1972. L'autoconsumo derivante da cessione di attività è operazione imponibile tranne nel caso in cui ci sia il decesso dell'imprenditore (si applica l'imposta di successione). Se gli eredi liquidano l'impresa, la liquidazione è soggetta ad IVA.

Le prestazioni di servizi (comma 1 e 2, art. 3) sono operazioni effettuate, verso corrispettivo, in dipendenza di contratti d'opera, di mandato, appalto, trasporto, spedizione, agenzia, mandato, trasporto e da obbligazioni di fare, non fare e permettere. Sono imponibili se effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per finalità estranee all'impresa, se la singola operazione è superiore a £ 50.000 e l'IVA sugli acquisti sia detraibile.

L'autoconsumo dei servizi interessa solo gli imprenditori, quindi un professionista o un lavoratore autonomo non dovrà emettere fattura per autoconsumo o prestazione gratuita.

IMPOSTE SUI REDDITI

Il trattamento ai fini IVA non trova speculare trattamento ai fini delle imposte sui redditi.

Per gli esercenti attività di lavoro autonomo non sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, né le cessioni a terzi a qualsiasi titolo effettuate, né l'autoconsumo. Infatti l'art. 50, comma 1, del TUIR detta che il reddito di colui che esercita arti o professioni è costituito dalla differenza tra i compensi conseguiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute. Quindi né la cessione gratuita o dietro corrispettivo di beni, né l'autoconsumo non costituisce reddito.

Per le imprese, tra i ricavi sono compresi "il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore" (art. 53, c.2 Tuir) e anche "le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, se destinati al consumo personale o familiare".

Le prestazioni di servizi, non hanno rilevanza reddituale sia nei confronti dei professionisti, che degli imprenditori.

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