la società

LA SOCIETA'

L'art. 2247 c.c. definisce la società come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economice al fine di dividerne gli utili.

La società è la forma principale con cui l'impresa si presenta quando ad esercitarla non è una persona singola ma un grupppo di persone. L'esercizio comune di un'attività economica è lo scopo-mezzo attraverso il quale i contraenti si propongono di raggiungere lo scopo lucrativo o mutualistico o consortile. Con la comunanza dei mezzi patrimoniali, attraverso gli apporti, si crea un fondo sociale che serve ad attivare l'oggetto sociale, l'attività scelta dall'imprenditore società. A tutti i "partecipanti" fa capo, in forma diversa a seconda del tipo di società, il potere di determinare l'attività sociale. Ultimo elemento consta nel conseguimento di un risultato coerente con lo scopo istituzionale scelto e nella ricaduta dei risultati della gestione sociale su tutti i partecipanti alla società. Il patto leonino, con il quale uno o più soci sono esclusi sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite è nullo.

Se unitaria è la nozione di società, diversi sono i tipi di società che possono essere creati. L'art. 2249 c.c. stabilisce che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (art. 2195 c.c.) devono costituirsi in società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o per azioni, società cooperativa o di mutua assicurazione. Quelle che hanno per oggetto un'attività diversa, devono costituirsi in società semplici, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi. L'inammissibilità di società non disciplinate dal codice civile è posta a garanzia dei terzi (l'art. 2249 ha carattere tassativo).

All'elemento comune (l'esercizio dell'attività economica in comune) se ne aggiungono altri per l'individuazione del tipo di società: lo scopo istituzionale (lucrativo, mutualistico, consortile), il regime di responsabilità dei soci (limitato per le società di capitale, di norma illimitato nelle soc. di persone), e la natura dell'attività esercitata (agricola, commerciale).

Il conferimento di beni e servizi è la più importatnte caratteristica individuata nell'art. 2247 c.c., dal momento che non esiste società senza conferimenti, e non esiste socio senza obbligo di conferimento. Il conferimento consiste in una prestazione di dare o di fare (quest'ultimo possibile solo nelle società di persone): è l'unico obbligo che grava sul socio! Il fondo serve quindi per far acquisire la qualità di socio e per la costituzione del fondo sociale (da ciò la differenza dalla "comunione" in cui non c'è attività d'impresa e la funzionalizzazione dei beni comuni all'attività stessa).

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