Regolamento-tipo per il Funzionamento del Servizio Sostitutivo
di Leva nella Polizia Municipale
C A P
O I°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità del regolamento)
- Il presente regolamento
disciplina, ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, il funzionamento del servizio sostitutivo di leva
nella Polizia Municipale del Comune di…………………………. .
- Chiunque è tenuto ad
osservarne le disposizioni ed a farle osservare.
Art. 2
(Status giuridico del
personale)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale mantiene lo status di
militare ed è, come tale, soggetto a particolare disciplina, a doveri e
responsabilità nonché a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti
previste dalla Costituzione, definite dalla legge e riportate nel
regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
Art. 3
(Funzioni del personale)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale assolve, al pari del
personale in ruolo, i propri compiti al servizio delle Istituzioni
democratiche e dei cittadini, svolgendo principalmente funzioni in materia
di:
a. polizia
locale, urbana e rurale;
b. polizia
amministrativa;
c. polizia
stradale;
d. polizia
commerciale e annonaria;
e. polizia
edilizia;
f. polizia
igienico-sanitaria;
g. polizia
giudiziaria;
h. polizia
ecologica e dell’ambiente.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale in particolare:
a. esercita
funzioni di Polizia Amministrativa, di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria
e, nei limiti di cui al successivo articolo 4, comma 2, di Pubblica Sicurezza;
b. presta
opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità
competenti, nonché in caso di privati infortuni;
c. assolve
a compiti d’informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di
rilevazione e ad altri compiti previsti dalle leggi, richiesti dalle competenti
autorità;
d. presta
servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di
attività e compiti istituzionali del Comune;
e. collabora
con gli organi preposti alle campagne di educazione e sicurezza stradale
mediante attività di consulenza e di supporto;
f. collabora,
nei limiti e nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni, con
le forze di Polizia dello Stato e della protezione civile.
Art. 4
(Qualità rivestite)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, nell’ambito territoriale di
appartenenza o dell’ente presso il quale è comandato o distaccato e, in
ogni caso, nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:
·
Pubblico Ufficiale;
·
Agente di Polizia Giudiziaria;
·
Agente di Polizia Stradale.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, sempre nell’ambito
territoriale di appartenenza o dell’ente presso il quale è comandato o
distaccato e, in ogni caso, nei limiti delle proprie attribuzioni, può
altresì rivestire la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza
laddove il relativo decreto prefettizio, che il Sindaco richiede
immediatamente all’atto dell’incorporamento, riesca ad essere emanato e
notificato agli interessati prima della cessazione della ferma.
C A P
O II°
STRUTTURAZIONE
ORGANICA DEL SERVIZIO
Art. 5
(Dotazione organica)
- La dotazione organica del
personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è
determinata annualmente con delibera della Giunta comunale, sulla base di
criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e
temporanea, della dimensione, della morfologia e caratteri urbanistici del
territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio,
degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante
criterio di carattere istituzionale, socioeconomico, di efficienza e
funzionalità.
- Entro il mese di giugno di
ogni anno il Comando inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
per conoscenza al Ministero della Difesa, apposita richiesta di personale.
C A P
O III°
GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
Art. 6
(Dipendenza gerarchica)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è posto alle dirette
dipendenze del Comando di quest'ultima e, come tale, soggiace all'ordine
di subordinazione gerarchica per la stessa previsto.
- In particolare, l’ordine
di subordinazione gerarchica della Polizia Municipale è rappresentato dal
grado rivestito dal personale che vi appartiene ed è così stabilito:
1. comandante
del Corpo;
2. ufficiali;
3. sottufficiali;
4. agenti
di ruolo;
5. agenti
non di ruolo, agenti assunti a tempo determinato e personale in servizio
sostitutivo di leva.
- L’ordine di
subordinazione gerarchica è rappresentato, a parità di grado,
dall’anzianità di servizio maturata nel grado stesso, all’interno della
Polizia Municipale. A parità di anzianità di servizio nel grado, esso è
rappresentato dall’anzianità complessivamente maturata all’interno della
Polizia Municipale risultante dalla data di assunzione in ruolo. A parità
di anzianità complessiva di ruolo, esso è rappresentato dall’ordine della
graduatoria di merito del concorso. Ad ulteriore parità, l’ordine di
subordinazione gerarchica è rappresentato dall’età anagrafica.
Art. 7
(Principi generali della
gerarchia)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale osserva con senso di
responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le disposizioni che gli
siano impartite.
- Le disposizioni devono
essere attinenti al servizio nonché alla disciplina e non possono mai
eccedere i compiti d’istituto propri della Polizia Municipale.
Art. 8
(Emanazione ed esecuzione delle
disposizioni)
- Le disposizioni, emanate
in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulate con
chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi le
riceve.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale esegue gli ordini ricevuti
con senso di responsabilità ed esattezza. Esso, quando riceve ordini che
non ritiene conformi alle norme di legge in vigore deve, con spirito di
fattiva collaborazione, farlo presente a chi li abbia impartiti
dichiarandone le ragioni. Qualora gli ordini dovessero essere confermati
il predetto personale può chiedere che gli stessi siano formalizzati per
iscritto, nel qual caso sono tenuti a darvi esecuzione.
- Secondo quanto disposto
dalle norme di principio, il personale in servizio sostitutivo di leva
nella Polizia Municipale che riceva ordini palesemente illegittimi o la
cui esecuzione costituisce comunque reato o illecito amministrativo, ha il
dovere di non darvi esecuzione motivando per iscritto le proprie ragioni.
- Ove all’esecuzione dell’ordine
si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non
fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il predetto personale può
adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di
arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Esso è, in ogni
caso, tenuto ad informare, appena possibile, i superiori gerarchici,
riferendo loro i risultati ed ogni altra conseguenza derivante
dall’intervento.
C A P
O IV°
AMBITI DEL SERVIZIO
Art. 9
(Ambito territoriale del servizio)
- L’ambito territoriale
ordinario dell’attività istituzionale del personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è quello del Comune di
…………………...
- Quando il personale è
distaccato o comandato di servizio presso un altro ente ai sensi del
successivo articolo 14, il territorio ordinario dell’attività
istituzionale e quello dell’ente medesimo.
Art. 10
(Missioni esterne per soccorso o
rinforzo)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale può essere impiegato a svolgere
missioni esterne al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità
o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia
Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
- In tali casi
l’amministrazione comunale provvede a formulare, d’intesa con i comuni o
con le amministrazioni comunque interessate e con le organizzazioni
sindacali, appositi piani e accordi, anche ai fini dell’eventuale rimborso
dei costi e delle spese.
- L’autorizzazione è data
dal sindaco d’intesa con il comandante del Corpo ed è preventivamente
comunicata al prefetto.
Art. 11
(Missioni esterne ai fini di
rappresentanza)
- Sono missioni esterne di
rappresentanza quelle espletate a fini istituzionali, in occasione di
cerimonie, di raduni, di convegni o di qualsiasi altra manifestazione a
carattere civile, militare, culturale o religioso cui il personale della
Polizia Municipale partecipa, eventualmente anche con il gonfalone del
Comune o il labaro del Corpo.
- Le missioni esterne ai
fini di rappresentanza sono autorizzate dal comandante del Corpo della
Polizia Municipale.
Art. 12
(Missioni esterne ai fini di
collegamento)
- Sono missioni esterne di
collegamento quelle espletate per recarsi, per motivi di servizio, presso
le strutture e gli uffici dell’amministrazione pubblica civile,
amministrativa, giudiziaria, militare e sanitaria aventi sede in altri
comuni, nonché quelle necessarie per raggiungere in maniera più rapida, le
frazioni del territorio comunale, ovvero quelle espletate per recarsi,
sempre per ragioni di servizio, presso fornitori, liberi professionisti ed
altri collaboratori o ausiliari della pubblica amministrazione.
- Le missioni esterne a
fini di collegamento, sono autorizzate dal comandante del Corpo della
Polizia Municipale o dagli addetti al coordinamento ed al controllo.
Art. 13
(Missioni esterne d’iniziativa)
- In caso di necessità ed
urgenza i singoli Operatori di Polizia Municipale in servizio sostitutivo
di leva nella Polizia Municipale possono espletare, di loro iniziativa,
missioni di collegamento esterne al territorio di appartenenza, dandone
comunicazione al Comando, non appena possibile.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è parimenti autorizzato ad
espletare missioni esterne in caso di necessità dovuto alla flagranza
dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
Art. 14
(Distacchi e comandi esterni)
- I distacchi ed i comandi
esterni di personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia
Municipale, presso altri uffici o strutture della pubblica
amministrazione, sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati e le
mansioni espletate ineriscono strettamente alle funzioni istituzionali
proprie della Polizia Municipale.
- I distacchi ed i comandi
esterni come stabiliti nel precedente comma, sono disposti dal comandante
del Corpo previa richiesta del responsabile del servizio interessato e,
solo, per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore a tre mesi.
- I distacchi ed i comandi
esterni di durata superiore ai tre mesi sono disposti con provvedimento
motivato del sindaco.
C A P
O V°
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 15
(Addestramento)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di conservare e
migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per
poter disimpegnare con competenza ed efficacia l’incarico ricevuto e per
far appropriato uso degli dei mezzi affidatigli.
- L'Amministrazione cura a
proprie spese l’addestramento del personale in servizio sostitutivo di
leva nella Polizia Municipale, organizzando appositi corsi formativi di
natura tecnico professionale, della durata non superiore ad un mese.
- Al fine di un più
efficace ed efficiente svolgimento dell’attività d’istituto, il personale
in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, durante i primi
due mesi di lavoro, viene affiancato ad uno o più Agenti in ruolo per la
migliore conoscenza del territorio e per la proficua applicazione delle
nozioni teoriche apprese in occasione dei corsi formativi.
Art. 16
(Iniziativa)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di agire
d’iniziativa, nell’ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui
conferite con l’assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine,
al fine di conseguire il risultato migliore.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di assumere
l’iniziata quando manchi di ordini e sia nell’impossibilità di chiederne o
di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli
ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano
determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:
a. agire
razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o
per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l’ordine originario;
b. informare,
appena possibile, i propri superiori.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, specie se investito di
particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione
della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non avere
ricevuto ordini o direttive.
Art. 17
(Servizio giornaliero)
- L’ammontare dell’orario
individuale ed ordinario di lavoro del personale in servizio sostitutivo
di leva nella Polizia Municipale è, di regola, uguale a quello previsto
dalla vigente normativa contrattuale per i dipendenti di ruolo.
- Tuttavia il personale in
servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, è tenuto a rimanere
disponibile nelle ventiquattro ore lasciando, a tal fine, il proprio
recapito anche telefonico.
- Tutto il personale in
servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che risulti assente
per qualsiasi ragione, deve rientrare immediatamente in Comando e, in ogni
caso, entro trenta minuti dalla chiamata, quando il rientro venga ordinato
per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.
Art. 18
(Conoscenza del servizio)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto a conoscere le
istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto, nonché a
prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nei
fogli di servizio.
Art. 19
(Presentazione in servizio)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha l’obbligo di presentarsi
in servizio all’ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, con il
vestiario e l’equipaggiamento prescritti.
- Le comunicazioni relative
ad eventuali ritardi od assenze improvvise devono essere effettuate
tempestivamente, possibilmente trenta minuti prima dell’orario previsto
per l’inizio del servizio.
Art. 20
(Servizi a carattere continuativo
con cambio sul posto)
- Nei servizi a carattere
continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il
proprio turno:
a. non
deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata
dalla presenza del personale che deve sostituirlo;
b. deve
consegnare al personale che lo sostituisce le eventuali consegne nonché fornire
tutte le informazioni utili per il corretto ed ordinato proseguimento dello
stesso;
c. deve
riferire senza indugio, con apposita relazione al comandante o al responsabile
dell’ufficio cui appartiene, gli eventuali fatti verificatisi durante lo
svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere
immediatamente segnalati.
- La sostituzione deve in
ogni caso avvenire entro trenta minuti trascorsi i quali il cambio deve
essere garantito, se possibile e senza pregiudizio per il proprio
servizio, da altro dipendente.
Art. 21
(Obblighi del personale al termine
del servizio)
- Il personale su ogni
fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio
deve riferire al comandante o al responsabile dell’ufficio cui appartiene,
sui moduli predisposti dal Comando o con apposita separata segnalazione,
per gli adempimenti di legge, fatti salvi gli obblighi di redigere
personalmente tutti gli atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
- Il personale ha altresì
l’obbligo di depositare immediatamente al termine del servizio o, al
massimo entro il giorno successivo, i verbali di contestazione, le
quietanze di conciliazione nonché ogni altro atto a quelli attinente,
eventualmente redatti.
Art. 22
(Riposo settimanale)
- Il personale della
Polizia Municipale ha diritto al riposo settimanale secondo quanto
previsto dalla vigente disciplina sul pubblico impiego.
Art. 23
(Programmazione del riposo
settimanale)
- Il Comandante del Corpo,
o un suo delegato, deve programmare settimanalmente i turni di fruizione
del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del
personale.
- Salvo particolari
necessità operative, deve essere garantito che il riposo settimanale, non
fruito in un giorno festivo, sia recuperato entro i successivi quindici
giorni.
Art. 24
(Permessi straordinari)
- I permessi straordinari
previsti dalla vigente legislazione sono concessi, previa richiesta degli
interessati, dal Comandante del Corpo oppure dagli addetti al
coordinamento ed al controllo.
Art. 25
(Fruizione delle ferie)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha diritto ad un periodo di
ferie retribuito, nel rispetto della vigente normativa.
- Qualora pervengano più
domande di ferie relativamente ad uno stesso periodo, il Comando, per
contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale è
autorizzato ad apportare, d’ufficio, le opportune modifiche, ovvero a
negarle.
- Durante le festività del
Natale, del Capodanno, dell’Epifania, della Pasqua, del 25 aprile, del
primo maggio e del Ferragosto, i periodi di ferie sono suddivisi in parti
uguali tra tutti i richiedenti e, all’occorrenza, ridotti d’ufficio.
C A P
O VI°
NORME
DI TRATTO E DI CONDOTTA DEL PERSONALE
Art. 26
(Norme generali di condotta)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere in servizio un
comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia
e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di
responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze
delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il
rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale
per il migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da
comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro
dell’Amministrazione.
- Il personale, anche fuori
servizio, deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie
funzioni.
- Il personale, sia in
servizio sia fuori servizio, non deve occuparsi, neppure gratuitamente,
della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano
il proprio ufficio.
Art. 27
(Doveri di comportamento verso i
superiori, i colleghi ed i dipendenti)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto al rispetto ed alla
massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi
e degli altri dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in
qualunque modo, l’autorità ed il prestigio.
Art. 28
(Comportamento con il pubblico)
- I rapporti con il
pubblico devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. Durante
gli stessi è obbligatorio l’uso della lingua italiana alla "terza
persona" (Lei).
- Al personale, quando in
uniforme, è vietato fumare alla presenza del pubblico.
Art. 29
(Doveri particolari di condotta)
- Rientrano tra i doveri
particolari di condotta del personale in servizio sostitutivo di leva
nella Polizia Municipale:
a. non
abusare a proprio od altrui vantaggio dell’autorità che deriva dalla funzione
esercitata;
b. non
denigrare l’Amministrazione ed i suoi appartenenti;
c. non
frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;
d. astenersi
dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che
possano alterare l’equilibrio psichico.
Art. 30
(Cura della persona)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere particolare cura
della propria persona e dell’aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi
negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che
rappresenta.
- Il personale deve, altresì,
porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e
dei baffi, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della
funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
- Il personale, in
particolare, deve curare che la barba ed i baffi siano tenuti ordinati e
che i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare
scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.
Art. 31
(Saluto)
- Il saluto oltre ad essere
manifestazione di disciplina e di ordine è anche forma di cortesia, sia
tra gli stessi appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, che tra
questi ultimi ed i cittadini con i quali vengano a contatto per ragioni
d’ufficio.
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale rende il saluto secondo le
modalità previste per le forze armate e, precisamente, portando la mano
destra, aperta a dite unite e distese, all’altezza della visiera del
copricapo. Il polso è posto in linea con l’avambraccio ed il braccio in
linea con la spalla.
- Il saluto è generalmente
dato:
a. alla
bandiera nazionale, al gonfalone della Città ed a quello del Corpo durante le
cerimonie ufficiali;
b. alle
autorità durante le cerimonie ufficiali;
- È dispensato dal saluto
il personale:
a. che
presta servizio di regolazione del traffico, o che sia materialmente impedito
dall’espletamento dei compiti d’istituto;
b. alla
guida o a bordo di veicoli;
c. in
servizio di scorta al gonfalone della Città ed a quello del Corpo;
d. impegnato
nelle cerimonie ufficiali e nei servizi di sicurezza in genere.
Art. 32
(Divieto di svolgere compiti non
attinenti al servizio)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, non può fornire prestazioni
lavorative ovvero altre simili attività, neppure gratuitamente.
Art. 33
(Segreto d’ufficio e riservatezza)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa
osservanza del segreto d’ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto,
anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi
d’istituto, o a provvedimenti, o ad operazioni di qualsiasi natura, da cui
possa derivare pregiudizio all’Amministrazione.
- La divulgazione di
notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete,
concernenti l’attività del proprio ufficio, dei servizi d’istituto, dei
provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal comandante
del Corpo o da dipendenti suoi delegati, adottando le opportune cautele
per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di
pubblicità negativa.
- È vietata la divulgazione
di notizie concernenti la vita privata degli appartenenti al Corpo,
compresa la semplice indicazione del domicilio, della dimora o della
residenza, del numero telefonico, o dello stato civile.
C A P
O VII°
DOTAZIONI DI SERVIZIO
Art. 34
(Dotazioni ed equipaggiamenti
personali)
- Al personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale l’Amministrazione provvede a
fornire una specifica dotazione, necessaria per l’espletamento dei compiti
d’istituto. In particolare è fornito:
a. un
paio di pantaloni estivo ed uno invernale, completi di cintura;
b. un
berretto;
c. una
giacca estiva ed una invernale;
d. tre
camice estive e due invernali;
e. un
maglione a collo alto;
f. un
pullover;
g. un
paio di scarpe, ovvero un paio di stivali per gli agenti motociclisti;
h. un
paio di guanti di pelle ed uno di cotone bianco;
i.
una giacca a vento;
j. un
cinturone con accessori;
k. un
paio di manette;
l.
un segnale distintivo per l’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale conforme al modello indicato nel vigente regolamento di
esecuzione del codice della strada;
m. …………………………….;
n. …………………………….;
o. .............................................;
p. ...........................................
.
- Il Comandante della
Polizia Municipale può, con proprio ordine di servizio, integrare l'elenco
di cui al precedente comma 1 con nuove dotazioni, laddove per particolari
esigenze di servizio ciò si rendesse indispensabile.
Art. 35
(Vitto e alloggio)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha diritto al vitto
quotidiano a spese dell'Amministrazione comunale, la quale provvede
avvalendosi di……………… …………………………………………………………………………………………………………
- Il personale non ha
diritto all'alloggio.
Art. 36
(Tessera di riconoscimento)
- Al personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è rilasciata una tessera di
riconoscimento, conforme al modello previsto dalla vigente legislazione
regionale per gli altri appartenenti alla Polizia Municipale.
- La tessera di
riconoscimento deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in
abito civile e deve essere esibita nel momento in cui si debba fare
conoscere la propria qualità.
- E’ fatto obbligo di
denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la
distruzione del documento di riconoscimento.
Art. 37
(Placca di riconoscimento al
petto)
- Al personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è assegnata la placca
distintivo prevista dalla vigente legislazione regionale per gli altri
appartenenti alla Polizia Municipale.
- Il personale quando veste
l’uniforme, deve sempre portare appesa sulla parte sinistra, all’altezza
del taschino, la placca di riconoscimento. Contrariamente, quando è
prestato servizio in abiti civili, la placca di riconoscimento è riposta
in un apposito contenitore di cuoio e deve essere esibita nel momento in
cui si debba fare conoscere la propria qualità, o allorché l'intervento
assuma rilevanza esterna.
- E’ fatto obbligo di
denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la
distruzione di una o di entrambe le placche di riconoscimento al petto.
Art. 38
(Restituzione dei distintivi di
riconoscimento e delle dotazioni)
- Gli Operatori di Polizia
Municipale sono tenuti a restituire, alla cessazione della, i distintivi
di riconoscimento e le dotazioni personali di cui ai precedenti articoli.
C A P
O VIII°
SALUTE
E TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA
Art. 39
(Malattie)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che, per ragioni di salute,
ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio deve darne
tempestiva notizia telefonica, trasmettendo, entro i due giorni
successivi, il certificato medico da cui risulti la prognosi.
- L’Amministrazione ha
facoltà di effettuare, tramite il personale sanitario delle Aziende Unità
Sanitarie Locali, i dovuti controlli.
Art. 40
(Misure profilattiche)
- Prima dell’inizio del
servizio è facoltà dell’Amministrazione sottoporre il personale a
specifica visita medica, avvalendosi delle apposite strutture presso
l’Unità Sanitaria Locale, al fine di verificarne l’attitudine e l’idoneità
in relazione agli specifici compiti da assolvere.
- L’Amministrazione comunale
garantisce, a proprie spese, agli appartenenti alla Polizia Municipale,
ogni misura profilattica necessaria alla tutela o alla salvaguardia della
salute personale contro ogni pericolo di natura infettiva o epidemica.
C A P
O IX°
DISCIPLINA
Art. 41
(Principi generali relativi alle
sanzioni disciplinari)
- Non possono essere
inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge e
dai regolamenti.
- Oltre alle specifiche
infrazioni disciplinari stabilite nel titolo VI, capo I, articoli 56 e
seguenti del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, costituiscono
infrazioni disciplinari anche le violazioni alle norme contenute nel
regolamento organico della Polizia Municipale, nonché in quello di
disciplina del Comune.
- Salvo diversa
disposizione, spetta al Comandante del Corpo di Polizia Municipale
l’esercizio del potere sanzionatorio per le punizioni diverse dalla
consegna e dalla consegna di rigore, così come meglio specificate al
successivo articolo 42.
Art. 42
(Sanzioni disciplinari di
competenza del Comandante)
- Il Comandante del Corpo
può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a. Richiamo:
è un ammonimento con cui sono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.
b. Rimprovero:
è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le trasgressioni alle
norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali
è già stato inflitto il richiamo.
c. Sospensione
dall’uso di mezzi o attrezzature in dotazione: nel caso in cui il personale
dipendente si sia reso responsabile di mancanze ovvero di abusi, relativamente
al loro utilizzo.
Art. 43
(Procedure per infliggere le
sanzioni disciplinari di competenza del Comandante del Corpo)
- Ogni superiore gerarchico,
così come indicato nel precedente articolo 6, deve fare immediatamente
constatare la mancanza al dipendente e, quindi inoltrare tempestiva
segnalazione scritta al Comando del Corpo.
- La segnalazione deve
indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo,
utile a configurare esattamente l’infrazione. La segnalazione non deve
contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.
- Il comandante del Corpo,
qualora accerti la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della
sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato
ed all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una
sintetica relazione.
- In caso di assenza
prolungata del comandante del Corpo le sanzioni disciplinari di competenza
di quest’ultimo sono applicate dal dipendente che immediatamente segue
nella scala gerarchica.
Art. 44
(Reclami)
- Gli appartenenti al Corpo
della Polizia Municipale possono rivolgere direttamente al Comandante,
richieste di colloquio, nonché istanze o reclami.
Art. 45
(Violazioni di particolare
gravità)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che si renda responsabile di
mancanze di particolare gravità ovvero di una o più infrazioni per le
quali è prevista la consegna o la consegna di rigore od altra più elevata
sanzione, così come indicato nel regolamento di disciplina militare
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, è immediatamente segnalato, a cura del Comandante del Corpo, al
Comandante del competente Presidio Militare al fine dell'instaurazione del
procedimento per l'applicazione delle sanzioni stabilite con il predetto
regolamento di disciplina militare.
- Nell'attesa
dell'instaurazione del relativo procedimento, il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale può altresì chiedere, secondo la gravità della
mancanza, che il personale interessato sia trasferito presso una struttura
militare per terminare il servizio di leva nei modi ordinari.
C A P
O X°
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 46
(Richiamo di altre norme)
- Per quanto incompatibile
ovvero non espressamente previsto nel presente testo, al personale in
servizio militare di leva nella Polizia Municipale si applica, in via
principale, il regolamento di disciplina militare approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
- Analogamente allo stesso
personale si applicano, se compatibili con lo status di militare,
le disposizioni dei regolamenti generali dell'ente.
Art. 47
(Stipendio)
- Il personale in servizio
sostitutivo di leva nella Polizia Municipale percepisce gli emolumenti di
competenza, nel medesimo giorno previsto per gli altri dipendenti comunali
e nella misura stabilita dal Ministero della difesa.
Art. 48
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta
esecutività.
- Copia del presente
regolamento è inviata al Ministero della difesa per il tramite del
commissario di governo.