Regolamento-tipo per il Funzionamento del Servizio Sostitutivo di Leva nella Polizia Municipale


C A P O I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità del regolamento)

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il funzionamento del servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale del Comune di…………………………. .
  2. Chiunque è tenuto ad osservarne le disposizioni ed a farle osservare.

Art. 2

(Status giuridico del personale)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale mantiene lo status di militare ed è, come tale, soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità nonché a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione, definite dalla legge e riportate nel regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

Art. 3

(Funzioni del personale)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale assolve, al pari del personale in ruolo, i propri compiti al servizio delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, svolgendo principalmente funzioni in materia di:

a.      polizia locale, urbana e rurale;

b.     polizia amministrativa;

c.      polizia stradale;

d.     polizia commerciale e annonaria;

e.      polizia edilizia;

f.       polizia igienico-sanitaria;

g.      polizia giudiziaria;

h.      polizia ecologica e dell’ambiente.

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale in particolare:

a.      esercita funzioni di Polizia Amministrativa, di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e, nei limiti di cui al successivo articolo 4, comma 2, di Pubblica Sicurezza;

b.     presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

c.      assolve a compiti d’informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti dalle leggi, richiesti dalle competenti autorità;

d.     presta servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;

e.      collabora con gli organi preposti alle campagne di educazione e sicurezza stradale mediante attività di consulenza e di supporto;

f.       collabora, nei limiti e nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato e della protezione civile.

Art. 4

(Qualità rivestite)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, nell’ambito territoriale di appartenenza o dell’ente presso il quale è comandato o distaccato e, in ogni caso, nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:

·        Pubblico Ufficiale;

·        Agente di Polizia Giudiziaria;

·        Agente di Polizia Stradale.

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, sempre nell’ambito territoriale di appartenenza o dell’ente presso il quale è comandato o distaccato e, in ogni caso, nei limiti delle proprie attribuzioni, può altresì rivestire la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza laddove il relativo decreto prefettizio, che il Sindaco richiede immediatamente all’atto dell’incorporamento, riesca ad essere emanato e notificato agli interessati prima della cessazione della ferma.

C A P O II°

STRUTTURAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO

Art. 5

(Dotazione organica)

  1. La dotazione organica del personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è determinata annualmente con delibera della Giunta comunale, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, della morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socioeconomico, di efficienza e funzionalità.
  2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comando inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza al Ministero della Difesa, apposita richiesta di personale.

C A P O III°

GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Art. 6

(Dipendenza gerarchica)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è posto alle dirette dipendenze del Comando di quest'ultima e, come tale, soggiace all'ordine di subordinazione gerarchica per la stessa previsto.
  2. In particolare, l’ordine di subordinazione gerarchica della Polizia Municipale è rappresentato dal grado rivestito dal personale che vi appartiene ed è così stabilito:

1.     comandante del Corpo;

2.     ufficiali;

3.     sottufficiali;

4.     agenti di ruolo;

5.     agenti non di ruolo, agenti assunti a tempo determinato e personale in servizio sostitutivo di leva.

  1. L’ordine di subordinazione gerarchica è rappresentato, a parità di grado, dall’anzianità di servizio maturata nel grado stesso, all’interno della Polizia Municipale. A parità di anzianità di servizio nel grado, esso è rappresentato dall’anzianità complessivamente maturata all’interno della Polizia Municipale risultante dalla data di assunzione in ruolo. A parità di anzianità complessiva di ruolo, esso è rappresentato dall’ordine della graduatoria di merito del concorso. Ad ulteriore parità, l’ordine di subordinazione gerarchica è rappresentato dall’età anagrafica.

Art. 7

(Principi generali della gerarchia)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le disposizioni che gli siano impartite.
  2. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio nonché alla disciplina e non possono mai eccedere i compiti d’istituto propri della Polizia Municipale.

Art. 8

(Emanazione ed esecuzione delle disposizioni)

  1. Le disposizioni, emanate in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulate con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi le riceve.
  2. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale esegue gli ordini ricevuti con senso di responsabilità ed esattezza. Esso, quando riceve ordini che non ritiene conformi alle norme di legge in vigore deve, con spirito di fattiva collaborazione, farlo presente a chi li abbia impartiti dichiarandone le ragioni. Qualora gli ordini dovessero essere confermati il predetto personale può chiedere che gli stessi siano formalizzati per iscritto, nel qual caso sono tenuti a darvi esecuzione.
  3. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che riceva ordini palesemente illegittimi o la cui esecuzione costituisce comunque reato o illecito amministrativo, ha il dovere di non darvi esecuzione motivando per iscritto le proprie ragioni.
  4. Ove all’esecuzione dell’ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il predetto personale può adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Esso è, in ogni caso, tenuto ad informare, appena possibile, i superiori gerarchici, riferendo loro i risultati ed ogni altra conseguenza derivante dall’intervento.

C A P O IV°

AMBITI DEL SERVIZIO

Art. 9

(Ambito territoriale del servizio)

  1. L’ambito territoriale ordinario dell’attività istituzionale del personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è quello del Comune di …………………...
  2. Quando il personale è distaccato o comandato di servizio presso un altro ente ai sensi del successivo articolo 14, il territorio ordinario dell’attività istituzionale e quello dell’ente medesimo.

Art. 10

(Missioni esterne per soccorso o rinforzo)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale può essere impiegato a svolgere missioni esterne al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
  2. In tali casi l’amministrazione comunale provvede a formulare, d’intesa con i comuni o con le amministrazioni comunque interessate e con le organizzazioni sindacali, appositi piani e accordi, anche ai fini dell’eventuale rimborso dei costi e delle spese.
  3. L’autorizzazione è data dal sindaco d’intesa con il comandante del Corpo ed è preventivamente comunicata al prefetto.

Art. 11

(Missioni esterne ai fini di rappresentanza)

  1. Sono missioni esterne di rappresentanza quelle espletate a fini istituzionali, in occasione di cerimonie, di raduni, di convegni o di qualsiasi altra manifestazione a carattere civile, militare, culturale o religioso cui il personale della Polizia Municipale partecipa, eventualmente anche con il gonfalone del Comune o il labaro del Corpo.
  2. Le missioni esterne ai fini di rappresentanza sono autorizzate dal comandante del Corpo della Polizia Municipale.

Art. 12

(Missioni esterne ai fini di collegamento)

  1. Sono missioni esterne di collegamento quelle espletate per recarsi, per motivi di servizio, presso le strutture e gli uffici dell’amministrazione pubblica civile, amministrativa, giudiziaria, militare e sanitaria aventi sede in altri comuni, nonché quelle necessarie per raggiungere in maniera più rapida, le frazioni del territorio comunale, ovvero quelle espletate per recarsi, sempre per ragioni di servizio, presso fornitori, liberi professionisti ed altri collaboratori o ausiliari della pubblica amministrazione.
  2. Le missioni esterne a fini di collegamento, sono autorizzate dal comandante del Corpo della Polizia Municipale o dagli addetti al coordinamento ed al controllo.

Art. 13

(Missioni esterne d’iniziativa)

  1. In caso di necessità ed urgenza i singoli Operatori di Polizia Municipale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale possono espletare, di loro iniziativa, missioni di collegamento esterne al territorio di appartenenza, dandone comunicazione al Comando, non appena possibile.
  2. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è parimenti autorizzato ad espletare missioni esterne in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 14

(Distacchi e comandi esterni)

  1. I distacchi ed i comandi esterni di personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, presso altri uffici o strutture della pubblica amministrazione, sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati e le mansioni espletate ineriscono strettamente alle funzioni istituzionali proprie della Polizia Municipale.
  2. I distacchi ed i comandi esterni come stabiliti nel precedente comma, sono disposti dal comandante del Corpo previa richiesta del responsabile del servizio interessato e, solo, per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore a tre mesi.
  3. I distacchi ed i comandi esterni di durata superiore ai tre mesi sono disposti con provvedimento motivato del sindaco.

C A P O V°

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15

(Addestramento)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l’incarico ricevuto e per far appropriato uso degli dei mezzi affidatigli.
  2. L'Amministrazione cura a proprie spese l’addestramento del personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, organizzando appositi corsi formativi di natura tecnico professionale, della durata non superiore ad un mese.
  3. Al fine di un più efficace ed efficiente svolgimento dell’attività d’istituto, il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, durante i primi due mesi di lavoro, viene affiancato ad uno o più Agenti in ruolo per la migliore conoscenza del territorio e per la proficua applicazione delle nozioni teoriche apprese in occasione dei corsi formativi.

Art. 16

(Iniziativa)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di agire d’iniziativa, nell’ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l’assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.
  2. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, ha il dovere di assumere l’iniziata quando manchi di ordini e sia nell’impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:

a.      agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l’ordine originario;

b.     informare, appena possibile, i propri superiori.

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non avere ricevuto ordini o direttive.

Art. 17

(Servizio giornaliero)

  1. L’ammontare dell’orario individuale ed ordinario di lavoro del personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è, di regola, uguale a quello previsto dalla vigente normativa contrattuale per i dipendenti di ruolo.
  2. Tuttavia il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, è tenuto a rimanere disponibile nelle ventiquattro ore lasciando, a tal fine, il proprio recapito anche telefonico.
  3. Tutto il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che risulti assente per qualsiasi ragione, deve rientrare immediatamente in Comando e, in ogni caso, entro trenta minuti dalla chiamata, quando il rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.

Art. 18

(Conoscenza del servizio)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto, nonché a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nei fogli di servizio.

Art. 19

(Presentazione in servizio)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, con il vestiario e l’equipaggiamento prescritti.
  2. Le comunicazioni relative ad eventuali ritardi od assenze improvvise devono essere effettuate tempestivamente, possibilmente trenta minuti prima dell’orario previsto per l’inizio del servizio.

Art. 20

(Servizi a carattere continuativo con cambio sul posto)

  1. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

a.      non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;

b.     deve consegnare al personale che lo sostituisce le eventuali consegne nonché fornire tutte le informazioni utili per il corretto ed ordinato proseguimento dello stesso;

c.      deve riferire senza indugio, con apposita relazione al comandante o al responsabile dell’ufficio cui appartiene, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

  1. La sostituzione deve in ogni caso avvenire entro trenta minuti trascorsi i quali il cambio deve essere garantito, se possibile e senza pregiudizio per il proprio servizio, da altro dipendente.

Art. 21

(Obblighi del personale al termine del servizio)

  1. Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio deve riferire al comandante o al responsabile dell’ufficio cui appartiene, sui moduli predisposti dal Comando o con apposita separata segnalazione, per gli adempimenti di legge, fatti salvi gli obblighi di redigere personalmente tutti gli atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
  2. Il personale ha altresì l’obbligo di depositare immediatamente al termine del servizio o, al massimo entro il giorno successivo, i verbali di contestazione, le quietanze di conciliazione nonché ogni altro atto a quelli attinente, eventualmente redatti.

Art. 22

(Riposo settimanale)

  1. Il personale della Polizia Municipale ha diritto al riposo settimanale secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sul pubblico impiego.

Art. 23

(Programmazione del riposo settimanale)

  1. Il Comandante del Corpo, o un suo delegato, deve programmare settimanalmente i turni di fruizione del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale.
  2. Salvo particolari necessità operative, deve essere garantito che il riposo settimanale, non fruito in un giorno festivo, sia recuperato entro i successivi quindici giorni.

Art. 24

(Permessi straordinari)

  1. I permessi straordinari previsti dalla vigente legislazione sono concessi, previa richiesta degli interessati, dal Comandante del Corpo oppure dagli addetti al coordinamento ed al controllo.

Art. 25

(Fruizione delle ferie)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, nel rispetto della vigente normativa.
  2. Qualora pervengano più domande di ferie relativamente ad uno stesso periodo, il Comando, per contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale è autorizzato ad apportare, d’ufficio, le opportune modifiche, ovvero a negarle.
  3. Durante le festività del Natale, del Capodanno, dell’Epifania, della Pasqua, del 25 aprile, del primo maggio e del Ferragosto, i periodi di ferie sono suddivisi in parti uguali tra tutti i richiedenti e, all’occorrenza, ridotti d’ufficio.

C A P O VI°

NORME DI TRATTO E DI CONDOTTA DEL PERSONALE

Art. 26

(Norme generali di condotta)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per il migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione.
  2. Il personale, anche fuori servizio, deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
  3. Il personale, sia in servizio sia fuori servizio, non deve occuparsi, neppure gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il proprio ufficio.

Art. 27

(Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e degli altri dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l’autorità ed il prestigio.

Art. 28

(Comportamento con il pubblico)

  1. I rapporti con il pubblico devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. Durante gli stessi è obbligatorio l’uso della lingua italiana alla "terza persona" (Lei).
  2. Al personale, quando in uniforme, è vietato fumare alla presenza del pubblico.

Art. 29

(Doveri particolari di condotta)

  1. Rientrano tra i doveri particolari di condotta del personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale:

a.      non abusare a proprio od altrui vantaggio dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata;

b.     non denigrare l’Amministrazione ed i suoi appartenenti;

c.      non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;

d.     astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possano alterare l’equilibrio psichico.

Art. 30

(Cura della persona)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta.
  2. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
  3. Il personale, in particolare, deve curare che la barba ed i baffi siano tenuti ordinati e che i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

Art. 31

(Saluto)

  1. Il saluto oltre ad essere manifestazione di disciplina e di ordine è anche forma di cortesia, sia tra gli stessi appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, che tra questi ultimi ed i cittadini con i quali vengano a contatto per ragioni d’ufficio.
  2. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale rende il saluto secondo le modalità previste per le forze armate e, precisamente, portando la mano destra, aperta a dite unite e distese, all’altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l’avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
  3. Il saluto è generalmente dato:

a.      alla bandiera nazionale, al gonfalone della Città ed a quello del Corpo durante le cerimonie ufficiali;

b.     alle autorità durante le cerimonie ufficiali;

  1. È dispensato dal saluto il personale:

a.      che presta servizio di regolazione del traffico, o che sia materialmente impedito dall’espletamento dei compiti d’istituto;

b.     alla guida o a bordo di veicoli;

c.      in servizio di scorta al gonfalone della Città ed a quello del Corpo;

d.     impegnato nelle cerimonie ufficiali e nei servizi di sicurezza in genere.

Art. 32

(Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, non può fornire prestazioni lavorative ovvero altre simili attività, neppure gratuitamente.

Art. 33

(Segreto d’ufficio e riservatezza)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d’istituto, o a provvedimenti, o ad operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare pregiudizio all’Amministrazione.
  2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l’attività del proprio ufficio, dei servizi d’istituto, dei provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal comandante del Corpo o da dipendenti suoi delegati, adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità negativa.
  3. È vietata la divulgazione di notizie concernenti la vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, della dimora o della residenza, del numero telefonico, o dello stato civile.

C A P O VII°

DOTAZIONI DI SERVIZIO

Art. 34

(Dotazioni ed equipaggiamenti personali)

  1. Al personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale l’Amministrazione provvede a fornire una specifica dotazione, necessaria per l’espletamento dei compiti d’istituto. In particolare è fornito:

a.      un paio di pantaloni estivo ed uno invernale, completi di cintura;

b.     un berretto;

c.      una giacca estiva ed una invernale;

d.     tre camice estive e due invernali;

e.      un maglione a collo alto;

f.       un pullover;

g.      un paio di scarpe, ovvero un paio di stivali per gli agenti motociclisti;

h.      un paio di guanti di pelle ed uno di cotone bianco;

i.        una giacca a vento;

j.       un cinturone con accessori;

k.     un paio di manette;

l.        un segnale distintivo per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale conforme al modello indicato nel vigente regolamento di esecuzione del codice della strada;

m.    …………………………….;

n.      …………………………….;

o.     .............................................;

p.     ........................................... .

  1. Il Comandante della Polizia Municipale può, con proprio ordine di servizio, integrare l'elenco di cui al precedente comma 1 con nuove dotazioni, laddove per particolari esigenze di servizio ciò si rendesse indispensabile.

Art. 35

(Vitto e alloggio)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale ha diritto al vitto quotidiano a spese dell'Amministrazione comunale, la quale provvede avvalendosi di……………… …………………………………………………………………………………………………………
  2. Il personale non ha diritto all'alloggio.

Art. 36

(Tessera di riconoscimento)

  1. Al personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello previsto dalla vigente legislazione regionale per gli altri appartenenti alla Polizia Municipale.
  2. La tessera di riconoscimento deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile e deve essere esibita nel momento in cui si debba fare conoscere la propria qualità.
  3. E’ fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del documento di riconoscimento.

Art. 37

(Placca di riconoscimento al petto)

  1. Al personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è assegnata la placca distintivo prevista dalla vigente legislazione regionale per gli altri appartenenti alla Polizia Municipale.
  2. Il personale quando veste l’uniforme, deve sempre portare appesa sulla parte sinistra, all’altezza del taschino, la placca di riconoscimento. Contrariamente, quando è prestato servizio in abiti civili, la placca di riconoscimento è riposta in un apposito contenitore di cuoio e deve essere esibita nel momento in cui si debba fare conoscere la propria qualità, o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna.
  3. E’ fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di una o di entrambe le placche di riconoscimento al petto.

Art. 38

(Restituzione dei distintivi di riconoscimento e delle dotazioni)

  1. Gli Operatori di Polizia Municipale sono tenuti a restituire, alla cessazione della, i distintivi di riconoscimento e le dotazioni personali di cui ai precedenti articoli.

C A P O VIII°

SALUTE E TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA

Art. 39

(Malattie)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che, per ragioni di salute, ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica, trasmettendo, entro i due giorni successivi, il certificato medico da cui risulti la prognosi.
  2. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite il personale sanitario delle Aziende Unità Sanitarie Locali, i dovuti controlli.

Art. 40

(Misure profilattiche)

  1. Prima dell’inizio del servizio è facoltà dell’Amministrazione sottoporre il personale a specifica visita medica, avvalendosi delle apposite strutture presso l’Unità Sanitaria Locale, al fine di verificarne l’attitudine e l’idoneità in relazione agli specifici compiti da assolvere.
  2. L’Amministrazione comunale garantisce, a proprie spese, agli appartenenti alla Polizia Municipale, ogni misura profilattica necessaria alla tutela o alla salvaguardia della salute personale contro ogni pericolo di natura infettiva o epidemica.

C A P O IX°

DISCIPLINA

Art. 41

(Principi generali relativi alle sanzioni disciplinari)

  1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge e dai regolamenti.
  2. Oltre alle specifiche infrazioni disciplinari stabilite nel titolo VI, capo I, articoli 56 e seguenti del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, costituiscono infrazioni disciplinari anche le violazioni alle norme contenute nel regolamento organico della Polizia Municipale, nonché in quello di disciplina del Comune.
  3. Salvo diversa disposizione, spetta al Comandante del Corpo di Polizia Municipale l’esercizio del potere sanzionatorio per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, così come meglio specificate al successivo articolo 42.

Art. 42

(Sanzioni disciplinari di competenza del Comandante)

  1. Il Comandante del Corpo può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a.      Richiamo: è un ammonimento con cui sono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.

b.     Rimprovero: è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali è già stato inflitto il richiamo.

c.      Sospensione dall’uso di mezzi o attrezzature in dotazione: nel caso in cui il personale dipendente si sia reso responsabile di mancanze ovvero di abusi, relativamente al loro utilizzo.

Art. 43

(Procedure per infliggere le sanzioni disciplinari di competenza del Comandante del Corpo)

  1. Ogni superiore gerarchico, così come indicato nel precedente articolo 6, deve fare immediatamente constatare la mancanza al dipendente e, quindi inoltrare tempestiva segnalazione scritta al Comando del Corpo.
  2. La segnalazione deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. La segnalazione non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.
  3. Il comandante del Corpo, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato ed all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
  4. In caso di assenza prolungata del comandante del Corpo le sanzioni disciplinari di competenza di quest’ultimo sono applicate dal dipendente che immediatamente segue nella scala gerarchica.

Art. 44

(Reclami)

  1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale possono rivolgere direttamente al Comandante, richieste di colloquio, nonché istanze o reclami.

Art. 45

(Violazioni di particolare gravità)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che si renda responsabile di mancanze di particolare gravità ovvero di una o più infrazioni per le quali è prevista la consegna o la consegna di rigore od altra più elevata sanzione, così come indicato nel regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è immediatamente segnalato, a cura del Comandante del Corpo, al Comandante del competente Presidio Militare al fine dell'instaurazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni stabilite con il predetto regolamento di disciplina militare.
  2. Nell'attesa dell'instaurazione del relativo procedimento, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale può altresì chiedere, secondo la gravità della mancanza, che il personale interessato sia trasferito presso una struttura militare per terminare il servizio di leva nei modi ordinari.

C A P O X°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

(Richiamo di altre norme)

  1. Per quanto incompatibile ovvero non espressamente previsto nel presente testo, al personale in servizio militare di leva nella Polizia Municipale si applica, in via principale, il regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
  2. Analogamente allo stesso personale si applicano, se compatibili con lo status di militare, le disposizioni dei regolamenti generali dell'ente.

Art. 47

(Stipendio)

  1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale percepisce gli emolumenti di competenza, nel medesimo giorno previsto per gli altri dipendenti comunali e nella misura stabilita dal Ministero della difesa.

Art. 48

(Entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta esecutività.
  2. Copia del presente regolamento è inviata al Ministero della difesa per il tramite del commissario di governo.