ACCORDO PONTE
tra
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 
(S.I.A.E.)
e
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI
(FE.N.I.A.R.CO.)

Premesso

che l'attività svolta dalle formazioni corali  è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi corali si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di manifestazioni musicali, cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari

che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrativo deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto

LE PARTI
Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE
e
Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, di seguito denominata FENIARCO
CONVENGONO di sottoscrivere il presente accordo ponte.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'accordo

    Il presente accordo ponte disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuare con esibizioni "dal Vivo", su tutto il territorio Nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di due strumenti musicali) e, aderenti alla FENIARCO, di seguito sinteticamente indicati come "Complessi", ed organizzate:
    - nei locali ove ha sede il Complesso musicale
    - in locali o spazi esterni messi a disposizione del Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

 

ARTICOLO 2

Esclusioni

    Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo ponte, le esecuzioni effettuate:

  1. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.
    L'esecuzione gratuita del Complesso - costituente l'unica esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi - viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall'articolo 1.

  2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi stessi.
    La valutazione della manifestazione "non gratuita", ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all'esame del Comitato Paritetico previsto al punto b) della "nota a verbale" del presenta accordo ponte.
    In attesa della determinazione del Comitato Paritetico, il complesso dovrà costituire, per la manifestazione oggetto nell'esame, un deposito di misura pari al 70% dei compensi per diritto d'autore per le singole esecuzioni gratuite (fuori abbonamento).

Per quanto riguarda le fattispecie escluse dal presente accordo ponte - nelle quali il complesso è direttamente organizzatore - verranno applicate le specifiche normative di riferimento.

ARTICOLO 3

Criteri di determinazione dei compensi per Diritto d'Autore

       La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, tiene conto, quale parametro, dell'affluenza prevista.

ARTICOLO 4

Compensi per Diritto d'Autore

       I compensi di cui alla successiva tabella, vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti. (Gli introiti di riferimento sono indicati nell'allegato accluso al presente accordo ponte).
    Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.
    A) Compensi per singole esecuzioni gratuite

COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE

PRESENZE PREVISTE

COMPENSI
per ciascuna esecuzione

Fino a 100 presenze
Da 101 a 300 presenze
Oltre le 300 presenze

Euro   54,74
Euro   77,47
Euro 161,65

    Tali compensi si applicano anche alle manifestazioni che prevedono la contemporanea esibizione di più complessi corali.
    Qualora le esecuzioni musicali prevedano la utilizzazione di composizioni di pubblico dominio (in versione originale o con elaborazioni non tutelate), oppure di repertorio non amministrato dalla SIAE, in misura non inferiore al 40% della programmazione totale, i compensi previsti dalla precedente tabella, saranno ridotti del 40%. La riduzione sarà applicata su dichiarazione di parte e con riserva di verifica della SIAE del repertorio musicale segnalato.
    B) Compensi per esecuzioni in abbonamento
   
I Complessi che eseguono esclusivamente musiche della tradizione popolare (folclorica e canti di montagna), hanno facoltà di stipulare abbonamenti, validi per l'intero anno solare, che comprendono dieci esibizioni gratuite - effettuate dai Complessi stessi - con la corresponsione di un compenso forfettario globlale di Euro 180,76. La determinazione di tale importo non è correlata ad alcun parametro.
    I complessi non potranno usufruire dei compensi in abbonamento, per le singole esecuzioni, se queste sono inserite in esibizioni musicali rientranti nel precedente punto A.

ARTICOLO 5

Manifestazioni Associazionistiche

       La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, dalle Associazioni regionali e loro Delegazioni, ivi compreso raduni, rassegne, gemellaggi e concorsi.
    Per le manifestazioni a carattere nazionale, la FENIARCO dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6

Permesso Spettacoli e Trattenimenti

       Singole esecuzioni musicali gratuite

    Il responsabile del Complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione, per il rilascio del permesso e la corresponsione anticipata e contestuale del compenso dovuto.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà ad espletare le formalità previste, dovrà darne preventiva comunicazione al medesimo ufficio - via fax o telegramma, indicando data, ora e luogo dell'esecuzione - ed impegnarsi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno lavorativo successivo all'esecuzione.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'ufficio SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

       Esecuzioni musicali in abbonamento

Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico "Permesso" all'ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta del Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.
Per le esecuzioni musicali successive alla prima, il responsabile del Complesso dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

ARTICOLO 7

Programma Musicale

       All'atto del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.
    Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.
    L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso".
    Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale.
    Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.
    Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate.

ARTICOLO 8

Attestato di adesione

       Gli iscritti alla FENIARCO, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio, l'attestato di appartenenza rilasciato dalla FENIARCO stessa, secondo il fac-simile annualmente prodotto dalla Federazione alla Direzione Generale della SIAE.
    La FENIARCO si impegna a fornire, entro la fine di ciascun anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.

ARTICOLO 9

Inadempienze

       L'inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10

Riduzioni

       La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte della FENIARCO nella fase applicativa dell'accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni gratuite" e "esecuzioni in abbonamento" nella misura del 10%.

ARTICOLO 11

Aggiornamento della misura dei compensi

       La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12

Durata

       Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2002.

S.I.A.E.
Società Italiana degli Autori ed Editori
Il Commissario Straordinario
(prof. Mauro Masi)
FE.N.I.A.R.CO.
Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni regionali Corali
Il Presidente
(Sante Fornasier)

NOTE A VERBALE

     Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell'applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.

   La Federazione si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo ponte, che sarà valutata nell'ambito di un comitato congiunto.

S.I.A.E.
Società Italiana degli Autori ed Editori
Il Commissario Straordinario
(prof. Mauro Masi)
FE.N.I.A.R.CO.
Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni regionali Corali
Il Presidente
(Sante Fornasier)

Allegato all'accordo ponte

LEGENDA DEGLI INTROITI COSTITUENTI
BASE DI CALCOLO PER IL DIRITTO D'AUTORE

Ammontare derivante dalla vendita dei biglietti.

Ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti - ripartiti pro-quota tra le manifestazioni cui si riferiscono.

50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione.

Biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d'Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato.

Diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso.
Si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto. In tal caso, l'importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d'Autore.

Quote sociali specifiche destinate alla manifestazione o ai cicli di manifestazioni.

Raccolta di oblazioni, specifiche per la manifestazione-

50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempi: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali) destinati in modo specifico all'allestimento delle manifestazioni. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino l'importo di Euro 2582,28.

50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino l'importo di Euro 2582,28.

35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali, destinati alla manifestazione.

Intero ammontare dei proventi derivante da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica.

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