ACCORDO PONTE
tra
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(S.I.A.E.)
e
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI
(FE.N.I.A.R.CO.)
Premesso
che l'attività svolta dalle formazioni corali è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi corali si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di manifestazioni musicali, cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari | |
che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrativo deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto |
LE PARTI
Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE
e
Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, di seguito
denominata FENIARCO
CONVENGONO di sottoscrivere il presente accordo ponte.
ARTICOLO 1
Oggetto dell'accordo
Il presente accordo ponte
disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla
Sezione Musica effettuare con esibizioni "dal Vivo", su tutto il
territorio Nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di
due strumenti musicali) e, aderenti alla FENIARCO, di seguito sinteticamente
indicati come "Complessi", ed organizzate:
- nei locali ove ha sede il Complesso musicale
- in locali o spazi esterni messi a disposizione del
Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.
ARTICOLO 2
Esclusioni
Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo ponte, le esecuzioni effettuate:
nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite
organizzate da terzi.
L'esecuzione gratuita del Complesso - costituente l'unica
esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti
gratuiti organizzati da terzi - viene, invece, ricondotta nella sfera
applicativa prevista dall'articolo 1.
nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate
dai Complessi stessi.
La valutazione della manifestazione "non
gratuita", ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all'esame
del Comitato Paritetico previsto al punto b) della "nota a
verbale" del presenta accordo ponte.
In attesa della determinazione del Comitato Paritetico, il complesso dovrà
costituire, per la manifestazione oggetto nell'esame, un deposito di misura
pari al 70% dei compensi per diritto d'autore per le singole esecuzioni
gratuite (fuori abbonamento).
Per quanto riguarda le fattispecie escluse dal presente accordo ponte - nelle quali il complesso è direttamente organizzatore - verranno applicate le specifiche normative di riferimento.
ARTICOLO 3
Criteri di determinazione dei compensi per Diritto d'Autore
La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, tiene conto, quale parametro, dell'affluenza prevista.
ARTICOLO 4
Compensi per Diritto d'Autore
I compensi
di cui alla successiva tabella, vengono applicati alle esibizioni dei Complessi,
alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali
risulta la totale assenza di introiti. (Gli introiti di riferimento sono
indicati nell'allegato accluso al presente accordo ponte).
Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al
trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.
A) Compensi per singole esecuzioni gratuite
COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE |
|
PRESENZE PREVISTE |
COMPENSI |
Fino a 100 presenze Da 101 a 300 presenze Oltre le 300 presenze |
Euro 54,74 |
Tali compensi si applicano
anche alle manifestazioni che prevedono la contemporanea esibizione di più
complessi corali.
Qualora le esecuzioni musicali prevedano la utilizzazione di
composizioni di pubblico dominio (in versione originale o con elaborazioni non
tutelate), oppure di repertorio non amministrato dalla SIAE, in misura non
inferiore al 40% della programmazione totale, i compensi previsti dalla
precedente tabella, saranno ridotti del 40%. La riduzione sarà applicata su
dichiarazione di parte e con riserva di verifica della SIAE del repertorio
musicale segnalato.
B) Compensi per esecuzioni in abbonamento
I Complessi che eseguono esclusivamente
musiche della tradizione popolare (folclorica e canti di montagna), hanno
facoltà di stipulare abbonamenti, validi per l'intero anno solare, che
comprendono dieci esibizioni gratuite - effettuate dai Complessi stessi - con la
corresponsione di un compenso forfettario globlale di Euro 180,76. La
determinazione di tale importo non è correlata ad alcun parametro.
I complessi non potranno usufruire dei compensi in
abbonamento, per le singole esecuzioni, se queste sono inserite in esibizioni
musicali rientranti nel precedente punto A.
ARTICOLO 5
Manifestazioni Associazionistiche
La
disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle
manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, dalle
Associazioni regionali e loro Delegazioni, ivi compreso raduni, rassegne,
gemellaggi e concorsi.
Per le manifestazioni a carattere nazionale, la FENIARCO
dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale
per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.
ARTICOLO 6
Permesso Spettacoli e Trattenimenti
Singole esecuzioni musicali gratuite |
Il responsabile del Complesso
musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente
in base al luogo ove avviene l'esecuzione, per il rilascio del permesso e la
corresponsione anticipata e contestuale del compenso dovuto.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato, per ragioni
indipendenti dalla propria volontà ad espletare le formalità previste, dovrà
darne preventiva comunicazione al medesimo ufficio - via fax o telegramma,
indicando data, ora e luogo dell'esecuzione - ed impegnarsi a regolarizzare la
posizione entro il quinto giorno lavorativo successivo all'esecuzione.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta,
all'ufficio SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
Esecuzioni musicali in abbonamento |
Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile
del complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo
specifico "Permesso" all'ufficio della SIAE territorialmente
competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla
richiesta del Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in
abbonamento.
Per le esecuzioni musicali successive alla prima, il responsabile del Complesso
dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per
la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto,
all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per
l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato alla vidimazione del
permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione
all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il complesso,
dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta,
all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata entro il
quinto giorno successivo all'esecuzione.
ARTICOLO 7
Programma Musicale
All'atto del
rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i
"programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del
direttore o responsabile delle esecuzioni.
Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito
spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito
all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente
ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle
esecuzioni.
L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o
l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà
l'applicazione a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali
previste dal "Permesso".
Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da
opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti
elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti
di esecuzione musicale.
Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la
verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale
della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale
provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da
rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.
Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia
impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma
musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE
territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali
utilizzate.
ARTICOLO 8
Attestato di adesione
Gli iscritti
alla FENIARCO, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo
ponte, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio,
l'attestato di appartenenza rilasciato dalla FENIARCO stessa, secondo il
fac-simile annualmente prodotto dalla Federazione alla Direzione Generale della
SIAE.
La FENIARCO si impegna a fornire, entro la fine di ciascun
anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.
ARTICOLO 9
Inadempienze
L'inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.
ARTICOLO 10
Riduzioni
La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte della FENIARCO nella fase applicativa dell'accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni gratuite" e "esecuzioni in abbonamento" nella misura del 10%.
ARTICOLO 11
Aggiornamento della misura dei compensi
La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 12
Durata
Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2002.
S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori Il Commissario Straordinario (prof. Mauro Masi) |
FE.N.I.A.R.CO. Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni regionali Corali Il Presidente (Sante Fornasier) |
NOTE A VERBALE
Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell'applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.
La Federazione si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo ponte, che sarà valutata nell'ambito di un comitato congiunto.
S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori Il Commissario Straordinario (prof. Mauro Masi) |
FE.N.I.A.R.CO. Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni regionali Corali Il Presidente (Sante Fornasier) |
Allegato all'accordo ponte
LEGENDA DEGLI INTROITI COSTITUENTI
BASE DI CALCOLO PER IL DIRITTO D'AUTORE
Ammontare derivante dalla vendita dei biglietti. | |
Ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti - ripartiti pro-quota tra le manifestazioni cui si riferiscono. | |
50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione. | |
Biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d'Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato. | |
Diritti di prevendita dei biglietti di
ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita
direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una
maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso. | |
Quote sociali specifiche destinate alla manifestazione o ai cicli di manifestazioni. | |
Raccolta di oblazioni, specifiche per la manifestazione- | |
50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempi: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali) destinati in modo specifico all'allestimento delle manifestazioni. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino l'importo di Euro 2582,28. | |
50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino l'importo di Euro 2582,28. | |
35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali, destinati alla manifestazione. | |
Intero ammontare dei proventi derivante da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica. |