STATUTO

ART. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “CORALE POLIFONICA S. MARIA IN MONTE DOMINICI”.

L’Associazione è apolitica, aperta ad uomini e donne e non persegue fini di lucro.

ART. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Marcellina (RM) in Via S. Maria delle Grazie (tel. 0774-424423).

ART. 3 – Scopi

L’Associazione si propone di contribuire alla diffusione della musica promuovendo, inoltre, altre iniziative e manifestazioni artistico-culturale, anche con riferimento alle attività didattiche e di formazione.

Promuove scambi culturali con altre associazioni e istituzioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

ART. 4 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 – Ambito territoriale di attività

L’Associazione svolge la propria attività in ambito comunale e nazionale.

ART. 6 – I Soci

Il numero dei Soci è illimitato, possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che aderiscono agli scopi dell’art. 3 del presente Statuto.

I Soci si distinguono in Soci fondatori, ordinari e onorari.

a)           I Soci fondatori sono indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione;

b)           I Soci ordinari sono coloro che, fattane domanda, siano dichiarati tali dal Presidente dell’Associazione;

c)           I Soci onorari possono essere rappresentanti delle istituzioni, personalità eminenti nei vari campi dell’arte e della cultura;

d)           Nello svolgimento delle attività inerenti lo scopo associativo, ogni Socio è responsabile della sua persona, essendo l’Associazione esonerata da ogni responsabilità, per eventuali incidenti sia fuori sede che in sede.

 ART. 7 – Ammissione di nuovi Soci

La domanda di ammissione deve essere rivolta per iscritto al Presidente della Associazione; sulla stessa si pronuncia insindacabilmente il Presidente medesimo sentito il consiglio direttivo.

L’ammissione comporta per il Socio l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, nonché l’obbligo di pagare la quota annuale, l’ammontare della quale è stabilita dal consiglio direttivo in occasione della presentazione del bilancio preventivo.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 8 – Perdita dello Status di Socio

La qualità di socio si perde:

-         Per recesso;

-         Per indegnità;

-         Per morosità.

Per indegnità si intende:

1.       la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo legalmente prese;

2.       l’inadempienza, senza giustificato motivo, verso gli obblighi assunti a qualunque titolo nei confronti dell’Associazione;

3.       il provocare danno a livello morale o materiale all’associazione.

L’esclusione per indegnità è comunicata all’interessato dal presidente.

La morosità si ha quando il socio ritarda il pagamento della quota annuale di oltre 2 mesi. In ogni caso essa è dichiarata dal consiglio direttivo e comunicata al Socio dal Presidente.

ART. 9 – Gli Organi

1.      il Presidente;

2.      il Consiglio direttivo;

3.      l’Assemblea dei Soci.

ART. 10 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo. Dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dallo statuto.

E’ responsabile dell’attività generale dell’Associazione, ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede le assemblee.

Nomina il Vicepresidente che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza o impedimento. Nomina, inoltre, sentito il consiglio direttivo il segretario cassiere il quale ha in custodia il patrimonio dell’Associazione ivi compresi gli strumenti per disporne, come il libretto degli assegni, carte di credito, ecc. .

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori dal Presidente e da cooptati ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.

Esso nomina il Presidente lo supporta, lo consiglia nella gestione dell’Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, all’infuori di quelli che la legge e il presente Statuto riservano al Presidente o ad altri organi.

In particolare il consiglio:

1.     dirige l’attività amministrativa sotto ogni aspetto;

2.     predispone e sottoscrive lo schema di bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei Soci di norma entro il 31 dicembre di ogni anno;

3.     predispone e sottoscrive lo schema del bilancio consuntivi da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei Soci;

4.     propone al Presidente provvedimenti disciplinari per i Soci;

5.     approva il regolamento disciplinare e di funzionamento dell’Associazione in rapporto al comparto amministrativo e artistico;

6.     fissa l’ammontare della quota associativa;

7.     delibera sulla morosità dei soci di cui all’art. 8 del presente Statuto.

I membri del consiglio direttivo possono essere aumentati fino ad un massimo di dieci, scelti dall’assemblea all’unanimità.

ART. 12 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono vincolanti anche nei confronti degli assenti e dissenzienti.

Essa è formata dai Soci fondatori, ordinari ed onorari questi ultimi senza diritto di voto.

L’Assemblea dei Soci:

1.     approva il bilancio preventivo e consuntivo;

2.     elegge i membri del direttivo e i revisori dei conti;

3.     delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui fosse investita dal consiglio direttivo.

Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti. La prima e la seconda convocazione possono essere indette per lo stesso giorno a distanza almeno un’ora l’una dall’altra.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13 – Convocazione e verbalizzazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente ed è presieduta dallo stesso o in sua assenza dal Vicepresidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della stessa ed è assistito dal segretario . Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria. In entrambi i casi la convocazione avviene mediante avviso di almeno dieci giorni, affisso nella sede sociale, o in qualsiasi altro modo purchè scritto.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione qualora la prima venga deserta.

Per ciascuna Assemblea possono essere redatti i verbali da trascrivere su apposito libro ed essere firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.

ART. 14 – Sistemi di votazione 

Le votazioni possono avvenire per scrutino segreto, per appello nominale o per alzata di mano, a seconda del giudizio del presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

ART. 15 – Funzioni dell’Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria approva con il voto favorevole dei due terzi dei componenti con diritto di voto le modifiche da apportare all’atto costitutivo dell’Associazione e al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – I Revisori dei conti

I Revisori dei conti, di numero variabile da uno a tre, sono nominati dall’assemblea e durano in carica cinque anni con possibilità di rinnovo dell’incarico.

I Revisori possono assistere alle riunioni dell’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

I Revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimono parere mediante apposite relazioni accompagnatorie sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, effettuano verifiche di cassa.

ART. 17 – Esercizio sociale e Bilancio

L’Esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, è sottoposto entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario all’approvazione  dell’Assemblea.

ART. 18 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

v     contributi di Enti pubblici;

v    contributi Enti privati;

v    contributi di altre persone fisiche e giuridiche;

v    dalle quote annuali di associazioni dei soci;

v    eventuali donazioni, lasciti, acquisiti a qualunque titolo;

v    entrate di gestione.

ART. 19 – Norma finale

Per tutto quanto previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.


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