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Acustica Ambientale:
Suoni assordanti e non graditi (Rumore) invadono il nostro mondo e
la nostra vita, sia nell' ambiente di lavoro che in casa.
L'inquinamento acustico nell' ambiente di vita ha raggiunto in molte
città livelli inaccettabili, fuori dai limiti imposti dall'
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed imposti dalla
normativa vigente, ovvero la
Legge 26 ottobre 1995
n° 447
“Legge quadro sull’ inquinamento acustico” nata con l’obiettivo di
stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’
ambiente esterno e dell’ ambiente abitativo dall’ inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell’
art. 117 della
Costituzione.
Competenze
dello Stato stabilite dalla 447/95:
a)
la
determinazione, dei valori limite di emissione, di immissione e di
attenzione inseriti poi nel
DPCM 14 novembre 1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b)
la
determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’
inquinamento acustico come sancito poi dal
DMA 16 marzo 1998
“Tecniche di rilevamento e misurazione dell’ inquinamento acustico”;
c)
La definizione del ruolo e la qualificazione dei soggetti,
preposti alle attività di collaudo, omologazione, certificazione e
verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e
abbattimento del rumore. Tali soggetti, di seguito denominati “Tecnici
Competenti in Acustica Ambientale”, vengono definiti dal
DPCM 31 marzo 1998
che ne
fissa i criteri
generali per l’esercizio di tale attività.
Competenze
dei Comuni stabilite dalla 447/95:
a)
tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del
territorio i comuni procedono alla classificazione del proprio
territorio secondo i criteri previsti dall’ art. 4, comma 1, lettera
d) della
Legge 26 ottobre 1995 n°
447 “Legge
quadro sull’ inquinamento acustico” e
come indicato poi nel
DPCM 14 novembre 1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b)
adozione di piani di risanamento nel caso di superamento dei
limiti;
c)
vigilanza e controllo del rispetto della normativa per la
tutela dall’ inquinamento acustico.
Quali mezzi
hanno a disposizione i comuni:
a)
la possibilità di avvalersi di personale, liberi professionisti
anche esterni con adeguate qualifiche, conoscenze e competenze;
b)
Accedere a contributi regionali per le spese da effettuarsi
per l’organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo,
nonché per le misure previste nei piani di risanamento come disposto
dall’ art.
13
della
Legge 26 ottobre 1995 n°
447.
La figura professionale di "tecnico competente in acustica
ambientale" è istituita dall' art. 2, commi 6 e 7 della
legge 26
ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico",
quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di
risanamento dell' inquinamento acustico nell' ambiente esterno e
abitativo.
Il
DPCM
dei 31/3/98 ha indicato i criteri generali per l'esercizio di tale
attività.
Alcuni
decreti attuativi della
L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del
"tecnico competente" per lo svolgimento di alcune tipologie di
attività nel campo dell'acustica ambientale, in particolare:
•
il DM
16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico" prevede che l'attività di misura sia
eseguita da un "tecnico competente";
• il DPCM
16 aprile l999, n. 215 "Regolamento recante norme per la
determinazione del requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi" stabilisce che l'attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia
eseguita da un "tecnico competente".
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