Visto il decreto del Ministro della Sanità 15 maggio 1992, recante "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto, in particolare, I 'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo ci prevede l'elaborazione di apposte linee guida per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994 approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, recante i livelli di assistenza da assicurare, in condizioni di uniformità, a tutti i cittadini.
Visto in particolare, il capitolo 4, paragrafo B, del Piano sanitario nazionale che individua tra le priorità di intervento del Servizio sanitario nazionale l'attivazione e l'organizzazione delle strutture e delle attività di emergenza.
Ritenuta l'opportunità di definire criteri ed indirizzi uniformi sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza, tenendo con della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n 241
Lo Stato, nella persona del Ministro della sanità, e le regioni, nella persona del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Adottano la seguente intesa:
Sono approvate le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.