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CROCE AZZURRA DI CAGLIARI

STATUTO


articolo 1
COSTITUZIONE E PRINCIPI
L'Associazione Croce Azzurra di Cagliari ha iniziato ad operare, come semplice gruppo di Volontari, nell'anno 1981 in Cagliari.

Si é regolarmente costituita in Associazione il giorno 29 dicembre 1983, ed ha successivamente apportato modifiche al presente Statuto in data 27 novembre 1987 e 17 marzo 1995.

L'Associazione agisce in maniera apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica.

E' escluso ogni fine commerciale o di lucro.

Tutte le attività sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito per esclusivi fini solidaristici, con esclusione di retribuzioni di alcun tipo al volontario.

L'Associazione si fonda su principi democratici di elezione degli organi preposti all'organizzazione e controllo delle attività sociali: tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo esclusivamente gratuito.

L'Associazione ha durata illimitata.

articolo 2
SCOPI SOCIALI

La Croce Azzurra di Cagliari si propone come attività primaria la gestione di un servizio gratuito di trasporto e soccorso infermi ovunque se ne abbia bisogno e secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione stessa.

Si propone inoltre di operare in varie attività, quali la Protezione Civile, i servizi socio-assistenziali e sanitari, la promozione di corsi ed iniziative atte a divulgare la conoscenza delle norme del primo soccorso e lo spirito del Volontariato, ecc.; per tali scopi potrà costituire, secondo quanto predisposto dal Consiglio Direttivo, settori specificatamente finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Opera nel rispetto dello Statuto Associativo, del Regolamento Interno e delle leggi vigenti.

Ritiene utile e promuove la collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nell'ottica di offrire un servizio più efficiente alla cittadinanza.
articolo 3
SPESE ED AMMINISTRAZIONE

Le spese per la gestione dei servizi sono coperte da contributi dei Soci, da contributi di privati, da contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche, da contributi di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, da attività commerciali e produttive marginali.

Le norme sulla Amministrazione sono conformi a quanto previsto dalla legge.

Entro il termine di ciascun mese l'Amministratore affigge presso la Sede Sociale il resoconto finanziario completo riferito al mese precedente.

I Bilanci Preventivo e Consuntivo, riferiti all'intero anno solare, sono obbligatoriamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Attivi, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 13. Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
articolo 4
AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono entrare a far parte dell'Associazione, nelle forme previste dal successivo articolo 5, tutti coloro che ne facciano richiesta sottoscritta, previa accettazione del Consiglio Direttivo. Per i Soci Attivi Effettivi e per i Soci Attivi in Prova é richiesta la maggiore età. Per i soli Soci Onorari non é richiesta la domanda scritta, essendo sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo.

Non possono far parte dell'Associazione le persone che prestino servizio in altri sodalizi della Provincia di Cagliari operanti nel campo del servizio di soccoso e trasporto infermi, sia gratuitamente che a pagamento. La presente norma non é applicata per i casi già in essere al momento dell'approvazione della presente modifica statutaria.

articolo 5
CATEGORIE DI SOCI

I Soci dell'Associazione sono così suddivisi:
Soci Onorari;
Soci Sostenitori;
Soci Attivi Collaboratori;
Soci Attivi Effettivi;
Soci Attivi in Prova.

Sono Soci Onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in virtù del contributo dato all'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che collaborano alle attività associative offrendo periodicamente. una quota minima come contributo per le spese di gestione.

Sono Soci Attivi Effettivi i Soci che collaborano attivamente ai servizi dell'Associazione, operando gratuitamente all'interno del servizio di soccorso e trasporto infermi; questi devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo che può ammetterli inizialmente con la qualifica di Socio Attivo in Prova. In questa fase il Socio dovrà attenersi alle disposizioni in vigore per l'effettuazione di un periodo iniziale di tirocinio nelle mansioni prescelte. Solo dopo che il Socio in Prova abbia conseguito l'idoneità ad almeno una delle qualifiche operanti all'interno del servizio soccorso e trasporto infermi, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne l'accettazione come Socio Attivo Effettivo.

Sono Soci Attivi Collaboratori coloro che, pur non possedendo alcuna delle idoneità tecniche per il servizio ambulanza, collaborano tuttavia con le varie attività associative. La qualifica di Socio Attivo Collaboratore è deliberata dal Consiglio Direttivo.
articolo 6
DIMISSIONI DEI SOCI

Il Socio che desideri non fare più parte della Associazione deve darne comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo valuterà le dimissioni deliberando in merito alla loro accettazione.
articolo 7
DECADENZA DEI SOCI

I Soci Attivi, Effettivi ed in Prova, sono tenuti ad effettuare turni di servizio con una frequenza non inferiore a tre turni in un periodo continuativo di novanta giorni. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: effettuazione di turni in numero inferiore a tre nei novanta giorni immediatamente precedenti la delibera e non effettuazione di alcun turno nei trenta giorni immediatamente precedenti la data della delibera.

I Soci Collaboratori che non prestino più la loro collaborazione per un periodo continuativo di novanta giorni possono decadere con analoga delibera.

Tale delibere di decadenza devono essere temporaneamente rinviate qualora il Socio preavvisi per iscritto la sua assenza, dichiarando di essere comunque intenzionato a riprendere l'attività, ed il Consiglio Direttivo valuti comunque che l'assenza sia giustificata e che non sia opportuno far decadere il Socio. Perdurando l'assenza, il Consiglio Direttivo potrà comunque successivamente deliberare la decadenza.

I Soci Sostenitori morosi da oltre 6 mesi potranno decadere, su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Socio di cui non risulti comunque esplicitamente deliberata la decadenza sul registro dei verbali del Consiglio Direttivo, si intende non decaduto.
Il Socio può anche decadere per espulsione, secondo quanto previsto all'art. 15
articolo 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
-L'Assemblea dei Soci Attivi;
-Il Consiglio Direttivo;
-Il Presidente;
-Il Collegio dei Probiviri;
-Il Collegio dei Sindaci Revisori;
-Il Direttore Sanitario.
articolo 9
L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, alla quale possono partecipare solo i Soci Attivi effettivi, si può effettuare in tre diverse forme: annuale, straordinaria e trimestrale.

L'Assemblea Annuale é convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di gennaio, a seguito di tempestiva comunicazione scritta da affiggere presso la sede sociale con almeno 15 giorni di anticipo.

L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché alla votazione sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.

L'Assemblea può deliberare su argomenti attinenti l'Associazione, revocare il mandato a Componenti di vari Organi, deliberare modifiche Statutarie o Regolamentari ,ecc.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, ovvero a richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto a parteciparvi ed inviata alla Segreteria con almeno 20 giorni di anticipo sulla data richiesta per l'effettuazione.

L'Assemblea é valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto; Le predette Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione quando siano presenti almeno 15 Soci.

L'Assemblea nomina, all'inizio dei lavori, un Moderatore ed un Verbalizzante; il Moderatore definisce le modalità delle eventuali votazioni e per gli interventi dei partecipanti, fermo restando che, qualora richiesto da almeno un Socio presente, le votazioni si debbano effettuare mediante voto segreto, così come devono necessariamente essere effettuate mediante voto segreto su apposita scheda le elezioni degli Organi Associativi.

Ogni Socio non può avere più di una delega scritta di altro Socio, da consegnare al Moderatore subito dopo la sua nomina.

Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie, per le quali é richiesta la maggioranza assoluta di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Il verbale di ogni Assemblea deve essere esposto in sede per un periodo di tempo compreso fra il settimo ed il quarantacinquesimo giorno successivi alla data dell'Assemblea stessa: trascorso tale periodo senza alcun rilievo scritto da parte di nessun Socio, il verbale si intende approvato.

Le Assemblee trimestrali hanno una forma consultiva ed informativa, e sono convocate nel secondo, terzo e quarto trimestre di ciascun anno; in esse il Consiglio Direttivo, l'Amministratore ed i Revisori dei Conti espongono i loro resoconti. In particolare il Consiglio espone quanto effettuato ed i programmi per il futuro, e prende atto delle opinioni espresse dai Soci. Ogni Socio può proporre all'Assemblea trimestrale l'esame di punti anche non previsti all'ordine del giorno, che l'Assemblea stessa può discutere o rinviare a tempi successivi. Per dette Assemblee sono nominati un Moderatore ed un Verbalizzante.

articolo 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é preposto alla programmazione, organizzazione e realizzazione di tutti gli obiettivi e le attività sociali.

Esso é composto dal Presidente e da cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci Attivi e dura in carica un anno, dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data differente, il Consiglio resterà comunque in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione.

L'elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio può indicare una preferenza per il Presidente e fino ad un massimo di cinque preferenze per i Consiglieri.

Possono essere votati i Soci che si siano espressamente candidati entro 48 ore dalla data delle elezioni: possono candidarsi come consiglieri i Soci che siano effettivi attivi da non meno di un anno; possono candidarsi come presidente i Soci che siano effettivi attiv da non meno di due anni. Le elezioni si svolgono sotto il controllo di una Commissione elettorale composta da tre Soci nominati dal Presidente dell'Assemblea. Viene eletto come Presidente il candidato a tale incarico che abbia ricevuto il maggior numero di voti, e come Consiglieri i primi cinque candidati più votati. Per essere eletti comunque occorre aver ottenuto un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. Dopo il primo anno successivo alla elezione avvenuta come precedentemente descritto, é ammessa la riconferma, per un solo ulteriore anno, dell'intero Consiglio Direttivo, mediante votazione segreta su apposita scheda sulla quale apporre parere favorevole o contrario alla riconferma. Qualora detta votazione dia esito contrario, si procederà alla votazione nominativa.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare 1 o più Consiglieri, subentreranno i Soci non eletti, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di 2.

In caso di impossibilità a ricostituire integralmente il Consiglio Direttivo, verrà tempestivamente convocata una Assemblea Straordinaria dei Soci Attivi per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio attribuisce ai Consiglieri gli incarichi necessari per la gestione e conduzione della attività associativa, e precisamente:
-Amministrazione, operazioni di cassa, riscossioni e pagamenti, spese, verifica del rispetto dei
Bilanci approvati, tenuta dei registri contabili;
-Servizi di Segreteria, tenuta del registro dei Soci, verifica della situazione Soci;
-Manutenzione, pulizia, verifica dell'efficienza e rinnovo delle apparecchiature in dotazione, quali automezzi, apparecchiature sanitarie, apparati ricetrasmittenti ecc.;
-Manutenzione, pulizia e verifica degli arredi della sede, delle dotazioni di vestiario ecc.;
-Organizzazione e controllo dei turni di servizio;
-Organizzazione di corsi di apprendimento e perfezionamento nelle varie qualifiche tecniche, tirocinio, attribuzione e revoca delle qualifiche stesse;
-Tutto quanto altro necessario per il corretto svolgimento delle attività sociali.

Inoltre viene nominato un Vicepresidente, scelto fra i Consiglieri: egli ha l'incarico di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza.

Le mansioni assegnate a ciascun Consigliere sono rese note ai Soci mediante apposita comunicazione scritta.

Ciascun Consigliere può nominare, scegliendo fra i Soci Attivi, uno o più Incaricati che lo coadiuvino nelle varie mansioni di propria competenza, dandone comunicazione scritta e circostanziata ai Soci, precisando le esatte mansioni di ciascun Incaricato ed i rapporti che dovranno intercorrere con i Soci.

Ciascun Consigliere comunque, indipendentemente dall'operato degli Incaricati, é unico e completo responsabile del proprio Settore.

Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti: in tale caso la riunione deve avvenire almeno entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate su apposito registro.
articolo 11
IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto in concomitanza con il Consiglio Direttivo, con elezione diretta da parte dei Soci mediante scheda segreta. Resta in carica un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data differente dal mese di gennaio, il Presidente resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione;in ogni caso non resta in carica oltre l'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo assieme al quale é eletto; inoltre decade quando non ottemperi, in caso di richiesta, alle previste convocazioni delle Assembleee Straordinarie e del Consiglio Direttivo di cui agli artt.9 e 10.

E' preposto alle relazioni interne ed esterne, ha il potere di rappresentanza dell'Associazione e prende decisioni che esulino dall'ordinaria amministrazione dopo aver preliminarmente ascoltato il parere del Consiglio Direttivo, o, in caso di urgenza e necessità, autonomamente.

In tale ipotesi i provvedimenti presi verranno sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva.
articolo 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio di Probiviri é formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei Soci Attivi in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data differente dal mese di gennaio, il Collegio resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione. L'elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio potrà esprimere un massimo di cinque preferenze; vengano nominati Probiviri effettivi e Supplenti, rispettivamente i primi tre più votati ed i successivi due. Qualora la votazione di riconferma per un secondo anno dell'intero Consiglio Direttivo, di cui all'art.10, dia risultato favorevole, é ammessa una analoga procedura per l'eventuale riconferma dell'intero Collegio dei Probiviri. I Probiviri devono aver superato il trentesimo anno di età e non possono far parte di altri Organi Associativi. Il Comitato, nella seduta d'insediamento, nomina un Presidente. Esso decide inappellabilmente sulle controversie relative alla interpretazione delle disposizioni statutarie, nonché sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 15. Esso inoltre decide inappellabilmente sulle controversie nascenti fra Soci ed Associazione, con espressa rinuncia al ricorso alla ordinaria Magistratura, salvo le eccezioni di legge. Le riunioni e le decisioni del Collegio sono verbalizzate su apposito registro: qualunque decisione o provvedimento che non risulti verbalizzato si intende non valido.
articolo 13
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI Il Collegio dei Sindaci Revisori é formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei Soci Attivi in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data differente dal mese di gennaio, il Collegio resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione. L'elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio potrà esprimere un massimo di cinque preferenze; vengano nominati Sindaci effettivi e Supplenti, rispettivamente i primi tre più votati ed i successivi due. Qualora la votazione di riconferma per un secondo anno dell'intero Consiglio Direttivo, di cui all'art.10, dia risultato favorevole, é ammessa una analoga procedura per l'eventuale riconferma dell'intero Collegio dei Sindaci Revisori I Probiviri non possono far parte di altri Organi Associativi.. Il Collegio, trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verificando l'effettivo andamento nei confronti di quanto previsto dal Bilancio ed esprimendo un parere scritto che andrà esposto presso la sede sociale. L'Amministratore é tenuto a dare tutte le informazioni necessarie al Collegio; questo, qualora riscontri inadempienze su quanto previsto all'art.3, o altre gravi inadempienze ed irregolarità, potrà deliberare la decadenza dell'Amministratore da membro del Consiglio Direttivo. Prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci Attivi il Collegio verificherà i Bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, esprimendo un parere scritto su entrambi, di cui verrà data lettura nel corso dell'Assemblea stessa. In assenza di tale parere i Bilanci non potranno essere proposti all'approvazione dell'Assemblea. Le riunioni e le decisioni del Collegio sono verbalizzate su apposito registro: qualunque decisione o provvedimento che non risulti verbalizzato si intende non valido.
articolo 14
IL DIRETTORE SANITARIO Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Direttore Sanitario, nella persona di un medico. Il Direttore Sanitario dovrà organizzare e promuovere, in accordo con il Consiglio Direttivo e con il Consigliere Responsabile Soci e Servizi, corsi di primo soccorso e di istruzione sanitaria rivolti sia a Soci che ai cittadini in genere; potrà decidere autonomamente e impartire disposizioni in merito a tutto ciò che riguardi l'aspetto medico e sanitario dei servizi, l'utilizzo di attrezzature specifiche, la rilevazione di particolari dati statistici ecc. Il Direttore Sanitario decade dall'incarico su delibera del Consiglio Direttivo, e comunque ogniqualvolta decada il Consiglio stesso.
articolo 15
SANZIONI DISCIPLINARI Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci: -Richiamo verbale; -Richiamo scritto in forma privata (censura); -Richiamo scritto in forma pubblica (diffida); -Sospensione dal servizio; -Espulsione; -Decadenza dall'incarico di Consigliere. Il richiamo scritto in forma pubblica sarà consegnato al Socio interessato ed esposto, in copia, per non meno di 15 giorni presso la sede sociale; la sospensione dal servizio potrà avere una durata massima di trenta giorni. Nell'emanazione delle sanzioni si deve tener conto che, in caso di recidiva del Socio interessato entro due anni, devono essere emanate sanzioni di entità via via crescente. Tutte le sanzioni sono inflitte dal Consiglio Direttivo; la decadenza dalla carica di Consigliere amministratore può essere deliberata anche dal Collegio dei Sindaci Revisori. Tutte le sanzioni possono essere confermate, annullate o modificate dal Collegio dei Probiviri, se chiamato ad esprimersi.
articolo 16
DIRITTI DEI SOCI Ciascun Socio ha diritto a consultare i registri contabili, i verbali delle Assemblee e lo schedario dei Soci, previa richiesta al Consigliere responsabile. Ciascun Socio ha diritto di avanzare richieste o proposte al Consiglio Direttivo e di riceverne risposta. A ciascun Socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento interno; presso la sede deve essere sempre disponibile una raccolta completa di tutte le disposizioni associative vigenti.
articolo 17
MODIFICHE STATUTARIE Per modificare lo Statuto occorre la presenza all'Assemblea dei Soci Attivi di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica statutaria devono essere esposte presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Qualunque modifica statutaria, dopo l'approvazione, deve essere tempestivamente registrata presso un notaio, e, qualora non risulti conforme, in tutto o in parte, alle leggi in vigore, si intende annullata.
articolo 18
REGOLAMENTO INTERNO Il presente Statuto é integrato da un regolamento interno , emanato e modificabile dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci Attivi. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del Regolamento.
articolo 19
COMMISSARIO STRAORDINARIO Qualora esista una situazione tale da non rendere possibile il governo dell'Associazione medianti gli organi istituzionali, l'Assemblea dei Soci Attivi può nominare un Commissario Straordinario che si occupi, con pieni poteri, dell'ordinaria amministrazione e gestione di tutte le attività associative, fino al momento in cui possano essere regolarmente eletti i previsti organi istituzionali.
articolo 20
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci Attivi con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I beni dell'Associazione devono essere ceduti, a titolo completamente gratuito, ad altre Associazioni di Volontariato, secondo quanto espresso dall'Assemblea, che nomina contestualmente un Curatore incaricato di tali cessioni.