Per
quanto riguarda
gli di
stipendio del pubblico impiego credo interessante segnalare quanto recita
la legge n. 27 del 19 febbraio 1981: “Gli stipendi dei magistrati sono
“adeguati
di diritto”, ogni triennio, nella misura
percentuale
pari alla media degli incrementi
realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di
altri dipendenti per le voci contributive calcolate dall’ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali…”
Chiunque
si chiederebbe: “Perché una legge analoga non è attuabile di “di
diritto” a tutto il pubblico impiego, dando il giusto valore alla
Costituzione Italiana ?
Alessandro D’Angelo