GLI  STIPENDI  DEI  MAGISTRATI  ADEGUATI  DI  DIRITTO

 

Per quanto riguarda  gli  di  stipendio del pubblico impiego credo interessante segnalare quanto recita  la legge n. 27 del 19 febbraio 1981: “Gli stipendi dei magistrati sono  adeguati di diritto”, ogni triennio, nella misura  percentuale  pari alla media degli incrementi  realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di

altri dipendenti  per le voci contributive calcolate dall’ISTAT ai fini della elaborazione degli indici  delle retribuzioni contrattuali…”

Chiunque si chiederebbe: “Perché una legge analoga non è attuabile di “di diritto” a tutto il pubblico impiego, dando il giusto valore alla Costituzione Italiana ?

Alessandro  D’Angelo

TORNARE INDIETRO