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Società Italiana di Dermatologia Pediatrica

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STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI

DERMATOLOGIA PEDIATRICA

 

Art 1. Denominazione e sede

    1.L'Associazione, denominata Società Italiana di Dermatologia Pediatrica e di seguito indicata come SIDERP è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e ha sede legale nella città ove è domiciliato il suo Presidente.                                                                                     

 

Art 2. Durata

L'Associazione, fondata in Palermo il 21 aprile 2000, ha durata indeterminata.

 

Art 3. Obiettivi

1.La SIDERP non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo delle malattie dermatologiche

    a)approfondendo le conoscenze sulle malattie cutaneo-mucose che interessano l’età pediatrica, promuovendo ricerche sperimentali, clinico-epidemiologiche  e studi multicentrici, preferibilmente coordinate da Gruppi di ricerca;

    b)contribuendo all'aggiornamento  medico  periodico e alla formazione continua del dermatologo e del pediatra  mediante l’organizzazione di congressi, convegni, riunioni, corsi di aggiornamento;

    c)individuando linee guida per le principali patologie dermatologiche;

    d)promuovendo i rapporti con Società affini, italiane e straniere;

    e)migliorando la qualità delle prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, anche al fine di contribuire a contenere i costi dell'assistenza sanitaria;

    f)certificando e accreditando siti web riguardanti la dermatologia pediatrica;

    g)mediante la creazione di un archivio iconografico in rete telematica consultabile dai soci;

    h)mediante la redazione e diffusione di una rivista scientifica dedicata quale organo della società;

    i)mediante l’individuazione, sperimentazione, validazione e diffusione delle nuove tecnologie in dermatologia pediatrica;

    j)creando supporto ai gruppi spontanei familiari con bambini affetti da malattie cutanee croniche, e producendo  sussidi informativi e divulgativi per comunità e famiglie;

    k)divulgando l’opinione ufficiale della società in merito ad argomenti di interesse generale all’attenzione dei media.

 

Art 4. Soci

1.Sono Soci della SIDERP i Soci fondatori, i Soci ordinari, i Soci onorari e i Soci sostenitori, sia

italiani che stranieri.

2.Sono Soci fondatori quelli che hanno promosso la costituzione della SIDERP o che, per riconosciuta competenza e/o particolari benemerenze nel settore della dermatologia pediatrica, sono stati  chiamati a far parte della SIDERP all'atto della sua fondazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

3.Sono Soci ordinari i dermatologi e i pediatri, gli specializzandi in entrambe le discipline, i docenti o cultori di materie o  discipline affini che chiedono di entrare a far parte della SIDERP e dichiarino di accettarne gli scopi.

4.Sono Soci onorari gli studiosi di incontrastata fama nel campo della dermatologia pediatrica, proposti dal Consiglio direttivo della SIDERP.

5.Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le fondazioni o gli enti pubblici e privati che erogano contributi alla SIDERP per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto. La durata della loro associazione è stabilita dal Consiglio direttivo e coincide di norma con il periodo di erogazione dei contributi.

 

Art 5. Domanda di associazione

1.La domanda di associazione alla SIDERP, sottoscritta da due Soci fondatori e/o ordinari, deve

essere indirizzata al Presidente, valutata e deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo.

2.L'adesione alla SIDERP è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, purché  in regola con la quota sociale.

3.L'adesione alla SIDERP dà diritto al Socio di esprimere il proprio voto durante l'Assemblea dei Soci per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, per la nomina degli Organi associativi elettivi e per quant'altro previsto dal presente Statuto.

4.L'ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri.

 

Art 6. Versamento delle quote sociali

1.   I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

 

Art 7. Perdita della qualifica di Socio

1.   Sono cause di perdita della qualifica di Socio:

    a)dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Segretario della SIDERP almeno un mese prima della scadenza annuale;

    b)morte;

    c)mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

    d)radiazione conseguente ad atteggiamenti e comportamenti non consoni a quanto previsto dallo Statuto o dannosi per l'Associazione.

2.La perdita della qualifica di Socio è accertata e deliberata dal Consiglio direttivo.

3.Qualora la perdita della qualifica di Socio sia deliberata per la causa di cui al sub c) del comma 1, il Socio decaduto può essere in seguito riscritto, previo pagamento delle quote associative arretrate.

4.Nel caso di radiazione la delibera è assunta dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Componenti, ed è comunicata a cura  del Presidente al Socio a mezzo di raccomandata a.r.. Il Socio radiato può proporre reclamo al Consiglio direttivo, entro e non oltre due mesi dal ricevimento della raccomandata. Il Consiglio direttivo delibera sul reclamo a maggioranza dei Componenti nei trenta giorni successivi. A seguito del reclamo e in attesa della decisione del Consiglio direttivo il Socio deve intendersi sospeso.

 

Art 8. Patrimonio

1.   Il Patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2.Il fondo di dotazione iniziale della SIDERP è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori.

3.    Le entrate ordinarie della SIDERP sono costituite:

    a)dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali;

    b)dai redditi derivanti dal patrimonio;

    c)dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività di studio, ricerca, organizzazione di congressi e convegni.

4.   Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di iscrizione alla SIDERP e la quota associativa annuale.

5.  L'adesione alla SIDERP non comporta obblighi ulteriori di finanziamento o di esborso rispetto  al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei Soci della SIDERP di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione e la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto.

7.  I versamenti, qualunque ne sia l'entità, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, neppure a seguito dello scioglimento della SIDERP o di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione del Socio che li ha effettuati.

8.  Il versamento eccedente la quota minima di iscrizione e la quota associativa annuale non attribuiscono al Socio che lo effettua diritti ulteriori di partecipazione rispetto a quelli degli altri Soci, né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per atto tra vivi o a causa di morte.

9.   I beni della SIDERP sono debitamente inventariati.

10. Le somme disponibili sono normalmente impiegate in titoli di stato o garantiti dallo stato. La SIDERP può emettere "Titoli di solidarietà".

 

Art 9. Organi dell' Associazione

1.Organi dell'Associazione sono:

    a)l'Assemblea dei Soci,

    b)il Consiglio direttivo,

    c)il Presidente,

    d)il Segretario,

    e)il Tesoriere,

    f)il Collegio dei Revisori dei conti,

    g)il Collegio dei Probiviri.

     

Art 10. Assemblea dei Soci

1.L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. A entrambe partecipano tutti i Soci. Hanno diritto di voto solo i Soci fondatori e i Soci ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2.  L'Assemblea ordinaria è annuale e ha luogo di norma in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Membri del Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

3.  La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Presidente che, di concerto con il Consiglio direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno, così come la data, l'ora e la sede sia della prima che della seconda convocazione. Nell'ordine del giorno possono essere inserite, se ritenute di interesse generale, tematiche comunicate per iscritto al Presidente da singoli Soci.

4.Le convocazioni sono trasmesse, a mezzo fax o per mezzo della rivista, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le convocazioni straordinarie sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata da spedire entro il predetto termine di trenta giorni.

5.Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può essere effettuata nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

    6.Durante l'Assemblea ordinaria il Presidente riferisce sull'operato  del Consiglio direttivo nell'ultimo anno.

    7.L'Assemblea procede all'esame e all'approvazione del bilancio e procede, alla scadenza, al rinnovo delle cariche associative elettive (Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).

8.L'Assemblea ordinaria delibera sulle proposte e tematiche incluse nell'ordine del giorno; può suggerire programmi scientifici e amministrativi che devono essere esaminati ed eventualmente attuati dal Consiglio direttivo.

9.Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, a eccezione di quelle riguardanti le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi. Per le votazioni non sono ammesse deleghe.

10.Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di un terzo dei votanti presenti, a scrutinio segreto.

11.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.

12.Dei lavori dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto anche dal Presidente.

 

Art 11. Consiglio direttivo

1.  Il Consiglio direttivo è composto da sette Consiglieri, quattro almeno dei quali dermatologi, eletti tra i Soci fondatori e i Soci ordinari che siano in regola con la quota associativa annuale.

2.  Per i primi due trienni almeno cinque componenti del consiglio direttivo dovranno essere eletti fra i soci fondatori.

3.  Dovranno essere invitati alle riunioni del consiglio direttivo anche i soci fondatori non componenti del direttivo e che non hanno diritto al voto.

4.  Oltre ai sette Consiglieri elettivi, fanno parte del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente del Congresso nazionale (nell'anno antecedente l'inizio del Congresso). In caso di necessità, possono essere temporaneamente convocati, senza diritto di voto, esperti di singoli settori.

5.  Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni: i Consiglieri, con l'esclusione del Presidente pre-eletto  possono  essere rieletti immediatamente, ma solo per un altro triennio e comunque nella proporzione di tre su sei. In caso di dimissione, di morte o di allontanamento di un Consigliere per operato non consono agli interessi dell'Associazione, questo viene sostituito dal primo dei non eletti.

6.   I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Socio può indicare fino a un massimo di tre nominativi, scelti tra i Soci iscritti da almeno tre anni alla SIDERP. Sono eletti i Soci che hanno raggiunto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, risulta eletto il Socio più anziano per iscrizione o, in subordine, per età.

7.Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, nella sede da lui fissata, con lettera raccomandata a.r. o tramite fax, spedita ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, tutte le volte che lo ritenga necessario, e comunque non meno di due volte all'anno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti.

8.In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo di telegramma o fax, spediti due giorni prima di quello fissato per la riunione.

9.  Il Consiglio direttivo è valido quando sono presenti almeno cinque Membri e, salvo diversa previsione del presente Statuto, delibera con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto, qualora lo richieda almeno un terzo dei presenti.

10.Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'Assemblea dei Soci; elegge ogni tre anni, un anno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica,  il Presidente per il triennio successivo tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea. Adotta il bilancio predisposto dal Tesoriere.

11.Il verbale delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

 

Art 12. Presidente

1.Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Componenti, rimane in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte a terzi, la convocazione e la presidenza del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, la nomina del Segretario e il potere di proposta al Consiglio direttivo della nomina del Tesoriere e dei Probiviri, nonché ogni altro potere e funzione conferitigli dallo Statuto.

2.In caso di comprovata necessità e urgenza il Presidente delibera, con i poteri del Consiglio direttivo, su qualsiasi argomento che interessi l'Associazione. La deliberazione del Presidente è sottoposta a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

3.In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, eletto  dal Consiglio direttivo in carica a maggioranza dei Componenti.

 

Art 13. Segretario

1.Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci fondatori e ordinari, rimane in carica tre anni e non può essere immediatamente rinominato.

2.Il Segretario procede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo e delle adunanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, è custode dei verbali, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, cura la stampa degli atti dell'Associazione ed è depositario dell'archivio.

 

Art 14. Tesoriere

1.Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, tra i Soci fondatori e ordinari e rimane in carica tre anni. Può essere rinominato per non più di tre mandati.

2.Il Tesoriere cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei Soci, provvede alla riscossione delle entrate e alla erogazione delle uscite conservando ogni atto a ciò relativo. Predispone il bilancio annuale.

 

Art 15. Collegio dei Revisori dei conti

1.  Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre soci membri effettivi e di due soci supplenti; questi ultimi sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo dalla carica.

2.   L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3.  Per la eleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

4.   I Revisori dei conti rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi; essi partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

 

Art 16. Collegio dei Probiviri

1.Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea  dei Soci a maggioranza di voti  validamente espressi, su proposta del Consiglio direttivo. I Probiviri rimangono in carica sei anni, non sono immediatamente rieleggibili e vengono scelti tra i "Past-presidents" e tra i Soci di particolare competenza e valore. I Probiviri nominano, nel proprio seno, un Coordinatore.

2.  Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame delle eventuali controversie tra i Soci o tra questi e la SIDERP, nonché l'esame di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio direttivo, richiedano un'indagine riservata.

3. Il parere del Collegio dei Probiviri, pur non vincolante, è obbligatorio in caso di ricorso di un Socio contro la delibera di radiazione. Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere scritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si dà per acquisito.

 

Art 17. Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della SIDERP si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2.  Entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione, rispettivamente, del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Art 18. Avanzi di gestione

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art 19. Commissioni e Gruppi di ricerca

1. Al fine di un migliore conseguimento dei fini statutari, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Gruppi di ricerca.

2.Le Commissioni sono istituite per lo studio di particolari problemi di politica sanitaria, organizzativi, amministrativi e sindacali. Esse, di norma, sono formate da cinque Soci, uno dei quali funge da Coordinatore, per la durata di un anno e possono essere rinnovate o rinominate.

3.I Gruppi di ricerca sono istituiti per lo studio e l'approfondimento di particolari problematiche scientifiche, su proposta di un numero di Soci fondatori, ordinari e onorari non inferiore a sette, inviata al Presidente e corredata di un dettagliato programma circa i contenuti, gli obiettivi e le modalità operative, le risorse finanziarie necessarie e le eventuali contribuzioni e/o risorse acquisibili all'esterno da terzi.

4.Possono essere chiamati a far parte dei Gruppi di ricerca anche studiosi non soci, purché in numero non superiore a un terzo dei Componenti il Gruppo. I membri del Gruppo designano un Segretario coordinatore.

5.I Gruppi di ricerca, costituiti ai sensi dei commi 3 e 4, assumono obbligatoriamente la denominazione di "SIDERP - Gruppo di ricerca di .....   ". Il Segretario coordinatore, al termine dell'anno solare, invia al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta.

6.Qualora il Gruppo di ricerca non provveda adeguatamente ai compiti per i quali è stato istituito o comunque agisca in contrasto con i fini e gli orientamenti generali della SIDERP, il Consiglio direttivo ne delibera lo scioglimento.

7.Eventuali  contributi  liberali  a un Gruppo di ricerca tramite la SIDERP sono messi a disposizione del Gruppo dopo che ne sia stata trattenuta una quota pari al 30% per la gestione amministrativa da parte della SIDERP. Il Segretario coordinatore è responsabile del corretto utilizzo dei fondi nei confronti del Consiglio direttivo.

 

Art 20. Congresso

I.    La sede e la durata del Congresso della SIDERP sono stabilite dal Consiglio direttivo e comunicate all'Assemblea dei Soci con almeno un anno di anticipo. La data e la località in cui si svolge il Congresso sono comunicate dalla Segreteria organizzativa a tutti i Soci con almeno sei mesi di anticipo.

2.Il Congresso è aperto a tutti gli interessati.

3.Per la partecipazione al Congresso è richiesto il versamento di una quota, nella misura determinata dal Consiglio direttivo. Per i Soci l'ammontare della quota di iscrizione è ridotta, rispetto a quella ordinaria di non meno del 10% per i Soci di età non superiore a trenta anni e del 5% per gli altri. La riduzione è fissata dal Consiglio direttivo.

4.  Il Presidente del Congresso istituisce una Segreteria scientifica e una Segreteria organizzativa, nominando i rispettivi Coordinatori.

5. Il Comitato organizzatore del Congresso è composto dal Presidente della SIDERP, dal Presidente del Congresso, dal Coordinatore della Segreteria scientifica, dal Coordinatore della Segreteria organizzativa.

 

 

Art 21. Scioglimento e liquidazione

1.  Lo scioglimento della SIDERP può essere proposto, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

2.  Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, purché siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e la delibera riporti la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

3.  Con la delibera di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori e sono stabilite le modalità della liquidazione.

4.  In caso di scioglimento, per qualunque causa, la SIDERP ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art 22. Competenza giudiziaria

1.  Salvo  quanto disposto dall'Art. 16, per ogni controversia viene indicato come unico foro competente quello di Palermo.

 

Art 23. Disposizioni generali

1.  Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia e in particolare alle disposizioni di cui al libro I, titolo Il del Codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Art 24. Norme transitorie e finali

1. Nell’atto costitutivo della SIDERP si procede alla nomina di un coordinatore provvisorio con poteri di legale rappresentanza dell’associazione, e con il compito di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci  con all’ordine del giorno la nomina degli organi associativi.

2. Per i primi due  trienni dalla costituzione della SIDERP, i Componenti del Consiglio direttivo

e quelli del Collegio dei Revisori dei conti sono scelti tra i Soci fondatori.

3.   Nella prima applicazione del presente Statuto i Soci fondatori eleggono a scrutinio segreto i

sette Componenti del primo Consiglio direttivo e i cinque Membri del Collegio dei Revisori dei

conti indicando, rispettivamente, fino a un massimo di tre nominativi.

4. Tra i compiti prioritari del primo Consiglio direttivo sono la promozione delle iscrizioni e la organizzazione del Congresso nazionale.

5. Il coordinatore provvisorio può raccogliere adesioni di nuovi soci, che dovranno essere ratificate e convalidate dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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