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Appello per la Liberia

 

 

COMUNE DI DALMINE
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
 
 
 
REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI  IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE 
  
 
Articolo 1 - Finalità

Assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in materia di regolamentazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche quali D.M. 381/98, legge quadro n.36 del 22.02.2001 e legge regionale n. 11/2001, attuativa del D.M. 381/98, attraverso il più razionale inserimento e risanamento degli impianti nel territorio per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e allo scopo di minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici, fermo restando la qualità del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza. 
 
Articolo 2 - Ambito d’applicazione 

Il presente regolamento disciplina e si applica, all’intero territorio comunale, alle procedure per installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti e sistemi per le telecomunicazioni (stazioni radio base di telefonia mobile) e la radiotelevisione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998, dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36 e la Legge Regionale n. 1 del 11.05.2001.Il campo d’applicazione è limitato all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio d’impianti fissi e apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa nell’intervallo di frequenza tra 100 Khz e 300 GHz. In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo d’insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità d’ancoraggio all'elemento in cui esso è installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.)Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.
 
Articolo 3 – Zonizzazione del territorio 

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è classificato in tre diversi zone territoriali:
a) Area 1: l’insieme delle parti del territorio comunale delimitate dal perimetro continuo delle aree edificate con continuità ed i lotti interclusi centro abitato.b) Area 2: la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1.
c) Area di particolare tutela: area compresa entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà d’asili, scuole, oratori, parchi gioco e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.E’ consentita l’installazione di impianti unicamente su aree di proprietà pubblica o promessa tale e nella zona di rispetto autostradale così come individuata dal PRG.E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici scolastici nonché strutture di accoglienza sanitaria-socio-assistenziali e strutture similari, e relative pertinenze, come previsto dal comma 8 dell’art. 4 delle Legge regionale n. 11 del 11.05.2001  
 
Articolo 4 – Prescrizioni di carattere generale 

Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati rispettando le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla normativa di settore. 
Ai fini della protezione dell’ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la cura dell’aspetto estetiche degli impianti volto a ridurne l’impatto ambientale, la progettazione degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni:§ la struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico;
§ l’area di pertinenza dell’impianto deve essere opportunamente delimitata al fine di interdire l’accesso a persone estranee§ le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari a 5 m o 1/2 dell'altezza (se >10 m) dai confini di proprietà e una distanza minima pari all'altezza dei costruendi manufatti da ogni edificio circostante con destinazione residenziale;
§ l’installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico , architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.§ le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo;
 
Nelle aree di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale n. 11 del 11.05.2001 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.In area 1, fuori delle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale n. 11 del 11.05.2001 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.In area 2, fuori delle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale n. 11 del 11.05.2001.Si dovrà, inoltre, valutate l’inserimento dei manufatti nel contesto ambientale con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. E’ fatto divieto di installare impianti e sistemi per telecomunicazioni e la radiotelevisione e collocare impianti mobili all’interno delle zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 29.10.1999 n. 490. 
L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:- entro 100 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 300 W;- entro 250 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 1000 W;- entro 500 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 1000 W.E’ fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.L’individuazione cartografica, parte integrante del presente regolamento, , prevale su quanto sopra indicato. 
 
Articolo 5 - Piano annuale di localizzazione
 
I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione articolato per zone territoriali.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà conformarsi a quanto indicato nell’art. 7 del Regolamento regionale n. 6 del 19.11.2001.IL piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l’indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed la ottimazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per trenta giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare osservazioni. 
 
 
Articolo 6 - Procedure di autorizzazione 
 
L’installazione e l’esercizio di impianti di telecomuncazione e radiotelevisione di cui all’art. 2 sono soggetti ad autorizzazione comunale.Tutti gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sono soggetti alle procedure autorizzative previste dall'art. 7 della L.R. n. 11 del 2/5/2001, l’istanza d’autorizzazione dovrà rispettare i contenuti e le modalità di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001.Preventivamente dovrà essere presentata idonea istanza al fine di ottenere la concessione edilizia per i manufatti accessori (punto antenna, centralina, recinzione, ecc.) dai titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, corredata dalla documentazione prevista per legge e dagli eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa Statale e Regionale per interventi in aree o su immobili soggetti a vincoli. Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima della concessione edilizia dovrà essere approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta Comunale volto a regolamentare la durata della concessione d’uso dell’area o dell’immobile oggetto dell’installazione, il corrispettivo previsto per la concessione, i vincoli posti alla realizzazione dell’impianto, le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso, le modalità manutentive degli impianti, l’obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui erano installati una volta scaduta la validità della concessione, le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti, le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate della concessione. 
Sono soggetti alla sola comunicazione da parte del titolare, trenta giorni prima dell’attivazione, i seguenti impianti:- Impianti di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7W;- Impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- Reti microcellulari di telecomunicazione.
 
 
Articolo 7 – Conservazione e manutenzione 

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l’assenza d’interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell’impianto rispetto all’incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso. 
 
Articolo 8 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n.11 dell'11.5.2001. 
 
Articolo 9 – Controlli 

L’amministrazione esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni e sullo stato dell’ambiente, avvalendosi del supporto della ARPA.Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l’Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi anche di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o d’organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia. La relativa spesa è a carico dei concessionari degli impianti, limitatamente ad un controllo annuale, salvo che nel corso di successivi controlli non si verifichi il superamento dei limiti previsti dal D. L. 381/98.  

Articolo 10- -Risanamenti.

Qualora l’ARPA o altri operatori istituzionali riscontrino il superamento dei limiti d’esposizione indicati dalla normativa vigente causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione, il sindaco prescrive al titolare dell’impianto l’adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati.
In caso d’inerzia da parte del titolare dell'impianto, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. 
 
Articolo 11 – Sanzioni 

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, disciplinate dalla legge 22 febbraio 2001 n° 36 e dalla legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001 n° 11, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa edilizia.
In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art.7.
 
 
Articolo 12.– Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore nei termini di esecutività della delibera di approvazione.
 
 
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Approvato dal Consiglio Comunale di Dalmine il 9 Luglio 2003 

 

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