Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1998

DECRETO 8 gennaio 1998.

Fissazione degli importi e delle modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine.

   

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

   

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 14 luglio 1992 e successive integrazioni concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 all'art. 10, comma 7, prevede che i costi dei controlli dei prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta siano sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione medesima;

Considerato altresi' che il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, prevede al capo IV l'istituzione ed il funzionamento presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio delle commissioni di degustazione per l'effettuazione dell'esame organolettico delle partite di olio a denominazione di origine al fine di utilizzare la denominazione loro propria;

Visti i decreti di nomina dei presidenti e dei segretari delle suddette commissioni;

Ritenuto pertanto di determinare l'ammontare degli importi e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine;

     

Decreta:

Art. 1.

I soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione degli oli d'oliva vergini o extravergini a denominazione di origine, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 5.000 per ogni quintale di olio extravergine e vergine d'oliva sottoposto ad esame organolettico, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Restano esclusi dalla previsione del presente decreto gli importi relativi all'eventuale successivo esame chimicofisico, sempre a carico dei richiedenti.

     

Art. 2.

Per le spese di funzionamento delle commissioni di degustazione di cui all'art. 1, ivi comprese le procedure relative agli esami chimicofisici, le camere di commercio, in coordinamento con l'Unione italiana delle camere di commercio, adottano comportamenti uniformi in analogia ai principi e criteri in uso per le commissioni di degustazione delle denominazioni di origine gia' operanti.

   

Art. 3.

L'Unione italiana delle camere di commercio, sulla base delle risultanze applicative redatte dalle singole camere di commercio, redige annualmente una relazione tecnicoeconomica con relative valutazioni, al fine di fornire indicazioni sulla attivita' gestionale delle commissioni medesime e elementi propositivi per la successiva annata.

       

Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 1998

Il Ministro: Pinto

     

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 69

     

       

Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20-08-1998

DECRETO 3 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Riviera ligure", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta

Pag. 19

   

     

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17-10-1998

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1998.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dell'olio di oliva "Toscano".

    

     

Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28-10-1998

DECRETO 29 settembre 1998

Approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Bruzio"

Pag. 19

 

     

Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11-11-1998

DECRETO 16 ottobre 1998.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di oliva "Brisighella", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

Pag. 55

        

DECRETO 16 ottobre 1998

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di oliva "Canino", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta .

Pag. 57

 

     

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1999

DECRETO 18 marzo 1999

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

Pag. 64

 

 

Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03-05-1999

DECRETO 23 aprile 1999

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno", registrata in ambito Unione europea.

Pag. 29

    

DECRETO 23 aprile 1999

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Cilento", registrata in ambito Unione europea.

Pag. 32

     

     

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-1999

DECRETO 23 aprile 1999

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "colline salernitane", registrata in ambito Unione europea.

Pag. 36

     

DECRETO 23 aprile 1999

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Penisola Sorrentina", registrata in ambito Unione europea.

Pag. 39

   

     

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21-10-1999

DECRETO 8 ottobre 1999

Designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo per l'effettuazione dei controlli sull'olio a denominazione di origine protetta "Canino", registrato in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Canino" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla

riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo; Visto il piano di controllo predisposto dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si

e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ha riscontrato l'idoneita' delle modalita' di controllo previste dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo per l'effetuazione dei controlli sulla DOP "Canino";

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo quale autorita' pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla DOP "Canino";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo e' designata quale autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta "Canino" registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1 luglio 1996.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo, assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota

variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Canino".

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'ambito del periodo di validita' dell' autorizzazione la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Canino" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Canino" rilasciate agli utilizzatori.

Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Canino".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1999

     

Il direttore generale: Di Salvo

     

       

Gazzetta Ufficiale n. 286 del 06-12-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n.458

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di coordinamento delle attivita' di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Coordinamento

1. Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.

2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.

3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Nota al titolo:

- Il regolamento (CE) n. 2815/98 e' pubblicato in GUCE n. 354 del 30 dicembre 1998.

Note alla premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)".

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25:

"Art. 11. - 1. All'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonche' dei

regolamenti comunitari''".

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2815/98 e' il seguente:

"Art. 4. - L'''olio extra vergine di oliva'' e l'''olio di oliva vergine'' la cui origine e' designata conformemente all'art. 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Stato membro interessato. Il riconoscimento e' concesso dallo Stato membro interessato, sul territorio nel quale sono situati

gli impianti di condizionamento.

2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:

dispongono di impianti di condizionamento;

s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine;

accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento.

3. L'imballaggio o l'etichetta apposta su di esso riportano l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta".

Art. 2.

Comunicazioni

1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantita' di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali e' stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonche' le quantita' di olive provenienti dagli Stati membri della Comunita' nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantita' di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999

Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, pubblicato in GUCE n. 158 dell'8 luglio 1995, e' il seguente:

"Art. 1. - 1. Il limite al numero di organismi pagatori riconosciuti da ciascun Stato membro ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 dovra' essere determinato da ciascuno Stato membro dopo aver consultato la Commissione. La Commissione può far presente, in particolare, qualsiasi ostacolo che questo numero comporti per il rispetto del termine di cui all'art. 5, paragrafo 2 di detto regolamento e per la trasparenza dei controlli sulle operazioni del Fondo. La Commissione informa il comitato del Fondo sugli organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri.

2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorita' o le autorita' che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70

(''autorita' competente'')".

- Il regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio1991 detta norme per le importazioni di olive nella Comunita' ed e' pubblicato in GUCE n. 12 del 17

gennaio 1991.

     

Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4-01-2000

DECRETO 21 dicembre 1999

Designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad effettuazione di controlli sull'olio a denominazione di origine protetta "Sabina" registrato in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Pag. 27

     

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24-03-2000

DECRETO 13 marzo 2000

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Pag. 54

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01-06-2000

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terre Tarentine"

Pag. 45

          

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 17-02-1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 169

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

     

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

     

Capo I

Art. 1

La denominazione e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

     

Art. 2

Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione

     

Art. 3

Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

     

Art. 4

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.

3. Il decreto di cui al comma 2 determinata la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

     

Art. 5

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

a) la denominazione di origine dell'olio;

b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;

c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varieta' degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalita' di oleificazione;

d) la resa massima di olive e di olio;

e) le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

       

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

b) disposizioni circa i tipi e la capacita' dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonche' norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicità, aggiuntive alla denominazione di origine;

d) le modalità, rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

       

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche quantitative e di tipicita' che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

     

Art. 6

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa e' presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce previa pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in piu' regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

       

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

d) indicazione delle varieta' delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto;

     

3. La domanda, con la relativa documentazione, e' trasmessa a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

       

Art. 7

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purche' graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

     

Art. 8

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in appositi albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti;

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore e' tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonche' tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.

6. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari, nonche' i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.

     

Art. 9

Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantita' di olive prodotte.

          

Art. 10

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:

a) la quantita' di olive prodotte;

b) la quantita' di olive vendute;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non puo' essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

       

Art. 11

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

a) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta;

b) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

     

Art. 12

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato;

   

Art. 13

1. L'olio a denominazione di origine controllata può essere commercializzato in recipienti di capacita' non superiore a 10 litri.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio e' posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata";

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;

c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformita' alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura " olio imbottigliato dal produttore all'origine" o "olio imbottigliato nella zona di produzione" ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

     

     

Capo II

Art. 14

1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;

f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;

g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, e successive modificazioni;

i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici:

m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17;

n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;

o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;

p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;

q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

   

4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuale dal decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.

        

Art. 15

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 14:

a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;

c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati in relazione alle sue attività istituzionali.

             

Art. 16

Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.

   

Art. 17

1. Al fine di certificare la qualita' dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione.

     

       

Capo III

Art. 18

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che puo' esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttrice o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

     

Art. 19

1. Al fine di disciplinare l'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

c) garantiscono la disponibilita' di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.

     

2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attivita' nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo articolo.

5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

     

Art. 20

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio e' avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda e' presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 comma 1, lettera a);

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione su mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

     

Art. 21

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorzianti per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

     

     

Capo IV

Art. 22

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.562, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

     

Art. 23

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire due milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.

 

Art. 24

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che queste presentino segni di alterazione.

2. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminuitivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro prodotto.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alternate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.

     

Art. 26

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come "ragione sociale" o come "ditta" e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e' data facolta' al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

 

Art. 27

Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.

   

Art. 28

1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.

2. Se la falsa dichiarazione e' relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione.

   

Art. 29

Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila.

     

Art. 30

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire un milione.

 

Art. 31

Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     

Art. 32

La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i piu' diffusi nella regione.

   

Art. 33

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, e' vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come " disciplinato" o "regolamento" o "controllo" o " garantito" o "delimitato" e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

     

Art. 34

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

   

La presente legge, munita dal sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

      

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

     

Cossiga

     

Riferimenti legislativi

Olii di Oliva

Riferimenti di Legge:

R.D.L. 15.10.1925 n° 2033, art. 20; R.D.L. 30.12.1929 n° 2316; Legge 13.11.1960 n° 1407; Legge 5.7.1961 n° 578; Legge 24.7.1962 n° 1104; Legge 27.1.1968 n° 35; D.L. 9.11.1966 n° 912.

N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.

Definizioni:

Il nome di "olio" o di "olio di oliva" è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea), senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura (R.D.L. 15.10.1925, art. 20).

Etichette:

Le denominazioni riportate alla voce "definizioni" devono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con R.D. 1.7.1926 n° 1361 per l'esecuzione del D.L. 15.10.1925 n° 2033 convertito nella Legge 18.3.1926 n° 562 e successive modificazioni (si veda Legge 13.11.1960, art. 6 comma 2).

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana:

a) la denominazione secondo le norme vigenti;

b) il volume o il peso netto della merce;

c) il nome e cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo

dello stabilimento di confezionamento (si veda Legge 27.1.1968, art. 7

comma 1).

Imballaggi e contenitori:

Gli olii di oliva commestibili devono essere confezionati in recipienti di qualsiasi capacità (per la circolazione sul territorio), ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di un suggello di garanzia recante la denominazione e la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Gli olii di oliva commestibili, fino a 5 Kg., devono essere confezionati e possono essere venduti esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti:

0,100 litri (o 0,100 Kg.), 0,250 litri (o 0,250 Kg.), 0,500 litri (o 0,500 Kg.), 1 litro (o 1 Kg.), 2 litri (o 2 Kg.) e 5 litri (o 5 Kg. - si veda Legge 27.1.1968 n° 35, art. 7 e 8).

Divieti:

E' vietato preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri olii vegetali commestibili (R.D.L. 15.10.1925, art. 23 comma 1).

Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva e nelle raffinerie di oli di oliva è vietato detenere materie grasse non provenienti dagli olii di oliva, nonchè coloranti o prodotti vitaminici,dotati di potere colorante, diversi da quelli normalmente utilizzati per la raffinazione degli olii di oliva (si veda D.L. 9.11.1966, art. 22 - si veda anche l'art. 10 della Legge 27.1.1968).

Nella raffinazione degli olii di oliva è vietato il processo di esterificazione o di sintesi (si veda Legge 24.7.1962, art. 1).

Negli stabilimenti di lavorazione di olii destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale (Legge 24.7.1962, art. 3).

Importazione:

Sui recipienti contenenti olii di oliva commestibili provenienti dall'estero deve risultare, oltre alle indicazioni riportate alla voce "etichette", anche la denominazione ed il domicilio o la sede dell'importatore (si veda Legge 27.1.1968, art. 7 comma 3).

Controlli e Prelievi:

Le violazioni della Legge 13.11.1960 prevedono ammende economiche, nonché la confisca della merce (si vedano gli artt. 9, 10 e 11 della stessa - la merce può essere confiscata anche in caso di violazione della Legge 24.7.1962 con la quale si fa divieto di esterificazione degli olii commestibili; si veda l'art. 6 della stessa).

Il D.M. 14.7.1993 fissa il limite massimo del residuo di Terbutilazina (sostanza attiva di prodotti fitosanitari - diserbante -) nell'olio di oliva a 0,01 mg/Kg (=p.p.m.).

     

   

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 2-12-1960

Legge 13 Novembre 1960, n.1407

Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva

   

Art. 1.

E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico e che all'esame organolettico non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più

dell'1% in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

2) "olio sopraffino vergine di oliva" riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che non contenga più dell'1,5% in peso di acidità espressa come acido oleico;

3) "olio fino vergine di oliva" riservata all'olio che, ottenuto mente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che non contenga più del 3% in peso di acidità espressa come acido oleico (è ammessa una tolleranza del 10% in peso di acidità espressa come acido oleico);

4) "olio vergine di oliva" riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico.

Per la denominazione di cui al n.3) è ammessa una tolleranza del 10% in peso di acidità espressa come acido oleico.

     

Art. 2.

La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al punto precedente.

Gli oli di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5% in acidità espressa come acido oleico.

Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali

I processi fisici di deacidificazione devono essere autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste d'accordo con i Ministeri dell'Industria e del Commercio, della Sanità, delle Finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati.

   

Art. 3.

E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purché non contenga più del 2% in peso di acidità espressa come acido oleico.

E' denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purchè non contenga più del 3% in peso di acidità espressa come acido oleico.

       

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono:

a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche e all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico;

b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;

c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi

     

Art. 5.

È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggono le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo di composizione anomala.

Il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.

È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere in commercio per il consumo alimentare gli oli di cui agli artt. 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

     

Art. 6.

Le denominazioni di cui agli artt.1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli oli, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con R.D. 1 luglio 1926, n.1361, per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni

 

Art. 7.

Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonché dei saponi in massa.

   

Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.5 della presente legge è punito con la multa di lire 1.000.000 di lire per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono diminuite fino alla metà.

Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, la pena è dell'ammenda sino a lire 1 milione e cinquecentomila.

   

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 secondo comma, è punito con l'ammenda sino a lire 5.000.000 .

   

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.7 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

   

Art. 11.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso codice.

     

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli oli di oliva commestibili importati dall'estero

   

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.562, nonché del relativo regolamento approvato con R.D. 1 luglio 1926, n.1361 e successive modificazioni. E' abrogato il D.L. 27 settembre 1936, n.1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

      

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