Aggiornamento alla GU 25/04/2000

319. SICUREZZA PUBBLICA

Y) "Stranieri, apolidi, rifugiati, cittadini di Stati membri della C.E.E. (Circolazione e soggiorno di);

minori (rimpatrio) "

 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (1).

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo

1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo

1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999,

n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99, Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000;

- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207;

- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-

SP.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per

l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli

stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6

marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri

contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge

30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio

1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del

Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il

Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari

regionali;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I

Princìpi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,

salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli

apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in

quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.

40 (2).

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza

diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal

presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli

comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico

costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di

competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle

norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di

attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (2) (3/a).

7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per

l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta

giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

3/a) Il regolamento di attuazione di cui al presente comma è stato emanato con D.P.R. 31 agosto

1999, n. 394.

 

Articolo 2

Diritti e doveri dello straniero.

(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali

in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile

attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente

testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni

internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità

previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,

ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 (4), garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente

soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti

rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e

nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e

l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,

ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per

quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto

internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia

e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di

prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni

pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e

ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento

di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo

straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti

in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status

personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì

l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non

debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione

quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato

riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di

protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire

situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di

cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti

dalla normativa vigente.

 

Articolo 3

Politiche migratorie.

Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le

associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli

stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le

competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del

documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti,

con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti

attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in

cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le

istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di

immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le

misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello

Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio

dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e

l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità

culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile

strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le

competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre

indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da

ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,

e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione

temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato,

anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di

mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è

disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno

precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli

altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli

ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli

stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua,

all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro

dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano

rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le

associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei

lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da

attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno

dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche

migratorie (4/a).

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui

al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,

n. 40 (5). Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per

l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta

giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Articolo 4

Ingresso nel territorio dello Stato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o

documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di

esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera

appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di

origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai

visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici

accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di

ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in

lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno

in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato

che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una

traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo

straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello

Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi

assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo

straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le

condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del

soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel

Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro

dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma

1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato

una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia

sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle

persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi (5/a).

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90

giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di

soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre

mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità

diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati

dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti

Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i

cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi

internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri

espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di

ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o

convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi

motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il

regolamento di attuazione.

(5/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Dir.Min.Interno 1° marzo 2000.

 

Articolo 5

Permesso di soggiorno. (Torna all'indice delle leggi)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo

4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente

testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla

competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti

da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di

attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo

ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle

disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio

relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato

e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti

civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal

presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata

non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che

richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione

debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per

ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente

testo unico o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della

provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle

condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i

diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di

soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato

rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il

soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che

non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità

amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di

convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le

condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in

particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato

appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro

presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea

ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa

entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui

all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi

approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione

europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è

stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e

dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per

altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

Articolo 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per

essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e

formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per

motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità

previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere

temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti

inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica

amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse

dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza

giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di

soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere

sottoposto a rilievi segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di

pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti

comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al

sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in

comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato

agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli

stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle

medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni

caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più

di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà

comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono

comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali

variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con

decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto

dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale competente.

 

Articolo 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o

affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il

godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne

comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide,

gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione

dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la

comunicazione è dovuta.

 

Articolo 8

Disposizioni particolari.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo

diplomatico e consolare.

 

Articolo 9

Carta di soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di

un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale

dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al

questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La

carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore

conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il

giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,

all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non

definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno

il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati

di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti

dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e

contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il

titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente

vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia

diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto

dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione

degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta

solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad

una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (6), come sostituito

dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (7), ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,

n. 575 (8), come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (9), sempre che sia

applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55

(10).

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Articolo 10

Respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i

requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti

degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati

all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per

necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che

deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a

carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio

eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi

previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di

rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

 

Articolo 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per

il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di

controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello

extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in

materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data

comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province

di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima

promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza

marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti

delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di

polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo

all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa

con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei

documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente

testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale

scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi

interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità

funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori

forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente (10/a).

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali

di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per

acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi

interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature

o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro

competente (10/a).

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e

assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un

soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno

della zona di transito (10/a).

(10/a) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto

dall'art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

(10/a) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto

dall'art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

(10/a) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto

dall'art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

 

Articolo 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso

degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito

con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività

di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di

bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro,

ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante

l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione

da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito

l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di

persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda

l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della

reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è

stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del

mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta

delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano

necessarie speciali indagini (10/b).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito

delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello

Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e

con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in

possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di

polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in

posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma,

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque

milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a

dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità

amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si

osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (11).

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte

nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza

operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle

ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,

quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che

possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle

ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al

procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive

quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere

a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di

procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei

reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia

giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per

l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di

giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun

caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (12) (12/a).

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta,

assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8,

ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al

comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati (12/a).

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente

articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono

destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello

internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con

le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

(10/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n.

97).

(12/a) Gli attuali commi 8 e 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto di quanto

disposto dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

(12/a) Gli attuali commi 8 e 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto di quanto

disposto dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

 

Articolo 13

Espulsione amministrativa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre

l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai

sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine

prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è

stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(13), come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (14), o nell'articolo 1 della legge 31

maggio 1965, n. 575 (15), come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (16).

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a

procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze

processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo

che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.

Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14,

comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il

termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c) e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il

concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero

espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua

identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo

inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga

all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine

di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di

polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può

adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze

obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che

quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente

all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,

ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque

giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora

l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo

in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento

immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore

competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico

provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito

l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (16/a).

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di

espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite

della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni

dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche

personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari,

che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è

ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito

da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (17), e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da

un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di

appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione

del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è

nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale

amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne

determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi

addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio

dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di

elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (17/a). In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14,

comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e

in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

(16/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n.

97).

 

Articolo l3-bis

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di

consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il

ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che

ha emesso il provvedimento.

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di

funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui

all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (17/b).

(17/b) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

 

Articolo 14

Esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla

frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il

viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che

lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza

temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il

pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni

caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e

comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida

il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,

sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle

quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di

esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su

richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,

qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di

tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone

comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il

relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero

non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso

questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni

con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività

di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il

Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente

articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i

proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e

servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro

dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

Articolo 15

Espulsione a titolo di misura di sicurezza.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia

condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre

che risulti socialmente pericoloso.

 

Articolo 16

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si

trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la

pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione

condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate

nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura

dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità

di cui all'articolo 13, comma 4.

 

Articolo 17

Diritto di difesa. (Torna all'indice delle leggi)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo

strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al

compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore

anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta

dell'imputato o del difensore.

 

Capo III - Disposizioni di carattere umanitario

Articolo 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di

cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (18), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice

di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano

accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano

concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di

un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il

parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo

straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare

ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti

la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del

pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto

dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati

nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale

sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della

realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali

dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i

requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,

nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può

essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è

revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,

segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente

locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne

hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e

allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti

salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti

avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la

durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale

motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì

convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso

regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle

dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di

sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena

detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione

a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10

miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

(18) Riportata alla voce Prostituzione (Abolizione della regolamentazione della).

 

Articolo 19

Divieti di espulsione e di respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa

essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un

altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

Articolo 20

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari

esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono

stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le

misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico,

per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare

gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (18/a).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al

Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

(18/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 12 maggio 1999,

riportato al n. Y/XLI.

 

TITOLO III

Disciplina del lavoro (Torna all'indice delle leggi)

Articolo 21

Determinazione dei flussi di ingresso.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge

8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro

autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti

all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione

dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti

appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali

responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia,

con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi

limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di

provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al

lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o

mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei

tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non

appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che

intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in

apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli

altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le

modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,

d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il

reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e

siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande

di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata

delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di

collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con

le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno

1998.

 

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto

1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in

Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero

residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in

cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione

al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri

definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea

documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel

rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e

dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non

possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni

adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti

all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data

del rilascio.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore

extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine

o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla

osta provvisorio della questura competente.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche

relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,

o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce

un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre

Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione

da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.

8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della

previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i

suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del

permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può

essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e

comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non

inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione

provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento

con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è

punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il

lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può

goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari

che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di

richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei

contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5

per cento annuo.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (19), e successive modificazioni ed integrazioni,

sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione

professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di

riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare,

a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel

territorio della Repubblica.

(19) Riportato alla voce Istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

Articolo 23

Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di

uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni

dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta normativa, alla questura

della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di

ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,

copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di

soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso,

nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento

programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla

presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un

permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni

professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione

da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da

adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del

lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di

tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel

regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun

soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,

nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato

del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste

tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di

iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente

comma.

 

Articolo 24

Lavoro stagionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornate in Italia, o le associazioni di

categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro

subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa.

Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di

categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei

confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo

criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel

rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della

richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei

mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro

stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso

diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia

rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro

in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese

che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il

permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e

con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di

lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,

comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee

condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire

l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più

stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,

revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.

 

Articolo 25

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari

di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e

assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la

disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle

condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di

carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità

degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il

settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11,

concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del

lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni

internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la

possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

Articolo 26

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono

esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere

consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a

cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale,

artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche

societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende

intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della

singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso

di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non

sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività

che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea

sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al

livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di

corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornati nel

territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente

articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del

Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,

rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si

riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di

attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni

dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato

entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote

di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il

rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro

subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di

uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno

Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia

di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o

un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di

lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea

residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi

temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che

rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano

stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti

specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni

siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,

residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente

trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di

effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le

predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede

all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n.

1369 (20), e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o

televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso

società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 (21);

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da

organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia

attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di

giovani o sono persone collocate "alla pari".

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo

possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e

produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il

collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il

Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica

sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da

utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel

territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel

settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in

materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio

dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo

svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed

accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati

alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede

in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato

dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

(20) Riportata alla voce Appalti e mano d'opera (Divieto degli).

(21) Riportata alla voce Sport.

 

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

(Torna all'indice delle leggi)

Articolo 28

Diritto all'unità familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è

riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno

o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per

lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad

applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (22),

fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità

familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il

superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della

legge 27 maggio 1991, n. 176 (23).

(22) Riportato al n. Y/VII.

(23) Riportata alla voce Maternità e infanzia.

 

Articolo 29

Ricongiungimento familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero

legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o

affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la

disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno

dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se

si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene

conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di

ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro

autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile

attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito

di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino

italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al

figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno

dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione,

è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata

con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza

dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di

diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso

direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli

atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa

documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito

nei casi previsti dal comma 5.

 

Articolo 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi

familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,

ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con

visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto

matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea,

ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento

con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con

straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in

permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla

data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino

sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso

di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di

soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale

secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a

corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di

lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del

familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è

rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro

dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è

rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere

la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere

convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti

minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi

familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità

familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,

sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto

che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del

procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante

dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

 

Articolo 31

Disposizioni a favore dei minori.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel

permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del

quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la

più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che

risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (24), è iscritto nel permesso di

soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di

quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non

esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella

carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno

per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto

dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare

l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle

altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i

gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del

minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica

o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero

il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

(24) Riportata alla voce Maternità e infanzia.

 

Articolo 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le

disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (25), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di

accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di

soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

(25) Riportata alla voce Maternità e infanzia.

 

Articolo 33

Comitato per i minori stranieri.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul

territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza

ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,

del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due

rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante

dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente

rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri

degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma

1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio

1991, n. 176 (25). In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in

età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza

temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e

per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello

Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del

Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio

assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo

(25/a).

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al

comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello

stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che

sussistano inderogabili esigenze processuali (25/b).

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in

dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede

presso il Dipartimento medesimo.

(25) Riportata alla voce Maternità e infanzia.

(25/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n.

97). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

(25/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

 

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e

integrazione sociale

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

Articolo 34

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena

uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,

all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato

o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per

lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per

richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more

dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario

nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è

tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita

polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,

ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per

l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese

un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito

complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è

determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme

vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul

collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi

della legge 18 maggio 1973, n. 304 (26).

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario

nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo

le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del

comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

(26) Riportata alla voce Lavoro.

 

Articolo 35

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale

devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate

dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 (27), e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a

trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso

ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere

urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in

particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine

italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405 (27), e della L. 22 maggio 1978, n. 194 (28), e del

decreto 6 marzo 1995 (27) del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13

aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (28);

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione

collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi

focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di

risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini

italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno

non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a

parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a

carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3,

nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle

disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli

interventi di emergenza.

 

Articolo 36

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono

ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati

devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di

cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare

l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle

prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché

documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di

convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso

può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì

consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (28/a), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre

1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari

esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle

spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento

terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

(28/a) Riportato alla voce Sanità pubblica.

 

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 37

Attività professionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente

riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che

prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla

legge 6 marzo 1998, n. 40 (29), l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni

sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo

quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione

necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono

usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di

laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e

per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il

regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri

competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli

Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono

iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3,

comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal

regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i

cittadini italiani.

 

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte

le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione

alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche

mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a

fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove

e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla

realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni

locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli

stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le

organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla

base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di

alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che

intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del

conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione

internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi

nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani

che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(30), sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento

all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del

personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per

l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza

ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie

degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la

ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno

linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

Articolo 39

Accesso ai corsi delle università.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è

assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui

al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative

volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo

l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341

(31), tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di

una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la

mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di

soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di

copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel

territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da

parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di

attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di

corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla

normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di

trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione

universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle

disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli

affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il

Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso

all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso

al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono

entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,

agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per

lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,

ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in

Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

 

Capo III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le

organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in

strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente

soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere

autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano

individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri

non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le

norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve

tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a

favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e

strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente,

provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di

occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la

popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi

autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per

le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,

predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli

stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o

privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte

ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,

secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o

privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la

disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta

soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per

motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a

fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo

sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.

L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei

criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti

nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro

autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da

ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in

materia di edilizia recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

Articolo 41

Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un

anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono

equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche

economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di

Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

 

Capo IV - Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le

politiche migratorie

Articolo 42

Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in

collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro

favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,

favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di

effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere

legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1994, n. 389 (32), e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana

in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita

personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle

possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e

religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause

dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la

raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo

prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma

2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso

di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i

rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,

linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale

e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli

organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano

competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti

previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con

la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono

l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e

promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la

circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente

attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento

con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla

condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la

Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del

Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e

rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore

dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci (32/a);

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative

operanti in Italia, in numero non inferiore a sei (32/b);

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non

inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi

settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della

pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti

della solidarietà sociale e delle pari opportunità (32/b);

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (32/a);

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci (32/c).

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere

a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello

Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di

cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei

supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non

siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i

predetti organi.

 

Articolo 43

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o

indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il

colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo

scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in

condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e

culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio

di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un

cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una

determinata razza, religione, etnia o nazionali, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al

pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una

determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso

all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo

straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di

appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica

legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della

sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o

nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (33), come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (33), e dalla legge 11

maggio 1990, n. 108 (33), compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto

pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad

una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri

che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata

razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una

cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori

compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione

europea presenti in Italia.

 

Articolo 44

Azione civile contro la discriminazione.

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte,

ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,

secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria

del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel

modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini

del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la

domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie

informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé

entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto

giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma,

modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo

739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,

738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al

risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti

del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio

in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione

religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle

assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla

progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei

limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di

carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori

lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che

accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al

datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle

discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere

da imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni,

ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o

di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento

di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del

beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti

revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da

qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del

volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del

fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri,

vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

Articolo 45

Fondo nazionale per le politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche

migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei

programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del

Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni

per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla

determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d),

della legge 5 agosto 1978, n. 468 (34), e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono

altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,

organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del

bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento

di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la

rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo (34/a).

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi

annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare

riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di

attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari

opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di

attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,

compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (35),

e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal

gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (36), è

destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese

successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per

l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS

all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui

all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (36), è soppresso a decorrere dal 1°

gennaio 2000.

 

Articolo 46

Commissione per le politiche di integrazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la

commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al

Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli

immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta

a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi

contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli

affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della

pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel

campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della

commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato

in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a

partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame

(36/a).

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della

commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la

commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal

decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche

ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla

commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o

materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli

enti locali.

(36/a) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999,

n. 97).

 

TITOLO VI

Norme finali

Articolo 47

Abrogazioni.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (37);

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (38), ad eccezione dell'art. 3;

c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (39).

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773 (37);

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (40);

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (38);

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (41),

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (42), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 (43);

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (44).

3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (45), restano soppresse le parole:

", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la

Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste

nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico

sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo

unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.

635 (46).

 

Articolo 48

Copertura finanziaria.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (47) e del presente testo unico,

valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si

provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998

e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire

29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni

1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000

milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica

istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al

Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 49

Disposizioni finali e transitorie (48).

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 (49), e del presente testo

unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature

tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale

nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema

informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore

della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei

flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento

programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le

modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per

i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3,

comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per

l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico (50).

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si

provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa

ivi previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici

conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il

Dipartimento della pubblica sicurezza (50).

 

(48) Rubrica così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n.

97).

(50) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

(50) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

Torna all'indice delle leggi

Torna al sommario