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Legge n.217 del 30 luglio 1990 (come modificata dalla L. 134/2001)

ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI

Sommario per articoli

Art.1) Istituzione del patrocinio.

Art.2) Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art.3) Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art.4) Effetti dell'ammissione al patrocinio.

Art.5) Contenuto dell'istanza.

Art.6) Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art.7) Indagini preliminari.

Art.8) Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio.

Art.9) Nomina del difensore.

Art.10) Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art.11) Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione.

Art.12) Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico.

Art.13) Divieto di percepire compensi o rimborsi.

Art.14) Pagamento delle spese in favore dello Stato.

Art.15) Ammissione al patrocinio in altri casi.

Art.16) Disposizione transitoria.

Art.17) Norme regolamentari.

Art.18) Relazione al Parlamento.

Art.19) Onere finanziario.

Art.20) Entrata in vigore.

 

 

Art.1) Istituzione del patrocinio.

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato (1/cost).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi: a) sono riuniti a procedimenti per delitti; b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti (4/cost).

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (9/cost).

9-bis. Il Giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa Autocertificazione, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

9-ter. Il Giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al Questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alla loro condizioni personali e familiari e alla attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di Finanza.

Note

(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1° giugno 1995, n. 219 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 aprile 1997, n. 104 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 144 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), e con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 145 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

(9/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 marzo 1999, n. 94 (Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Art.2) Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

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Art.3) Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire diciotto milioni (a partire dal 01.07.2001) (comma così modificato dalla legge 134/2001).

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato (2/cost).

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere ……………. adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente (7/cost).

Note

(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 382 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 386 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

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Art.4) Effetti dell'ammissione al patrocinio.

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, investigatori privati autorizzati, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle Autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenza di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998 n.11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

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Art.5) Contenuto dell'istanza.

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o, della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. Abrogato dalla L.134/2001

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato (G) (3/cost).

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

5. Gli interessato, ove il Giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità della loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione (G).

6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa d'inammissibilità dell'istanza (G), (3/cost).

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dal comma 1 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da £.600.000 a £.3 milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'art.10 ed il recupero delle somme corrisoposte dallo Stato a carico del responsabile (G).

Note

(G) comma così modificato dalla L.134/2001.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 giugno-12 luglio 1996, n. 246 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 24 della Costituzione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 giugno-12 luglio 1996, n. 246 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 24 della Costituzione.

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Art.6) Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art.179, comma 2 c.p.p., il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza (6/cost), (G).

1-bis. Il Giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando a richiesto le informazioni di cui all'art.1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio don diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato (comma aggiunto dalla legge 134/2001)

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (2).

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Note

(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° giugno-3 luglio 1998, n. 244 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, con riferimento a quanto la Corte ha detto in analoga questione relativa agli articoli 3 e 4 della stessa legge, nessun argomento nuovo risulta addotto nell'ordinanza di rimessione.

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Art.7) Indagini preliminari.

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.

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Art.8) Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio.

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

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Art.9) Nomina del difensore.

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n.11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza (comma aggiunto dalla legge 134/2001).

 

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Art.9-bis) Nomina di Consulenti, sostituti e investigatori. (articolo aggiunto dalla legge 134/2001).

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove a sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva.

 

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Art.10) Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti ti di reddito o a presentare la documentazione richiesta ovvero se, a seguito della comunicazione Prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'artico 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

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Art.11) Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione.

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

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Art.12) Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico.

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico o all'investigatore privato autorizzato della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 (3), in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità (G).

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal Giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili (comma aggiunto dalla legge 134/2001).

2.ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono liquidate dal Giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge (comma aggiunto dalla legge 134/2001).

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, all'investigatore privato autorizzato, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 .

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.

NOTE

(G) Articolo così modificato dalla legge 134/2001

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Art.13) Divieto di percepire compensi o rimborsi.

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale (comma aggiunto dalla L.134/2001).

 

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Art.14) Pagamento delle spese in favore dello Stato.

1. Qualora si tratti di reato punibile querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che con danna la parte soccombente alla rifusione de gli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.

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Art.15) Ammissione al patrocinio in altri casi.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione (5/cost).

Note

(5/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 139 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

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Art.16) Disposizione transitoria.

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

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Art.17) Norme regolamentari.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto. Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'art.4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stato revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art.10 (comma così modificato dalla legge 134/2001)

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Art.17-bis) Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (Articolo aggiunto dalla legge 134/2001)

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato.

2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. Linserimento nell'elenco è deliberato dal Consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti:

    1. attitudini ed esperienza professionale;
    2. assenza di sanzioni disciplinari;
    3. anzianità professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della Provincia.

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Art.18) Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro di grazia e giustizia entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge (articolo così modificato dalla legge 134/2001).

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Art.19) Onere finanziario.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Gratuito patrocinio".

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Art.20) Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Art.21) (Articolo aggiunto dalla legge 134/2001)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'art.17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modifiche, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge 30 luglio 1990, n.217, introdotto dall'art.13 della presente legge (riferito alla 134/2001).

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Art.22) (Articolo aggiunto dalla legge 134/2001)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art.23) (Articolo aggiunto dalla legge 134/2001)

1. L'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n.388 è abrogato.

2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n.3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.319, come sostituito dallart.10 della legge 11.08.1973, n.533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n.533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1à luglio 2002. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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