NORME PER L’APERTURA DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO

 

  1. Essere maggiorenni ed in possesso dell'abilitazione (diploma) ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del T.U.L.S. 1265\34 (art. 1 del R.D.1264\27)
  2. Registrazione del diploma del o dei titolari presso la USSL e sua esposizione nei locali del laboratorio (R. D. 1334\28 artt. n. 3 e 20)
  3. Esposizione di un quadro contenente la letterale riproduzione dell'art.11
  4. Agibilità dei locali adibiti a laboratorio (regolamenti comunali di igiene e polizia urbana e legge 303\56)
  5. Iscrizione all'INAIL cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.
  6. Iscrizione all'I.V.A. (attribuzione partita IVA)
  7. Iscrizione ai ruoli I.N.P.S.
  8. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura
  9. Iscrizione e registrazione presso il Ministero della Sanità (D.to Lgs 46/97 attuativo della Mdd 93/42); elenco semestrale aggiornato
  10. Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane secondo quanto previsto dalla L. 443\85 (obbligatoria per tutti se non siano S.A.S., S.P.A. od S.R.L.)
  11. Iscrizione al registro delle imprese
  12. Rispetto della legge sulle "normative per la prevenzione degli infortuni" (DPR 547\55, 626\94 e successive modificazioni e norme ISPESL) e delle "Norme per la sicurezza degli impianti" (legge 46\90) con dichiarazione di verifica degli impianti di "messa a terra" (scadenza biennale - art.328, legge 547\55)
  13. Rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94)
  14. Rispetto delle norme di legge sull'Igiene del Lavoro (DPR 303\56 e 626\94 e successive modifiche)
  15. Rispetto delle normative per lo stoccaggio e smaltimento dei "rifiuti speciali e pericolosi" (legge 915\82 e 475\88) con relativa denuncia annuale quando prevista
  16. Stesura dell'autocertificazione documentata sulla "esposizione al rumore" per soci e dipendenti (legge 277\91)
  17. Rispetto delle norme sulle acque reflue (legge 319\76 e disposizioni comunali)
  18. Rispetto delle norme sulla pubblicità (legge Volponi 175\92 e decreti attuativi)



CODICE ATTIVITA'

La dizione esatta, prevista da Decreto Ministeriale per il codice di attività per i laboratori odontotecnici, e' la seguente:
COD. ATTIVITA' 33.10.3 - FABBRICAZIONE PROTESI DENTARIE

ESENZIONE IVA

L’esenzione dall’applicazione dell’IVA prevista dall’art. 10, primo comma, punto 18 del DPR n° 633 del 26 ottobre 1972 (Legge IVA), si collega all’attività svolta dall’odontotecnico in quanto questa rientra appieno in quanto disposto dell’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, che identifica le "prestazioni di servizi".
La costruzione di protesi dentarie su commissione degli odontoiatri e medici dentisti (Regio Decreto del 31 maggio 1928 n° 1334, art. 11) rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2222 del Codice Civile (quale "contratto d’opera") e quindi è individuata quale "prestazione di servizi".
L’odontotecnico non si può dire effettui ai fini IVA una "cessione di beni", perché tale sarebbe se la sua attività si limitasse a compravendere un bene così come esso si trova; in realtà questi beni acquistati vengono trasformati onde giungere al risultato richiesto dal contraente (studio dentistico).
Per il laboratorio odontotecnico, la compravendita di un bene legato alla produzione della protesi dentaria non sarebbe comunque neppure consentito dalla legge (vedi sentenza della Corte di Cassazione del 30 dicembre 1984, n° 10732).
Il punto n° 6 della circolare della Direzione Generale Tasse n° 43/3/3153 dell’11/7/1986 ha precisato che l’aliquota IVA del 2% (oggi 4%) per le "cessioni" di oggetti ed apparecchi di protesi dentarie trova applicazione esclusivamente nei beni semilavorati e prodotti in serie su cui non è ancora intervenuta l’azione modellatrice dell’odontotecnico e del dentista.
Tra tali beni si citano alcuni esempi tra cui: i denti artificiali pieni, i denti artificiali vuoti, le corone metalliche prefabbricate, le barre pesanti di stagno fuso e di acciaio inossidabile, gli oggetti adoperati per confezionare corone metalliche e dentiere (tubi, anelli, ganci, occhielli).
La circolare ministeriale del Ministero delle Finanze del 28 febbraio 1991 n° 13 (che ha precisato la portata delle modifiche apportate alla legislazione italiana da parte della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n° 428), ha ribadito che l’esenzione delle prestazioni mediche e paramediche (di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265) rese alla persona non era più da applicarsi alle prestazioni rese dai veterinari, mentre si confermava che venivano intese come rese alla persona anche quelle prestazioni che non necessitano di un rapporto "diretto" con le persone; tutto ciò, ribadisce la citata circolare, veniva già riconosciuto dalla precedente circolare n° 25 del 3 agosto 1979. Quanto detto sta a confermare l’esenzione dall’applicazione dell’IVA per gli odontotecnici anche se questi svolgono attività di produzione di semilavorati e quindi destinatario delle fatture è un altro odontotecnico o se la fattura stessa viene emessa ad altri laboratori o a centri dentali costituiti in diverse forme sanitarie (s.n.c., s.r.l., s.a.s., s.p.a., etc.).
La ragione di ciò, come ribadito nella sopradetta circolare, è insita nel fatto che tali prestazioni sono pur sempre necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese dai medici dentistici alle quali restano pertanto strettamente e funzionalmente connesse.
Inoltre la suddetta Circolare Ministeriale n° 13 del 28/2/1991 ha ancora precisato che alle prestazioni rese dall’odontotecnico non può applicarsi la disposizione dell’art. 16, terzo comma, della legge IVA (633/72) che prevede per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, che hanno per oggetto la produzione di beni, l’applicabilità dell’imposta con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione di beni prodotti. Infatti la citata disposizione, presupponendo ai fini della sua applicazione, che la prestazione di servizio o la cessione del bene siano soggette ad IVA con aliquote diverse, non può riguardare anche le ipotesi in cui la prestazione di servizio sia esente da IVA.
Quindi viene ancora confermato che anche l’attività di "riparazione di protesi", rientrando anch’essa nel disposto dell’art. 2222 C.C. e dell’art. 99 del regio Decreto 27/7/1334 n° 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), è esente da IVA, come il resto già esplicitamente indicato dall’ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte del Piemonte in data 5/11/1984 protocollo n° 8854/IVA.
Tutto quanto esposto sopra è stato definitivamente ed indiscutibilmente confermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 129/E del 2 maggio 1995.
Quanto sopra è ovviamente valido per quanto riguarda operazione strettamente legate alla fabbricazione di protesi dentarie; quando oggetto della fatturazione siano cose diverse come: cessione di attrezzature o materiali oppure consulenze a colleghi, studi dentistici od aziende dovrà applicarsi l’I.V.A. con aliquota del 20%.

IL DOCUMENTO DI TRASPORTO SOSTITUISCE LA BOLLA D'ACCOMPAGNAMENTO

Con il DPR 472/96 scompare la bolla d’accompagnamento e viene sostituita dal Documento di Trasporto (Ddt).
Non vi sono delle modifiche nella sostanza perché questo documento deve accompagnare tutti i beni viaggianti, deve avere una numerazione progressiva ed essere allegato e conservato con le fatture emesse, ma non ha valore fiscale; il guaio è che se le protesi dentarie nelle loro fasi di trasporto erano esentate dall’emissione della bolla non è assolutamente certo che lo stesso valga con il Ddt, anzi una lettura stretta della legge direbbe che questi è obbligatorio anche per le protesi.
Siamo in attesa di avere qualche ulteriore certezza in un senso o nell’altro, nel frattempo l’esperienza ci dice che la maggioranza dei colleghi si sono ben guardati dall’inserire il Ddt nella loro quotidianità, è necessaria però la consapevolezza che in caso di controllo un verificatore molto scrupoloso potrebbe contestarne la mancanza; forse quando questo avverrà con tutte le conseguenze che è facile immaginare avremo modo di avere qualche risposta definitiva.
Nulla è cambiato invece ai fini della fatturazione.

Il Fax Simile di Documento di Trasporto

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Per Approfondimenti
IL DDT SOSTITUISCE LA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO

LEGGI CHE REGOLANO L'ODONTOTECNICA
Mdd 93/42 Cee ed il decreto legislativo di attuazione n° 46/97


L'odontotecnico e' esercente un'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, regolata dalle seguenti leggi:






L'attivita' odontotecnica e' esercitata sotto forma di impresa ed e' regolata anche dalle seguenti leggi:







- Regolamenti di igiene regionali e comunali
- Legge 24 maggio 1988 n. 233 (Emissioni in atmosfera)
- Legge 15 agosto 1991 n. 277 (Esposizione ai rumori)
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)


Riferimenti legislativi in materia fiscale :

- D.P.R. n° 633 del 26 ottobre ’72 art. 3 e 10
- Regio Decreto n° 1334 del 31 maggio ’28 artt. 1, 2 e 11
- Codice Civile art. 2222
- Sentenza della Corte di Cassazione n° 10732 del 30 dicembre 1984
- Circolare della Direzione Generale Tasse n° 43/3153 del 11/2/’86 punto 6
- Circolare del Ministero delle Finanze n° 13 del 28 febbraio 1991
- Legge comunitaria n° 428 del 29 dicembre 1990
- Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 art. 99
- Circolare del Ministero delle finanze n° 25 del 3 agosto 1979
- Circolare dell’Ispettorato Compartimentale Tasse ed Imposte del Piemonte del 5 novembre 1984 protocollo n° 8854/IVA
- Circolare del Ministero delle Finanze n° 129/E del 2 maggio 1995


MODALITA' DI FATTURAZIONE

Modalità di fatturazione per i laboratori odontotecnici

Le modalità nell’oggetto della fatturazione da parte di una qualsiasi entità produttiva e perciò anche del laboratorio odontotecnico, sono contenute nell’art. 21, comma 2, punto 2 del DPR n° 633 del 26/10/1972.
Questa normativa fiscale prevede testualmente che sulla fattura vada indicata: "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione".
Deriva da punto sopra che si dovrà specificare la prestazione eseguita in modo tale che sia definita con chiarezza la natura e qualità della stessa e non siano ammesse definizioni generiche.
Essendo la protesi nella quasi totalità dei casi un manufatto unico o comunque scomponibile in parti chiaramente determinabili, ne deriva come la stessa si possa sufficientemente descrivere rispettando la norma generale sopradetta. Se non è perciò indispensabile la descrizione e l’indicazione del numero dei pezzi componenti la protesi e del quantitativo del metallo questa risulta opportuna e perciò senz’altro non criticabile.
Risulta difficoltoso dare chiare indicazioni a coloro che propendessero per una descrizione dettagliata; il consiglio è quello di segnalare, se si desidera, il numero delle varie parti, ma di evitare di segnalare i prezzi dei singoli componenti concentrandosi sul prezzo complessivo di ogni manufatto, soprattutto nel caso si tratti di denti, attacchi, o metallo, onde evitare le contestazioni avutesi nel passato a causa di interpretazioni piuttosto bizzarre della norma sull’applicazione dell’IVA.

Composizione della fattura

Nella stesura della fattura, sia questa rivolta ad uno studio dentistico che ad un altro laboratorio odontotecnico, si dovranno recare e segnalare le seguenti voci:
1) L’intestazione completa del laboratorio con indirizzo, n° telefonico, codice fiscale e partita IVA.
2) L’indicazione del destinatario della fattura, con indirizzo, n° telefonico, codice fiscale e partita IVA.
3) la data di emissione della fattura.
4) Il numero progressivo attribuito annualmente alla fattura.
5) L’indicazione dei beni o servizi oggetto della fattura con il loro importo.
6) Il totale dell’imponibile ossia la somma complessiva dell’ammontare netto dei beni in fattura.
7) Una marca da bollo con annullo (L. 2.500) con la segnalazione del suo ammontare.
8) La scritta inerente i termini di legge riguardante l’esenzione dell’applicazione dell’IVA.
9) L’importo tale della fattura che nasce dalla somma dell’imponibile e dei bolli.

La fattura può essere eseguita su un qualsiasi foglio di carta purché venga eseguita in duplice copia, una per chi la emette ed una per il destinatario.

Importo della marca da bollo da apporre in fattura

Le fatture per quietanza inerenti attività esenti dall’applicazione dell’IVA, devono recare una marca da bollo. Con il Decreto Ministeriale seguito alla riunione del Governo avvenuta in data 30/12/1995, si è stabilito che l’importo della marca da bollo è passato a L. 2.500 duemilacinquecento (anziché le precedenti L. 2.000) a partire dalla data del 31/12/1995.Per cui nelle fatture inerenti le protesi dentarie emesse dai laboratori odontotecnici, essendo come già visto non soggette all’applicazione dell’IVA:

- se l’importo della fattura è inferiore a L. 150.000, non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo, ma la fattura dovrà recare solamente l’indicazione dei riferimenti di legge riguardanti l’esenzione dall’imposta;
- se l’importo della fattura supera le L.150.000 oltre ai riferimenti di legge sull’esenzione dal tributo andrà apposta "sulla copia consegnata al cliente", una marca da bollo da L. 2.500; questa andrà annullata ed assommata all’imponibile andando così a comporre anch’essa il totale della fattura stessa.

Scritta da inserire nella fattura riguardo l’esenzione IVA

Nella fattura andrà inserita la dicitura che segue che sta ad indicare i termini di legge che riguardano l’esenzione dall’applicazione dell’Iva per quanto contemplato dalla stessa.

Esente IVA ai sensi dell’art. 10 primo comma, punto 18 DPR n° 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni

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