NORME PER L’APERTURA DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO
CODICE
ATTIVITA'
La dizione esatta, prevista da Decreto
Ministeriale per il codice di attività per i laboratori odontotecnici, e' la
seguente:
COD. ATTIVITA' 33.10.3 - FABBRICAZIONE PROTESI DENTARIE
ESENZIONE IVA
L’esenzione dall’applicazione dell’IVA prevista dall’art.
10, primo comma, punto 18 del DPR n° 633 del 26 ottobre 1972 (Legge IVA), si
collega all’attività svolta dall’odontotecnico in quanto questa rientra appieno
in quanto disposto dell’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, che identifica le
"prestazioni di servizi".
La costruzione di protesi dentarie su commissione
degli odontoiatri e medici dentisti (Regio Decreto del 31 maggio 1928 n° 1334,
art. 11) rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2222 del Codice Civile
(quale "contratto d’opera") e quindi è individuata quale "prestazione di
servizi".
L’odontotecnico non si può dire effettui ai fini IVA una "cessione
di beni", perché tale sarebbe se la sua attività si limitasse a compravendere un
bene così come esso si trova; in realtà questi beni acquistati vengono
trasformati onde giungere al risultato richiesto dal contraente (studio
dentistico).
Per il laboratorio odontotecnico, la compravendita di un bene
legato alla produzione della protesi dentaria non sarebbe comunque neppure
consentito dalla legge (vedi sentenza della Corte di Cassazione del 30 dicembre
1984, n° 10732).
Il punto n° 6 della circolare della Direzione Generale
Tasse n° 43/3/3153 dell’11/7/1986 ha precisato che l’aliquota IVA del 2% (oggi
4%) per le "cessioni" di oggetti ed apparecchi di protesi dentarie trova
applicazione esclusivamente nei beni semilavorati e prodotti in serie su cui non
è ancora intervenuta l’azione modellatrice dell’odontotecnico e del dentista.
Tra tali beni si citano alcuni esempi tra cui: i denti artificiali pieni, i
denti artificiali vuoti, le corone metalliche prefabbricate, le barre pesanti di
stagno fuso e di acciaio inossidabile, gli oggetti adoperati per confezionare
corone metalliche e dentiere (tubi, anelli, ganci, occhielli).
La circolare
ministeriale del Ministero delle Finanze del 28 febbraio 1991 n° 13 (che ha
precisato la portata delle modifiche apportate alla legislazione italiana da
parte della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n° 428), ha ribadito che
l’esenzione delle prestazioni mediche e paramediche (di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n° 1265) rese alla persona non era più da applicarsi alle
prestazioni rese dai veterinari, mentre si confermava che venivano intese come
rese alla persona anche quelle prestazioni che non necessitano di un rapporto
"diretto" con le persone; tutto ciò, ribadisce la citata circolare, veniva già
riconosciuto dalla precedente circolare n° 25 del 3 agosto 1979. Quanto detto
sta a confermare l’esenzione dall’applicazione dell’IVA per gli odontotecnici
anche se questi svolgono attività di produzione di semilavorati e quindi
destinatario delle fatture è un altro odontotecnico o se la fattura stessa viene
emessa ad altri laboratori o a centri dentali costituiti in diverse forme
sanitarie (s.n.c., s.r.l., s.a.s., s.p.a., etc.).
La ragione di ciò, come
ribadito nella sopradetta circolare, è insita nel fatto che tali prestazioni
sono pur sempre necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese
dai medici dentistici alle quali restano pertanto strettamente e funzionalmente
connesse.
Inoltre la suddetta Circolare Ministeriale n° 13 del 28/2/1991 ha
ancora precisato che alle prestazioni rese dall’odontotecnico non può applicarsi
la disposizione dell’art. 16, terzo comma, della legge IVA (633/72) che prevede
per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e
simili, che hanno per oggetto la produzione di beni, l’applicabilità
dell’imposta con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione
di beni prodotti. Infatti la citata disposizione, presupponendo ai fini della
sua applicazione, che la prestazione di servizio o la cessione del bene siano
soggette ad IVA con aliquote diverse, non può riguardare anche le ipotesi in cui
la prestazione di servizio sia esente da IVA.
Quindi viene ancora confermato
che anche l’attività di "riparazione di protesi", rientrando anch’essa nel
disposto dell’art. 2222 C.C. e dell’art. 99 del regio Decreto 27/7/1334 n° 1265
(Testo Unico delle Leggi sanitarie), è esente da IVA, come il resto già
esplicitamente indicato dall’ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte del
Piemonte in data 5/11/1984 protocollo n° 8854/IVA.
Tutto quanto esposto sopra
è stato definitivamente ed indiscutibilmente confermato dalla Circolare del
Ministero delle Finanze n° 129/E del 2 maggio 1995.
Quanto sopra è
ovviamente valido per quanto riguarda operazione strettamente legate alla
fabbricazione di protesi dentarie; quando oggetto della fatturazione siano cose
diverse come: cessione di attrezzature o materiali oppure consulenze a colleghi,
studi dentistici od aziende dovrà applicarsi l’I.V.A. con aliquota del 20%.
IL DOCUMENTO DI TRASPORTO SOSTITUISCE LA
BOLLA D'ACCOMPAGNAMENTO
Con il DPR 472/96 scompare la
bolla d’accompagnamento e viene sostituita dal Documento di Trasporto
(Ddt).
Non vi sono delle modifiche nella sostanza perché questo documento
deve accompagnare tutti i beni viaggianti, deve avere una numerazione
progressiva ed essere allegato e conservato con le fatture emesse, ma non ha
valore fiscale; il guaio è che se le protesi dentarie nelle loro fasi di
trasporto erano esentate dall’emissione della bolla non è assolutamente certo
che lo stesso valga con il Ddt, anzi una lettura stretta della legge direbbe che
questi è obbligatorio anche per le protesi.
Siamo in attesa di avere qualche
ulteriore certezza in un senso o nell’altro, nel frattempo l’esperienza ci dice
che la maggioranza dei colleghi si sono ben guardati dall’inserire il Ddt nella
loro quotidianità, è necessaria però la consapevolezza che in caso di controllo
un verificatore molto scrupoloso potrebbe contestarne la mancanza; forse quando
questo avverrà con tutte le conseguenze che è facile immaginare avremo modo di
avere qualche risposta definitiva.
Nulla è cambiato invece ai fini della
fatturazione.
Il Fax Simile
di Documento di Trasporto
NOTA BENE: Per stampare il fax
simile di documento di trasporto cliccare dal menù file sulla voce print
Per Approfondimenti
IL DDT SOSTITUISCE LA BOLLA DI
ACCOMPAGNAMENTO
LEGGI CHE
REGOLANO L'ODONTOTECNICA
Mdd 93/42 Cee ed il
decreto legislativo di attuazione n° 46/97
L'odontotecnico
e' esercente un'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, regolata dalle
seguenti leggi:
L'attivita' odontotecnica e' esercitata sotto forma di impresa ed
e' regolata anche dalle seguenti leggi:
- Regolamenti di igiene regionali e comunali
- Legge 24 maggio
1988 n. 233 (Emissioni in atmosfera)
- Legge 15 agosto 1991 n. 277
(Esposizione ai rumori)
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza
degli impianti)
Riferimenti legislativi in materia fiscale :
- D.P.R. n° 633 del 26 ottobre ’72 art. 3 e 10
- Regio Decreto n°
1334 del 31 maggio ’28 artt. 1, 2 e 11
- Codice Civile art. 2222
-
Sentenza della Corte di Cassazione n° 10732 del 30 dicembre 1984
- Circolare
della Direzione Generale Tasse n° 43/3153 del 11/2/’86 punto 6
- Circolare
del Ministero delle Finanze n° 13 del 28 febbraio 1991
- Legge comunitaria n°
428 del 29 dicembre 1990
- Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 art.
99
- Circolare del Ministero delle finanze n° 25 del 3 agosto 1979
-
Circolare dell’Ispettorato Compartimentale Tasse ed Imposte del Piemonte del 5
novembre 1984 protocollo n° 8854/IVA
- Circolare del Ministero delle Finanze
n° 129/E del 2 maggio 1995
MODALITA' DI
FATTURAZIONE
Modalità di fatturazione per i laboratori
odontotecnici
Le modalità nell’oggetto della fatturazione da parte di una
qualsiasi entità produttiva e perciò anche del laboratorio odontotecnico, sono
contenute nell’art. 21, comma 2, punto 2 del DPR n° 633 del 26/10/1972.
Questa normativa fiscale prevede testualmente che sulla fattura vada
indicata: "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell’operazione".
Deriva da punto sopra che si dovrà specificare la
prestazione eseguita in modo tale che sia definita con chiarezza la natura e
qualità della stessa e non siano ammesse definizioni generiche.
Essendo la
protesi nella quasi totalità dei casi un manufatto unico o comunque scomponibile
in parti chiaramente determinabili, ne deriva come la stessa si possa
sufficientemente descrivere rispettando la norma generale sopradetta. Se non è
perciò indispensabile la descrizione e l’indicazione del numero dei pezzi
componenti la protesi e del quantitativo del metallo questa risulta opportuna e
perciò senz’altro non criticabile.
Risulta difficoltoso dare chiare
indicazioni a coloro che propendessero per una descrizione dettagliata; il
consiglio è quello di segnalare, se si desidera, il numero delle varie parti, ma
di evitare di segnalare i prezzi dei singoli componenti concentrandosi sul
prezzo complessivo di ogni manufatto, soprattutto nel caso si tratti di denti,
attacchi, o metallo, onde evitare le contestazioni avutesi nel passato a causa
di interpretazioni piuttosto bizzarre della norma sull’applicazione
dell’IVA.
Composizione della fattura
Nella stesura della
fattura, sia questa rivolta ad uno studio dentistico che ad un altro laboratorio
odontotecnico, si dovranno recare e segnalare le seguenti voci:
1)
L’intestazione completa del laboratorio con indirizzo, n° telefonico, codice
fiscale e partita IVA.
2) L’indicazione del destinatario della fattura, con
indirizzo, n° telefonico, codice fiscale e partita IVA.
3) la data di
emissione della fattura.
4) Il numero progressivo attribuito annualmente alla
fattura.
5) L’indicazione dei beni o servizi oggetto della fattura con il
loro importo.
6) Il totale dell’imponibile ossia la somma complessiva
dell’ammontare netto dei beni in fattura.
7) Una marca da bollo con annullo
(L. 2.500) con la segnalazione del suo ammontare.
8) La scritta inerente i
termini di legge riguardante l’esenzione dell’applicazione dell’IVA.
9)
L’importo tale della fattura che nasce dalla somma dell’imponibile e dei
bolli.
La fattura può essere eseguita su un qualsiasi foglio di carta
purché venga eseguita in duplice copia, una per chi la emette ed una per il
destinatario.
Importo della marca da bollo da apporre in
fattura
Le fatture per quietanza inerenti attività esenti
dall’applicazione dell’IVA, devono recare una marca da bollo. Con il Decreto
Ministeriale seguito alla riunione del Governo avvenuta in data 30/12/1995, si è
stabilito che l’importo della marca da bollo è passato a L. 2.500
duemilacinquecento (anziché le precedenti L. 2.000) a partire dalla data del
31/12/1995.Per cui nelle fatture inerenti le protesi dentarie emesse dai
laboratori odontotecnici, essendo come già visto non soggette all’applicazione
dell’IVA:
- se l’importo della fattura è inferiore a L. 150.000, non
dovrà essere apposta alcuna marca da bollo, ma la fattura dovrà recare solamente
l’indicazione dei riferimenti di legge riguardanti l’esenzione dall’imposta;
- se l’importo della fattura supera le L.150.000 oltre ai riferimenti di
legge sull’esenzione dal tributo andrà apposta "sulla copia consegnata al
cliente", una marca da bollo da L. 2.500; questa andrà annullata ed assommata
all’imponibile andando così a comporre anch’essa il totale della fattura
stessa.
Scritta da inserire nella fattura riguardo l’esenzione IVA
Nella fattura andrà inserita la dicitura che segue che sta ad
indicare i termini di legge che riguardano l’esenzione dall’applicazione
dell’Iva per quanto contemplato dalla stessa.
Esente IVA ai sensi
dell’art. 10 primo comma, punto 18 DPR n° 633 del 26/10/1972 e successive
modificazioni