NORMATIVA SUI RIFIUTI

Il Decreto Ronchi sul quale è stato pubblicato un commento nel n. 4\97 del N.L.O. a pag. 49, prevede alcune importanti novità in materia di deposito e smaltimento dei rifiuti; alcune novità che col passare dei giorni si stanno definendo nei particolari e nelle ricadute sul piano operativo per tutti i produttori di rifiuti.
Per la lettura di quanto segue vi invitiamo a rivedere quanto riportato sul n° 4 con la relativa tabella di classificazione dei rifiuti normalmente prodotti nel laboratorio odontotecnico (che ripubblichiamo, completa).
Molti sono i rimandi di questo decreto a future circolari o altri atti legislativi, soprattutto sono da attendersi le interpretazioni ufficiali.
I cambiamenti rispetto al recente passato su cui ad ora siamo in grado di dare indicazioni sicure stante la presente normativa, sono:

IN ALCUNI CASI DECADE L’OBBLIGO DELLA TENUTA DEI REGISTRI

In alcuni casi decade l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico; quando?
Quando vi siano le seguenti condizioni:
• si producano solo rifiuti "non pericolosi"; è fissato un limite che comunque è estremamente più grande dei normali livelli di produzione di un laboratorio odontotecnico
• il laboratorio abbia meno di tre dipendenti
Non va fatta confusione perché molti che in prima analisi pensano di rientrare in questo esonero in realtà non vi rientrano, in quanto molti dei rifiuti che a suo tempo erano classificati come speciali non assimilabili, oggi sono diventati speciali pericolosi e va pertanto fatta una attenta valutazione, tabella di classificazione alla mano.
Si potrà vedere che praticamente tutti i rifiuti liquidi sono "pericolosi" e pertanto è facile immaginare che la quasi totalità dei laboratori in cui vengono eseguiti scheletrati, lavori in ceramica o fusioni, abbiano rifiuti pericolosi e pertanto non potranno utilizzare l’esonero in modo completo.
Questo a meno che non abbiano attivato od attivino immediatamente sistemi di decappaggio, trattamento, pulitura o lucidatura alternativi che non richiedano l’utilizzo di materiali che siano poi rifiuti pericolosi.
I laboratori nei quali si fabbricano esclusivamente protesi mobili od apparecchiature ortodontiche per verificare l’esonero, dovranno controllare se dal loro ciclo produttivo non risultino prodotti rifiuti che in tabella rientrino tra i pericolosi
Chi comunque abbia i requisiti di cui sopra potrà cessare di compilare anche subito il registro di carico e scarico, non eliminandolo se non dopo cinque anni dall’ultima registrazione.
Verranno probabilmente identificate, in un nuovo decreto in uscita, le caratteristiche che dovranno avere i registri in futuro come grafica e come compilazione, anche se pensiamo che non si discosteranno dal passato; nel frattempo si dovrà continuare a fare come si è fatto sinora.
Le associazioni potranno farsi carico della tenuta dei registri per conto dei loro associati un pò come avviene per la contabilità con i commercialisti, ma definire le modalità con cui questo potrà avvenire è prematuro perchè tutto sarà regolato da un apposito decreto di prossima uscita; vi torneremo sopra appena possibile perché l’Antlo sicuramente si occuperà di questo servizio. La registrazione deve avvenire entro una settimana dal momento del deposito temporaneo del rifiuto.

IN ALCUNI CASI DECADE L’OBBLIGO DELLA DENUNCIA ANNUALE

Il titolare che constati che nel suo laboratorio esistano i requisiti necessari per vedere decadere l’obbligo della tenuta e compilazione dei registri, vedrà di conseguenza decadere anche l’obbligo della denuncia annuale.
Chi deve invece effettuare questa denuncia, lo dovrà fare tramite il MUD, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le modalità che sono state seguite negli ultimi due anni.

I NUOVI TEMPI DI DEPOSITO TEMPORANEO
(ex stoccaggio provvisorio)

Inizialmente siamo stati percorsi da un brivido perché pareva che gli smaltimenti dovessero avere obbligatoriamente cadenza trimestrale per i non pericolosi ed addirittura bimestrale per i pericolosi; è stato confermato ciò che ritenevamo ovvio: che questo non è vero. Il deposito temporaneo è previsto per un periodo massimo di un anno dal momento di inizio dello stoccaggio. Per tanto lo smaltimento deve avvenire con la scadenza massima di 12 mesi.
Essendo assolutamente vietato l’abbandono di rifiuti (art. 14) nasce il problema, soprattutto per chi non tiene i registri, di provare che quel rifiuto non pericoloso, messo ad esempio in cantina o nello sgabuzzino, è in stato di deposito temporaneo e non di abbandono; un ispettore particolarmente zelante od arrabbiato potrebbe creare non pochi problemi.
Dal Ministero ci hanno invitati a consigliare come opportuno un contratto di convenzione con un’azienda di smaltimento.


OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE PROVINCE PER IL DEPOSITO DI RIFIUTI PERICOLOSI

E' decaduto l'obbligo di comunicazione alla provincia anche per i rifiuti pericolosi. I regionali ANTLO sono in grado di dare ampie informazioni su tutta la materia e di fornire copia della documentazione per la comunicazione di detenzione temporanea di rifiuti pericolosi alla Provincia.



TABELLA CODICI MATERIALI

Assimilati agli urbani:

gessi essiccati e rivestimenti a base gessosa 06 03 03
cere 07 06 99
siliconi ed alginati usati in laboratorio 07 02 99
resine termoindurenti indurite 07 02 99

Speciali non pericolosi:

rivestimenti fosfatici per metalli preziosi 10 07 06
rivestimenti fosfatici per leghe vili o ceramica fusa 10 08 07
sabbie per sabbiatura 06 04 01
palline di quarzo per sabbiatura 20 01 02
agglomerato di rifiuti solidi speciali non pericolosi 06 03 07

Speciali pericolosi:

soluzioni per decapaggio 11 01 05
soluzioni per pulitura con ultrasuoni 12 03 01
bagni per doratura 11 01 01
bagni per ramatura 11 02 01
liquido per la lucidatura elettrolitica degli scheletrati 11 01 06
acido fluoridrico esausto 06 01 03
acido cloridrico 06 01 02
carboni attivi 10 01 10



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