NORMATIVA SUI RIFIUTI
Il Decreto
Ronchi sul quale è stato pubblicato un commento nel n. 4\97 del N.L.O. a pag.
49, prevede alcune importanti novità in materia di deposito e smaltimento dei
rifiuti; alcune novità che col passare dei giorni si stanno definendo nei
particolari e nelle ricadute sul piano operativo per tutti i produttori di
rifiuti.
Per la lettura di quanto segue vi invitiamo a rivedere quanto
riportato sul n° 4 con la relativa tabella di classificazione dei rifiuti
normalmente prodotti nel laboratorio odontotecnico (che ripubblichiamo,
completa).
Molti sono i rimandi di questo decreto a future circolari o altri
atti legislativi, soprattutto sono da attendersi le interpretazioni
ufficiali.
I cambiamenti rispetto al recente passato su cui ad ora siamo in
grado di dare indicazioni sicure stante la presente normativa, sono:
IN ALCUNI CASI
DECADE L’OBBLIGO DELLA TENUTA DEI REGISTRI
In alcuni casi
decade l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico;
quando?
Quando vi siano le seguenti condizioni:
• si producano solo
rifiuti "non pericolosi"; è fissato un limite che comunque è estremamente più
grande dei normali livelli di produzione di un laboratorio odontotecnico
• il
laboratorio abbia meno di tre dipendenti
Non va fatta confusione perché molti
che in prima analisi pensano di rientrare in questo esonero in realtà non vi
rientrano, in quanto molti dei rifiuti che a suo tempo erano classificati come
speciali non assimilabili, oggi sono diventati speciali pericolosi e va pertanto
fatta una attenta valutazione, tabella di classificazione alla
mano.
Si potrà vedere che praticamente tutti i rifiuti liquidi sono
"pericolosi" e pertanto è facile immaginare che la quasi totalità dei laboratori
in cui vengono eseguiti scheletrati, lavori in ceramica o fusioni, abbiano
rifiuti pericolosi e pertanto non potranno utilizzare l’esonero in modo
completo.
Questo a meno che non abbiano attivato od attivino immediatamente
sistemi di decappaggio, trattamento, pulitura o lucidatura alternativi che non
richiedano l’utilizzo di materiali che siano poi rifiuti pericolosi.
I
laboratori nei quali si fabbricano esclusivamente protesi mobili od
apparecchiature ortodontiche per verificare l’esonero, dovranno controllare se
dal loro ciclo produttivo non risultino prodotti rifiuti che in tabella
rientrino tra i pericolosi
Chi comunque abbia i requisiti di cui sopra potrà
cessare di compilare anche subito il registro di carico e scarico, non
eliminandolo se non dopo cinque anni dall’ultima registrazione.
Verranno
probabilmente identificate, in un nuovo decreto in uscita, le caratteristiche
che dovranno avere i registri in futuro come grafica e come compilazione, anche
se pensiamo che non si discosteranno dal passato; nel frattempo si dovrà
continuare a fare come si è fatto sinora.
Le associazioni potranno farsi
carico della tenuta dei registri per conto dei loro associati un pò come avviene
per la contabilità con i commercialisti, ma definire le modalità con cui questo
potrà avvenire è prematuro perchè tutto sarà regolato da un apposito decreto di
prossima uscita; vi torneremo sopra appena possibile perché l’Antlo sicuramente
si occuperà di questo servizio. La registrazione deve avvenire entro una
settimana dal momento del deposito temporaneo del rifiuto.
IN ALCUNI CASI DECADE L’OBBLIGO
DELLA DENUNCIA ANNUALE
Il titolare che constati che nel suo
laboratorio esistano i requisiti necessari per vedere decadere l’obbligo della
tenuta e compilazione dei registri, vedrà di conseguenza decadere anche
l’obbligo della denuncia annuale.
Chi deve invece effettuare questa denuncia,
lo dovrà fare tramite il MUD, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le
modalità che sono state seguite negli ultimi due anni.
I NUOVI TEMPI DI DEPOSITO
TEMPORANEO
(ex stoccaggio provvisorio)
Inizialmente siamo
stati percorsi da un brivido perché pareva che gli smaltimenti dovessero avere
obbligatoriamente cadenza trimestrale per i non pericolosi ed addirittura
bimestrale per i pericolosi; è stato confermato ciò che ritenevamo ovvio: che
questo non è vero. Il deposito temporaneo è previsto per un periodo massimo di
un anno dal momento di inizio dello stoccaggio. Per tanto lo smaltimento deve
avvenire con la scadenza massima di 12 mesi.
Essendo assolutamente vietato
l’abbandono di rifiuti (art. 14) nasce il problema, soprattutto per chi non
tiene i registri, di provare che quel rifiuto non pericoloso, messo ad esempio
in cantina o nello sgabuzzino, è in stato di deposito temporaneo e non di
abbandono; un ispettore particolarmente zelante od arrabbiato potrebbe creare
non pochi problemi.
Dal Ministero ci hanno invitati a consigliare come
opportuno un contratto di convenzione con un’azienda di smaltimento.
OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE ALLE PROVINCE PER IL DEPOSITO DI RIFIUTI
PERICOLOSI
E' decaduto l'obbligo di comunicazione alla
provincia anche per i rifiuti pericolosi. I regionali ANTLO sono in grado di
dare ampie informazioni su tutta la materia e di fornire copia della
documentazione per la comunicazione di detenzione temporanea di rifiuti
pericolosi alla Provincia.
TABELLA
CODICI MATERIALI
Assimilati agli urbani: | ||
gessi essiccati e rivestimenti a base gessosa | 06 03 03 | |
cere | 07 06 99 | |
siliconi ed alginati usati in laboratorio | 07 02 99 | |
resine termoindurenti indurite | 07 02 99 | |
Speciali non pericolosi: | ||
rivestimenti fosfatici per metalli preziosi | 10 07 06 | |
rivestimenti fosfatici per leghe vili o ceramica fusa | 10 08 07 | |
sabbie per sabbiatura | 06 04 01 | |
palline di quarzo per sabbiatura | 20 01 02 | |
agglomerato di rifiuti solidi speciali non pericolosi | 06 03 07 | |
Speciali pericolosi: | ||
soluzioni per decapaggio | 11 01 05 | |
soluzioni per pulitura con ultrasuoni | 12 03 01 | |
bagni per doratura | 11 01 01 | |
bagni per ramatura | 11 02 01 | |
liquido per la lucidatura elettrolitica degli scheletrati | 11 01 06 | |
acido fluoridrico esausto | 06 01 03 | |
acido cloridrico | 06 01 02 | |
carboni attivi | 10 01 10 |