E' noto che il Presidato venne istituito da
Sisto V con breve Postquam nos del 13 dicembre 1586, con cui venivano distaccate
diciassette città e terre dal Governo della Marca e si dava vita ad una nuova provincia
con capoluogo Montalto, sede perpetua di Governatori di nomina pontificia a cui erano
affidate funzioni amministrative ma innanzitutto giudiziarie.
Alla
Curia si associavano notarii tam civiles quam criminales i quali erano tenuti ad
erigere un archivio in cui con grande studio, fedeltà e diligenza fossero conservate
tutte le scritture spettanti a detto Governo, nonché un collegio matricola di avvocati e
procuratori. I tribunali municipali venivano svuotati del loro potere giudiziario in campo
soprattutto criminale, ma anche civile; venne comunque conservata la figura del podestà
come vicario del Governatore per le cause minori.
Nell'archivio in esame la parte
amministrativa dell'attività del Preside è frammista a quella giudiziaria, di gran lunga
più imponente. Comunque già nelle carte amministrative, costituite soprattutto da
informazioni e rapporti inviati dai comuni, si possono riconoscere la portata e i limiti
del controllo del Preside nella vita delle comunità; infatti nei castelli e nelle ville
il Consiglio non poteva essere convocato senza licenza del Governatore; quest'ultimo
possedeva anche una funzione ispettiva e di controllo sulla spesa; interveniva infatti
alla confezione delle Tabelle delle comunità, controllava i libri contabili del
camerlengo, gli strumenti delle comunità, i censi passivi.
Nel 1809 gli imperiali francesi formarono di Montalto un
capoluogo di Cantone dipendente dal Dipartimento del Tronto con una Giudicatura di pace,
il giudice teneva due udienze alla settimana presso il Capoluogo del Circondario; aveva un
appannaggio di mille franchi I'anno e aveva il compito in materia civile di giudicare,
conciliare le parti e presiedere alle congregazioni di famiglia, allorché si trattasse
dell'interesse dei minori, degli interdetti e degli assenti; giudicava senza appello per
cause inferiori ai 50 franchi.
Durante
la seconda restaurazione del Governo Pontificio (1814 - 1823), Montalto diviene sede di
Governo distrettuale di primo ordine, a partire dal 1824 dipendente dalla delegazione
unica di Ascoli e Fermo. Dal 1850 Montalto dipende dalla Delegazione di Ascoli ed è sede
di residenza governativa.
La documentazione studiata sembra coprire
tutta la prima metà del secolo diciannovesimo, e soprattutto comprende lettere dei
podestà al Governo distrettuale, bandi delle autorità superiori. II governatore appare
spesso un tramite tra la Delegazione Apostolica ed i comuni, a cui trasmette ordini e
circolari.
Ma la
parte più rilevante del fondo, sia quantitativamente che qualitativamente, è costituita
dagli atti giudiziari ed in particolare da quelli criminali, su cui si esercita in maniera
esclusiva, cioè in prima e seconda istanza, la competenza del Governatore; ciò
costituisce un riflesso della politica, tipica dell'età Sistina, dell'accentramento del
controllo della criminalità negli strumenti periferici del governo diretto.
L'esame
delle varie cause si presenta complesso, a motivo della compresenza di diverse fonti
normative che si sovrappongono determinando una gerarchia poco chiara e che appare in
qualche modo determinata solo Ia Paolo IV in poi: Costituzioni pontificie, statuti locali,
bandi generali dei governatori; come è stato
osservato per tutti i comuni la normativa statutaria ( che rimane formalmente in vigore
fino al 1816) viene progressivamente svuotata e si assiste al formarsi di una nuova
piattaforma legislativa di norme generali nel campo della giustizia penale, della
giustizia civile e del diritto commerciale . La situazione è confusa anche dal
punto di vista della prassi, sia per la compresenza di tribunali vescovili, sia perché
sopravvive fino a tutto il Settecento quale istanza di appello in civile e in criminale la
Curia Generale della Marca con sede a Macerata presso il Governatore della Marca, con
competenza anche su Montalto ed altri governi separati.
Lo
statuto di Montalto viene edito appunto nel 1586, contemporaneamente all'innovazione
istituzionale del Presidato; viene infatti sottoposto all'autorità del Preside.
Le cause civili nelle località soggette a Montalto si svolgevano presso il
podestà o pretore, ed in appello avanti al Preside. La citazione ( analogamente che nelle
cause criminali ed in quelle per danno dato) sia del reo che dell'attore avviene tramite
il pubblico balivo di Montalto; può essere fatta a petizione della parte o ad istanza di
alcuno, personalmente, e deve contenere il termine non inferiore a due giorni, altrimenti
il citato si ha per contumace. Regole particolari sono dettate per le citazioni di assenti
e vagabondi; per gli assenti è ammessa la presenza del procuratore, oppure di parenti e
consanguinei o affini. Nelle azioni personali l'attore viene immesso nel possesso dei beni
del debitore, anzitutto i mobili, poi gli immobili ed infine i crediti. Quando il reo
compare, cominciano i termini per le difese ed eccezioni, per le prove scritte e per le
testimonianze; le deposizioni erano scritte dai notai ed erano previste pene per i notai
che si rifiutassero di rogare tali atti; si imponeva loro che li scrivessero estesamente.
Le cause potevano essere ordinarie o sommarie ( queste ultime dovevano essere decise entro
un mese e riguardavano somme inferiori a quaranta soldi; potevano essere svolte avanti al
podestà o vicario del preside, e sono descritti in un'ampia casistica nei libri ). Le
sentenze civili potevano appellarsi in primo grado ai 6 Priori costituenti il Consiglio di
Credenza ed in secondo grado al Giudice o ai Governatori.
Per
quanto riguarda le cause criminali, per conoscerne la procedura possiamo integrare le
disposizioni statutarie con uria raccolta di disposizioni e rescritti degli organi
centrali di governo. II luogotenente sostituisce il Governatore in caso di assenza, come
anche in caso di morte. Deve essere estraneo alla provincia in cui esercita la sua
giurisdizione. Suo compito è exquirere, cioè investigare i crimini, controllare la
stesura del processo da parte dei cancellieri, visitare le carceri, assumere la nota dei
carcerati e dei delitti, provvedere ai difensori, mandare avanti le cause con la possibile
celerità. E' suo compito anche inviare le cause in appello alla S. Consulta, dal 1588
organo di sovrintendenza su tutta l'amministrazione della giustizia penale, per le cause
più gravi.
Altre
possibili tematiche potrebbero riguardare il rapporto con i Tribunali vescovili, che
avevano competenza sui reati commessi dai secolari: per l'esame di persone ecclesiastiche
come testimoni si chiedeva il permesso al Vicario vescovile. Ma a volte la distinzione tra
causa laica ed ecclesiastica era ambigua, come nel caso di reati effettuati dai laici nei
luoghi ecclesiastici.