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Documentazione giudiziaria del presidato di Montalto

L'unica documentazione superstite dell'attività di quella istituzione, il Presidato appunto, del quale mancano altre testimonianze dirette: sono infatti andati perduti quasi interamente i verbali delle Congregazioni del Presidato, a cui partecipavano i diciassette comuni che erano sottoposti al Preside (infatti Montalto, a differenza di altri Governi, era esentata dall'inviare i propri rappresentanti alla Congregazione Provinciale della Marca). 

Montalto. Palazzo Municipale, già dei governatori del Presidato Sistino.E' noto che il Presidato venne istituito da Sisto V con breve Postquam nos del 13 dicembre 1586, con cui venivano distaccate diciassette città e terre dal Governo della Marca e si dava vita ad una nuova provincia con capoluogo Montalto, sede perpetua di Governatori di nomina pontificia a cui erano affidate funzioni amministrative ma innanzitutto giudiziarie.

Alla Curia si associavano notarii tam civiles quam criminales i quali erano tenuti ad erigere un archivio in cui con grande studio, fedeltà e diligenza fossero conservate tutte le scritture spettanti a detto Governo, nonché un collegio matricola di avvocati e procuratori. I tribunali municipali venivano svuotati del loro potere giudiziario in campo soprattutto criminale, ma anche civile; venne comunque conservata la figura del podestà come vicario del Governatore per le cause minori.

Montalto. Palazzo Municipale, Epigrafe ( 1586 ) dedicata a Sisto V dal primo Governatore.Nell'archivio in esame la parte amministrativa dell'attività del Preside è frammista a quella giudiziaria, di gran lunga più imponente. Comunque già nelle carte amministrative, costituite soprattutto da informazioni e rapporti inviati dai comuni, si possono riconoscere la portata e i limiti del controllo del Preside nella vita delle comunità; infatti nei castelli e nelle ville il Consiglio non poteva essere convocato senza licenza del Governatore; quest'ultimo possedeva anche una funzione ispettiva e di controllo sulla spesa; interveniva infatti alla confezione delle Tabelle delle comunità, controllava i libri contabili del camerlengo, gli strumenti delle comunità, i censi passivi.

Nel 1809 gli imperiali francesi formarono di Montalto un capoluogo di Cantone dipendente dal Dipartimento del Tronto con una Giudicatura di pace, il giudice teneva due udienze alla settimana presso il Capoluogo del Circondario; aveva un appannaggio di mille franchi I'anno e aveva il compito in materia civile di giudicare, conciliare le parti e presiedere alle congregazioni di famiglia, allorché si trattasse dell'interesse dei minori, degli interdetti e degli assenti; giudicava senza appello per cause inferiori ai 50 franchi.

Durante la seconda restaurazione del Governo Pontificio (1814 - 1823), Montalto diviene sede di Governo distrettuale di primo ordine, a partire dal 1824 dipendente dalla delegazione unica di Ascoli e Fermo. Dal 1850 Montalto dipende dalla Delegazione di Ascoli ed è sede di residenza governativa.

Montalto. Vestibolo del Palazzo Municipale. Uno dei 22 stammi in travertino riferiti ad altri Governatori del Presidato.La documentazione studiata sembra coprire tutta la prima metà del secolo diciannovesimo, e soprattutto comprende lettere dei podestà al Governo distrettuale, bandi delle autorità superiori. II governatore appare spesso un tramite tra la Delegazione Apostolica ed i comuni, a cui trasmette ordini e circolari.

Ma la parte più rilevante del fondo, sia quantitativamente che qualitativamente, è costituita dagli atti giudiziari ed in particolare da quelli criminali, su cui si esercita in maniera esclusiva, cioè in prima e seconda istanza, la competenza del Governatore; ciò costituisce un riflesso della politica, tipica dell'età Sistina, dell'accentramento del controllo della criminalità negli strumenti periferici del governo diretto.

L'esame delle varie cause si presenta complesso, a motivo della compresenza di diverse fonti normative che si sovrappongono determinando una gerarchia poco chiara e che appare in qualche modo determinata solo Ia Paolo IV in poi: Costituzioni pontificie, statuti locali, bandi generali dei governatori;  come è stato osservato per tutti i comuni la normativa statutaria ( che rimane formalmente in vigore fino al 1816) viene progressivamente svuotata e si assiste al “ formarsi di una nuova piattaforma legislativa di norme generali nel campo della giustizia penale, della giustizia civile e del diritto commerciale “. La situazione è confusa anche dal punto di vista della prassi, sia per la compresenza di tribunali vescovili, sia perché sopravvive fino a tutto il Settecento quale istanza di appello in civile e in criminale la Curia Generale della Marca con sede a Macerata presso il Governatore della Marca, con competenza anche su Montalto ed altri governi separati.

Lo statuto di Montalto viene edito appunto nel 1586, contemporaneamente all'innovazione istituzionale del Presidato; viene infatti sottoposto all'autorità del Preside.

Le cause civili nelle località soggette a Montalto si svolgevano presso il podestà o pretore, ed in appello avanti al Preside. La citazione ( analogamente che nelle cause criminali ed in quelle per danno dato) sia del reo che dell'attore avviene tramite il pubblico balivo di Montalto; può essere fatta a petizione della parte o ad istanza di alcuno, personalmente, e deve contenere il termine non inferiore a due giorni, altrimenti il citato si ha per contumace. Regole particolari sono dettate per le citazioni di assenti e vagabondi; per gli assenti è ammessa la presenza del procuratore, oppure di parenti e consanguinei o affini. Nelle azioni personali l'attore viene immesso nel possesso dei beni del debitore, anzitutto i mobili, poi gli immobili ed infine i crediti. Quando il reo compare, cominciano i termini per le difese ed eccezioni, per le prove scritte e per le testimonianze; le deposizioni erano scritte dai notai ed erano previste pene per i notai che si rifiutassero di rogare tali atti; si imponeva loro che li scrivessero estesamente. Le cause potevano essere ordinarie o sommarie ( queste ultime dovevano essere decise entro un mese e riguardavano somme inferiori a quaranta soldi; potevano essere svolte avanti al podestà o vicario del preside, e sono descritti in un'ampia casistica nei libri ). Le sentenze civili potevano appellarsi in primo grado ai 6 Priori costituenti il Consiglio di Credenza ed in secondo grado al Giudice o ai Governatori.

Per quanto riguarda le cause criminali, per conoscerne la procedura possiamo integrare le disposizioni statutarie con uria raccolta di disposizioni e rescritti degli organi centrali di governo. II luogotenente sostituisce il Governatore in caso di assenza, come anche in caso di morte. Deve essere estraneo alla provincia in cui esercita la sua giurisdizione. Suo compito è exquirere, cioè investigare i crimini, controllare la stesura del processo da parte dei cancellieri, visitare le carceri, assumere la nota dei carcerati e dei delitti, provvedere ai difensori, mandare avanti le cause con la possibile celerità. E' suo compito anche inviare le cause in appello alla S. Consulta, dal 1588 organo di sovrintendenza su tutta l'amministrazione della giustizia penale, per le cause più gravi.

Altre possibili tematiche potrebbero riguardare il rapporto con i Tribunali vescovili, che avevano competenza sui reati commessi dai secolari: per l'esame di persone ecclesiastiche come testimoni si chiedeva il permesso al Vicario vescovile. Ma a volte la distinzione tra causa laica ed ecclesiastica era ambigua, come nel caso di reati effettuati dai laici nei luoghi ecclesiastici.

 

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