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Autorizzazione per un'osteria

E' qui trascritto l'autorizzazione rilasciata a Giorgio Vergottini affinché i frequentatori della sua osteria potessero intrattenersi con dei giochi, ma con alcune restrizioni.


La Deputazione Amministrativa
del Comune di Dervio

Concede licenza a Giorgio Vergottini di professione oste abitante nel Borgo di Dervio di potere nel di lui locale al n.9 permettere agli avventori nazionali e forestieri ogni sorta di giuochi non proibiti dall'editto 10 novembre 1815 e dalla Notificazione governativa 15 dicembre 1841 N. 40599-3628.
Il giuoco della mora sarà solo permesso negli alberghi, osterie e trattorie nelle ore del giorno rimanendo costantemente vietato durante la notte. Anche nelle ore del giorno resta tuttora ferma la proibizione tanto del detto giuoco della mora che di qualunque altro trattenimento a giuochi, gozzoviglie, ed altre oziose adunanze nel tempo delle Sacre Funzioni e della Dottrina Cristiana di conformità all'editto 5 dicembre 1814.
Gli avventori od esercenti che contravvenissero al detto editto 10 novembre 1815 ed alle altri veglianti leggi sui giochi proibiti e segnatamente alla disposizione portata dal §. 266 del codice delle gravi trasgressioni politiche verranno multati in fiorini 900 se nazionali, e sfrattati da tutti gli Stati ereditarj di S.M.I.A.R., a norma della sullodata governativa Notificazione 15 dicembre 1841, se forestieri. Quei nazionali che fossero incapaci a pagare la multa verranno arrestati e sottoposti alla pena d'arresto rigoroso da uno sino a tre mesi.
Gli esercenti che contravvenissero al detto editto 5 dicembre 1814 verranno puniti colla multa non minore alle austriache lir. 22.99 e non maggiore di aust. lir. 45.98, per la prima volta; ed alla pena di detenzione da uno a due mesi in caso di recidiva, ed anche colla sospensione o destituzione dall'esercizio della rispettiva arte o professione a norma delle circostanze.
Tutti coloro che contravvenissero al prescritto dell'avviso 19 agosto 1916 della già I.R. Direzione Generale della Polizia verranno multati in austriache lir. 14.94 per la prima volta; sarà duplicata la multa in caso di recidività, ed ai conduttori od esercenti alla terza contravvenzione si farà chiudere il negozio senza speranza di ulteriormente esercire la stessa professione. Quei contravventori che fossero incapaci o renitenti allo sborso delle multe sarà sostituita la pena dell'arresto personale di un giorno per ogni somma di lir. 3 austriache.
si dovrà tenere la presente affissa in sito che possa da ognuno essere liberamente vista e letta sotto la stessa pena di aust. lir. 14.94 contravvenendo.
Vale la presente dal dì d'oggi sino al 31 dicembre corrente anno.
Addì 10 Gennaio 1857

Venini Ludovico Deputato
Vasti Alessandro Deputato


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