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Statuto del 1389

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Quaderni Derviesi / Documenti / Statuto del 1389 / Libro Terzo /

105. Possesso tediale

Nel periodo in cui si amministra giustizia, se qualcuno producesse davanti al Rettore un bando gią emanato secondo le norme dello Statuto del Comune, per una qualsiasi quantitą di denaro e soprattutto per condanne, obbligazioni, approvazioni, ordini, sentenze e ingiunzioni sul registro, attraverso procuratori o altri, ad istanza dei quali fossero inflitte le multe e fosse richiesto al Rettore un possesso tediale [1] su beni del debitore mobili o immobili, il Rettore prima di lasciare il banco di giustizia sia tenuto ad affidare la proprietą o possesso tediale al creditore che lo avesse richiesto o ad altri a suo nome, dopo aver esaminato la condanna.
Il possesso tediale sia denunciato e promulgato ad alta voce al banco e sia scritto negli atti del Comune dal notaio comunale in presenza di testimoni, con l'indicazione della quantitą di beni o denaro che il creditore richieda. Il possesso tediale si concluda nello stesso giorno nel quale sia stato concesso, in modo che il giorno successivo si possa assumere il possesso di fatto di beni e cose del debitore, nella misura del debito dichiarato e delle spese legittimamente sostenute e da sostenere in tale occasione, con autorizzazione scritta del Rettore in presenza del servitore del Comune.


[1] Tediale: il possesso tediale era utilizzato per assegnare provvisoriamente ai creditori i beni dei debitori; allo scadere del possesso tediale, il creditore entrava in pieno possesso di tali beni.


CV. De Possessione Tediali Danda

Item, quod quando tempore iuridico producerentur coram rectore per aliquam personam aliqua banna preterita secundum formam statutorum dicti comunis occasione alicuius quantitatis pecunie et maxime pretextu aliquarum condempnationum, obligationum, laudorum, preceptorum, sententiarum et rationum quaterni et per producentes seu procuratores ad quorum instantiam data essent dicta banna petitum fuerit a rectore in bonis et super bonis debitoris mobilibus et immobilibus sibi dari tenutam seu possessionem tedialem, quod rector antequam recedat a bancho teneatur dicto creditori sic petenti vel alie persone eius nomine dare ipsam tenutam vel possessionem tedialem, viso tamen prius ipso banno; que possessio tedialis data cridari et proclamari debeat alta voce ibidem ad dictum banchum iuris et poni in actis dicti comunis per notarium dicti comunis cum testibus ad hoc vocatis, cum quantitate rei vel pecunie, quam creditor petit, que possessio tedialis transeat ipso die quo data fuerit ita quod sequenti die proximo possit ingredi et intrari ad corporalem possessionem bonorum et rerum debitorum pro mensura debiti declarati et expensarum legitime factarum et fiendarum dicta occasione, cum parabola dicti rectoris in scriptis habita et cum servitore dicti comunis.


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