COSTITUZIONE E SCOPI                                                             

 

Art. 1

È costituita, da soggetti provenienti dal Corso di Formazione Politica, organizzato dalla Commissione Regionale “ Pari Opportunità”, la Associazione “ D.E.S.I. “Donne Sarde In Europa . La denominazione ufficiale può essere integrata o modificata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2

L’Associazione  ha sede in  Nuoro,  in Via  Ferraccio n° 72B ,  ed ha durata illimitata.

La stessa , comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

 

Art. 3

L’Associazione si propone di  promuovere, coordinare e sostenere iniziative volte a favorire l’accesso, l’integrazione, la tutela dei diritti della donna in tutte le articolazioni sociali; di adoperarsi contro le discriminazioni  sia nell’ambito familiare che in quello lavorativo, politico e sociale.

L’Associazione potrà farsi portavoce delle istanze delle donne presso gli organi istituzionali; promuovere corsi, seminari, studi e analisi delle problematiche femminili e organizzare qualsiasi iniziativa utile al perseguimento dell’oggetto sociale,compresa la formazione delle proprie associate.

 Potrà  inoltre svolgere gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature  destinate all'attività sociale ed ai suoi scopi.

 

Art. 4

L’Associazione  non ha fini di lucro ed ha finalità di utilità sociale, è  indipendente da qualsiasi partito politico, organizzazione sindacale e relative correnti ed influenze, da qualunque movimento religioso e da ogni estranea ingerenza politica e razziale.

L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati.

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione, qualora il bilancio lo consenta, potranno essere riconosciuti rimborsi spesa nelle modalità che verranno decise volta per volta dal Consiglio Direttivo; nel caso la complessità, l’entità nonché’ la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dagli aderenti all’associazione, sarà possibile   avvalersi di lavoro autonomo di figure specifiche e professionali.

 

SOCI

Art. 5

 L’Associazione è costituita da  minimo sette «Soci effettivi». Qualora successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Possono essere soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo ed effettiva rappresentatività’ senza limiti temporali a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

 

Art. 6

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e istituzionali e si impegna in particolare ad osservare, con lealtà e disciplina le leggi della Comunità Europea e dello Stato Italiano, a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali; contribuire alle necessità economiche sociali; non adire altre Autorità che non siano quelle sociali  e comunitarie per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell’Associazione.

E’ fatto divieto ai soci di appartenere ad altre associazioni  contrarie agli scopi e all’oggetto sociale di “ D.E.S.I.” o di far parte del direttivo di società simili.

 

Art. 7

II Socio può recedere dalla Associazione  dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

 

Art. 8

L'esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei Soci.

 

Art. 9

I Soci si distinguono in: Soci Effettivi, Soci Aderenti e Soci Benemeriti.

 

Art. 10

Sono Soci Effettivi, le persone che hanno partecipato alla costituzione della Società “ D.E.S.I. e coloro ai quali, successivamente, il Consiglio Direttivo  attribuisca tale qualifica.

Sono Soci Aderenti coloro che abbiano domandato di far parte della Società  e  la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo .

Sono Soci Benemeriti le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nella tutela della figura femminile, della cultura e delle attività   pubbliche legate alla donna e all’Associazione.                              

 

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

 

Art. 11

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, fissate con delibera dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti; dalle sovvenzioni  pubbliche, comunitarie e di Enti Locali; da Premi e Benemerenze.

 

Art. 12

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. II Bilancio di Previsione ed il Bilancio  Consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

 

Art. 13

Il Bilancio consuntivo deve chiudere a pareggio.

Gli eventuali proventi o utili dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sociali.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto fondi, riserve o capitale , salvo che questo sia imposto da legge.

 

ORGANI SOCIALI

 

Art. 14

Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

 

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa delibera soltanto sull'argomento posto all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. l’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo . Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci effettivi, ed elegge al suo interno il Presidente che rimane in carica per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile solo una volta. Nel caso di decadenza o dimissioni del presidente in carica, questo viene sostituito dal suo Vice e vengono indette nuove elezioni all’interno del Consiglio. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei Soci Effettivi. L'Assemblea è  indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

    Alla Assemblea partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci Effettivi. Possono assistere, senza diritto di voto, i soci aderenti e benemeriti. Tutti i soci effettivi hanno diritto a un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono  partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (penali o sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della meta’ dei Soci effettivi.

In seconda convocazione un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti. Le deliberazioni della assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento della Società a e le modifiche allo Statuto Sociale occorre il voto favorevole della maggioranza del Soci Effettivi. Per l'elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voto nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio. La commissione di verifica dei poteri di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

Sono eleggibili  alle cariche sociali tutti i Soci Effettivi in possesso dei requisiti previsti  dalle leggi dello Stato in materia di onorabilità. II Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Società , che verrà assistito da un segretario da lui designato.

 

Art. 16

II  Presidente rappresenta la Associazione  nei  rapporti con  i  terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione  in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.

 

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo di tre Consiglieri.

II Vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri Componenti. II Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Società ed è inizialmente formato da tutti i soci fondatori che ne abbiano espresso volontà, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.

Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Qualora nel Consiglio si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.

II Consigliere così  nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei Soci. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio rimane in carica temporaneamente il Presidente per la ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei Soci. Detta assemblea deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art. 18

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso la Società  e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.19

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e la Associazione  saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri: il primo nominato dal socio , il secondo eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo ed il terzo nominato da i primi due arbitri tra i soci effettivi .

Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente puo’ ricorrere all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Il giudizio della assemblea è inappellabile e definitivo.

 

Art. 20

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sociale valgono le norme degli art.36 e segg. del Codice Civile.

 

Art.21

 

Il presente Statuto è stato approvato nella riunione della Associazione del  26.05.2001.                         .

 

 

 

Il Segretario

Boi Maria Giuseppa                                                                   Il Presidente dell’assemblea

                                                                                                                                        Isoni Tatiana