Art. 1È
costituita, da soggetti provenienti dal Corso di Formazione Politica,
organizzato dalla Commissione Regionale “ Pari Opportunità”, la Associazione
“ D.E.S.I. “Donne Sarde In Europa . La denominazione ufficiale può essere
integrata o modificata con altre espressioni con delibera del Consiglio
Direttivo.
Art. 2L’Associazione
ha sede in Nuoro, in Via Ferraccio
n° 72B , ed ha durata illimitata. La stessa , comunque, non può sciogliersi prima
che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
Art. 3L’Associazione si propone di promuovere, coordinare e sostenere iniziative
volte a favorire l’accesso, l’integrazione, la tutela dei diritti della
donna in tutte le articolazioni sociali; di adoperarsi contro le discriminazioni sia nell’ambito familiare che in quello lavorativo,
politico e sociale. L’Associazione potrà farsi portavoce delle istanze delle donne presso gli
organi istituzionali; promuovere corsi, seminari, studi e analisi delle
problematiche femminili e organizzare qualsiasi iniziativa utile al
perseguimento dell’oggetto sociale,compresa la formazione delle proprie
associate. Potrà inoltre svolgere gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature destinate all'attività sociale ed ai suoi scopi. Art. 4L’Associazione non ha fini di lucro ed ha finalità di utilità
sociale, è indipendente da qualsiasi
partito politico, organizzazione sindacale e relative correnti ed influenze,
da qualunque movimento religioso e da ogni estranea ingerenza politica
e razziale. L’Associazione,
inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e
gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati.
L’attività
istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno
essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti
all’associazione, qualora il bilancio lo consenta, potranno essere riconosciuti
rimborsi spesa nelle modalità che verranno decise volta per volta dal
Consiglio Direttivo; nel caso la complessità, l’entità nonché’ la specificità
dell’attività richiesta non possa essere assolta dagli aderenti all’associazione,
sarà possibile avvalersi di lavoro autonomo di figure specifiche
e professionali.
Art. 5L’Associazione è costituita da minimo sette «Soci effettivi». Qualora successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.Possono
essere soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati
dal Consiglio Direttivo. Ai
soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo ed effettiva
rappresentatività’ senza limiti temporali a condizione che abbiano raggiunto
la maggiore età.
Art. 6Ogni
Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo
Statuto e i regolamenti sociali e istituzionali e si impegna in particolare
ad osservare, con lealtà e disciplina le leggi della Comunità Europea
e dello Stato Italiano, a partecipare alle attività e alle manifestazioni
sociali; contribuire alle necessità economiche sociali; non adire altre
Autorità che non siano quelle sociali
e comunitarie per la tutela dei loro diritti ed interessi e per
la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività
espletata nell'ambito dell’Associazione. E’
fatto divieto ai soci di appartenere ad altre associazioni contrarie agli scopi e all’oggetto sociale
di “ D.E.S.I.” o di far parte del direttivo di società simili.
Art. 7II Socio può recedere dalla Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,
purchè la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.
Art. 8L'esclusione
di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo
a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei Soci.
Art. 9I
Soci si distinguono in: Soci Effettivi, Soci Aderenti e Soci Benemeriti.
Sono Soci Aderenti coloro che abbiano domandato di far parte della Società e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo . Sono Soci Benemeriti le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nella tutela della figura femminile, della cultura e delle attività pubbliche legate alla donna e all’Associazione.
Art. 11Il
Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote
associative, fissate con delibera dal Consiglio Direttivo, dai beni
acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni
o donazioni di soci, privati o enti; dalle sovvenzioni
pubbliche, comunitarie e di Enti Locali; da Premi e Benemerenze.
Art. 12L'esercizio
finanziario coincide con l'anno solare. II Bilancio di Previsione ed
il Bilancio Consuntivo, assieme
alla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea
dei Soci.
Art. 13Il
Bilancio consuntivo deve chiudere a pareggio. Gli
eventuali proventi o utili dell'attività associativa devono essere reinvestiti
in attività sociali. Durante
la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo
indiretto fondi, riserve o capitale , salvo che questo sia imposto da
legge.
Art. 14Gli
organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio
Direttivo.
Art. 15L'Assemblea
dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa delibera soltanto
sull'argomento posto all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
l’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno,
entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della
relazione del Consiglio Direttivo . Il Consiglio Direttivo è eletto
dai soci effettivi, ed elegge al suo interno il Presidente che rimane
in carica per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile solo una volta.
Nel caso di decadenza o dimissioni del presidente in carica, questo
viene sostituito dal suo Vice e vengono indette nuove elezioni all’interno
del Consiglio. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa
del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per
l’esame delle modifiche allo Statuto sociale, oppure su richiesta scritta
e motivata avanzata da un terzo dei Soci Effettivi. L'Assemblea è
indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La
comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione
nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata e deve
contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento
e l'ordine del giorno dei lavori. Alla Assemblea partecipano di diritto il
Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci Effettivi. Possono assistere,
senza diritto di voto, i soci aderenti e benemeriti. Tutti i soci effettivi
hanno diritto a un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio
effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non
possono partecipare all'assemblea
coloro che risultino colpiti da sanzioni (penali o sociali) ancora in
corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali.
L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della meta’
dei Soci effettivi. In
seconda convocazione un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci effettivi
presenti. Le deliberazioni della assemblea dei soci sono valide se prese
a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi
gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento della Società a e le modifiche
allo Statuto Sociale occorre il voto favorevole della maggioranza del
Soci Effettivi. Per l'elezione alle cariche sociali è sufficiente la
maggioranza relativa. In caso di parità di voto nelle elezioni, si procederà
mediante ballottaggio. La commissione di verifica dei poteri di scrutinio
per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo il quale stabilirà
anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
Sono
eleggibili alle cariche sociali
tutti i Soci Effettivi in possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato in materia di onorabilità. II Presidente
dell'Assemblea è il Presidente della Società , che verrà assistito da
un segretario da lui designato.
Art. 16II Presidente rappresenta la Associazione nei rapporti
con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e il
Consiglio Direttivo. Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione
in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere
su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le
sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione
e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti. In
caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue
attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.
Art. 17Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e
da un minimo di tre Consiglieri. II
Vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo
tra i propri Componenti. II Consiglio Direttivo dirige e gestisce la
Società ed è inizialmente formato da tutti i soci fondatori che ne abbiano
espresso volontà, delibera sulle domande di ammissione o dimissione
dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare,
procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra
il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva
i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire
incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica
o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema
urgenza e necessità dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure,
su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta
straordinaria. Per
la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza
dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei
presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Qualora nel Consiglio si producano vacanze per qualsiasi motivo, il
Consiglio stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. II
Consigliere così nominato resta
in carica fino alla prossima assemblea dei Soci. Nei casi di dimissioni
del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio rimane
in carica temporaneamente il Presidente per la ordinaria amministrazione
e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei Soci.
Detta assemblea deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso
di assenza del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal
Vicepresidente.
Art. 18A
carico dei soci che vengano meno ai doveri verso la Società e ad una condotta conforme ai principi della
lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni
disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione. Le sanzioni
disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare
della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.
Art.19Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e la Associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri: il primo nominato dal socio , il secondo eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo ed il terzo nominato da i primi due arbitri tra i soci effettivi . Avverso
la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente puo’ ricorrere
all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione della
decisione. Il giudizio della assemblea è inappellabile e definitivo.
Art. 20Per
tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sociale valgono le norme
degli art.36 e segg. del Codice Civile.
Art.21
Il
presente Statuto è stato approvato nella riunione della Associazione
del 26.05.2001. .
Il
Segretario
Boi Maria Giuseppa
Il Presidente dell’assemblea
Isoni Tatiana |
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