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sommario:

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO  DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA D.C.M.

Le figure di responsabilità in materia di sicurezza  sul lavoro.

 Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO

      Vista  la Comunicazione organizzativa n° 90 del 04.06.1999 con la quale sono state individuate le “Unità Produttive” e i “Datori di Lavoro” con riferimento all’applicazione del decreto legislativo 626/94,così come modificato dal decreto legislativo 242 del 1996;

      Considerato che la suddetta C.O. ha individuato come Unità Produttiva questa D.C.M. e lo scrivente come “Datore di Lavoro”

      Vista la Comunicazione Organizzativa n° 89/AD del 26 maggio 1999 e l’Ordine di Servizio Organizzativo n° 158 /AD, e le circolari attuative n° DI/SI.009/1730 del 15 luglio 1999 e N° DI/SIS/NS/NSE/009/D234 del 2 agosto 1999;

      Viste le Deliberazioni n° 1 e 2  del 16 giugno 1999, con le quali ha nominato rispettivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Il Medico Competente ai sensi del decr. Leg. 626/94;

      Viste le Deliberazioni N° 3,4,5 e 6 del 28 giugno 1999 con le quali ha nominato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

      Vista la Deliberazione n° 10 del 23  settembre 99  con la quale ha delegato al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio tutti gli obblighi del Datore di Lavoro (esclusi gli adempimenti non delegabili di cui all’art. 4 commi 1,2 e 4 lettera a) e 11 primo periodo, come disposto dall’art.1 comma 4 ter del citato decr. leg. 626.

      Visti gli art.3 e 4 del DPR 547/1955,  art. 3 e 4 del DPR 303/1956 e art 1 e. 2 del Decreto Ministro Trasporti del 18 maggio 1979.

      Visti gli art. 1, 2 e 4 del decreto legislativo 626/94 così come modificato dal decr. Leg. 242/96.

 Al fine di dare attuazione all’organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro individuando le figure di responsabilità, a termini di legge, nel contesto del processo della circolazione 

 DISPONE QUANTO SEGUE: 

Compiti, attribuzioni e responsabilità del Capo Impianto

 Art. 4 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “ Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti che eserciscono dirigono o sovraintendono alle attività lavorative, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze …”   L’art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti datato 18 maggio 1978 ha specificato che per “Dirigenti” si intendono i Titolari degli impianti ferroviari, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 4 decr. Leg. 626/94 “OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO”.

 

Nota : la definizione di Dirigente (e cioè del Capo Impianto) non è stata modificata dal decreto leg. 626/94.

 Þ             Collaborare con il Datore di Lavoro e col RSPP per l’elaborazione del  Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo le necessarie informazioni in merito a:

·               La natura dei rischi;

·               L’organizzazione del lavoro;

·               La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

·               I dati del registro infortuni e delle malattie professionali;

·               Le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Þ             Informare il Datore di Lavoro, il Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ogni variazione in relazione ai rischi per consentire l’aggiornamento dei DVR.

Þ             Redigere le schede di sicurezza delle lavorazioni in collaborazione con il SPP.

Þ             Curare l’attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze secondo le direttive ricevute dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio.

Þ             Disporre ed organizzare il lavoro affinché nell’affidamento dei compiti ai lavoratori si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza. In quest’ambito si avvale della collaborazione del Medico Competente.

Þ             Curare, disporre e vigilare affinché siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le leggi e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

Þ             Curare la diffusione nei luoghi di lavoro delle direttive impartite dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio e dallo stesso Capo Impianto. Assicurare che tutti i lavoratori, anche se assenti, siano informati sulle norme impartite.

Þ             Disporre e organizzare il lavoro affinché, come da direttive impartite dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio, sia evitato che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.

Þ             Comunicare  al Responsabile della Struttura Organizzativa “Esercizio” le esigenze formative ed informative del personale ai fini della definizione dei relativi piani.

Þ             Vigilare affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata e specifica formazione, informazione e ove richiesto, addestramento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Þ             Provvedere alla informazione, formazione e all’addestramento dei dipendenti, utilizzando i registri forniti dal Datore di Lavoro avvalendosi della collaborazione del SPP  e del Medico Competente. Consegnare una copia delle disposizioni impartite a ciascun lavoratore, anche se assente, e ritirare firma. Inviare copia delle disposizioni impartite al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio.

Þ             Vigilare sull’applicazione e l’osservanza da parte dei preposti e dei lavoratori delle disposizioni concernenti l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Þ              Segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio le esigenze relative alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari.

Þ             Eseguire controlli per verificare che l’effettiva utilizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale avvenga in modo regolare ed appropriato .

Þ             Garantire che le vie e le eventuali uscite di emergenza dei luoghi di lavoro siano sgombre in modo da consentirne sempre l’utilizzazione.

Þ             Comunicare al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio ogni necessità al fine di garantire la regolare manutenzione  e le adeguate condizioni igieniche degli impianti .

Þ             Curare la consegna, da parte del Datore di Lavoro, di una copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore ne faccia richiesta.

Þ             Prendere le misure organizzative , ricorrere ai mezzi appropriati per la riduzione del rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi e uso dei videoterminali e vigilare sulla applicazione delle disposizioni relative.

Þ             Assicurare la formazione ed informazione sul rischio specifico di movimentazione manuale dei carichi  e videoterminali avvalendosi della collaborazione del Medico Competente e del SPP.

Þ             Prendere le opportune misure organizzative e vigilare sull’applicazione delle disposizioni generali e particolari relative agli agenti chimici, fisici e biologici ;

Þ             Inviare il personale alle prescritte visite mediche. Curare la tenuta della relativa documentazione sanitaria ed inviare un reporting mensile al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio.

Þ             Curare che le imprese appaltatrici rispettino le direttive impartite.
 

Compiti, attribuzioni e responsabilità del Preposto

Art. 4 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “ Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti che eserciscono dirigono o sovraintendono alle attività lavorative, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze …”   L’art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti datato 18 maggio 1978 ha specificato che per “Preposti “ si intendono i dipendenti che sovraintendano direttamente all’esecuzione del lavoro. La Giurisprudenza ha specificato che il preposto è il Capo della minima unità operativa e chiunque, di fatto , per capacità tecnica o per esperienza ne assume la dirigenza.. Art. 4 decr. Leg. 626/94 “OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO”.

  (la definizione di Preposto  non è stata modificata dal decreto leg. 626/94)

 Þ             Predisporre e rispettare le necessarie misure di sicurezza generali e specifiche del lavoro da eseguire;

Þ             Organizzare e predisporre il lavoro dei lavoratori dipendenti, secondo le disposizioni impartite dal Capo Impianto e dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio.

Þ             Vigilare sulla corretta osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme impartite ;

Þ             Controllare macchine, strumenti ed attrezzi, dispositivi di sicurezza e prevenzione;

Þ             Pretendere dai lavoratori a lui sottoposti il corretto uso dei DPI, riferendo eventuali inadempienze al Capo Impianto.

Þ             Istruire i lavoratori sui rischi del proprio del lavoro secondo gli incarichi formali ricevuti dal Capo Impianto o dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio.

Þ             Segnalare al Capo Impianto eventuali casi di pericolo cui non possa ovviare nella sua competenza.


Obblighi dei lavoratori

 Art. 3 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “per lavoratore subordinato si intende colui che fuor del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui” .L’art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti datato 18 maggio 1978 ha specificato che per “Lavoratori si intendono i dipendenti impegnati direttamente nell’esercuzione del lavoro. Art. 2 decr.leg. 626/94 : “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per “lavoratore” una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro.

Art. 6 DPR 547/55 “DOVERI DEI LAVORATORI”, ART. 5 DPR 303/1956 “OBBLIGHI DEI LAVORATORI”, ART. 5 DECRETO LEG. 626/94 “OBBLIGHI DEI LAVORATORI”. ART. 39 DECR. LEG. 626/94 in tema di attrezzature di lavoro: “OBBLIGHI DEI LAVORATORI”, art. 44 decr. Leg. 626 in tema di DPI : “OBBLIGHI DEI LAVORATORI”

 Þ             Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile della struttura Organizzativa Esercizio, dal Capo Impianto e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Þ             Utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

Þ             Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Þ             Segnalare immediatamente al  Preposto, o in sua mancanza al Capo  Impianto le deficienze dei DPI  o delle attrezzature di lavoro.

Þ             Segnalare immediatamente al  Preposto, o in sua mancanza al Capo  Impianto le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali pericoli.

Þ             Non rimuovere o modificare senza autorizzazione  i Dispositivi di Protezione Individuale, le attrezzature di lavoro e gli altri dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo .

Þ             Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Þ             Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Þ             Sottoporsi ai programmi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, utilizzo attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale, gestione dell’emergenza e prevenzione incendi.

Þ             Contribuire insieme al Datore di Lavoro, al Responsabile della S.O. Esercizio, al Capo Impianto ed ai Preposti all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

I problemi vanno risolti, nei limiti delle competenze e possibilità al livello in cui vengono individuati.

 La segnalazione al livello superiore di quelli non risolvibili va fatta seguendo una via gerarchica che è garanzia di coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità interessati.


 

Questo sito è  una delle iniziative del Datore di Lavoro nell'intento di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza sul Lavoro fra i lavoratori della Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari, come previsto dal decreto legislativo 626/94. Il lavoro di realizzazione di questo sito è stato ampiamente ricompensato dai riconoscimenti avuti sia dai  lavoratori che dalle Organizzazioni Sindacali locali e Nazionali. 

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Aggiornato il: 17 gennaio 2001