Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 216 del 16 gennaio 2002

 

(Ai fini dell'impegno di una spesa da parte di un Comune, occorre l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio finanziario, a pena di nullità; non può equivalere a tale formale attestazione il semplice parere favorevole espresso dal Ragioniere del Comune sulle deliberazioni, atteso che esso attiene alla regolarità contabile delle stesse ed è richiesto autonomamente.
La copertura finanziaria può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma in tal caso occorre che la relativa previsione sia inclusa nel bilancio annuale preventivo o sia deliberata apposita variazione di tale bilancio.
Presupposto per poter contrarre un mutuo da parte degli Enti locali è l’attestazione della copertura finanziaria, che può derivare anche dal ricorso all’indebitamento, ove consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua variazione

Ai fini della realizzazione di un'opera pubblica da parte di un Comune, è alla data dell'approvazione del progetto dell’opera che devono sussistere i requisiti finanziari richiesti, e in particolare la copertura finanziaria, essendo irrilevante la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione dell’opera nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo)



 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

  (Sezione Quinta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 9148/1998, proposto dal Comune di Torrice, rappresentato e difeso a dall’avv.to F. Cerrito ed elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso avv. Ercoli;
 

contro


P. R., rappresentato e difeso dall’avv. F. M. Spirito ed elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso avv. Valeri;


per la riforma


della sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, n. 316 del 9.4.1998;



Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di P. R.;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3.7.2001, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli Avv.ti Cerrito e Spirito;
Visto il dispositivo di decisione n. 396 del 9 luglio 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO


Con l’appello in epigrafe, il Comune di Torrice ha fatto presente che con delibera C.C. n. 48 del 27.9.1996 era stato approvato, ai sensi dell’art. 1 L. 3.1.1978 n. 1, il progetto per la realizzazione di un parcheggio in località S. Antonio, che prevedeva la copertura della relativa spesa mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti bancari; che l’organo di controllo, dopo avere richiesto chiarimenti, aveva annullato detta delibera; che il Comune aveva proposto ricorso al TAR Lazio, sezione di Latina, avverso la decisione negativa dell’organo di controllo, notificandolo anche al Sig. P. R., in qualità di proprietario dell’area esproprianda, che a sua volta aveva proposto ricorso incidentale; che il TAR, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso principale del Comune, annullando la decisione negativa dell’organo di controllo, ma anche il ricorso incidentale del P., con conseguente annullamento della delibera n. 48/96.

Ha rilevato che detta sentenza era illegittima ed ingiusta:
in quanto il TAR aveva annullato la delibera per mancata attestazione della relativa copertura finanziaria e per mancata previsione dell’indebitamento nel bilancio annuale, senza tener conto che la delibera aveva ottenuto i pareri favorevoli del Ragioniere e del Segretario comunale, per cui il Comune aveva la capacità di contrarre il mutuo; che d’altra parte la realizzazione dell’opera era stata inserita nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 1997;
in quanto, comunque, la delibera n. 48/96 aveva carattere programmatico, per cui doveva seguire l’approvazione del progetto definitivo che a sua volta era indispensabile per l’assunzione del mutuo ai sensi dell’art. 46 D. L.vo 25.2.1995 n. 77.

Costituitosi in giudizio, il Sig. P. ha chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo, ove occorra, anche le censure assorbite in primo grado.

In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno presentato memoria.

Alla pubblica udienza del 3.7.2001, l’appello è passato in decisione.



DIRITTO


1. Con sentenza T.A.R. Lazio, sez. di Latina, è stato accolto non solo il ricorso principale del Comune di Torrice, con annullamento della decisione negativa dell’organo di controllo in ordine alla delibera C.C. n. 48 del 29.9.1996 (relativa all’approvazione, ai sensi dell’art. 1 L. 3.1.1978 n. 1, del progetto per la realizzazione di una piazza parcheggio in località S. Antonio) ma anche il ricorso incidentale del Sig. P. (proprietario delle aree espropriande), con conseguente annullamento della stessa delibera n. 48/96.

In particolare, il TAR ha ritenuto sussistente la violazione sia dell’art. 45, 5° comma, L. 8.6.1990 n. 142 sia degli artt. 45 e 46 D.L.vo 25.2.1995 n. 77, in quanto l’amministrazione si era limitata a prevedere che l'opera sarebbe stata realizzata con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti di credito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Torrice.

2. L’appello è infondato.

2.1.Con la deliberazione n. 48/96 il Consiglio comunale ha proceduto all’approvazione del progetto, e connessi elaborati, per la realizzazione di una piazza parcheggio, prevedendo la relativa localizzazione, la spesa da affrontare per i singoli lavori e quantificata in complessive £. 811.466.031, con fissazione dei termini per l’espropriazione dei terreni interessati e dando mandato al Sindaco di procedere ai relativi adempimenti, tra cui quello di richiedere la concessione del mutuo.

Si trattava perciò dell’approvazione di un progetto esecutivo e non di un progetto di massima, come invece sostenuto dal Comune.

Con la conseguenza che occorreva, per l’impegno della relativa spesa, l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario, come richiesto, a pena di nullità, dall’art. 55, 5° comma, L. 8.6.1992 n. 142, adempimento che invece non risulta effettuato.

Copertura finanziaria che può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma in tal caso occorreva che la relativa previsione fosse stata inclusa nel bilancio annuale del 1996 o fosse stata deliberata apposita variazione di tale bilancio, ai sensi dell’art. 45 D.L.Vo n. 77/95, il che non risulta.

Né può equivalere a tale formale attestazione il semplice parere favorevole espresso dal Ragioniere del Comune, atteso che esso attiene alla regolarità contabile della deliberazione ed è richiesto autonomamente dall’art. 53 della stessa L. n. 142/90.

D’altra parte, occorre considerare, come recentemente precisato da questa Sezione con decisione n. 3852 del 10.7.2000, che la previsione della copertura finanziaria di provvedimenti che comportano spese in tanto risponde ai principi di buon andamento dell’Amministrazione e di sana finanza pubblica in quanto presenti il requisito dell’effettività. In questo senso era già orientato il T.U. 3.3.1934 n. 383, che non si limitava ad imporre l’indicazione, nelle deliberazioni comportanti spese, l’ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte (art. 284), ma richiedeva la registrazione del relativo impegno di spesa previo accertamento della disponibilità del fondo sul relativo articolo (art. 327).

Diversa è la questione delle condizioni richieste per poter contrarre in concreto un mutuo da parte degli Enti locali, che tra l’altro esige l’intervenuta approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 46 D.L.vo n. 77/95. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, presupposto di ciò è comunque l’attestazione della copertura finanziaria, che può derivare anche dal ricorso all’indebitamento, ove consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua variazione, tanto è vero che il menzionato art. 46 richiede anche il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 45.

Irrilevante è infine la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione dell’opera nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 1997, in quanto nella specie l’approvazione del progetto dell’opera è avvenuta nel settembre 1996 ed a tale data dovevano sussistere i requisiti finanziari richiesti e non nell’anno successivo.

3. Per quanto considerato, il ricorso in appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 3 e 4.7.2001 con l'intervento dei signori:
Andrea Camera presidente f.f.,
Corrado Allegretta consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Gofffredo Zaccardi consigliere,
Aniello Cerreto consigliere rel., est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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