Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 216 del 16 gennaio 2002
(Ai fini dell'impegno di una spesa
da parte di un Comune, occorre l’attestazione della copertura finanziaria del
responsabile del Servizio finanziario, a pena di nullità; non può equivalere a
tale formale attestazione il semplice parere favorevole espresso dal Ragioniere
del Comune sulle deliberazioni, atteso che esso attiene alla regolarità
contabile delle stesse ed è richiesto autonomamente.
La copertura finanziaria può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma
in tal caso occorre che la relativa previsione sia inclusa nel bilancio annuale
preventivo o sia deliberata apposita variazione di tale bilancio.
Presupposto per poter contrarre un mutuo da parte degli Enti locali è
l’attestazione della copertura finanziaria, che può derivare anche dal ricorso
all’indebitamento, ove consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua
variazione
Ai fini della
realizzazione di un'opera pubblica da parte di un Comune, è alla data
dell'approvazione del progetto dell’opera che devono sussistere i requisiti
finanziari richiesti, e in particolare la copertura finanziaria, essendo
irrilevante la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione
dell’opera nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo
dell’esercizio finanziario successivo)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9148/1998, proposto dal Comune di Torrice,
rappresentato e difeso a dall’avv.to F. Cerrito ed elettivamente domiciliato in
Roma, (....), presso avv. Ercoli;
contro
P. R., rappresentato e difeso dall’avv. F. M. Spirito ed elettivamente
domiciliato in Roma, (....), presso avv. Valeri;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, n. 316 del 9.4.1998;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di P. R.;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3.7.2001, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
uditi, altresì, gli Avv.ti Cerrito e Spirito;
Visto il dispositivo di decisione n. 396 del 9 luglio 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con l’appello in epigrafe, il Comune di Torrice ha fatto presente che con
delibera C.C. n. 48 del 27.9.1996 era stato approvato, ai sensi dell’art. 1 L.
3.1.1978 n. 1, il progetto per la realizzazione di un parcheggio in località S.
Antonio, che prevedeva la copertura della relativa spesa mediante contrazione di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti bancari; che
l’organo di controllo, dopo avere richiesto chiarimenti, aveva annullato detta
delibera; che il Comune aveva proposto ricorso al TAR Lazio, sezione di Latina,
avverso la decisione negativa dell’organo di controllo, notificandolo anche al
Sig. P. R., in qualità di proprietario dell’area esproprianda, che a sua volta
aveva proposto ricorso incidentale; che il TAR, con la sentenza appellata, aveva
accolto il ricorso principale del Comune, annullando la decisione negativa
dell’organo di controllo, ma anche il ricorso incidentale del P., con
conseguente annullamento della delibera n. 48/96.
Ha rilevato che detta sentenza era illegittima ed ingiusta:
in quanto il TAR aveva annullato la delibera per mancata attestazione della
relativa copertura finanziaria e per mancata previsione dell’indebitamento nel
bilancio annuale, senza tener conto che la delibera aveva ottenuto i pareri
favorevoli del Ragioniere e del Segretario comunale, per cui il Comune aveva la
capacità di contrarre il mutuo; che d’altra parte la realizzazione dell’opera
era stata inserita nella relazione previsionale e programmatica al bilancio
preventivo dell’esercizio finanziario 1997;
in quanto, comunque, la delibera n. 48/96 aveva carattere programmatico, per cui
doveva seguire l’approvazione del progetto definitivo che a sua volta era
indispensabile per l’assunzione del mutuo ai sensi dell’art. 46 D. L.vo
25.2.1995 n. 77.
Costituitosi in giudizio, il Sig. P. ha chiesto il rigetto dell’appello,
riproponendo, ove occorra, anche le censure assorbite in primo grado.
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno presentato
memoria.
Alla pubblica udienza del 3.7.2001, l’appello è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza T.A.R. Lazio, sez. di Latina, è stato accolto non solo il
ricorso principale del Comune di Torrice, con annullamento della decisione
negativa dell’organo di controllo in ordine alla delibera C.C. n. 48 del
29.9.1996 (relativa all’approvazione, ai sensi dell’art. 1 L. 3.1.1978 n. 1, del
progetto per la realizzazione di una piazza parcheggio in località S. Antonio)
ma anche il ricorso incidentale del Sig. P. (proprietario delle aree
espropriande), con conseguente annullamento della stessa delibera n. 48/96.
In particolare, il TAR ha
ritenuto sussistente la violazione sia dell’art. 45, 5° comma, L. 8.6.1990 n.
142 sia degli artt. 45 e 46 D.L.vo 25.2.1995 n. 77, in quanto l’amministrazione
si era limitata a prevedere che l'opera sarebbe stata realizzata con contrazione
di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti di credito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Torrice.
2. L’appello è infondato.
2.1.Con la deliberazione n. 48/96 il Consiglio comunale ha proceduto
all’approvazione del progetto, e connessi elaborati, per la realizzazione di una
piazza parcheggio, prevedendo la relativa localizzazione, la spesa da affrontare
per i singoli lavori e quantificata in complessive £. 811.466.031, con
fissazione dei termini per l’espropriazione dei terreni interessati e dando
mandato al Sindaco di procedere ai relativi adempimenti, tra cui quello di
richiedere la concessione del mutuo.
Si trattava perciò
dell’approvazione di un progetto esecutivo e non di un progetto di massima,
come invece sostenuto dal Comune.
Con la conseguenza che
occorreva, per l’impegno della relativa spesa, l’attestazione della copertura
finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario, come richiesto,
a pena di nullità, dall’art. 55, 5° comma, L. 8.6.1992 n. 142, adempimento
che invece non risulta effettuato.
Copertura finanziaria che
può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma in tal caso occorreva che
la relativa previsione fosse stata inclusa nel bilancio annuale del 1996
o fosse stata deliberata apposita variazione di tale bilancio, ai sensi
dell’art. 45 D.L.Vo n. 77/95, il che non risulta.
Né può equivalere a tale
formale attestazione il semplice parere favorevole espresso dal Ragioniere del
Comune, atteso che esso attiene alla regolarità contabile della deliberazione ed
è richiesto autonomamente dall’art. 53 della stessa L. n. 142/90.
D’altra parte, occorre
considerare, come recentemente precisato da questa Sezione con decisione n. 3852
del 10.7.2000, che la previsione della copertura finanziaria di provvedimenti
che comportano spese in tanto risponde ai principi di buon andamento
dell’Amministrazione e di sana finanza pubblica in quanto presenti il requisito
dell’effettività. In questo senso era già orientato il T.U. 3.3.1934 n. 383, che
non si limitava ad imporre l’indicazione, nelle deliberazioni comportanti spese,
l’ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte (art. 284), ma richiedeva
la registrazione del relativo impegno di spesa previo accertamento della
disponibilità del fondo sul relativo articolo (art. 327).
Diversa è la questione delle
condizioni richieste per poter contrarre in concreto un mutuo da parte degli
Enti locali, che tra l’altro esige l’intervenuta approvazione del progetto,
ai sensi dell’art. 46 D.L.vo n. 77/95. Invero, contrariamente a quanto sostenuto
dal Comune, presupposto di ciò è comunque l’attestazione della copertura
finanziaria, che può derivare anche dal ricorso all’indebitamento, ove
consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua variazione, tanto è
vero che il menzionato art. 46 richiede anche il rispetto delle condizioni di
cui al precedente art. 45.
Irrilevante è infine
la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione dell’opera nella
relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio
finanziario 1997, in quanto nella specie l’approvazione del progetto dell’opera
è avvenuta nel settembre 1996 ed a tale data dovevano sussistere i requisiti
finanziari richiesti e non nell’anno successivo.
3. Per quanto considerato, il ricorso in appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti spese, competenze ed onorari del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 3 e 4.7.2001 con l'intervento
dei signori:
Andrea Camera presidente f.f.,
Corrado Allegretta consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Gofffredo Zaccardi consigliere,
Aniello Cerreto consigliere rel., est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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