Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6 giugno 2003
(Sintesi:
La regola per
cui “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”, si riferisce al cd. impegno contabile: l’obbligazione giuridica
dell’ente nei confronti di altri soggetti - cd impegno giuridico - si perfeziona
solamente in un momento successivo. Il visto di regolarità contabile, che
condiziona l’esecutività del provvedimento di spesa, non può che avvenire prima
del momento in cui sorge l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto
fornitore del servizio o della fornitura, momento che contraddistingue il
cosiddetto “impegno giuridico”.
Non sono previste dall’ordinamento altre tipologie di visto di regolarità
contabile, mentre sono previsti altri controlli e riscontri da effettuare nelle
fasi procedimentali successive all’assunzione dell’impegno contabile.
Il visto di regolarità contabile deve limitarsi alla verifica dell'effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i dirigenti che li hanno emanati. Pertanto, si deve distinguere, da un lato, la verifica di legittimità dell’atto, che considera anche le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte del dirigente o del responsabile del servizio che lo ha sottoscritto; dall’altro, la verifica della regolarità contabile, che avviene in un momento successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario)
Oggetto: Richiesta di chiarimenti
sul visto di regolarità contabile previsto dal decreto legislativo n. 267 del
2000.
Il quesito affronta la tematica del visto di regolarità contabile, analizzando
in primo luogo i contenuti delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 1/1997
“Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di
gestione del personale degli enti locali” (la Circolare n. 1/97 è stata
pubblicata in G.U., Serie generale, n. 171 del 24/7/1997) e n. 25/1997
“Chiarimenti in merito all’attività gestionale degli enti locali a seguito della
legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Successivamente il quesito analizza alcune norme del Tuel che riguardano
principalmente le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spese (art. 191, comma 1) e l’impegno di spesa (art. 183) esplicitando alcuni
dubbi sul contenuto del visto di regolarità contabile in relazione alle
suindicate fattispecie ovvero, rispettivamente, l’”impegno contabile” e
l’”impegno giuridico”.
La relazione dell’Ufficio Studi per la Finanza Locale, Settore giuridico, chiede
all’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali se vi sia la
possibilità di diramare una nuova circolare più precisa e più aggiornata delle
precedenti e se ci sono gli spazi normativi per estendere il contenuto del
parere di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura della spesa
oltre la semplice verifica dell’esatta imputazione della spesa e della capienza
del relativo stanziamento.
Si ritiene innanzitutto di dover rispondere al quesito in oggetto precisando
quanto segue:
1) Impegno contabile e impegno giuridico
Come punto di partenza del procedimento di erogazione delle spese va posto il
principio fondamentale contenuto nell’art. 191, comma 1, del Tuel, che prevede
la possibilità di “effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5….”
L’impegno contabile non è pertanto solo un atto propedeutico
all’effettuazione delle spese, ma rappresenta un elemento fondamentale attorno
il quale ruota la legittimità dei procedimenti di spesa.
L’art. 151, comma 4, del Tuel , “I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria”, si riferisce pertanto all’impegno
contabile e non può che essere così, visto che l’obbligazione giuridica
dell’ente nei confronti di altri soggetti si perfeziona solamente in un momento
successivo; ad esempio, in una normale acquisizione di beni o servizi
l’obbligazione sussiste alla stipula del contratto.
La conferma di ciò è contenuta nel medesimo articolo 191, comma 1, “il
responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa
comunica al terzo interessato l'impegno” (contabile) “e la copertura
finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione” (che fa sorgere
l’obbligazione) “con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione…”.
Da ciò si deduce che il visto di regolarità contabile, che condiziona
l’esecutività del provvedimento di spesa, non può che avvenire prima del momento
in cui sorge l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto fornitore del
servizio o della fornitura, momento che contraddistingue il cosiddetto “impegno
giuridico” definito dall’art. 183.
Non sono previste dall’ordinamento altre tipologie di visto di regolarità
contabile, come sembra invece trasparire dal quesito in oggetto.
L’ordinamento prevede, invece, altri controlli e riscontri da effettuare
nelle fasi procedimentali successive all’assunzione dell’impegno contabile;
ad esempio, in fase di liquidazione delle spese o in sede di rendicontazione
nella quale bisogna verificare l’esistenza delle “obbligazioni giuridicamente
perfezionate” per poter mantenere la somma fra i residui passivi, ai sensi
dell’art. 183, comma 3.
2) Contenuti del visto di regolarità contabile
La circolare n. 1/1997, nel punto in cui affronta le tematiche dell’art. 6,
comma 11, della legge 127/97 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 55 della
legge 142/90, precisa due concetti fondamentali in tema di visto di regolarità
contabile:
- il primo riguarda i contenuti; detto visto “deve limitarsi alla verifica
della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa
qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti”;
- il secondo concerne i soggetti tenuti alla verifica di legittimità degli
atti sui quali è apposto il visto di regolarità contabile; “…sono
responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati”.
Per completezza si riporta l’intero passaggio della Circolare: “In merito,
deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente legato alla
copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l’esame deve limitarsi alla
verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo
preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui
sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati”.
La successiva Circolare 25/97 riprende e approfondisce i suddetti concetti, come
indicato, fra l’altro, nella relazione dell’Ufficio Studi per la Finanza Locale.
Pertanto, si ritiene di dover distinguere le due fattispecie sottolineando,
da un lato, la verifica di legittimità dell’atto, che considera per forza di
cose anche le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte del
dirigente o del responsabile del servizio che lo ha sottoscritto, in primis;
dall’altro, la verifica della regolarità contabile, che avviene in un momento
successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.
Per quanto concerne i contenuti della verifica di regolarità contabile si
conferma quanto indicato dalle sopraindicate circolari n. 1/97 e n. 25/97.
Per quanto concerne l’opportunità di diramare una nuova circolare in tema di
parere di regolarità contabile e visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, si precisa che l’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali ha già inserito nel proprio programma delle
attività per l’anno 2003 anche la redazione finale del II quaderno di
orientamento dedicato alla gestione economico-finanziaria degli enti locali. In
tale sede sarà compiutamente trattata anche la materia indicata nell’oggetto del
presente quesito.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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