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DOCUMENTI Due recenti orientamenti della Cassazione in materia di occupazione di immigrato sprovvisto di autorizzazione al lavoro (art. 22, comma 10, Dlgs 25 luglio 1998 n. 286)
     (nota a Cassazione 25 maggio 2000 n. 6075, di Massimiliano Vela, Avv. in Napoli)



Integrava la condotta criminosa di cui all'art. 12 l. 943/1986 l'occupare un cittadino extracomunitario sprovvisto di autorizzazione al lavoro.

Dopo la novella apportata dall'art. 22 Dlgs 286/1998 la condotta criminosa si sostanzia, invece, nell'occupare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

La Suprema Corte, con sentenza della prima sezione 21 aprile 2000 n. 4983, aveva escluso la continuità tra le due norme (considerando quindi abrogato il reato di assunzione di cittadino extracomunitario sprovvisto di autorizzazione al lavoro), stante la diversità dei presupposti amministrativi dalla cui mancanza discende la rilevanza penale del fatto. Tale conclusione appare coerente con la diversa ratio sottesa alle due disposizioni: l'art. 12 l. 943/1986, infatti, colpisce l'irregolare costituzione del rapporto di lavoro; finalità dell'art. 22 citato appare, invece, censurare l'utilizzo di lavoratori illecitamente presenti in Italia.

Tale orientamento è stato disatteso dalla terza sezione con sentenza 25 maggio 2000 n. 6075: nell'occasione la Cassazione ha avuto modo di affermare che "la successione delle leggi in questa materia non ha dato luogo a successione di norme penali nel senso che l'assunzione irregolare di lavoratori stranieri sin dalla L. 1986 n. 943 è stata costantemente sanzionata penalmente ed ha quindi costituito reato senza soluzioni di continuità".

Il ragionamento seguito dalla prima sezione appare senz'altro più rigoroso e condivisibile. Ciò considerando che il legislatore ha ritenuto essere presupposti essenziali del legittimo impiego di un cittadino extracomunitario sia l'autorizzazione al lavoro (art. 22, commi 1/5), sia il permesso di soggiorno (art. 22, comma 7): ma si è espressamente ritenuto integrare la condotta criminosa di cui all'art. 22 comma 10 la mancanza del solo permesso di soggiorno.

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Legge 943/1986 - art. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Decreto Legislativo 286/1998 - art. 22.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.

8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.


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