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Giurisprudenza 2001 Corte di Cassazione sez. un. - sentenza 21 marzo 2001 n. 120

Svolgimento del processo. Nel gennaio del 1998 F. D'O., residente nel Comune di Saviano, convenne in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Noia, la S.p.A. Napoletana Gas, esponendo che era utente del servizio di erogazione dell'acqua gestito in tutto il territorio comunale da tale società e che la medesima, dopo avere informato la cittadinanza, mediante manifesti stradali, che erano in corso di emissione le fatture dei consumi idrici comprensive dei conguagli derivanti dagli aumenti tariffari, decorrenti dal 10 ottobre 1996, approvati dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.), gli aveva recapitato una bolletta-fattura, relativa al solo mese di ottobre 1997, dell'importo di £ 177.000.
Tanto premesso, chiese che fosse accertata la "eccessiva onerosità della prestazione" e che venissero dichiarate non dovute le somme derivanti dall'illegittimo incremento tariffario.
La convenuta si costituì e, prima di contestare nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, eccepì il difetto di giurisdizione dell'A.G.O..
Con la sentenza precisata in epigrafe il giudice adito, respinta la suddetta eccezione, ha accolto la domanda, sospendendo il pagamento della bolletta in questione e ordinando alla società convenuta di calcolare il consumo idrico dell'attore, riferito al periodo considerato, con la tariffa precedentemente m vigore, in quanto ha ritenuto l'aumento tariffario privo di giustificazione a fronte della non eccellente qualità dell'acqua erogata, della scarsa diligenza della concessionaria nella manutenzione delle condotte e dell'esigenza che l'onere economico per un servizio di così elevata importanza sociale non sia eccessivamente gravoso per l'utenza.
Ricorre per cassazione la S.p.A. Napoletana Gas sulla base di due motivi, entrambi attinenti alla giurisdizione, ai quali F. D'O.replica con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie.

Motivi della decisione. Con il primo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 20.3.1865 n..2248 All. E, con riferimento all'art. 360, comma I, cod. civ. - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Premesso che la determinazione delle tariffe idriche segue un complesso ed articolato procedimento amministrativo avente inizio con la determinazione della struttura tariffaria da parte del concessionario del servizio e avente termine con il provvedimento dell'U.P.I.C.A. (succeduto al Comitato Provinciale Prezzi in virtù del D.P.R. 20.4.1994 n. 3377) di approvazione delle tariffe proposte, si deduce che, rispetto a tale procedimento, l'interesse dell'utente (ed in generale dei terzi) ad una corretta e regolare determinazione delle tariffe del servizio non assurge al rango di diritto soggettivo ma ha natura e consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che la cognizione sulla domanda dell'attore diretta a contestare la legittimità di detta determinazione doveva ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360 n. 5 stesso codice, lamentandosi che sulla detta eccezione di difetto di giurisdizione il giudice a quo si sia limitato all'affermazione della sua infondatezza senza fornire nessuna motivazione.
Le censure non meritano accoglimento.
Quanto alla seconda deve osservarsi che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudici anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, per cui l'omesso od insufficiente esame, da parte ditale giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla giurisdizione, come pure l'eventuale contraddittorietà della motivazione al riguardo, sono del tutto irrilevanti (v., tra le altre, sent. n. 79/99).
Quanto al primo motivo, occorre ricordare che oggetto del contendere era, nel caso di specie, la pretesa della società ricorrente, estrinsecatasi nella emissione di una bolletta-fattura relativa al mese di ottobre 1997, di far pagare al D'O.un certo importo quale corrispettivo per l'erogazione dell'acqua, pretesa che il D'O.riteneva eccessiva, sia pure contestando l'applicazione di un recente aumento delle tariffe in quanto non giustificato, a suo modo di vedere, dalla qualità del servizio prestato.
Non v'è dubbio, allora, che la controversia inerisse al rapporto privatistico di utenza e che solo indirettamente coinvolgesse la questione dell'incremento tariffario.
Orbene, queste Sezioni Unite hanno avuto più volte occasione di insegnare che, mentre in materia di tariffe - trovando queste fondamento in atti amministrativi generali di fronte ai quali la posizione dei privati che li impugnano non può che essere di interesse legittimo la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in tema di contratti di somministrazione di pubblici servizi, qualora l'utente contesti il diritto del concessionario o gestore di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, la relativa controversia, quand'anche vengano indirettamente in discussione questioni tariffarie, spetta alla cognizione del giudice ordinario, avendo essa ad oggetto diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo tale giudice verificare incidentalmente, se necessario, ai finì di una loro eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. E, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'Autorità determinativi o modificativi delle tariffe (v., ex plurimis , sent. 111/89, 10383/93, 253/99, 402/99, 3 87/99, 384/2000).
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.

PQM

La Corte a sezioni unite
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.


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