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Giurisprudenza 2001 Corte di Cassazione sez. I civ. - sentenza 21 febbraio 2001 n. 2494

Svolgimento del processo. Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale in data 26 maggio 1997, contestava a L. L., al quale il verbale veniva notificato il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente contestata perché l'agente addetto al controllo dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocità.
Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di accertamento.
Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria.
Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva l'opposizione, affermando che l'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di accertamenti compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della contestazione successiva al momento della violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari, intendendosi tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la norma non esimerebbe gli accertatori dal predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata della violazione. Nel caso di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio, la mancanza di contestazione immediata viziava l'accertamento.
Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile 1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria, dichiarando di non insistere nel primo motivo.

Motivi della decisione. Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art.5 del d.lgsv.30 aprile 1992 n.285 , la nullità del procedimento e l'omessa motivazione in tema di proponibilità immediata del ricorso al Pretore.

Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n.366 del 1994, 255 e 311 del 1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 del codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza manchi ogni motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità dell'opposizione.

Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la stessa parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare l'ammissibilità dell'opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua inammissibilità.

Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore, in mancanza di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve osservarsi quanto segue.

L'art.203 del codice della strada approvato con il d.lgsv.30 aprile 1992, n.285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art.196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione".

Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art.203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.17 della legge n.689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".

A norma dell'art.204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art.205 dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui agli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981.

Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada del 1959 (sentenza n.255 del 1994; 311 del 1994 e 437 del 1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria.

In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo a norma dell'art.203, comma 3, del codice della strada - in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale - essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, la disposizione dell'art.205 del codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento (Cass.3 febbraio 1999, n.898; 22 gennaio 1999, n.574; 7 novembre 1998, n.11244; 21 agosto 1998, n.8310).

Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al riguardo con il motivo sono infondati.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art.14 della legge n.689 del 1981, degli artt.200 e 201 del d.lgsv.30 aprile 1992, n.495, dell'art. 384 del D.P.R.n.495 del 1992.

Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per non essere stata rispettata la normativa che impone la regola della contestazione immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art.14 della legge n.689 del 1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento.

Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del codice della strada, nel disposto dell'art.200, il quale stabilisce che solo "quando è possibile" la violazione deve essere contestata immediatamente, nonché nel disposto dellàrt.384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto nella fattispecie in questione.

Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, cosicché il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa, infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lettera, né dalla sua ratio, che non implica che l'utilizzo dell'autovelox debba essere accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti.

Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.

Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la sua più recente giurisprudenza (Cass.2 agosto 2000, n.10107; 3 aprile 2000, n.4010; 18 giugno 1999, n.6123), la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art.14 della legge n.689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e 201 del nuovo codice della strada.

Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt.200 e 201 di detto codice.

L'art.200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art.201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale devono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art.14 della legge n.689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.

Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art.14 della legge n.689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sita stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass.11 settembre 1999, n.9695; 17 gennaio 1998, n.377; 2 luglio 1997, n.5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento.

Va pertanto confermato il principio, enunciato da questa Corte con la citata sentenza 18 giugno 1999, n.6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art.384 del Regolamento appresso indicate - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.

Ciò premesso, va osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte, mutando un precedente indirizzo, ha ritenuto il principio applicabile anche in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo ("autovelox"), ritenendo necessario che, in mancanza di contestazione immediata della violazione, nel verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass.3 aprile 2000, n.4010; 5 novembre 1999, n.12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.

Questo Collegio, sulla base delle considerazioni che precedono circa la disciplina dettata dagli artt.200 e 201 del vigente codice della strada in materia di contestazione della violazione di norme in esso contenute, ritiene di dovere confermare tale indirizzo, con le precisazioni che seguono.

L'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata.

Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità di contestazione immediata. Tali sono l' "attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa"; il "sorpasso in curva"; l' "accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto"; l' "accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo".

Parimenti, in materia di "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento", sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaraia circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento", restando salva, in tali casi solo l'impugnazione - nei modi di legge - del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità.

Lascia invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore ipotesi prevista dall'art.384, in relazione ad apparecchiature diverse dalle precedenti, di impossibilità di contestazione immediata, per essere stato il veicolo "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari", ovvero per la impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità" (art.384, lett.a).

Peraltro, sulla base di quanto già affermato con la sentenza n.12330 del 1999 di questa Corte, la "impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari", va valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione, quale risultante dalla motivazione che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle più sopra menzionate, deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione della mancata contestazione immediata.

Non possono infatti censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, e dovendosi ritenere che l'art.384, prevedendo tra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox", la "impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari", tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere tra i casi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox", tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo.

Ciò tenuto conto che nessuna norma impone all'Amministrazione l'obbligatorio impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, del dispiegamento di una pluralità di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso e spesso impraticabile o rischioso per la pubblica utilità il valido accertamento di violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo per la vita delle persone, legittimamente accertabili con il corretto uso della moderna tecnologia.

Sulla base dei principi sopra esposti, avendo la sentenza impugnata ritenuto, in contrasto con essi, che "il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata al trasgressore", va cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Reggio Emilia (legge 16 giugno 1998, n.188, in relazione al d.lgsv.19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del d.lgsv.30 dicembre 1999, n.507, che attribuisce al Giudice di Pace competenze in materia di opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c.

PQM

La Corte di Cassazione Rigetta il primo motivo. Accoglie per quanto di ragione il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio Emilia.


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