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Giurisprudenza 2001 Corte di Cassazione sez. V penale - sentenza 5 febbraio 2001 n. 4844

Ritenuto in fatto. A.M. è stato condannato con sentenza in data 19/2/1999 del Tribunale di Napoli alla pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 12 legge 197/91, per avere, al fine di trarne profitto, acquisito e indebitamente utilizzato, non essendone titolare, la tessera Viacard 671330980, provento di rapina consumata in Napoli ai danni di R.A.
Su impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata del 21/12/1999, confermava la decisione. Ricorrono per cassazione i difensori dell'A.M. deducendo, con un unico motivo, la nullità del giudizio per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché mancata assunzione di prove decisive ex art. 606 cpp. Contestano i ricorrenti che la Corte aveva erroneamente ritenuta la legge n. 197/91 norma speciale rispetto all'art. 648 C.P., senza considerare la giurisprudenza di legittimità sul punto, atteso che la fattispecie prevista dal codice penale conteneva un elemento specializzante, costituito dalla provenienza da delitto del denaro e delle altre cose acquistate, ricevute od occultate. In ogni caso la tessera Viacard, essendo prepagata e non nominativa non rientrava nella previsione normativa della legge n. 197/91.
Lamentano, poi, che non era stata offerta la prova che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'origine delittuosa della provenienza della tessera e che l'avesse trasferita nella propria disponibilità. A tal fine, lamentano che non erano state ammesse, ex art. 507 cpp., prove decisive (esame di teste a discarico ed esame dell'imputato) ai fini della decisione. Inoltre, durante il giudizio di primo grado, l'imputato era rimasto senza difensore di fiducia, in quanto era stata disattesa una sua certificazione medica, per cui doveva considerarsi giustificata la mancata presenza dell'imputato e il suo mancato esame e l'irritualità delle acquisizioni probatorie.
Concludevano per l'annullamento della sentenza.

Considerato in diritto. 1. In appello, il difensore dell'imputato si era limitato a prospettare, quale unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 12, legge n. 197/91, lamentando che i giudici di prime cure non avevano tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'art. 648 C.P., era norma speciale rispetto a quella contestata, in quanto ai sensi dell'art. 15 C.P., sussisteva l'elemento specializzante della provenienza da delitto del possesso della carta di credito. In particolare, la Viacard, essendo tessera autostradale a scalare, prepagata e non nominativa, non poteva rientrare nelle categorie disciplinate dalla legge n. 197/91. Inoltre, genericamente, si lamentava la mancanza della prova che l'imputato fosse consapevole dell'origine delittuosa della tessera Viacard. Veniva, quindi, richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cpp., per interrogare l'imputato.

2. Pertanto, la deduzione di presunte nullità processuali e di irritualità delle acquisizioni probatorie, non essendo state oggetto di impugnazione in appello, sono inammissibili. Inoltre, la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. Un., 24/1/1996, Panigoni).
Quindi, è indubbio che, non può essere sindacata in questa sede la decisione del tribunale che aveva ritenuto non sussistente l'impedimento del codifensore e non l'assenza dell'altro difensore di fiducia, in carenza di impugnazione specifica sul punto ed ingiustificata anche l'assenza dell'imputato al dibattimento, nel quale avrebbe potuto rendere la propria versione dei fatti e le proprie giustificazioni. Inoltre, in quella sede il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quelli di fiducia, aveva espressamente rinunziato all'esame dell'imputato e, quindi, alla richiesta ex art. 603 cpp.

3. Di conseguenza, è rimasta accertata, essendo stata sindacata la sentenza di primo grado solo con riguardo alla erronea qualificazione del reato contestato, la responsabilità dell'A.M., colto nell'atto in cui utilizzava la tessera Viacard (facente parte di una spedizione di tessere per centinaia di milioni, effettuata dalla Autostrade S.p.A e oggetto di rapina), non avendo offerto alcuna prova in ordine alla legittima provenienza della stessa.

4. Nel merito, ritiene la Corte che l'esame delle due figure delittuose (art. 648 C.P. e 12, legge n. 197/91), non possa essere condotto semplicemente sulla base di una comparazione generica, dando esplicita prevalenza all'oggetto materiale dei due reati: denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nell'art. 648 C.P. e, più specificamente, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nell'ipotesi dell'art. 12, legge n. 197/91.
Infatti, una valutazione basata solamente sulla ritenuta diversità dell'oggetto materiale dei due reati, ha condotto a soluzioni contrapposte, pervenendosi a ritenere non solo il carattere speciale dell'art. 648 C.P. (Cass. II, 19/9/1997, Paissan; Sez. II, 3/5/1999, Leone), ovvero quello dell'art. 12 (Cass. II, 9/4/1999, Ramon), ma addirittura ad escludere qualsiasi rapporto di specialità, considerandosi le due fattispecie autonome, in quanto la legge n. 197/91, avrebbe regolamentato situazioni di fatto che, diversamente, sarebbero rimaste prive di sanzione penale. In tal modo si è data rilevanza, solo alla provenienza da qualsiasi delitto ovvero indebita (senza diritto) del suddetto oggetto delle due norme incriminatrici, nonché ad un ulteriore elemento, costituito dalla carta di credito e dagli altri documenti, che renderebbero specifica l'ipotesi dell'art. 12.

5. Va, invece, considerato che le condotte prese in considerazione dalle due norme non sono completamente sovrapponibili, come sembra venga normalmente ritenuto. L'art. 648 C.P., punisce l'acquisizione di fatto, la ricezione o l'occultamento di cose di provenienza delittuosa, laddove la legge n. 197/91 contiene ipotesi similari solo con riferimento al possesso e all'acquisizione di carte di credito e di documenti di provenienza illecita (riconducibili, latu sensu alle ipotesi previste dal codice penale), mentre allarga la tutela all'utilizzazione senza diritto di tali oggetti, ovvero alla loro falsificazione o alterazione o cessione, nelle quali la provenienza si presenta indifferente.

6. Risulta, pertanto, evidente che le due norme incriminatrici, più che elementi sovrapponibili, contengano ognuna elementi comuni, elementi specializzanti ed elementi generici, per cui tra le stesse debba rinvenirsi un rapporto di specialità reciproco, in quanto la comparazione tra le due norme dimostra che nessuna delle due può ritenersi generale o speciale rispetto all'altra, ma entrambe sono, allo stesso tempo, generali o speciali.
Infatti, entrambe le norme accanto ad un nucleo comune costituito da una condotta dell'agente volta all'acquisizione (anche nelle forme similari della ricezione e dell'acquisto), presentano elementi specializzanti dell'oggetto materiale del reato, costituito nell'ipotesi delittuosa dell'art. 648 C.P., dalla provenienza delittuosa del denaro o di altre cose e, in quella di cui all'art. 12 della legge n. 197/91, della carta di credito, di pagamento ovvero di documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. In tal modo è possibile ritenere che tra le due fattispecie di reato sussista una relazione di specialità reciproca in considerazione della parziale coincidenza tra gli interessi protetti, in quanto se nella ricettazione viene tutelata anche l'inviolabilità del patrimonio altrui, anche nell'uso indebito dei documenti rappresentativi vengono garantiti, in via primaria, gli interessi patrimoniali sottostanti. Inoltre, oltre alla protezione diretta dei titolari, la sfera di protezione, nelle ulteriori ipotesi dell'art. 12, della loro falsificazione o alterazione ovvero del loro possesso, cessione o acquisizione, la tutela si allarga «all'interesse pubblico affinché il sistema finanziario non venga utilizzato a fini di riciclaggio nonché quello di salvaguardare, ad un tempo, la fede pubblica» (Cass. Sez. V, 9/4/1999, Sorgente).

7. Ne deriva che, in tale ipotesi di specialità bilaterale, l'individuazione della norma applicabile - secondo un principio datato, ma tuttora applicabile (Cass. Sez. Un., 24/4/1976, Cadinu) - va operata sempre sulla base dell'art. 15 C.P., avendo riguardo al criterio della maggiore specialità, per cui va attribuita la prevalenza all'elemento specializzante più conforme e idoneo alle esigenze di tutela delle fattispecie legali in raffronto.

8. È, perciò, evidente che nella specie, la norma speciale applicabile era quella dell'art. 12 legge n. 197/91, in quanto all'imputato era stato contestato di avere acquisito (elemento materiale comune con l'ipotesi di cui all'art. 648 C.P.) e indebitamente utilizzata, non essendone titolare, una tessera Viacard (elemento specializzante rispetto all'ipotesi ordinaria della ricettazione) e, quindi, una situazione di fatto estranea all'impianto normativo del codice.

PQM

Rigetta il ricorso.


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