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Giurisprudenza 2000 TAR Abruzzo-Pescara - sentenza 23 febbraio 2001 n. 199

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione; Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni; Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2001 il consigliere Michele Eliantonio; Uditi l'avv. Duilio Crisci - su delega dell'avv. Giovanni Legnini - per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Massimo Lucci per l'Amministrazione resistente;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con l'atto impugnato il Provveditore agli studi di Chieti ha escluso la ricorrente dal concorso a titoli per l'accesso a posti di ruolo relativi al profilo professionale di collaboratore scolastico;
Rilevato che con il ricorso in esame l'interessata si è, tra l'altro, lamentata del fatto che il Ministero non avrebbe potuto disporre tale esclusione in quanto era in possesso dei previsti requisiti di legge ed ha nella sostanza rivendicato il suo diritto al lavoro;
Rilevato che - come il giudice della giurisdizione ha recentemente avuto modo di precisare (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 23 novembre 2000, n. 1203) - nel sistema di reclutamento basato su graduatorie formate in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto che chiede l'inserzione nelle medesime fa valere il suo diritto al lavoro, per cui le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario in base al disposto dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dell'art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 2907 del codice civile;
Rilevato che nel caso di specie la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore scolastico viene disposta mediante il sistema di graduatorie formate secondo criteri fissi e prestabiliti, con inserimento a domanda e che con il gravame la ricorrente nella sostanza si è lamentata della lesione del suo diritto al lavoro;
Considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta e che, pertanto, il ricorso in esame appare inammissibile;
Considerato che sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso specificato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


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