copertina  |   giurisprudenza  |   legislazione  |   documenti  |   link  |   studi legali  |   ricerche    

Giurisprudenza 2000 TAR Campania-Napoli sentenza 26 febbraio 2001 n. 900

Fatto. Con atto notificato l'11/14 novembre 1995, depositato il 12.12.95 la sig.ra Maresca ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Centrale BB.AA.AA. del 26.5.1995 recante annullamento dell'autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 rilasciata in data 24.3.1995 per la sistemazione del fondo all'uso agricolo in Anacapri - Via Nuova del Foro - località Materita - Fol. 5 part. 273/B, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero intimato.
Non risulta costituito il Comune di Anacapri.

Diritto. Il ricorso è fondato.
1) Gioverà premettere che con determinazione N. 4475 del 24.3.1995 rilasciata ex art., 7 L. n. 1497/1939 l'Amministrazione comunale autorizzava, l'esecuzione dei lavori per "la sistemazione del fondo per rendere lo stesso adatto all'uso agricolo".
L'Amministrazione ministeriale, con provvedimento dirigenziale del 26.5.1995, annullava detta autorizzazione, ritenendola viziata da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché data in contrasto con l'art. 82 III comma - DPR 616/1977 e con l'art. 1 quinquies L. 431/1985.
2) Contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione ministeriale, l'autorizzazione comunale risulta essere stata adottata con una diffusa motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la civica Amministrazione a ritenere le opere de quo compatibili con il vincolo posto a tutela dei valori della zona. E' dato leggere, infatti, nel parere della c.e.c.i., tra l'altro, che:
- "………..l'intervento richiesto consiste nella sistemazione del fondo ad uso agricolo, ubicato in zona periferica……..l'intervento comporterà la modifica altimetrica degli attuali terrazzamenti in modo da ottenerne due più ampi sfalsati, tra di loro, di mt. 2,50…….che sono necessarie opere di riempimento con riporto di terreno vegetale opportunamente contenuto e delimitato da murature di pietrame calcareo a faccia vista;……. le dette opere non intercetteranno particolari visuali panoramiche né comporteranno alcuna turbativa ambientale, anche in considerazione della futura destinazione agricola del fondo…..".
- le opere in questione non sono in contrasto con la normativa vincolistica ex L. n. 431/85, giusta indicazione desumibile dal raffronto con numerose autorizzazioni assentite dal Ministero ed ivi, specificamente richiamate.
Il provvedimento ministeriale è dell'avviso, invece, che l'autorizzazione "qualora attuata, comporterebbe l'alterazione di tratti paesaggistici della località protetta".
Orbene, ponendo a raffronto le due valutazioni, è agevole constatare che trattasi non già di due accertamenti di fatto in contraddizione, quanto piuttosto di due diversi ed opposti apprezzamenti, sulla base di autonome valutazioni tecnico discrezionali in ordine all'incidenza dell'opera sui valori paesaggistici tutelati: ciò equivale a configurare, nell'intervento statale, un sindacato di merito sull'operato dell'organo sub regionale delegato. Poiché per giurisprudenza consolidata, il potere di annullamento dì ufficio del nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall'organo regionale o subregionale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità sull'operato delle Amministrazioni delegate, deve ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso sotto i profili evidenziati.
A ciò aggiungasi che, nella specie, è il provvedimento impugnato che non esplicita le ragioni per le quali una diversa riconfigurazione del terreno, con modifiche delle quote per renderlo adatto all'uso agricolo, in zona periferica e tale da non intercettare particolari visuali panoramiche, non poteva essere assentita (Cons. St. Sez. VI - 22 febbraio 1995 n. 207).
Può concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Stimasi equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Torna all'inizio