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LEGISLAZIONE 2000 Ministero di Giustizia decreto 4 agosto 2000 n. 261 - regolamento recante nuove modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica concorso per uditore giudiziario (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
...Omissis...
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1 giugno 1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".

Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1 giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficolta'; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi' conseguito si forma la graduatoria di merito".

Art. 3.
1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa";
b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3, secondo periodo";
c) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficolta' in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui e' suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6".

Art. 4.
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".

Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalita' atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilita', alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono aggiunte le seguenti: "di tale adempimento e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
c) il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".

Art. 6.
1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e";
b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione puo' suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";
c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero";
d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede";
e) al comma 4, le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite dalle parole "tempestivamente";
f) al comma 6, la parola "trenta" e' sostituita dalla parola "novanta";
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le necessita' di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unita' di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.";
h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e l'aggiornamento".

Art. 7.
1. Il capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Capo II - Disposizioni finali - Art. 9 (Archivio dei quesiti). - 1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.".

Art. 8.
1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo di cui all'allegato A del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Quesito:
a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:
Risposte:
1) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge;
2) deve essere motivato, ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa;
3) deve essere motivato solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;
4) deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di necessita' indicati nel provvedimento stesso.".

Art. 9.
1. L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, recante la tabella dei punteggi, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.


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