LEGISLAZIONE 2000 Legge 29 settembre 2000 n. 300 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali
elaborati in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione
sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27
settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di
detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre
1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2000)
omissis ...
Articolo 1. Ratifica di Atti internazionali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti
internazionali elaborati in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione
europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a
Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l’interpretazione in via
pre-giudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di
detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre
1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione Ocse
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997.
Articolo 2. Entrata in vigore sul piano internazionale.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati
nell’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
Articolo 3. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri.
1. Dopo l’articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:
Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 316, da
317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri
della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e
agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o
privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a
quelle dei funzionari o agentidelle Comunità europee; 4) ai membri e agli
addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione
europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle
persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali,
qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico
servizio negli altri casi.
Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se
commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a tale prezzo. Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis,
secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa
non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un
valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a
quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o
all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo
322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il
giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i
beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del
reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
reato". 2. Dopo l’articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:
Art. 640-quater. - (Applicabilità dell’articolo 322-ter). - Nei casi di cui
agli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma,
con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell’articolo 322-ter".
Articolo 4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
1. Dopo l’articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:
Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). -
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque
mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute,
consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente
percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila
si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito".
Articolo 5. Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale.
1. All’articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno
Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee,
di uno Stato estero".
2. All’articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di
uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità
europee, di uno Stato estero".
Articolo 6. Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale.
1. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è
inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la
seguente: ", 322-bis".
2. All’articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è
inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la
seguente: ", 322-bis".
Articolo 7. Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati
doganali.
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 295 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente: Per gli stessi
delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare
dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e
ottocentomila".
Articolo 8. Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
1. Al primo e al quarto comma dell’articolo 295-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette
milioni settecentoquarantacinquemila".
Articolo 9. Modifica all' articolo 297 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
1. All’articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono
sostituite dalle seguenti: lire ventitre milioni duecentotrentacinquemila".
Articolo 10. Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di
frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898, come sostituito dall’articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni
settecentoquarantacinquemila".
Articolo 11. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad
oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in
relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero
1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice
penale; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei
reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo sesto
del libro secondo del codice penale c) prevedere la responsabilità in
relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che
siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se
alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979,
dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n.95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490. e) prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma
sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro
interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza
delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa
possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere
l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente
comma nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse
proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell’alinea del
presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi
stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si
tenga conto anche dell’ammontare dei proventi del reato e delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente, prevedendo altresì che, nei casi di
particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire
venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre
l’esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti
rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo
comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del
prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi
di particolare gravità, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello
stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
3) interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale
nomina di altro soggetto per l’esercizio vicario della medesima quando la
prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4)
divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5)
esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed
eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di
pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m)
prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g),i) e l) si
applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in
relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente
articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla
lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l’applicabilità di una
o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell’adozione da
parte dei soggetti di cui all’alinea del presente comma di comportamenti idonei
ad assicurare un’efficace riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa
realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono
applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti
richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti
inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui alle
lettere l) e n) e, nei casi più gravi, l’applicazione di una o più delle
sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti
dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione;
prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell’ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state
applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o); q) prevedere che le
sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice
competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della
responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice
di procedura penale, assicurando l’effettiva partecipazione e difesa degli enti
nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni
amministrative di cui alle lettere g),i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che
l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
s) prevedere l’istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato di un’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
irrogate nei confronti dei soggetti di cui all’alinea del presente comma; t)
prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o
dell’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma, nei confronti
dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a
quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o
dall’associazione o dall’ente, con particolari modalità di liquidazione della
quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può
essere esercitato e prevedere, ferma restando l’azione di risarcimento di cui
alla lettera v) e z), che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo
valore come risultante dalle norme degli articoli 2289, secondo comma, e 2437
del Codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver
luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal
caso il recedente, ove non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera l), numero
3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti
hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere
delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie
per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli
oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione della presente lettera
si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed
arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia; u) prevedere che l’azione sociale di responsabilità nei confronti
degli amministratori delle persone giuridiche private e delle società, di cui
sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall’assemblea con voto
favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo
sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri
casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione
dell’azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento
del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all’alinea del
presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla
dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che
ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno
subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge
funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita,
anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni. z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera s) si
applicano anche nell’ipotesi in cui l’azione di risarcimento del danno è
proposta contro l’azionista, il socio o l’associato ai soggetti di cui
all’alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche
indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato
l’accertamento della responsabilità dell’ente.
2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti
forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici
che esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di
cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato,
nonché le norme di carattere transitorio.
Articolo 12. Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da
parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità
con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di
giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale
sull’interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all’articolo 1 della
presente legge, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte
di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un
giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all’interpretazione della citata
Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale
reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza; b)
adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento
eventualmente necessarie.
Articolo 13. Autorità responsabile.
1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali è
designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all’articolo 11
della Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17
dicembre 1997.
Articolo 14. Esercizio delle deleghe.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta
giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio delle deleghe. Le
Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del
parere.
Articolo 15. Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale, introdotto
dal comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi
previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati
...Omissis...
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