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Collegati alla finanziaria (disegni di legge)
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I disegni di legge che il Governo presenta insieme ai disegni di legge
finanziaria e di bilancio costituiscono, insieme
a questi, la c.d. manovra di bilancio. I disegni di legge collegati affrontano
normalmente questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e vengono
esaminati ciascuno dalla commissione competente per materia ovvero, se
hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio).
Sono «collegati» sia temporalmente, perchè sono presentati
insieme alla finanziaria, sia funzionalmente, perchè sono considerati
determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi
di politica economica.
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Commissioni
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Le Commissioni permanenti sono costituite in modo da rispecchiare la consistenza
numerica dei Gruppi e sono delle piccole assemblee che riproducono in scala
ridotta la composizione dell'Assemblea; sono tredici ed hanno competenza
nelle materie per ciascuna indicate:
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1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione;
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2ª Giustizia;
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3ª Affari esteri, emigrazione;
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4ª Difesa;
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5ª Programmazione economica, bilancio;
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6ª Finanze e tesoro;
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7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport;
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8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
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9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
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10ª Industria, commercio, turismo;
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11ª Lavoro, previdenza sociale;
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12ª Igiene e sanità;
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13ª Territorio, ambiente, beni ambientali.
Con eguali criteri vengono formate le Commissioni d'inchiesta su
materie di pubblico interesse, le Commissioni speciali, costituite, su
decisione dell'Assemblea, per l'esame di particolari disegni di legge nonchè
- d'intesa con la Camera dei deputati - le Commissioni bicamerali d'inchiesta
e di indirizzo e vigilanza.
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Conferenza dei Capigruppo
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Ogni Gruppo elegge un proprio presidente ed un ufficio
di presidenza. I presidenti dei Gruppi parlamentari, riuniti in apposita
«conferenza» insieme ai Vice Presidenti del Senato, coadiuvano
il Presidente nell'organizzazione dei lavori mediante la predisposizione
di programmi bimestrali e di calendari normalmente mensili.
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Congedo
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I Senatori che non possono partecipare ai lavori del Senato devono chiedere
congedo al Presidente, il quale ne dà comunicazione all'Assemblea
al principio di ogni seduta. I Senatori in congedo e quelli assenti per
incarico avuto dal Senato, ovvero per la loro carica di Ministri, non sono
computati ai fini del numero legale.
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Consiglio di Presidenza
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Dopo aver eletto il Presidente, l'Assemblea procede, nella seduta successiva,
all'elezione di quattro Vice Presidenti (che sostituiscono a turno il Presidente
nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza), di tre
Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna
e alle spese del Senato) e di otto (il numero può aumentare per
rappresentare tutti i gruppi parlamentari) Segretari (che coadiuvano il
Presidente nelle sedute, dando lettura dei testi legislativi, verificando
i risultati delle votazioni, sovraintendendo ai resoconti delle sedute
e così via). I Vice Presidenti, i Questori e i Segretari costituiscono,
sotto la presidenza del Presidente del Senato, il Consiglio di Presidenza,
cui spettano i massimi poteri deliberativi in materia amministrativa e
disciplinare. Il Consiglio di Presidenza nomina, tra l'altro, il Segretario
generale del Senato, dal quale dipendono tutti gli uffici del Senato.
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Convocazione a domicilio
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Si ha quando il Presidente toglie l'ultima seduta che precede un periodo
di aggiornamento senza stabilire la data, l'ora e l'ordine del giorno di
quella successiva, ma avvertendo che i Senatori saranno convocati a domicilio.
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Coordinamento
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Può accadere, soprattutto nell'esame di disegni di legge particolarmente
complessi o contrastati, che alcune delle disposizioni approvate appaiano
in contrasto fra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. In tal
caso, prima della votazione finale, la Commissione è incaricata
di elaborare le opportune proposte di coordinamento, sulle quali l'Assemblea
delibera prima di votare il disegno di legge nel suo complesso. Analoga
procedura è prevista nel caso in cui nel testo del disegno di legge
siano stati introdotti molteplici emendamenti.
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Copertura finanziaria
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La Costituzione stabilisce che ogni legge che comporti nuove o maggiori
spese rispetto a quelle previste nella legge di bilancio deve indicare
i mezzi per farvi fronte. È questa la cosiddetta «copertura
finanziaria».
D
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Ddl
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Vedi disegno di legge.
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Decreto-legge
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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è assegnato
contemporaneamente alla Commissione competente per il merito e alla 1ª
Commissione (Affari costituzionali). Quest'ultima ha il compito di dare
un parere sui presupposti di necessità e urgenza richiesti dalla
Costituzione e sui requisiti previsti dalla legislazione vigente. Se il
parere è contrario, o se una minoranza qualificata lo richiede,
esso viene sottoposto all'Assemblea che, dopo un dibattito limitato, si
pronuncia sulla sussistenza dei requisiti o dei presupposti. Se l'Assemblea
non ritiene sussistenti tali requisiti e presupposti, il disegno di legge
di conversione si intende respinto (e il decreto-legge decade). Qualora,
invece, l'Assemblea si pronunci per la sussistenza dei requisiti e dei
presupposti, si riprende il procedimento di approvazione del disegno di
legge, secondo gli schemi ordinari (esame della Commissione competente
sul merito, esame dell'Assemblea, votazione), salvo la maggiore brevità
dei termini.
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Dichiarazione di voto
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Prima di ogni votazione (se il Regolamento non prescrive esclusioni o limitazioni
della discussione), un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può
fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo medesimo, per non più
di 10 minuti (eguale facoltà hanno i Senatori - purchè siano
in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo - che
intendono dissociarsi dalle posizioni del proprio gruppo). Diversi sono
gli annunci di voto che, prima di ogni votazione per alzata di mano, ciascun
Senatore può fare, dichiarando soltanto se è favorevole o
contrario, oppure se si astiene, ma senza specificare i motivi che lo hanno
indotto nella sua determinazione.
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Discussione
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La discussione sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno è
diretta dal Presidente e i Senatori che intendono prendere la parola si
iscrivono a parlare, di norma entro il giorno precedente l'inizio della
discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. I Senatori devono
parlare dal proprio seggio, in piedi, e nessuno può intervenire
più di una volta nel corso della stessa discussione (salvo che per
ipotesi molto particolari, come la dissociazione dalla posizione del Gruppo:
v. dichiarazione di voto). Nessun discorso
può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra
seduta.
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Discussione generale
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L'esame dei disegni di legge ha inizio con la discussione generale, che
si riferisce alla finalità delle norme sottoposte al Senato, viste
e considerate nel loro complesso.
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Disegno di legge
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Testo normativo redatto in articoli proposto all'approvazione del Senato,
presentato da senatori, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori,
da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL). Alla Camera invece viene così indicato un progetto
di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta
di legge che è di altra iniziativa. I disegni di legge (spesso
abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei
deputati, sono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile,
e di essi è fatta menzione nell'ordine del giorno generale del Senato.
Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in Aula
accompagnati da una relazione e quivi costituiscono oggetto anzitutto di
una discussione generale, quindi di un esame articolo per articolo, con
i relativi emendamenti, e da ultimo di una votazione finale.
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Dispositivo elettronico di voto
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È costituito da terminali di voto collocati sopra il seggio di ciascun
senatore, terminali collegati a un'unità centrale. Ciascun senatore
deve inserire nel terminale la propria tessera; essendo la tessera perforata,
il terminale identifica il senatore che si è seduto a quel seggio.
Per votare occorre premere uno dei tre tasti del terminale di voto che
corrispondono, rispettivamente, al voto favorevole, al voto contrario e
all'astensione. Alla pressione del tasto nelle votazioni palesi, si accende
una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione).
Dopo che il Presidente ha dichiarata chiusa la votazione, i voti vengono
automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in
pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi
su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente.
I singoli voti sono altresì esposti luminosamente in due tabelloni
laterali che riproducono la pianta dell'Assemblea. Ovviamente, nelle votazioni
a scrutinio segreto si accendono solo lampadine gialle dei singoli terminali
di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità
centrale fornisce soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei
votanti.
E
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Emendamento
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Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea (e, nella
fase precedente, all'esame della Commissione). Essi sono presentati per
iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno
di legge in sede referente o dal Governo e sono stampati e distribuiti
in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono
proponibili (se non sono cioè estranei alla materia) e ammissibili
(se non contrastano cioè con deliberazioni già adottate dal
Senato, nel corso della discussione o se non sono privi di ogni reale portata
modificativa). Nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede
da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo, giungendo,
via via, a quelli da esso meno distanti. Possono essere presentati anche
emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere
votati prima dell'emendamento stesso.
F
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Fatto personale
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Un Senatore che si sia sentito censurare nella propria condotta o attribuire
fatti non veri od opinioni contrarie a quelle da lui espresse, può
domandare la parola per fatto personale e - se il Presidente ne ravvisa
la sussistenza - svolgere in fine di seduta i rilievi del caso. Colui che
ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà
di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole
da lui pronunziate. È da ricordare altresì che quando, nel
corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano
la sua onorabilità può chiedere al Presidente la nomina di
una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
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Fiducia
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La mozione di fiducia o di sfiducia al Governo deve essere motivata e sottoposta
a votazione per appello nominale. La mozione di fiducia deve essere sottoscritta
almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima
di tre giorni dalla sua presentazione. Il Governo può poi legare
la propria permanenza in carica all'approvazione di un testo, ponendo la
«questione» di fiducia sulla relativa votazione. La questione
di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione
del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento
interno delle Camere.
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Finanziaria
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La legge di approvazione del bilancio - a norma dell'articolo
81 della Costituzione - non può stabilire nuovi tributi e nuove
spese. Peraltro, insieme alla legge di bilancio, viene discusso un altro
documento, chiamato «legge finanziaria», che introduce innovazioni
normative in materia di entrate e di spese e fissa il tetto massimo dell'indebitamento
dello Stato. La legge finanziaria, che deve essere approvata da ciascuna
delle due Camere prima della legge di bilancio, ha grande importanza politica
poichè in essa - e nei disegni di legge ad essa collegati - si concentra
ogni anno la manovra economica destinata a governare il Paese.
G
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Giunta per il Regolamento
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E' composta di dieci senatori (la composizione può essere integrata
con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività)
ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. Spetta ad essa
l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento
ed il parere su questioni di interpretazione del Regolamento sottoposte
dal Presidente del Senato.
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Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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E' composta di ventitrè Senatori e procede alla verifica dei titoli
di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
o di incompatibilità. Spetta ad essa, inoltre, l'esame delle domande
di autorizzazione all'arresto nei confronti di senatori e sulle domande
di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi
in cui la competenza spetta al Senato.
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Giunta per gli affari delle Comunità Europee
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E' composta di ventiquattro senatori ed ha competenza generale sulle materie
direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità
europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
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Governo
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Tutti i membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato
(ma non di votare, se non sono Senatori) e tale diritto diviene obbligo
se ne sono richiesti dall'Assemblea. Essi siedono in un apposito banco
posto sotto il banco della Presidenza e hanno facoltà di parlare
ogni volta che lo richiedano. Nella discussione dei disegni di legge, il
rappresentante del Governo replica, alla fine della discussione generale,
agli oratori in essa intervenuti ed esprime il suo parere circa gli ordini
del giorno e gli emendamenti.
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Gruppi parlamentari
-
I Gruppi parlamentari riuniscono i senatori in base alla loro appartenenza
politica ed hanno un ruolo di grande rilevanza nella vita del Senato. Tutti
i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare; i senatori che
non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un particolare Gruppo, formano
il Gruppo misto. Ogni Gruppo deve essere composto di almeno dieci senatori.
Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi
con meno di dieci iscritti.
I
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Immunità
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La libertà e l'indipendenza del Senato sono tutelate, al pari di
quelle della Camera dei deputati, con particolari immunità che si
riferiscono sia alla sua sede (nella quale la forza pubblica non può
entrare senza autorizzazione del Presidente) che ai suoi membri. Questi,
come prescritto dalla Costituzione, «non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni», nè essere arrestati (salvo che in presenza
di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato
per il quale sia obbligatorio l'arresto) o essere sottoposti ad altri atti
limitativi della libertà personale (come perquisizioni, intercettazioni
telefoniche, sequestro di corrispondenza), senza autorizzazione dell'Assemblea.
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Inchiesta
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Secondo l'articolo 82 della Costituzione,
ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
All'uopo istituisce una Commissione, che deve essere formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Le Commissioni d'inchiesta
possono essere anche bicamerali, ossia formate da deputati e senatori.
Le Commissioni bicamerali d'inchiesta sono ordinariamente costituite con
legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia istituite da una sola Camera che
bicamerali, procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Indagine conoscitiva
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Ogni Commissione permanente può promuovere nelle materie di propria
competenza indagini conoscitive, che servono ad acquisire notizie, informazioni,
documenti. A tal fine si tengono apposite sedute delle Commissioni alle
quali possono essere chiamati ad intervenire Ministri, funzionari ministeriali,
amministratori di enti pubblici, rappresentanti delle Regioni, Province
o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi persona esperta
nelle materie oggetto dell'indagine. A conclusione dell'indagine la Commissione
può approvare un documento che viene stampato e distribuito.
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Iniziativa legislativa
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Potere di proporre un disegno di legge. Tale potere è attribuito
dalla Costituzione ad ogni singolo parlamentare, al Governo, al popolo
(con la firma di almeno cinquantamila elettori), a ciascuna Regione e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
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Interpellanza
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Domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua
condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale che
ogni Senatore può presentare, in forma scritta, al Presidente. Le
interpellanze - che di norma sono poste all'ordine del giorno delle sedute
destinate alle interrogazioni e che, quando vertono su oggetti strettamente
connessi, possono essere trattate congiuntamente a queste - hanno sempre
svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti
minuti, la sua domanda, il Governo espone la sua risposta e l'interpellante
ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque
minuti. È previsto anche un particolare procedimento abbreviato
di interpellanza, per quelle sottoscritte da almeno un decimo dei senatori.
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Interrogazione
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Richiesta che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente
per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o sui provvedimenti
che si sono adottati o si intendono adottare in proposito. Il senatore
interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione
alla Presidenza e può chiedere di avere risposta scritta oppure
orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre
ad essere pubblicata per esteso negli Atti del Senato), nel secondo gli
viene data oralmente nell'Assemblea, la quale dedica di norma allo svolgimento
delle interrogazioni una seduta per ogni settimana, o nella Commissione
competente per materia, dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato. L'interrogante
può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto
della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di
interrogazioni a risposta immediata, consistenti in una pura e semplice
domanda al Governo, che si svolge in tempi ristretti.
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Iter
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Espressione comunemente impiegata per indicare il cammino che un disegno
di legge o qualsiasi altro testo sottoposto al Senato deve percorrere
prima di giungere alla votazione definitiva.
L
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Legge
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Il termine legge è spesso accompagnato da qualificazioni che hanno
un preciso significato tecnico e che sono abitualmente impiegate nei testi
giuridici. Lasciando da parte le leggi regionali, che sono ovviamente quelle
approvate dalle singole Regioni, si parla di legge costituzionale, che,
a differenza della legge ordinaria, deve essere approvata dal Parlamento
con una particolare procedura; di legge-delega, che delega al Governo,
a certe condizioni, l'esercizio della funzione legislativa e che è
quindi premessa di un successivo decreto delegato; di legge di conversione
dei provvedimenti straordinari di necessità ed urgenza adottati
dal Governo (decreti-legge); di legge di bilancio,
che approva il bilancio dello Stato presentato dal Governo (il quale, in
attesa di tale approvazione, può essere temporaneamente abilitato,
mediante apposita legge, all'esercizio provvisorio del bilancio medesimo);
di legge-quadro o legge-cornice, che fissa i principi fondamentali ai quali
le Regioni devono attenersi nell'esercizio della loro attività legislativa.
Altre volte, invece, la qualificazione ha un valore meramente descrittivo
e tende a individuare un singolo provvedimento (col nome del proponente
o, nel caso che l'iniziativa legislativa sia di più parlamentari,
con quello del primo firmatario) o a sintetizzarne il contenuto o le finalità;
si parla così, ad esempio, di legge-ponte per indicare provvedimenti
che si propongono di garantire il raccordo fra una legge ormai esaurita
e quella, da emanare, che dovrà sostituirla, o di legge-stralcio
per designare provvedimenti che anticipino parzialmente la disciplina più
organica e completa di una determinata materia. «Leggina»,
infine, è l'espressione impiegata, con accezione talvolta negativa,
per indicare quei provvedimenti che hanno ad oggetto situazioni particolari
o particolari categorie.
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Legislatura
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Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e l'altra.
M
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Maggioranza
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Il Senato prende di regola le sue deliberazioni a maggioranza dei Senatori
che partecipano alla votazione; ciò significa che perchè
una proposta sia approvata non basta che i Senatori favorevoli siano in
numero superiore ai contrari, ma occorre che superino i contrari e gli
astenuti sommati insieme. Sono astenuti coloro che partecipano alla votazione
dichiarando la loro astensione; i Senatori che non partecipano alla votazione
non sono computati. In caso di parità di voti la proposta non è
approvata. In casi esplicitamente previsti dal Regolamento sono richieste
maggioranze speciali: quella dei due terzi dei Senatori che partecipano
alla votazione, o quella assoluta ovvero dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
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Messaggio
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Documento col quale il Presidente del Senato attesta al Presidente della
Repubblica, per i provvedimenti già approvati dalla Camera, o al
Presidente dell'altro ramo del Parlamento l'avvenuta approvazione di un
disegno di legge da parte del Senato e gliene comunica
il testo.
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Mozione
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È un testo inteso a promuovere una deliberazione del Senato su tutti
o determinati aspetti dell'azione del Governo ed è quindi lo strumento
principale della sua attività di indirizzo politico. Per la presentazione
di una mozione sono necessari almeno otto Senatori e la discussione si
conclude con un voto che, se positivo, impegna il Governo a comportarsi
nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza
qualificata di senatori, come già per le interpellanze, è
previsto un procedimento abbreviato. Mozioni, interpellanze e interrogazioni
relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare
oggetto di un'unica discussione. Particolare solennità ha la mozione
di fiducia o sfiducia al Governo.
N
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Numero legale
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Perchè l' Assemblea possa validamente deliberare
è necessario che sia presente la metà più uno dei
Senatori (escludendo dal computo i Senatori in congedo o assenti per incarico
avuto dal Senato). È questo il numero legale, la cui sussistenza
è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per
alzata di mano, dodici Senatori non ne chiedano la verificazione. A
questo punto il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro
presenza mediante il dispositivo elettronico di
voto. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può
rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno,
oppure toglierla e rinviarla al successivo giorno non festivo.
O
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Ordine del giorno
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L'espressione viene usata per designare due tipi di documenti tra loro
assai diversi. Nel primo caso, ordine del giorno della seduta,
l'espressione designa l'elenco dei vari argomenti che l'Assemblea deve
discutere nel corso della seduta e il loro ordine di precedenza: mentre
quest'ultimo può essere modificato («inversione dell'ordine
del giorno») per decisione del Presidente o su proposta di otto Senatori
e, se del caso, con votazione per alzata di mano, per discutere o votare
argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessario che l'Assemblea,
a maggioranza dei due terzi dei presenti, adotti una decisione in tal senso.
Tale esclusione degli argomenti che non figurano all'ordine del giorno,
predisposto sulla base degli atti di organizzazione dei lavori, trova la
sua ragione nell'esigenza di garantire la regolarità e la certezza
dei lavori. L'ordine del giorno generale è la pubblicazione che
riporta tutti i disegni di legge che attendono di essere esaminati dall'Assemblea
o dalle Commissioni. Nel secondo caso, l'espressione indica un testo accessorio
a un testo su cui l'Assemblea deve deliberare. In questo caso l'approvazione
di un ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato
della deliberazione principale - normalmente un disegno
di legge - e a dare direttive al Governo e a tutti coloro che hanno
il compito di dare esecuzione alle disposizioni approvate. Chi ha presentato
un emendamento, può ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno.
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Organizzazione dei lavori
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Al fine di renderne quanto più possibile razionale ed efficace lo
svolgimento, l'attività del Senato è organizzata mediante
programmi e calendari o mediante schemi dei lavori. I primi, predisposti
ogni due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare
nel periodo considerato e ne indicano eventualmente l'ordine di priorità.
I calendari, formati sulla base dei programmi, specificano l'attuazione,
con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma mensili,
indicando il numero e la data delle singole sedute dell'Assemblea con le
indicazioni degli argomenti da trattare. Gli schemi dei lavori indicano
gli argomenti da trattare in una settimana, nel caso in cui non si raggiunga
accordo sul programma di più lungo periodo. In genere il programma
e il calendario dei lavori diventano definitivi con l'approvazione unanime
da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in caso
contrario decide l'Assemblea, la quale delibera anche sullo schema dei
lavori. Sulla base del calendario o dello schema dei lavori viene, infine,
stabilito l' ordine del giorno della seduta.
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Ostruzionismo
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Come emerge dalla stessa etimologia della parola, che deriva dal verbo
latino obstruere ( = impedire), indica un metodo di lotta parlamentare
posto in essere da una minoranza - con mezzi che comprendono l'uso anche
artificioso di tutti gli espedienti regolamentari - al fine di rallentare
o rendere impossibile il funzionamento dell'Assemblea e così ritardare
o impedire l'approvazione di un disegno di legge o di altra deliberazione.
Si parla anche di un «ostruzionismo di maggioranza» per indicare
le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame
di determinati problemi.
P
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Petizione
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Tra le comunicazioni che il Presidente dà in apertura di seduta
è anche il sunto delle petizioni che i cittadini hanno indirizzato
al Senato per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Le petizioni sono esaminate dalla Commissione competente per materia e
il loro esito viene comunicato al presentatore.
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Pregiudiziale
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La questione pregiudiziale, cioè la richiesta di non discutere un
determinato argomento iscritto all'ordine del giorno, può essere
presentata da un Senatore prima dell'inizio della discussione, ma il Presidente
ha facoltà di ammetterla anche se questa è iniziata, qualora
essa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
La questione pregiudiziale, al pari di quella sospensiva, ha carattere
incidentale, nel senso che la discussione non può proseguire se
non dopo che l'Assemblea si sia pronunciata su di essa.
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Progetto di legge
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Testo normativo redatto in articoli proposto all'approvazione di una delle
due Camere, presentato da parlamentari, dal Governo, da almeno cinquantamila
elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro (CNEL). Il termine viene usato soprattutto alla Camera, dove
poi si distingue tra disegno di legge, per indicare
il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta
di legge, di altro tipo di iniziativa.
Al Senato invece si usa più correntemente il termine "disegno
di legge" per tutte le iniziative legislative.
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Proposta di legge
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Tale espressione, che alla Camera dei deputati designa tradizionalmente
i progetti di legge di iniziativa non governativa, non è stata mai
adottata al Senato ove le iniziative legislative di qualunque tipo sono
sempre state denominate disegno di legge.
R
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Regolamento
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Le regole di procedura alle quali il Senato deve attenersi nello svolgimento
della sua attività sono contenute nel Regolamento che, come prevede
la Costituzione, è approvato a maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea. L'osservanza delle regole è assicurata dal Presidente
il quale è anche chiamato a decidere - a meno che non ritenga di
deferire la questione all'Assemblea - sui richiami al Regolamento. Tali
richiami possono essere fatti da ogni Senatore in qualunque momento della
discussione. La procedura, di volta in volta seguita, dà vita ai
cosiddetti «precedenti» che, soprattutto se consolidati, aiutano
a stabilire l'interpretazione pratica delle singole norme regolamentari
(la «prassi»).
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Resoconto
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Di ogni seduta pubblica dell' Assemblea
vengono sempre pubblicati, normalmente il giorno successivo, il resoconto
sommario e il resoconto stenografico. Il primo, che reca in sintesi i discorsi
dei vari oratori e le decisioni dell'Assemblea, viene redatto «seduta
stante» da un piccolo gruppo di funzionari ed è immediatamente
messo a disposizione dei Senatori e della stampa. Il secondo registra parola
per parola l'andamento della discussione grazie al lavoro degli stenografi
(che si avvalgono della macchina «Michela», il più antico
e ancora il più valido strumento meccanico di stenografia) e viene
pubblicato dopo il controllo dei funzionari revisori. Oggi, sia i resoconti
sommari che quelli stenografici - così come i testi dei disegni
di legge - sono disponibili anche su banca-dati consultabile dall'esterno.
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Richiami
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Il Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri direttivi e disciplinari,
può rivolgere richiami ai Senatori. Essi consistono in inviti rivolti
agli oratori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare
i limiti di tempo stabiliti per i loro interventi, pena l'essere privati
della parola, e devono essere distinti dai richiami all'ordine che il Presidente
infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino i lavori. Oltre
questa sanzione, in casi di maggiore gravità, il Presidente può
infliggere la censura o l'esclusione del Senatore dall'Aula per il resto
della seduta, e altresì proporre al Consiglio di Presidenza di deliberare,
nei confronti del Senatore colpito da censura, l'interdizione di partecipare
ai lavori del Senato per un periodo massimo di dieci giorni di seduta.
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Risoluzione
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Mediante la risoluzione le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere
orientamenti o indirizzi sugli argomenti in discussione. Al Senato le risoluzioni
approvate in Commissione, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo
dei componenti la Commissione, sono comunicate al Presidente affinchè
le sottoponga all'Assemblea; alla Camera, alla fine della discussione in
Commissione il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione
di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.
S
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Scrutinio segreto
-
La votazione a scrutinio segreto ha luogo su richiesta
di almeno venti Senatori nei casi consentiti (che riguardano materie costituzionali
di particolare delicatezza come diritti e libertà fondamentali,
tutela di minoranze, le modifiche al Regolamento del Senato). La votazione
si svolge con il dispositivo elettronico in
modo da garantire la segretezza del voto dei singoli Senatori sia nel momento
di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati.
In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico
di voto, a ciascun Senatore sono consegnate due palline, una bianca ed
una nera, e questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse
nelle apposite urne secondo le modalità indicate dal Presidente.
-
Seduta
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All'ora indicata, il Presidente fa il suo ingresso in Aula
e, preso posto al banco della presidenza, annuncia: «la seduta è
aperta». Egli invita un Senatore segretario a dar lettura del verbale
della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti
dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi
al primo punto dell'ordine del giorno e, esaurita la
discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine.
Alla fine di ogni seduta il Presidente annuncia l'ordine del giorno di
quella successiva. Tranne nel caso eccezionale che l'Assemblea medesima
decida di riunirsi in seduta segreta, tutte le sedute sono pubbliche (ad
esse possono assistere, da apposite tribune, cittadini che ne facciano
richiesta, giornalisti nonchè operatori della radio e della televisione)
e rese di pubblica ragione mediante i resoconti. Le sedute dell'Aula -
che possono essere due o anche tre in uno stesso giorno, distinguendosi
in antimeridiane, pomeridiane e notturne - recano, legislatura per legislatura,
un numero progressivo.
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Sessione di bilancio
-
È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di
approvazione del bilancio e di legge finanziaria.
Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività,
tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene
apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta
indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari.
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Sospensiva
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La questione sospensiva, cioè la richiesta che la discussione o
la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno
venga rinviata, è disciplinata allo stesso modo della questione
pregiudiziale e ha, al pari di questa, carattere incidentale.
U
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Urgenza
-
Quando l'urgenza lo richiede, il Senato può stabilire procedure
più semplici o più abbreviate per l'esame dei disegni di
legge o di altri affari. Situazioni sopravvenute ed urgenti possono anche
far sì che l'Assemblea riveda l'organizzazione dei lavori, nel senso
di inserire nel calendario dei lavori nuovi argomenti e di tenere eventualmente
anche sedute supplementari, necessarie per la trattazione di essi.
V
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Verbale
-
Di ogni seduta viene redatto il processo verbale,
documento che attesta gli atti e le deliberazioni della seduta medesima
ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno
partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta successiva
e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione
(questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).
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Votazione
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Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne
i risultati. Le votazioni possono essere per alzata di
mano, per appello nominale ed a scrutinio
segreto. In concreto le votazioni avvengono quasi sempre per alzata
di mano o con il dispositivo elettronico di
voto secondo le norme del Regolamento.