Disciplina delle cooperative
sociali.
1. Definizione.
1. Le cooperative sociali hanno lo
scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi;
b) lo svolgimento di attività
diverse -- agricole, industriali, commerciali o di servizi -- finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative
sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative
al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque
formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale .
2. Soci volontari.
-- 1. Oltre ai soci previsti dalla
normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere
la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti
in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano
i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato
ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della
retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni
relative.
4. Ai soci volontari può
essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale
per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione
dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei
soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni di soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per
gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
3. Obblighi e divieti.
-- 1. Alle cooperative sociali si
applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria
diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione
dalla sezione cooperazione sociale prevista dal secondo comma dell'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della
presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le
ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver
luogo almeno una volta all'anno.
4. Persone svantaggiate.
-- 1. Nelle cooperative che svolgono
le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano
persone svantaggiate gli invalidi fisici,psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti,i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter
e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli
affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui
al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta
alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
5. Convenzioni.
-- 1. Gli enti pubblici possono,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura
di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni
di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
6. Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14
dicembre 1947, n. 1577.
-- 1 ....omissis....(Modifica
il D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947).
7. Regime tributario.
-- 1. Ai trasferimenti di beni per
successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano
le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono
della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute
a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione,
relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3 ....omissis....(Modifica il D.P.R.
n. 633 del 1972).
8. Consorzi.
-- 1. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per
cento da cooperative sociali.
9. Normativa regionale.
-- 1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di
attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo
con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale
e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo
per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche
che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti
di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì
norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni
sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
10. Partecipazione
alle cooperative sociali delle persone
esercenti attività di assistenza e di consulenza.
-- 1. Alle cooperative istituite
ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 23 novembre 1939, n.1815.
11. Partecipazione delle persone
giuridiche.
-- 1. Possono essere ammesse
come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private
nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività
di tali cooperative.
12. Disciplina transitoria.
-- 1. Le cooperative sociali già
costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi
entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica
per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono,
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma,
del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo. |