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dal sito:
http://www.rassegna.it/speciali/Autonomie/glossario.htm
 AUTONOMIE PRIMA
GLOSSARIO

La struttura 
del bilancio
Entrate:
Titoli
Categorie
Risorse
Spese:
Titoli
Funzioni
Servizi
Interventi

Relazione previsionale 
e programmatica

Bilancio pluriennale

Bilancio
di previsione

Bilancio consuntivo 
o Rendiconto

Risultato di amministrazione

Residui

Fondo di riserva

Servizi 
per conto terzi

Esercizio provvisorio

La struttura del Bilancio

Entrate 

Titoli Rappresentano le risorse in base alla fonte di provenienza dell’entrata (tributaria, trasferita, extratributaria, da indebitamento ecc.).

Categorie All’interno dei titoli vengono individuate delle categorie in relazione alla diversa natura dell’entrata (ad esempio: imposte, tasse, tributi speciali all’interno del titolo I dedicato alle entrate tributarie).

Risorse Sono le unità elementari del bilancio e specificano l’oggetto dell’entrata (ad esempio: Ici, Tosap, ecc).

Spese

Titoli Rappresentano la natura delle risorse spese sulla base dell’orizzonte temporale di riferimento (spese correnti, spese in conto capitale ecc.) Funzioni La rappresentazione delle spese in chiave funzionale consente di rappresentare le diverse competenze del comune individuando aggregati omogenei.

Servizi All’interno di ogni funzione vengono individuati una serie di servizi in relazione alle spese sostenute dai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività.

Interventi Individuano le singole voci di spesa (standardizzate) di ciascun servizio.
 

01
Relazione previsionale e programmatica Indica gli obiettivi di un’amministrazione e i mezzi con i quali intende raggiungerli. Sul versante delle entrate individua le fonti di finanziamento e i relativi vincoli. Sul versante delle spese illustra i programmi e gli eventuali progetti, con espliciti riferimenti a quelli indicati nel bilancio annuale e pluriennale; rileva anche l’incidenza dei relativi costi sulle previsioni di spesa.

Bilancio pluriennale Individua, sulla base delle risultanze della relazione previsionale e programmatica, l’ammontare di mezzi finanziari che l’ente prevede di destinare alla copertura delle spese correnti e di investimento per ognuno degli anni che costituiscono il periodo di riferimento del bilancio. La durata del periodo contemplato nel bilancio pluriennale è pari a quello della regione di appartenenza e in ogni caso non inferiore a tre anni.

02
Bilancio di previsione È il documento che indica le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di effettuare entro l’anno. Proprio per queste caratteristiche a questo documento sono riconosciute funzioni di guida, di autorizzazione e limite e più in generale di politica. Ogni comune deve approvare il proprio bilancio di previsione entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroghe.

Bilancio consuntivo o Rendiconto Questo documento va deliberato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e rende conto delle entrate effettivamente incassate e delle spese effettuate oltre che del "risultato di amministrazione" (vedi sotto).
 

03
Risultato di amministrazione È la differenza tra le somme incassate e quelle spese. È bene ricordare che il bilancio pubblico viene "costruito" in pareggio, tuttavia la gestione comporta degli sfasamenti tra il totale delle risorse acquisite e spese in un singolo anno. Si producono così i cosiddetti "residui attivi" e "passivi" (vedi sotto) e, più in generale, il saldo che è appunto il risultato di amministrazione. Un saldo positivo darà un "avanzo di amministrazione", che ha la valenza di una risorsa disponibile straordinaria derivante dal precedente esercizio. Un saldo negativo darà il "disavanzo di amministrazione".

Residui Sono poste contabili che compaiono quando le entrate o le spese imputate nel bilancio di previsione non si materializzano in entrate o uscite di cassa nel corso dell’esercizio. Si parla di "residuo attivo" nel caso di una entrata accertata ma non ancora riscossa o versata (art. 33 Dlgs 77/95); "residuo passivo" è una spesa impegnata ma non ancora pagata (art. 34 Dlgs 77/95). Per questo i residui sono indicatori di efficacia dell’attività di un’amministrazione.
 

04
Fondo di riserva È una posta di bilancio che ha la funzione di aumentarne la flessibilità. Permette di fronteggiare imprevisti mutamenti nei flussi di entrate e spese. L’art. 8 del Dlgs 77/95 prevede, a tal fine, l’iscrizione in bilancio di una somma non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste. La competenza dell’utilizzo di questo fondo è della giunta comunale, con obbligo di darne comunicazione all’organo consiliare.

Servizi per conto di terzi Si tratta di entrate e spese relative a servizi svolti per conto di altri soggetti (Stato, regione, altri enti). Le previsioni e gli accertamenti delle entrate devono essere equivalenti alle previsioni e agli impegni di spesa.
 

05
Esercizio provvisorio La mancata approvazione del documento di bilancio entro i termini previsti comporta la gestione provvisoria dell’ente (art. 5 del Dlgs 77/95). Può configurarsi in due modi. Se l’ente ha adottato il bilancio di previsione e, alla data del primo gennaio successivo, l’organo regionale di controllo non l’ha ancora approvato, il consiglio può deliberare l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi sulla base del bilancio già approvato. Nel corso del periodo provvisorio si possono autorizzare spese nei limiti dei dodicesimi dell’ammontare totale previsto in bilancio, fatta esclusione per le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento. Se invece, alla data del primo gennaio, è l’ente a non avere adottato il bilancio di previsione, la gestione provvisoria è consentita nei limiti degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato. In questo caso sono consentite soltanto le operazioni necessarie a evitare gravi danni patrimoniali all’ente.

[a cura di Pierangelo Spano, Ires Veneto]

 

   
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