LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

 

Nei tempi passati gli incidenti nei cantieri edili erano considerati inevitabili ed ininfluenti, tenuto anche conto dello scarso valore che si attribuiva alla vita umana; la mano d’opera, inoltre, non essendo affatto qualificata poteva essere sostituita senza problemi.

Con l’avvento della “rivoluzione industriale” e la conseguente nascita delle prime organizzazioni sindacali vennero emanate le prime norme sulle condizioni igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro miranti a limitare l’elevato numero di incidenti nelle fabbriche e nei cantieri.

Gli imprenditori compresero che migliorando le condizioni di lavoro, introducendo il riposo settimanale e commisurando l’orario di lavoro con la capacità fisica degli operai, si potevano ottenere risultati economicamente vantaggiosi sul piano della quantità e della qualità della produzione.

Oggi la legislazione antinfortunistica occupa un posto di rilievo nei paesi industrializzati e viene costantemente aggiornata. Nonostante ciò un numero ancora troppo alto di incidenti, le cosiddette “morti bianche” (per convincersi della gravità del problema visitare il sito: http://www.inail.it), si verificano giornalmente nei luoghi di lavoro. Ciò significa che le norme prevenzionali o non vengono applicate, o lo sono solo in parte. Questo accade certamente per fini speculativi ma anche, talvolta, per la mancanza da parte delle maestranze interessate e dei tecnici preposti alla sorveglianza di una coscienza responsabile.

 

L’atto formale che pone l’uomo al centro delle finalità di ogni attività è la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948. Ad essa si ispirano le normative della maggior parte degli Stati del mondo.

Il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, afferma il diritto dei lavoratori alla sicurezza sul posto di lavoro, alla protezione della salute e alla sicurezza sociale e pone le premesse per l’emanazione delle “Direttive comunitarie” che dovranno favorire e armonizzare le iniziative dei singoli Stati membri miranti a garantire tali diritti.

L’Italia, che nella sua Carta Costituzionale si definisce “repubblica democratica fondata sul lavoro”, regolamenta la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia con norme di carattere generale, sia con norme particolari riguardanti le specifiche attività lavorative.

Queste norme le troviamo:

che possiamo quindi considerare come i “cardini” della sicurezza.

 

Piu precisamente nella Costituzione della Repubblica italiana:

 

Nel Codice Civile:

 

Nel Codice Penale:

§         Art. 437 – rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

§         Art. 451 – omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

§         Art. 589 – omicidio colposo

§         Art. 590 – lesioni personali colpose.

 

Nello Statuto dei lavoratori:

 

Nell’esaminare la normativa antinfortunistica nazionale ci poniamo un limite temporale da cui partire: gli anni che videro il completamento della ricostruzione dopo le distruzioni operate dal secondo conflitto mondiale.

Prendiamo in considerazione, quindi, la legislazione prodotta a partire dagli anni Cinquanta per giungere sino ai giorni nostri.

La legislazione degli anni cinquanta

Le più importanti disposizioni legislative a carattere generale sono essenzialmente il D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 ed i D.P.R. 302 e 303, entrambi del 19 marzo 1956, questi ultimi recanti norme di integrazione e completamento del primo.

E’ bene precisare che tale impianto normativo è tuttora vigente (e trova quindi quotidianamente applicazione), salva la necessità di una sua integrazione, nei termini che vedremo, con la normativa successiva.

Gli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 547/1955 ne definiscono l’ambito di applicazione. Le norme in questione sanciscono l’applicabilità del decreto a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati, anche nelle ipotesi in cui gli stessi prestino servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (solo le attività di cui all’art. 2, tra le quali non sono comunque ricompresse le scuole, sono escluse dall’operatività del decreto).

L’art. 3, infine, fornisce la definizione di lavoratore subordinato, stabilendo che debba considerarsi tale colui che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche senza retribuzione, compresi i soci di enti che svolgano la propria attività per conto della società di appartenenza.

L’ambito di applicazione della normativa in esame è dunque alquanto esteso, comprendendo tutti i datori di lavoro, pubblici o privati che siano, nonché tutti i lavoratori subordinati nel senso tradizionale del termine.

Proseguendo nella lettura del testo della legge possiamo notare che esso si basa essenzialmente sulla previsione di una serie di norme tecniche, il cui rispetto viene imposto ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti.

Viene in tal modo affermato, con una normativa rilevante, perché di applicazione generale, che i datori di lavoro o i loro rappresentanti sul luogo di lavoro (dirigenti e preposti) sono titolari di un obbligo positivo di attivarsi al fine di garantire l’attuazione delle prescrizioni tecniche strumentali al perseguimento dell’obiettivo finale, che è ovviamente quello di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella normativa che stiamo esaminando questo è un aspetto centrale ed è da ritenersi il più attuale poiché ogni volta che si effettua una scelta che incide sull’ambiente di lavoro, sia essa di tipo strettamente organizzativo (ad esempio assegnazione di certi compiti ad un dipendente) o logistica (ad esempio modifica degli ambienti di lavoro) non si può non tenere conto della sicurezza: essa, è per così dire, parte integrante dell’azione di impresa o dell’azione amministrativa e deve essere tenuta in considerazione quanto lo sono gli obiettivi diretti dell’azione stessa.

 

La legislazione degli anni settanta

Le norme precedenti sono state le uniche in vigore per alcuni decenni.

La spinta verso la creazione di nuove e più efficaci tecniche di tutela è derivata ancora una volta dall’evoluzione che ha contrassegnato la dinamica dei rapporti sociali e, specialmente, quelli sindacali. In tale rinnovato contesto, numerose sono state le critiche mosse al sistema prevenzionale allora vigente.

Al riguardo, infatti, gli unici riferimenti rintracciabili all’interno del D.P.R. 547/1955 (ribaditi anche in alcune norme di settore) sono quelli contenuti nella lett. b) dell’art. 4 e nell’art. 5 dello stesso, ove si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici connessi alle mansioni loro affidate ed all’ambiente di lavoro in cui operano; nonché nell’art.6 ove si prevedono, tra i doveri gravanti questa volta sui lavoratori, quello di attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza statuite dal datore di lavoro, nonché di informarlo di eventuali difetti del sistema prevenzionale da quest’ultimo posto in essere.

La concreta attuazione di questo metodo “collaborativo” nel perseguimento dell’obiettivo della sicurezza veniva peraltro lasciata alla concreta iniziativa delle parti sociali, senza che venissero previste e create delle apposite strutture.

In sostanza si pervenne alla conclusione che un sistema prevenzionale rigidamente programmato dal legislatore, con la previsione di una serie di prescrizioni tecniche dettate una volta per tutte, non potrà mai essere adeguato al singolo ambiente di lavoro il quale presenta inevitabilmente caratteristiche specifiche e, conseguentemente, fattori di rischio peculiari.

La presa di coscienza di tali difetti del sistema vigente negli anni cinquanta ha portato ad una, prima lenta e poi addirittura frenetica, rivisitazione dello stesso.

La prima norma significativa al riguardo è rintracciabile all’interno dello “Statuto dei lavoratori” (legge 20/5/1970 n.300): l’art.9 dello stesso prevede infatti che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La norma assumeva allora un significato rivoluzionario attribuendo ai lavoratori, attraverso i loro organi di rappresentanza, un diritto di partecipazione e diretto controllo sull’attuazione della normativa antinfortunistica.

Uno dei difetti della norma era quello di non chiarire cosa si intendesse per “rappresentanze dei lavoratori”; problema che venne però risolto identificando tali organismi nelle “rappresentanze sindacali aziendali” degli stessi lavoratori, previste dall’art. 19 dello Statuto.

Tale soluzione ha poi trovato un’espressa conferma nell’art. 20 della Legge 23/12/1978 n.833 (Riforma Sanitaria Nazionale) il quale ha espressamente attribuito all’azione congiunta del datore di lavoro e delle rappresentative sindacali aziendali, secondo modalità previste dagli accordi collettivi, il compito di individuare le norme di sicurezza necessarie, in considerazione degli specifici fattori di rischio connessi al singolo ambiente di lavoro, anche in aggiunta a quelle normativamente previste.

Anche tale norma aveva una portata innovativa notevole in quanto da un lato istituzionalizzava la partecipazione dei lavoratori, attraverso i loro organi di rappresentanza, alla concreta realizzazione del sistema prevenzionale, dall’altro affermava espressamente che lo stesso non doveva necessariamente esaurirsi nelle prescrizioni tecniche espressamente previste dal legislatore.

L’evoluzione era però in fase ancora “embrionale” e ciò sia perché il ruolo dei lavoratori era alquanto limitato, sia perché non veniva in alcun modo chiarito quali fossero gli strumenti per realizzare quella “programmazione della sicurezza” di cui tanto si parlava.

 

La legislazione degli anni ottanta

Questi anni sono caratterizzati da alcune importanti disposizioni tra le quali ricordiamo il D.P.R. 619/1980 in base al quale il controllo, la verifica, le ispezioni per l’osservanza delle norme antinfortunistiche sono delegate all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (http://www.ispesl.it/) il D.M. 16/2/1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi. In esso si individuano 97 attività il cui esercizio richiede l’autorizzazione da parte dei VV.F. attraverso il rilascio di un documento specifico: il Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.).

 

La legislazione degli anni novanta

La vera e propria svolta si è avuta solo negli anni novanta e ciò in virtù della elaborazione normativa in corso nell’ambito delle istituzioni europee.

In tale contesto, infatti, l’evoluzione del sistema prevenzionale è stata più veloce e si è tradotta nell’emanazione di una serie di direttive alle quali gli stati membri avevano l’obbligo di attenersi attraverso l’emanazione di norme di attuazione.

La più importante norma interna di recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza è stata senz’altro il D.Lgs 626/1994, attraverso il quale è stata data attuazione all’impianto prevenzionale di ispirazione comunitaria ed al quale si aggiungono una serie di altre norme di adeguamento aventi efficacia settoriali (cioè relativi a specifiche attività lavorative: DPR 459/96, “direttiva macchine”; D.Lgs 493/96, “segnaletica di sicurezza”, D.Lgs. 494/96, “direttiva cantieri”, D.Lgs. 528/99 “modifiche e integrazioni del D.Lgs. 494/96)

La rivoluzione copernicana operata dalla 626 riguarda il metodo prevenzionale non le singole prescrizioni tecniche: esse sono costituite dall’insieme delle previsioni contenute nella normativa precedente e successiva alla 626, nonché nella stessa 626. In sostanza attenersi al metodo prevenzionale da quest’ultima previsto è necessario ma non sufficiente per assolvere agli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro e sui dirigenti; questi ultimi sono comunque tenuti ad adottare le misure di prevenzione desumibili dall’intero contesto legislativo vigente.

I D.Lgs. 626, 494, 528 prevedono il coinvolgimento di tutti coloro che prestano l’opera nel cantiere: lavoratori e committente. Prevedono, inoltre, le nuove figure del:

 

Nello specifico settore di pertinenza del nostro corso di studi, e cioè quello delle costruzioni, possiamo differenziare la normativa italiana in materia di prevenzione dei rischi e tutela della salute in:

 

Tra le norme di carattere generale ricordiamo:

 

Tra le norme riguardanti specificamente il lavoro in edilizia ricordiamo tra le più significative:

 

Norme per la prevenzione incendi.

Il controllo della sicurezza antincendio è affidato dalla legge al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VV.F.).

Di seguito sono elencate le principali norme che regolamentano questo fondamentale settore della prevenzione degli infortuni:

 

 

Ritengo opportuno riportare l’elenco delle principali leggi, decreti e circolari ministeriali che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

RACCOLTA DELLE PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

L. 12/2/1955, n. 51 – Delega al potere esecutivo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

D.P.R. 27/4/1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 7/1/1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.P.R. 19/3/1956, n. 302 – Norme integrative del D.P.R. 27/4/1955, n. 547.

D.P.R. 19/3/1956, n. 303 – Norme generali per l’igiene del lavoro.

D.P.R. 20/3/1956, n. 320 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo.

D.P.R. 20/3/1956, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.

D.M. 22/12/1958 – Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547.

D.M. 12/9/1959 – Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.M. 9/8/1960 – Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/9/1959.

L. 1/3/1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

D.M. 2/9/1968, n. 8226 – Riconoscimento dell’efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7/1/1956 n. 164.

L. 20/5/1970, n. 300 – Statuto dei diritti dei lavoratori.

L. n. 319/1976 – Inquinamento idrico.

L. 18/10/1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 72/73 C.E.E. relativa alla sicurezza del materiale elettrico.

L. 23/12/1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Cir. Min. n. 15/1980 – Istruzioni per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni in calcestruzzo armato con l’impiego di casseforme a tunnel e mensole metalliche di disarmo e sistemi similari.

D.P.R. 31/7/1980, n. 619 – Istituzione dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Circ. Min. n. 13/1982 – Istruzioni per la prevenzione degli infortuni durante la produzione, il trasporto e il montaggio degli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e in calcestruzzo armato precompresso.

Circ. Min. n. 24/1982 – Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili.

D.P.R. 8/6/1982, n. 524 – Attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/576 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva C.E.E. n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

D.P.R. 29/7/1982, n. 577 – Approvazione del Regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

L. 2/5/1983, n. 178 – Interpretazione autentica dell’articolo 7 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L. n. 818/1984 – Prevenzione incendi.

Circ. Min. n. 149/1985 – Criteri per le verifiche di stabilità dei ponteggi metallici fissi.

D.M. 28/5/1985 – Efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici.

D.M. 28/11/1987, n. 588 – Attuazione delle direttive C.E.E. n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537, n. 85/409 relative al rumore di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano per lavori nei cantieri edili.

D.M. 28/11/1987, n. 592 – Attuazione della direttiva n. 84/532 C.E.E. relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.

D.M. 28/11/1987, n. 593 - Attuazione della direttiva n. 86/295 C.E.E. relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinate macchine per cantiere.

D.M. 28/11/1987, n. 594 - Attuazione della direttiva n. 86/296 C.E.E. relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti di determinate macchine per cantiere.

D.P.R. 17/5/1988, n. 175 – Attuazione della direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali , ai sensi della L. 16/4/1987, n. 183.

D.P.R. n. 203/1988 – Inquinamento atmosferico.

L. 5/3/1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.

D.M. 23/3/1990, n. 115 – Efficacia di ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiori a metri 1,80.

D.Lgs. 15/8/1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642 C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

D.P.R. 6/12/1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della L. 5/3/1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.

D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.

D.P.R. 16/12/1992, 495 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

D.Lgs. 25/1/1992, n. 77 – Attuazione della direttiva n. 88/364 C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

D.Lgs. 25/1/1992, n. 135 - Attuazione delle direttive n. 86/662 C.E.E. e n. 89/514 C.E.E. in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

D.Lgs. 25/1/1992, n. 137 - Attuazione della direttiva n. 87/405 C.E.E. relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

L. 27/3/1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

D. Lgs. 19/9/1994, n. 626 – Attuazione delle direttive C.E.E. n. 89/391, n. 89/654, n. 89/655, n. 89/656 e n. 90/269, n. 90/270, n. 90/394, 90/679 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 17/3/1995, n. 114 – Attuazione della direttiva n. 87/217 C.E.E. in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

D.Lgs. 19/3/1996, n. 242 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19/9/1974, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.P.R. 24/7/1996, n. 459 – Regolamento per l’attuazione delle direttive C.E.E. 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

D.Lgs. 14/8/1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58 C.E.E. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57 C.E.E. concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Circ. Min. Lav. n. 41/1997 e n. 73/1997 – Forniscono entrambe indicazioni per l’applicazione del D.Lgs. 626/1994.

D.P.R. 12/1/1998 n. 37

D.M. 10/3/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 19/11/1999, n. 528 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 con attuazione della direttiva 92/57 C.E.E. per i cantieri.

 

 

Riferimenti bibliografici

C. Amerio, G. Canavesio, Il cantiere edile. Editore: SEI

Giorgio Boaga, Corso di Tecnologia delle Costruzioni – vol. 3. Editore: Calderini

Luigi Gatti, Tecnologia delle costruzioni – vol. 3. Editore: Edisco

Koenig – Furiozzi – Fanelli – Bugatti – Brunetti, Tecnologia delle Costruzioni – Nuova edizione modulare, vol. 3. Editore: Le Monnier

Carnelutti – Bigiavi – Caltabiano (a cura di), Codice Civile e Leggi Complementari. Editore: Cedam

 

 

A titolo di esempio si riportano, di seguito:

 

 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
(G.U. 16 settembre 1992, n. 218).

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, artt. 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto.

Allegato

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

 

1. Generalità

1.0. Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 1.3.

1.2. Classificazione

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporaneamente in essere prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;

- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

 

2. Caratteristiche costruttive

2.0. Scelta dell'area

Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.

Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).

2.1. Ubicazione

I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:

a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0 purchè le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.

2.2. Accesso all'area

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 m).

2.3. Accostamento autoscale

Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.

2.4. Separazione

Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.

Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.

Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.

E' consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.

 

3. Comportamento al fuoco

3.0. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

3.1. Reazione al fuoco dei materiali

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

 

4. Sezionamenti

4.0. Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.

Tabella A

4.1. Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.

Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 . Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

4.2. Ascensori e montacarichi

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148).

 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

5.0. Affollamento

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;

- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/ .

5.1. Capacità di deflusso

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

5.2. Sistema di via di uscita

Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

5.3. Larghezza delle vie di uscita

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due modulo (m 1,20).

La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.

Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.

5.4. Lunghezza delle vie di uscita

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente.

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

5.6. Numero delle uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

 

6. Spazi a rischio specifico

6.0. Classificazione

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

- spazi per esercitazioni;

- spazi per depositi;

- servizi tecnologici;

- spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;

- autorimesse;

- spazi per servizi logistici (mense, dormitori).

6.1. Spazi per esercitazioni

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza  al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè per la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma.

6.2. Spazi per depositi

Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione delle strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

- 1.000  per i piani fuori terra;

- 500  per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/ ; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200  di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150  di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno del volume dell'edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili.

6.3. Servizi tecnologici

6.3.0. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione

Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).

Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri che non siano a cielo libero;

- vie di uscita;

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classamento almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.

6.3.1.1. Dispositivo di controllo

a) Comando manuale. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.

b) Dispositivi automatici termostatici. Gli impianti a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.

Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.

L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

6.3.2. Condizionamento localizzato

E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.

6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 Kw, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche

Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche", i seguenti locali:

- auditori;

- aule magne;

- sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

6.5. Autorimesse

Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.

6.6. Spazi per servizi logistici

6.6.1. Mense

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

6.6.2. Dormitori

Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.

Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività alberghiere.

 

7. Impianti elettrici

7.0. Generalità

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

7.1. Impianto elettrico di sicurezza

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;

b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

 

8. Sistemi di allarme

8.0. Generalità

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purchè venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.

 

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi

9.0. Generalità

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

9.1. Rete idranti

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

Per altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1.5 bar per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere costantemente garantita.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.

Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio, devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.

Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

9.2. Estintori

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200  di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/ , deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

 

10. Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

 

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0"

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere rispettate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

 

12. Norme di esercizio

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinchè nel costo della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

 

13. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:

- scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

- 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

- 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

 

14. Deroghe

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.

Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.

 

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DECRETO INTERMINISTERIALE 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 609;

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

 

Art. 1 (Oggetto - Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

 

Art. 2 (Valutazione dei rischi di incendio)

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

 

Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;

b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

 

Art. 4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio)

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

 

Art. 5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

 

Art. 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

 

Art. 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza)

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

 

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

  

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato I

Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio

nei luoghi di lavoro

1.1 - Generalità

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

1.2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

- rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;

- valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.3 - Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;

- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;

- la formazione dei lavoratori;

- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

a) del tipo di attività;

b) dei materiali immagazzinati e manipolati;

c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;

d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;

f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

1.4 - Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

d) valutazione del rischio residuo di incendio;

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

 

1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio

  

1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;

- adesivi infiammabili;

- gas infiammabili;

- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;

- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

- grandi quantità di manufatti infiammabili;

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;

- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;

- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

 

1.4.1.2 - Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;

- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;

- uso di fiamme libere;

- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

 

1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;

- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;

- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;

- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;

- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

 

1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;

- ridotto;

- sostituito con alternative più sicure;

- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

 

1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;

- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

 

1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;

- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;

- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;

- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;

- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;

- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;

- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;

- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;

- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

 

1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

 

1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

A) Vie di esodo

1) riduzione del percorso di esodo;

2) protezione delle vie di esodo;

3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;

4) installazione di ulteriore segnaletica;

5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;

6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;

7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;

8) limitazione dell'affollamento.

 

B) Mezzi ed impianti di spegnimento

1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;

2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

 

C) Rivelazione ed allarme antincendio

1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);

2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;

3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;

4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);

5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.

 

D) Informazione e formazione

1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;

2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;

3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;

4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

 

1.5 - Redazione della valutazione dei rischi di incendio

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;

- i pericoli identificati;

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;

- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

1.6 - Revisione della valutazione dei rischi di incendio

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

 

Allegato II

Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

 

2.1 - Generalità

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

A) misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;

- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;

- controlli sulle misure di sicurezza;

- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;

- informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.

2.2 - Cause e pericoli di incendio più comuni

A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;

b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;

c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;

e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;

f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;

g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);

h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;

i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;

j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;

k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;

l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;

- utilizzo di fonti di calore;

- impianti ed apparecchi elettrici;

- presenza di fumatori;

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

- rifiuti e scarti combustibili;

- aree non frequentate.

2.3 - Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

2.4 - Utilizzo di fonti di calore

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.

Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.

2.5 - Impianti ed attrezzature elettriche

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

2.6 - Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:

a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;

b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;

c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;

d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

2.7 - Presenza di fumatori

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.

Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.

2.8 - Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:

a) accumulo di materiali combustibili;

b) ostruzione delle vie di esodo;

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

2.9 - Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

2.10 - Aree non frequentate

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

2.11 - Mantenimento delle misure antincendio

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

 

Allegato III

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

 

3.1 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;

- luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

- percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

- uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su di una scala esterna.

- via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

3.2 - Obiettivi

Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;

- dove si trovano le persone quando un incendio accade;

- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;

- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

·  15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;

·  30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;

·  45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di iano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

·      6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;

·     9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;

·   12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

3.4 - Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da pubblico;

- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;

- utilizzato quale area di riposo;

- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.

3.5 - Numero e larghezza delle uscite di piano

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.

Eccezioni a tale principio sussistono quando:

a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;

b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;

c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c).

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:  

 

L (metri) =

A

x 0,60

-----

50

in cui:

- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);

- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

 

Esempio 1

Affollamento di piano = 75 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

 

Esempio 2

Affollamento di piano = 120 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

3.6 - Numero e larghezza delle scale

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

 

Calcolo della larghezza delle scale

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

 

L (metri) =

A*

x 0,60

-----

50

in cui:

A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio:

Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:

   

Affollamento

piano

60 

persone

"

"

70

"

"

"

70

"

"

"

80

"

"

"

90

"

 

Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.

Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.

Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.

Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.

3.7 - Misure di sicurezza alternative

Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:

a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

3.8 - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita

A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai

Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:

- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;

- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.

B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai

La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.

C) Segnaletica a pavimento

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati

Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.

Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

E) Accorgimenti per le scale esterne

Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.

L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi.

In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;

- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;

- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;

- di un comando manuale.

3.10 - Sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

3.11 - Porte scorrevoli e porte girevoli

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

3.12 - Segnaletica indicante le vie di uscita

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

3.13 - Illuminazione delle vie di uscita

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

3.14 - Divieti da osservare lungo le vie di uscita

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.

Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;

- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;

- apparecchi di cottura;

- depositi temporanei di arredi;

- sistema di illuminazione a fiamma libera;

- deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

 

Allegato IV

Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio

 

4.1 - Obiettivo

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

4.2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.

Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

4.3 - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.

Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

4.4 - Procedure di allarme

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.

A) Evacuazione in due fasi

Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale.

Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.

B) Evacuazione a fasi successive

Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.

Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.

In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.

C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico

Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.

Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.

4.5 - Rivelazione automatica di incendio

Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.

Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.

Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa.

Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.

Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.

4.6 - Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;

- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;

- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;

- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.

 

Allegato V

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

 

5.1 - Classificazione degli incendi

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe a: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;

- incendi di classe b: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;

- incendi di classe c: incendi di gas;

- incendi di classe d: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

Incendi di classe C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe a e b è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

 

5.2 - Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

- la superficie in pianta;

- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

 

Tabella I

 

 

SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE

Tipo di estintore

rischio basso

rischio medio

rischio elevato             

13 A -   89 B

100 m²

--

--

21 A - 113 B

150 m²

100 m²

--

34 A - 144 B

200 m²

150 m²

100 m²

55 A - 233 B

250 m²

200 m² 

200 m²

 

5.3 - Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.

L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio.

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.

Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.

5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.

In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

 

Allegato VI

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

  

6.1 - Generalità

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

- per l'estinzione degli incendi;

- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

6.2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

- manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

- manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.

- manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

6.3 - Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.

6.4 - Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

 

Allegato VII

Informazione e formazione antincendio

  

7.1 - Generalità

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

7.2 - Informazione antincendio

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

a) rischi di incendio legati all'attività svolta;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;

- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

- modalità di apertura delle porte delle uscite;

d) ubicazione delle vie di uscita;

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azioni da attuare in caso di incendio;

- azionamento dell'allarme;

- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

7.3 - Formazione antincendio

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.

7.4 - Esercitazioni antincendio

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;

- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;

- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;

- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

7.5 - Informazione scritta sulle misure antincendio

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

 

Allegato VIII

Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

 

8.1 - Generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

8.2 - Contenuti del piano di emergenza

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

- i lavoratori esposti a rischi particolari;

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;

- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

 

8.3 - Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 - Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

 

Allegato IX

Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti

alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,

in relazione al livello di rischio dell'attività

  

9.1 - Generalità

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2 - Attività a rischio di incendio elevato

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;

h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane (1);

i) alberghi con oltre 200 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.

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(1) Lettera così sostituita dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999.

9.3 - Attività a rischio di incendio medio

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4 - Attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

9.5 - Contenuti dei corsi di formazione

Corso a: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- Principi della combustione;

- prodotti della combustione;

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;

- effetti dell'incendio sull'uomo;

- divieti e limitazioni di esercizio;

- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;

- evacuazione in caso di incendio;

- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Corso b: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

- Principi sulla combustione e l'incendio;

- le sostanze estinguenti;

- triangolo della combustione;

- le principali cause di un incendio;

- rischi alle persone in caso di incendio;

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;

- vie di esodo;

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

- procedure per l'evacuazione;

- rapporti con i vigili del fuoco;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;

- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso c: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- Principi sulla combustione;

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

- le sostanze estinguenti;

- i rischi alle persone ed all'ambiente;

- specifiche misure di prevenzione incendi;

- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;

- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;

- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- Misure di protezione passiva;

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- impianti elettrici di sicurezza;

- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;

- procedure da adottare in caso di allarme;

- modalità di evacuazione;

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);

- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

 

Allegato X

Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3

 

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane (1);

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

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(1) Lettera così sostituita dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999.

 

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IL RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA

Classificazione sostanze e preparati pericolosi

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, recepisce alcune recenti direttive CEE relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici durante il lavoro, obbligando il datore di lavoro a tenere in debito conto il rischio chimico nell’effettuare la valutazione dei rischi e nell’adottare conseguenti opportune misure per migliorare le condizioni in cui si svolge la lavorazione.

Ad una prima analisi, molto superficiale parrebbe che l’ambiente scolastico sia esente da possibili rischi chimici: il ciclo lavorativo della scuola, infatti, consiste principalmente in azioni di informazione e formazione, cioè scambio di conoscenze tra i docenti e gli alunni. In realtà, a parte il laboratorio di chimica presente in molti istituti (anche non necessariamente in istituti per periti chimici o agrari), sono molte le occasioni in cui sostanze chimiche sono comunque presenti nell’ambiente e possono costituire fattore di rischio. A titolo di esempio si possono ricordare:

·          La presenza di medicinali nella cassetta di medicazione;

·          l’utilizzazione del gesso (solfato di calcio diidrato) o di pennarelli speciali per lavagne a secco da parte dei docenti e degli alunni;

·          l’utilizzazione di fotocopiatori e stampanti a toner secco o umido;

·          utilizzazione di detergenti per la pulizia dei locali, degli arredi e dei servizi da parte del personale ausiliario;

·          utilizzazione di sostanze per eliminare eventuali ostruzioni dalle tubazioni;

·          utilizzazione di solventi, smalti e vernici;

·          utilizzazione di lubrificanti e agenti sbloccanti;

·          utilizzazione di colle viniliche e di collanti rapidi

·          utilizzazione di insetticidi, ratticidi ecc.;

·          la possibile presenza di bombole e bombolette di gas;

·          la possibile presenza di vecchi estintori ad halon;

·          eventuale presenza di amianto, radon ecc. nella struttura;

·          presenza di sostanze chimiche provenienti dall’ambiente esterno alla scuola a causa della sua particolare allocazione nel territorio.

Il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi dovrà necessariamente tenere conto di tali presenze, prendendo in considerazione in particolare:

·          le proprietà che rendono pericolose le sostanze presenti

·          le informazioni riportate sulle schede di sicurezza che il fornitore delle sostanze è obbligato, su richiesta, a fornire

·          il livello, il tipo e la durata dell’esposizione

·          le circostanze in cui viene svolto il lavoro e l’eventuale utilizzazione dei D.P.I.

·          la quantità delle sostanze pericolose

·          il valore limite di esposizione professionale

·          gli effetti delle misure protettive adottate o da adottare

La valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro potrà quindi essere intrapresa solo dopo aver riconosciuto le varie sostanze chimiche presenti, averne interpretato la scheda tecnica di sicurezza e aver preso conoscenza delle modalità atte a conservare, travasare, utilizzare, e smaltire in sicurezza quel particolare prodotto. Qualora la scheda di sicurezza non fosse presente si dovrà avere cura di richiederla prontamente al fornitore; e se la scheda, pur presente, fosse scritta in una lingua diversa dall’italiano si dovrebbe provvedere a tradurla (o a farla tradurre) in italiano in modo che tutti gli utilizzatori del prodotto possano documentarsi adeguatamente.

Sulla base degli elementi desunti dalle schede di sicurezza, dalle modalità di utilizzo degli agenti chimici e tenuto conto delle misure preventive e protettive già in atto in azienda, va effettuata la valutazione del rischio e vanno stabiliti i provvedimenti da adottare di conseguenza. In questa fase, particolare attenzione va posta alla necessità di disporre di adeguati D.P.I. (dispositivi di protezione individuali), se previsti, che devono essere indossati da chi utilizza la sostanza, ed eventualmente di altri dispositivi (docce, fontanelle lavaocchi ecc.) da utilizzare in caso di contaminazione.

Per fortuna nella scuola sono presenti quasi esclusivamente prodotti commerciali, che hanno l’obbligo di etichettatura e che quindi, anche se potenzialmente pericolosi, sono comunque sempre riconoscibili. E, inoltre, tali sostanze sono in genere identiche (sia per composizione chimica, sia per confezione) a quelle di comune uso domestico, per le quali esistono sì delle semplici precauzioni da adottare, ma la cui pericolosità durante la normale utilizzazione è comunque contenuta.

Proprio nelle scuole, però, come d’altra parte anche nelle famiglie, oltre ai lavoratori che utilizzano tali sostanze in modo consapevole, sono presenti anche bambini o ragazzi che per imprudenza, incoscienza, gioco ecc. possono trasformare la sostanza di per se poco pericolosa (se utilizzata correttamente) in una fonte di rischio a volte letale. Pensiamo, ad esempio, all’ingestione di varecchina, allo schizzo di acido muriatico, allo schizzo di alcool sul viso di uno che sta fumando, alla spruzzata di Baygon® negli occhi, alla manipolazione  dei granelli di soda caustica di ’”mister muscolo”, all’utilizzazione degli estintori per gioco, all’ingestione di medicinali ecc.

I depositi di queste sostanze potenzialmente pericolose sono in genere protetti dall’accesso occasionale degli alunni. Non sempre nella scuola troviamo armadi contenitori adatti, dotati di aerazione e con la vasca di raccolta anti-sversamento sul fondo, lontani da fonti di calore e da altro materiale infiammabile, ma quasi sempre i depositi sono realizzati in una stanza chiusa a chiave. Le confezioni già aperte, però, sono spesso alla portata di tutti. Basta girare un po’ per i servizi dei caseggiati scolastici per trovare in un angolo, quasi sempre nell’antibagno, confezioni di alcool, di varecchina, di Vim, di Baygon® (e a volte si trova anche acido muriatico, acqua ragia, xilolo, diluente nitro, mastici, collanti ecc.) alla portata degli alunni. Lo stoccaggio di questi prodotti (come di tutti gli altri accessori per la pulizia, quali spazzoloni, scope, palette ecc.) nell’antibagno è vietata dalla legge, ma gli ausiliari, o perché non dispongono di adeguati ripostigli, o per avere prodotti e accessori a portata di mano in ogni ambiente, spesso contravvengono alle più semplici regole della sicurezza e lasciano in giro, in locali non presidiati, materiale pericoloso.

In questa situazione diventa di particolare importanza la perfetta conoscenza della scheda di sicurezza. In caso di ingestione di una certa sostanza, ad esempio, può essere necessario provocare il vomito, mentre per un’altra sostanza ciò può essere dannoso. In certi  casi può essere utile dare da bere all’infortunato, in altri no. E’ dalla scheda tecnica di sicurezza che si traggono le informazioni più corrette, ed è la scheda tecnica di sicurezza (o, in mancanza di essa, la confezione di prodotto incriminata) che occorre portarsi appresso per consegnarla al personale del pronto soccorso in caso di ricovero d’urgenza.

In confronto a queste situazioni, le lamentele del personale addetto alle fotocopie che manifesta  disagio per il calore proveniente dalla macchina e per il particolato che si diffonde nell’ambiente appaiono poca cosa, ma sono senz’altro frequenti e il datore di lavoro non può ignorarle. D’altra parte spessissimo il fotocopiatore è posizionato in ambienti angusti e poco aerati, con incremento della sensazione di disagio del lavoratore. A volte basta spostarlo in un ambiente più ampio, luminoso e ben aerato per risolvere il problema.

Ma come si fa a riconoscere un agente chimico potenzialmente pericoloso? Esistono degli elenchi relativi alle sostanze pericolose (di cui al D.Lgs. 2 febbraio 1997, n. 52) o ai preparati pericolosi (di cui al D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285), ma più in generale un qualunque agente chimico che a causa delle sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche possa comportare un rischio per il lavoratore deve essere considerato un agente chimico pericoloso. Ma come si è già detto in precedenza, nella scuola in genere si utilizzano solo prodotti commerciali con obbligo di etichetta. Per questo è bene che si conoscano i dispositivi di legge per il confezionamento delle etichette.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

I recipienti e gli imballi dei prodotti che contengono sostanze e preparati pericolosi devono essere etichettati affinché sia immediatamente riconoscibile la natura del pericolo.

Le etichette sono costituite da simboli, lettere e numeri, come dal seguente esempio.

F

T+

           R 15 / 29
           S 36 / 37 / 391

Il formato delle etichette varia da mm 52x74 a mm 148x210.

 

I SIMBOLI

I simboli, stampati in nero su sfondo giallo-arancione, sono i seguenti:


E

ESPLOSIVI:
le sostanze e i preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.     


O

COMBURENTI:
le sostanze e i preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica.    


F+

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI:
le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C e il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C  


F

FACILMENTE INFIAMMABILI:
le sostanze e i preparati che a contatto con l’aria, a temperatura normale e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi.

Sono facilmente infiammabili:
i solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione;
i liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° 
i gas che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale
le sostanze che, a contatto  con  l’acqua  o  l’aria  umida, sprigionano  gas  facilmente infiammabili in quantità pericolose


T+

MOLTO TOSSICI:
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e anche la morte.


T

TOSSICI:
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.  


Xn

NOCIVI:
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata.


Xi

IRRITANTI:
le sostanze e i preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria.      


C

CORROSIVI:
le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.           

FRASI DI TIPO "R"

(Frasi indicanti rischi specifici, assegnate alle sostanze pericolose)

 

R 1       Esplosivo allo stato secco.

R 2       Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione.

R 3       Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione.

R 4       Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R 5       Pericolo di esplosione per riscaldamento.

R 6       Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.

R 7       Può provocare un incendio.

R 8       Può provocare l’accensione di materie combustibili.

R 9       Esplosivo in miscela con materie combustibili.

R10      Infiammabile.

R11      Facilmente infiammabile.

R12      Altamente infiammabile.

R13      Gas liquefatto altamente infiammabile.

R14      Reagisce violentemente con l’acqua.

R15      A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili.

R16      Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

R17      Spontaneamente infiammabile all’aria.

R18      Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

R19      Può formare perossidi esplosivi.

R20      Nocivo per inalazione.

R21      Nocivo a contatto con la pelle.         

R22      Nocivo per ingestione.

R23      Tossico per inalazione.

R24      Tossico a contatto con la pelle.

R25      Tossico per ingestione.

R26      Altamente tossico per inalazione.

R27      Altamente tossico a contatto con la pelle.

R28      Altamente tossico per ingestione.

R29      A contatto con l’acqua libera gas tossici.    

R30      Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso.

R31      A contatto con acidi libera gas tossici.

R32      A contatto con acidi libera gas altamente tossici.

R33      Pericolo di effetti cumulativi.

R34      Provoca ustioni.        

R35      Provoca gravi ustioni.          

R36      Irritante per gli occhi.

R37      Irritante per le vie respiratorie.

R38      Irritante per la pelle.

R39      Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

R40      Possibilità di effetti irreversibili.

R41      Rischio di gravi lesioni oculari.        

R42      Può provocare sensibilizzazione per inalazione.    

R43      Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.           

R44      Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.   

R45      Può provocare il cancro.      

R46      Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.    

R47      Può provocare malformazioni congenite.   

R48      Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.  

R49      Può provocare il cancro per inalazione.      

R50      Altamente tossico per gli organismi acquatici.       

R51      Tossico per gli organismi acquatici.

R52      Nocivo per gli organismi acquatici  

R53      Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.          

R54      Tossico per la flora.  

R55      Tossico per la fauna.

R56      Tossico per gli organismi del terreno.        

R57      Tossivo per le api.    

R58      Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente.   

R59      Pericoloso per lo strato di ozono.    

FRASI DI TIPO "S"

(Frasi indicanti i consigli di prudenza, assegnate alle sostanze pericolose)

 

S 1     Conservare sotto chiave.

S 2     Conservare fuori della portata dei bambini.

S 3     Conservare in luogo fresco.

S 4     Conservare lontano da locali di abitazione.

S 5     Conservare sotto.....(liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).  

S 6     Conservare sotto.....(gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).     

S 7     Conservare il recipiente ben chiuso. 

S 8     Conservare al riparo dall’umidità.     

S 9     Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.       

S12    Non chiudere ermeticamente il recipiente.

S13    Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  

S14    Conservare lontano da.....(sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

S15    Conservare lontano da calore.           

S16    Conservare lontano da fiamme e scintille - Non Fumare.    

S17    Tenere lontano da sostanze combustibili.     

S18    Manipolare e aprire il recipiente con cautela.          

S20    Non mangiare né bere durante l’impiego.     

S21    Non fumare durante l’impiego.          

S22    Non respirare le polveri.

S23    Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore).

S24    Evitare il contatto con la pelle.

S25    Evitare il contatto con gli occhi.

S26    In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.   

S27    Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.       

S28    In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).           

S29    Non gettare i residui nelle fognature.

S30    Non versare acqua sul prodotto.        

S33    Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.

S34    Evitare l’urto e lo sfregamento.         

S35    Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.        

S36    Usare indumenti protettivi adatti.      

S37    Usare guanti adatti.    

S38    In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.  

S39    Proteggersi gli occhi/la faccia.          

S40    Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare....( da precisare da parte del produttore).        

S41    In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.     

S42    Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore).          

S43    In caso di incendio usare ...(mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante.  Se l’acqua aumenta il rischio precisare: “Non usare acqua”).        

S44    In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).  

S45    In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).

S46    In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore con l’etichetta.       

S47    Conservare a temperatura non superiore a.....°C (da precisare da parte del fabbricante).

S48    Mantenere umido con.....(mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).      

S49    Conservare soltanto nel recipiente originale.           

S50    Non mescolare con.....(da specificare da parte del fabbricante)     

S51    Usare soltanto in luogo ben ventilato.           

S52    Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.   

S53    Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso.         

S54    Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell’inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico.        

S55    Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell’ambiente acquatico.        

S56    Non scaricare nelle fognature o nell’ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta autorizzato.     

S57    Usare i contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale.         

S58    Smaltire come rifiuto pericoloso.       

S59    Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.        

S60    Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  

COMBINAZIONI DELLE FRASI "R" E DELLE FRASI "S"

 

R14/15           Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili.       

R15/29           A contatto con l’acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.         

R20/21           Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.         

R20/21/22     Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. 

R20/22           Nocivo per inalazione e ingestione  

R21/22           Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.     

R23/24           Tossico per inalazione e contatto con la pelle.       

R24/25           Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.    

R23/25           Tossico per inalazione e ingestione.

R23/24/25     Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

R26/27           Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle.  

R27/28           Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione.           

R26/28           Altamente tossico per ingestione e inalazione.       

R26/27/28     Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.       

R36/37           Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie.      

R37/38           Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.        

R36/38           Irritante per gli occhi e per la pelle.                        

R36/37/38     Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle.                                 

R39/23           Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.                     

R39/24           Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.        

R39/25           Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.                     

R39/23/24     Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.                          

R39/23/25     Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

R39/24/25     Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.                             

R39/23/24/25           Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle e per ingestione.                                

R39/26           Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.    

R39/27           Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R39/28           Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.    

R39/26/27     Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.                        

R39/26/28     Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.                             

R39/27/28     Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.                               

R39/26/27/28           Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle e per ingestione.                          

R40/20           Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.                           

R40/21           Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.                          

R40/22           Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.                           

R40/20/21     Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

R40/20/22     Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.                

R40/21/22     Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

R40/20/21/22           Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.                                  

R42/43           Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.              

R48/20           Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.                             

R48/21           Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.                        

R48/22           Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.                             

R48/20/21     Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.                        

R48/20/22     Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.                                

R48/21/22     Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.                                

R48/20/21/22           Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.                    

R48/23           Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.                             

R48/24           Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.                        

R48/25           Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.                             

R48/23/24     Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.                        

R48/23/25     Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.                                

R48/24/25     Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.                                

R48/23/24/25           Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.                    

S1/2               Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.           

S3/9               Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.          

S3/7/9           Tenere il recipiente ben chiuso, in luogo fresco e ben ventilato.  

S3/9/14         Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ....(materiali incompatibili da precisare da parte del produttore). 

S3/9/14/49   Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ....(materiali incompatibili da precisare da parte del produttore).       

S3/9/49         Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.   

S3/14             Conservare in luogo fresco lontano da....(materiali incompatibili da precisare da parte del produttore).           

S7/9               Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato.          

S7/8               Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità.         

S20/21           Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.       

S24/25           Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.        

S36/37           Usare indumenti protettivi e guanti adatti.  

S36/39           Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.          

S37/39           Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.        

S36/37/39     Usare gli indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S47/49           Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del fabbricante).     

 

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