LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA TUTELA DELLA
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO |
Nei tempi passati gli incidenti
nei cantieri edili erano considerati inevitabili ed ininfluenti, tenuto anche
conto dello scarso valore che si attribuiva alla vita umana; la mano d’opera,
inoltre, non essendo affatto qualificata poteva essere sostituita senza
problemi.
Con l’avvento della “rivoluzione
industriale” e la conseguente nascita delle prime organizzazioni sindacali
vennero emanate le prime norme sulle condizioni igieniche e di sicurezza nei
luoghi di lavoro miranti a limitare l’elevato numero di incidenti nelle
fabbriche e nei cantieri.
Gli imprenditori compresero che
migliorando le condizioni di lavoro, introducendo il riposo settimanale e
commisurando l’orario di lavoro con la capacità fisica degli operai, si
potevano ottenere risultati economicamente vantaggiosi sul piano della quantità
e della qualità della produzione.
Oggi la legislazione
antinfortunistica occupa un posto di rilievo nei paesi industrializzati e viene
costantemente aggiornata. Nonostante ciò un numero ancora troppo alto di
incidenti, le cosiddette “morti bianche” (per convincersi della gravità del
problema visitare il sito: http://www.inail.it), si verificano giornalmente nei luoghi di
lavoro. Ciò significa che le norme prevenzionali o non vengono applicate, o lo
sono solo in parte. Questo accade certamente per fini speculativi ma anche,
talvolta, per la mancanza da parte delle maestranze interessate e dei tecnici
preposti alla sorveglianza di una coscienza
responsabile.
L’atto formale che pone l’uomo al centro delle finalità di ogni
attività è la “Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo”, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nel dicembre del 1948. Ad essa si ispirano le normative della maggior
parte degli Stati del mondo.
Il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica
Europea, afferma il diritto dei lavoratori alla sicurezza sul posto di lavoro,
alla protezione della salute e alla sicurezza sociale e pone le premesse per
l’emanazione delle “Direttive
comunitarie” che dovranno favorire e armonizzare le iniziative dei singoli
Stati membri miranti a garantire tali diritti.
L’Italia, che nella sua Carta
Costituzionale si definisce “repubblica democratica fondata sul lavoro”,
regolamenta la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia con norme
di carattere generale, sia con norme particolari riguardanti le specifiche
attività lavorative.
Queste norme le troviamo:
che possiamo quindi considerare
come i “cardini” della sicurezza.
Piu precisamente nella Costituzione della Repubblica italiana:
Nel Codice Civile:
Nel Codice Penale:
§
Art. 437 – rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro
§
Art. 451 – omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro
§
Art. 589 – omicidio colposo
§
Art. 590 – lesioni personali colpose.
Nello Statuto dei lavoratori:
Nell’esaminare la normativa
antinfortunistica nazionale ci poniamo un limite temporale da cui partire: gli
anni che videro il completamento della ricostruzione dopo le distruzioni
operate dal secondo conflitto mondiale.
Prendiamo in considerazione,
quindi, la legislazione prodotta a partire dagli anni Cinquanta per giungere
sino ai giorni nostri.
La legislazione degli anni cinquanta
Le più importanti disposizioni
legislative a carattere generale sono essenzialmente il D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 ed i D.P.R. 302 e 303, entrambi del 19
marzo 1956, questi ultimi recanti norme di integrazione e completamento del
primo.
E’ bene precisare che tale impianto normativo è tuttora vigente (e
trova quindi quotidianamente applicazione), salva la necessità di una sua
integrazione, nei termini che vedremo, con la normativa successiva.
Gli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R.
547/1955 ne definiscono l’ambito di applicazione. Le norme in questione
sanciscono l’applicabilità del decreto a tutte le attività alle quali siano
addetti lavoratori subordinati, anche nelle ipotesi in cui gli stessi prestino
servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (solo le attività di cui
all’art. 2, tra le quali non sono comunque ricompresse le scuole, sono escluse
dall’operatività del decreto).
L’art. 3, infine, fornisce la definizione di lavoratore
subordinato, stabilendo che debba considerarsi tale colui che presta la propria
attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche senza
retribuzione, compresi i soci di enti che svolgano la propria attività per
conto della società di appartenenza.
L’ambito di applicazione della normativa in esame è dunque
alquanto esteso, comprendendo tutti i datori di lavoro, pubblici o privati che
siano, nonché tutti i lavoratori subordinati nel senso tradizionale del
termine.
Proseguendo nella lettura del
testo della legge possiamo notare che esso si basa essenzialmente sulla
previsione di una serie di norme tecniche, il cui rispetto viene imposto ai
datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti.
Viene in tal modo affermato, con una normativa rilevante, perché di applicazione generale, che i
datori di lavoro o i loro rappresentanti sul luogo di lavoro (dirigenti e
preposti) sono titolari di un obbligo positivo di attivarsi al fine di
garantire l’attuazione delle prescrizioni tecniche strumentali al perseguimento
dell’obiettivo finale, che è ovviamente quello di garantire la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Nella normativa che stiamo esaminando questo è un aspetto
centrale ed è da ritenersi il più attuale poiché ogni volta che si effettua una
scelta che incide sull’ambiente di lavoro, sia essa di tipo strettamente
organizzativo (ad esempio assegnazione di certi compiti ad un dipendente) o
logistica (ad esempio modifica degli ambienti di lavoro) non si può non tenere
conto della sicurezza: essa, è per così dire, parte integrante dell’azione di
impresa o dell’azione amministrativa e deve essere tenuta in considerazione
quanto lo sono gli obiettivi diretti dell’azione stessa.
La legislazione degli anni settanta
Le norme precedenti sono state
le uniche in vigore per alcuni decenni.
La spinta verso la creazione di
nuove e più efficaci tecniche di tutela è derivata ancora una volta
dall’evoluzione che ha contrassegnato la dinamica dei rapporti sociali e,
specialmente, quelli sindacali. In tale rinnovato contesto, numerose sono state
le critiche mosse al sistema prevenzionale allora vigente.
Al riguardo, infatti, gli unici riferimenti rintracciabili
all’interno del D.P.R. 547/1955 (ribaditi anche in alcune norme di settore)
sono quelli contenuti nella lett. b) dell’art. 4 e nell’art. 5 dello stesso,
ove si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori
dei rischi specifici connessi alle mansioni loro affidate ed all’ambiente di
lavoro in cui operano; nonché nell’art.6 ove si prevedono, tra i doveri
gravanti questa volta sui lavoratori, quello di attenersi alle prescrizioni in
materia di sicurezza statuite dal datore di lavoro, nonché di informarlo di
eventuali difetti del sistema prevenzionale da quest’ultimo posto in essere.
La concreta attuazione di questo metodo “collaborativo”
nel perseguimento dell’obiettivo della sicurezza veniva peraltro lasciata alla
concreta iniziativa delle parti sociali, senza che venissero previste e create
delle apposite strutture.
In sostanza si pervenne alla
conclusione che un sistema prevenzionale rigidamente programmato dal
legislatore, con la previsione di una serie di prescrizioni tecniche dettate
una volta per tutte, non potrà mai essere adeguato al singolo ambiente di
lavoro il quale presenta inevitabilmente caratteristiche specifiche e,
conseguentemente, fattori di rischio peculiari.
La presa di coscienza di tali difetti del sistema vigente
negli anni cinquanta ha portato ad una, prima lenta e poi addirittura
frenetica, rivisitazione dello stesso.
La prima norma significativa al
riguardo è rintracciabile all’interno dello “Statuto dei lavoratori” (legge 20/5/1970 n.300): l’art.9 dello
stesso prevede infatti che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze
sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La norma assumeva allora un significato rivoluzionario
attribuendo ai lavoratori, attraverso i loro organi di rappresentanza, un
diritto di partecipazione e diretto controllo sull’attuazione della normativa
antinfortunistica.
Uno dei difetti della norma era quello di non chiarire
cosa si intendesse per “rappresentanze dei lavoratori”; problema che venne però
risolto identificando tali organismi nelle “rappresentanze sindacali aziendali”
degli stessi lavoratori, previste dall’art. 19 dello Statuto.
Tale soluzione ha poi trovato un’espressa conferma nell’art.
20 della Legge 23/12/1978 n.833 (Riforma Sanitaria Nazionale) il quale ha
espressamente attribuito all’azione congiunta del datore di lavoro e delle
rappresentative sindacali aziendali, secondo modalità previste dagli accordi
collettivi, il compito di individuare le norme di sicurezza necessarie, in
considerazione degli
specifici fattori di rischio connessi al singolo ambiente di lavoro, anche in
aggiunta a quelle normativamente previste.
Anche tale norma aveva una portata innovativa notevole in
quanto da un lato istituzionalizzava la partecipazione dei lavoratori,
attraverso i loro organi di rappresentanza, alla concreta realizzazione del
sistema prevenzionale, dall’altro affermava espressamente che lo stesso non
doveva necessariamente esaurirsi nelle prescrizioni tecniche espressamente
previste dal legislatore.
L’evoluzione era però in fase ancora “embrionale” e ciò
sia perché il ruolo dei lavoratori era alquanto limitato, sia perché non veniva
in alcun modo chiarito quali fossero gli strumenti per realizzare quella
“programmazione della sicurezza” di cui tanto si parlava.
La legislazione degli anni ottanta
Questi anni sono caratterizzati
da alcune importanti disposizioni tra le quali ricordiamo il D.P.R. 619/1980 in base al quale il
controllo, la verifica, le ispezioni per l’osservanza delle norme
antinfortunistiche sono delegate all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (http://www.ispesl.it/)
il D.M. 16/2/1982 concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite periodiche di prevenzione
incendi. In esso si individuano 97 attività il cui esercizio richiede
l’autorizzazione da parte dei VV.F. attraverso il rilascio di un documento
specifico: il Certificato di prevenzione
incendi (C.P.I.).
La legislazione degli anni novanta
La vera e propria svolta si è
avuta solo negli anni novanta e ciò in virtù della elaborazione normativa in
corso nell’ambito delle istituzioni europee.
In tale contesto, infatti,
l’evoluzione del sistema prevenzionale è stata più veloce e si è tradotta
nell’emanazione di una serie di direttive alle quali gli stati membri avevano
l’obbligo di attenersi attraverso l’emanazione di norme di attuazione.
La più importante norma interna
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza è stata
senz’altro il D.Lgs 626/1994,
attraverso il quale è stata data attuazione all’impianto prevenzionale di
ispirazione comunitaria ed al quale si aggiungono una serie di altre norme di
adeguamento aventi efficacia settoriali (cioè relativi a specifiche attività
lavorative: DPR 459/96, “direttiva macchine”; D.Lgs 493/96, “segnaletica di
sicurezza”, D.Lgs. 494/96, “direttiva cantieri”, D.Lgs. 528/99 “modifiche e
integrazioni del D.Lgs. 494/96)
La rivoluzione
copernicana operata dalla 626 riguarda il metodo prevenzionale non le singole
prescrizioni tecniche: esse sono costituite dall’insieme delle previsioni
contenute nella normativa precedente e successiva alla 626, nonché nella stessa
626. In sostanza
attenersi al metodo prevenzionale da quest’ultima previsto è necessario ma non
sufficiente per assolvere agli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di
lavoro e sui dirigenti; questi ultimi sono comunque tenuti ad adottare le
misure di prevenzione desumibili dall’intero contesto legislativo vigente.
I D.Lgs. 626, 494, 528 prevedono
il coinvolgimento di tutti coloro che prestano l’opera nel cantiere: lavoratori
e committente. Prevedono, inoltre, le nuove figure del:
Nello specifico settore di
pertinenza del nostro corso di studi, e cioè quello delle costruzioni, possiamo
differenziare la normativa italiana in materia di prevenzione dei rischi e
tutela della salute in:
Tra le norme di carattere generale ricordiamo:
Tra le norme riguardanti
specificamente il lavoro in edilizia ricordiamo tra le più
significative:
Norme per la prevenzione incendi.
Il controllo della sicurezza
antincendio è affidato dalla legge al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(VV.F.).
Di seguito sono elencate le
principali norme che regolamentano questo fondamentale settore della
prevenzione degli infortuni:
Ritengo opportuno riportare
l’elenco delle principali leggi, decreti e circolari ministeriali che
riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.
RACCOLTA DELLE PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO |
L. 12/2/1955, n. 51 – Delega al potere esecutivo ad
emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
D.P.R. 27/4/1955, n. 547 – Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7/1/1956, n. 164 - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.P.R. 19/3/1956, n. 302 – Norme integrative del D.P.R.
27/4/1955, n. 547.
D.P.R. 19/3/1956, n. 303 – Norme generali per l’igiene
del lavoro.
D.P.R. 20/3/1956, n. 320 – Norme per la prevenzione
degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo.
D.P.R. 20/3/1956, n. 321 – Norme per la prevenzione
degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
D.M. 22/12/1958 – Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le
particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547.
D.M. 12/9/1959 – Attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei
controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.M. 9/8/1960 – Modalità per l’effettuazione delle prove di
carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/9/1959.
L. 1/3/1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti
elettrici ed elettronici.
D.M. 2/9/1968, n. 8226 – Riconoscimento dell’efficacia
di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi,
sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7/1/1956 n. 164.
L. 20/5/1970, n. 300 – Statuto dei diritti dei
lavoratori.
L. n. 319/1976 – Inquinamento idrico.
L. 18/10/1977, n. 791 – Attuazione della direttiva
del Consiglio della Comunità Europea n. 72/73 C.E.E. relativa alla sicurezza
del materiale elettrico.
L. 23/12/1978, n. 833 – Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale.
Cir. Min. n. 15/1980 – Istruzioni per la prevenzione
degli infortuni nelle costruzioni in calcestruzzo armato con l’impiego di
casseforme a tunnel e mensole metalliche di disarmo e sistemi similari.
D.P.R. 31/7/1980, n. 619 – Istituzione dell’Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).
Circ. Min. n. 13/1982 – Istruzioni per la prevenzione
degli infortuni durante la produzione, il trasporto e il montaggio degli
elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e in calcestruzzo armato
precompresso.
Circ. Min. n. 24/1982 – Ponteggi metallici realizzati
con elementi componibili.
D.P.R. 8/6/1982, n. 524 – Attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/576 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva C.E.E. n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.
D.P.R. 29/7/1982, n. 577 – Approvazione del Regolamento
concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi.
L. 2/5/1983, n. 178 – Interpretazione autentica dell’articolo 7 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L. n. 818/1984 – Prevenzione incendi.
Circ. Min. n. 149/1985 – Criteri per le verifiche di stabilità dei ponteggi metallici fissi.
D.M. 28/5/1985 – Efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici.
D.M. 28/11/1987, n. 588 – Attuazione delle direttive
C.E.E. n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n.
84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537, n. 85/409 relative al
rumore di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi
elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano per lavori nei cantieri
edili.
D.M. 28/11/1987, n. 592 – Attuazione della direttiva n.
84/532 C.E.E. relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.
D.M. 28/11/1987, n. 593 - Attuazione della direttiva n.
86/295 C.E.E. relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento di
determinate macchine per cantiere.
D.M. 28/11/1987, n. 594 - Attuazione della direttiva n.
86/296 C.E.E. relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di
oggetti di determinate macchine per cantiere.
D.P.R. 17/5/1988, n. 175 – Attuazione della direttiva
C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali , ai sensi della L. 16/4/1987, n. 183.
D.P.R. n. 203/1988 – Inquinamento atmosferico.
L. 5/3/1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.
D.M. 23/3/1990, n. 115 – Efficacia di ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiori a metri 1,80.
D.Lgs. 15/8/1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642 C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
D.P.R. 6/12/1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della L. 5/3/1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.
D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
D.P.R. 16/12/1992, 495 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
D.Lgs. 25/1/1992, n. 77 – Attuazione della direttiva n.
88/364 C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.
D.Lgs. 25/1/1992, n. 135 - Attuazione delle direttive n.
86/662 C.E.E. e n. 89/514 C.E.E. in materia di limitazione del rumore prodotto
dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
D.Lgs. 25/1/1992, n. 137 - Attuazione della direttiva n.
87/405 C.E.E. relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a
torre.
L. 27/3/1992, n. 257 – Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto.
D. Lgs. 19/9/1994, n. 626 – Attuazione delle direttive C.E.E. n. 89/391, n. 89/654, n. 89/655, n. 89/656 e n. 90/269, n. 90/270, n. 90/394, 90/679 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 17/3/1995, n. 114 – Attuazione della direttiva n. 87/217 C.E.E. in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
D.Lgs. 19/3/1996, n. 242 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19/9/1974, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.P.R. 24/7/1996, n. 459 – Regolamento per l’attuazione delle direttive C.E.E. 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.Lgs. 14/8/1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58 C.E.E. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57 C.E.E. concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Circ. Min. Lav. n. 41/1997 e n. 73/1997 – Forniscono entrambe indicazioni per l’applicazione del D.Lgs. 626/1994.
D.P.R. 12/1/1998 n. 37 –
D.M. 10/3/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs. 19/11/1999, n. 528 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 con attuazione della direttiva 92/57 C.E.E. per i cantieri.
Riferimenti bibliografici
C. Amerio, G.
Canavesio, Il cantiere edile. Editore: SEI
Giorgio Boaga, Corso di Tecnologia delle Costruzioni – vol. 3.
Editore: Calderini
Luigi Gatti, Tecnologia delle costruzioni – vol. 3. Editore:
Edisco
Koenig – Furiozzi – Fanelli – Bugatti – Brunetti,
Tecnologia delle Costruzioni – Nuova edizione modulare, vol. 3. Editore: Le
Monnier
Carnelutti – Bigiavi – Caltabiano
(a cura di), Codice
Civile e Leggi Complementari. Editore: Cedam
A titolo
di esempio si
riportano, di seguito:
DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica
(G.U. 16 settembre 1992, n. 218).
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n.
1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n.
469, artt. 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n.
966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare
norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
Viste le norme elaborate dal
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente
decreto.
Allegato
Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
1. Generalità
1.0. Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto
i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali
adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare
l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di
incendio.
Ai fini delle presenti norme si fa
riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30
novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli
edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici
esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i
cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente
decreto. Si intendono modifiche sostanziali lavori che comportino il
rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale
o l'aumento di altezza.
Per gli edifici esistenti si
applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 1.3.
1.2. Classificazione
Le scuole vengono suddivise, in
relazione alle presenze effettive contemporaneamente in essere prevedibili di
alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
- tipo 0: scuole con numero di
presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di
presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di
presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di
presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di
presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di
presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.
Alle scuole di tipo "0"
si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un
complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria
riferita al proprio affollamento.
2. Caratteristiche costruttive
2.0. Scelta dell'area
Gli edifici da adibire a scuole,
non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi
di incendio e/o di esplosione.
Per quanto riguarda la scelta del
sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2
febbraio 1976).
2.1. Ubicazione
I locali ad uso scolastico possono
essere ubicati:
a) in edifici indipendenti
costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali esistenti,
anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione
diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0
purchè le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la
vicinanza e/o la contiguità di scuole.
2.2. Accesso all'area
Per consentire l'intervento dei
mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli
edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20
tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale
Per i locali siti ad altezza
superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento
all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema
allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni
piano.
Qualora tale requisito non sia
soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale
protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.
2.4. Separazione
Le attività scolastiche ubicate
negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 devono essere
separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività
scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.
Fanno eccezione le scuole
particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della
comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.)
per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di
fumo.
Tali attività devono, comunque,
avere accessi ed uscite indipendenti.
E' consentito che l'alloggio del
custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali
pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI
120.
3. Comportamento al fuoco
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco
degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno
massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e
delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonchè la
classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno
determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91
citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6
marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il
calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di
almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con
altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere
garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90
(strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza
delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle
relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materiali
Per la classificazione di reazione
al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno
1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):
a) negli atrii, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito
l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale).
Per le restanti parti debbono
essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è
consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di
classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di
classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad
impianti di rivelazione incendi.
I rivestimenti lignei possono
essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a
condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 1992);
c) i materiali di rivestimento
combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere
posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo
spazi vuoti o intercapedini;
d) i materiali suscettibili di
prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore a 1.
4. Sezionamenti
4.0. Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi
in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente
quella indicata nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di
suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al
fuoco indicati al punto 3.0.
Tabella A
4.1. Scale
Le caratteristiche di resistenza al
fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
La larghezza minima delle scale
deve essere di m 1,20.
Le rampe devono essere rettilinee,
non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e
non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono
avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non
inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a
40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a
prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di
aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 . Nel vano di aerazione è consentita
l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi
Le caratteristiche di resistenza al
fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto
3.0.
Gli ascensori e montacarichi di
nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto
2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148).
5. Misure per l'evacuazione in caso
di emergenza
5.0. Affollamento
Il massimo affollamento
ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le
persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto
dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione
del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto
la responsabilità del titolare dell'attività;
- aree destinate a servizi: persone
effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre: densità di
affollamento pari a 0,4 persone/ .
5.1. Capacità di deflusso
La capacità di deflusso per gli
edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita
Ogni scuola deve essere provvista
di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere
dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni
o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono
essere dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di
una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo
interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita
deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due modulo (m
1,20).
La misurazione della larghezza
delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.
Anche le porte dei locali
frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore
a m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita
deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro
alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o
del personale docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano
La larghezza totale delle uscite di
ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile
e la capacità di deflusso.
Per le scuole che occupano più di
tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di
due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite
Il numero delle uscite dai singoli
piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali
destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione
ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che
della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non
inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice
spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere
servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza
almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di
persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione
dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando
il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso
corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la
larghezza utile dei corridoi stessi.
6. Spazi a rischio specifico
6.0. Classificazione
Gli spazi a rischio specifico sono
così classificati:
- spazi per esercitazioni;
- spazi per depositi;
- servizi tecnologici;
- spazi per l'informazione e le
attività parascolastiche;
- autorimesse;
- spazi per servizi logistici
(mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni
Vengono definiti spazi per
esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni,
sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i
locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1°
interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili
con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra
senza comunicazioni con i piani interrati.
Indipendentemente dal tipo di
materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono
avere caratteristiche di resistenza al
fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.
Il dimensionamento degli spessori e
delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè per la
classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno
determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91
citata.
Le predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di
almeno REI 60.
Le comunicazioni tra il locale per
le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte
dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.
Nei locali dove vengono utilizzate
e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di
usare o depositare materiali infiammabili.
Detti locali debbono essere
realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere
predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di
lavaggio o di estinzione di principi di incendio.
Gli spazi per le esercitazioni dove
vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti
di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno
di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.
Qualora vengano manipolati gas
aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3
della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con
grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata
all'esterno e poste a filo pavimento.
Le apparecchiature di laboratorio
alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di
dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in
mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per depositi
Vengono definiti "spazi per
deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione
dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.
I depositi di materiali solidi
combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2°
interrati.
Indipendentemente dal tipo di
materiale impiegato nella realizzazione delle strutture di separazione devono
avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e
le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91
del 14 settembre 1961.
Il dimensionamento degli spessori e
delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè la
classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno
determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n.
91 citata.
Le predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di
almeno REI 60.
L'accesso al deposito deve avvenire
tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
La superficie massima lorda di ogni
singolo locale non può essere superiore a:
- 1.000 per i
piani fuori terra;
- 500 per i
piani 1° e 2° interrato.
I suddetti locali devono avere
apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in
pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.
Il carico di incendio di ogni
singolo locale non deve superare i 30 kg/ ; qualora venga superato il suddetto valore,
nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento
automatico.
Ad uso di ogni locale dovrà essere
previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non
inferiore a 21 A, ogni 200 di
superficie.
I depositi di materiali
infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del
fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali
devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di
prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore
di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni
150 di
superficie.
Per esigenze didattiche ed
igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno del
volume dell'edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di
liquidi infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici
6.3.0. Impianti di produzione di calore
Per gli impianti di produzione di
calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
E' fatto divieto di utilizzare
stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di
ambienti.
6.3.1. Impianti di condizionamento
e di ventilazione
Gli eventuali impianti di
condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono
essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento
aventi potenza superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati
in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000
mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono
presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali
comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di
caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono
attraversare:
- luoghi sicuri che non siano a
cielo libero;
- vie di uscita;
- locali che presentino pericolo di
incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento può tuttavia
essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco
di classamento almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano
attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve
essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda
resistente al fuoco REI 60.
6.3.1.1. Dispositivo di controllo
a) Comando manuale. Ogni impianto
deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto
facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
b) Dispositivi automatici
termostatici. Gli impianti a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a
20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto
automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle
condotte.
Tali dispositivi, tarati a 70 °C,
devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte
dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della
condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre l'intervento di tali
dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza
l'intervento manuale.
c) Dispositivi automatici di
rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità
superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in
sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che
comandino l'arresto dei ventilatori.
L'intervento di tali dispositivi
non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
6.3.2. Condizionamento localizzato
E' consentito il condizionamento
dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido
refrigerante non sia infiammabile.
6.3.4. Impianti centralizzati per la
produzione di aria compressa
Detti impianti, se di potenza
superiore a 10 Kw, devono essere installati in locali aventi almeno una parete
attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di
superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.
6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
Vengono definiti "spazi
destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche", i seguenti
locali:
- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati
in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se
la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non
scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile
rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le
manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si
verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse
comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.
6.5. Autorimesse
Detti locali devono rispondere ai
requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici
6.6.1. Mense
Locali destinati alla distribuzione
e/o consumazione dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia
annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature
alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le
specifiche normative di sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori
Locali destinati all'alloggiamento
ad esclusivo uso del complesso scolastico.
Essi devono rispondere alle vigenti
disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività
alberghiere.
7. Impianti elettrici
7.0. Generalità
Gli impianti elettrici del
complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui
alla legge 1° marzo 1968, n. 186.
Ogni scuola deve essere munita di
interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere
tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere
munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o
in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza
Le scuole devono essere dotate di
un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella
ordinaria.
L'impianto elettrico di sicurezza,
deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la
sicurezza delle persone:
a) illuminazione di sicurezza,
compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di
esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora
e/o impianto di allarme.
Nessun'altra apparecchiatura può
essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.
L'alimentazione dell'impianto di
sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione
conosciuta dal personale.
L'autonomia della sorgente di
sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.
Sono ammesse singole lampade o
gruppi di lampade con alimentazione autonoma.
Il dispositivo di carica degli
accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da
consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8. Sistemi di allarme
8.0. Generalità
Le scuole devono essere munite di
un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti
in caso di pericolo.
Il sistema di allarme deve avere
caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso
scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente
presidiato durante il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto
Il sistema di allarme può essere
costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli
usato normalmente per la scuola, purchè venga convenuto un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve
essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.
9. Mezzi ed impianti fissi di
protezione ed estinzione degli incendi
9.0. Generalità
Ogni tipo di scuola deve essere dotato
di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.
9.1. Rete idranti
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono
essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni
realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun
vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori
terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per
eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
La tubazione flessibile deve essere
costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di
lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta.
Il naspo deve essere corredato di
tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza
idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
Tale idrante deve essere installato
nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante
per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo
attacco di mandata per autopompa.
Per altri edifici è sufficiente un
solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.
L'impianto deve essere dimensionato
per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel
caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
L'alimentazione idrica deve essere
in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti,
di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1.5 bar per un
tempo di almeno 60 min.
Qualora l'acquedotto non garantisca
le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea
riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere
costantemente garantita.
Le elettropompe di alimentazione
della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria
linea preferenziale.
Nelle scuole di tipo 4 e 5, i
gruppi di pompaggio della rete antincendio, devono essere costituiti da due
pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti
(ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).
L'avviamento dei gruppi di pompaggio
deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e
quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal
fuoco.
Le colonne montanti possono
correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti
resistenti al fuoco REI 60.
9.2. Estintori
Devono essere installati estintori
portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato
dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 di
pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per
piano.
9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
Limitatamente agli ambienti o
locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/ , deve essere installato un impianto di
rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione
ad attivazione automatica, se interrato.
10. Segnaletica di sicurezza
Si applicano le vigenti
disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).
11. Norme di sicurezza per le
scuole di tipo "0"
Le strutture orizzontali e
verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono
essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo
1968.
Deve essere assicurato, per ogni
eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.
Devono essere rispettate le
disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7,
12.8, 12.9.
12. Norme di esercizio
A cura del titolare dell'attività
dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati
tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei
dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e
dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto
costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente.
12.0.
Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di
evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le
vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi
materiale.
12.2. E'
fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti
delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola,
verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le
attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati
periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
12.4. Nei
locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5. I
travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali
appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei
locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I
liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono
comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità
strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al
termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere
interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la
cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente
visibili.
12.8.
Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da
consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di
larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9.
Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60
dall'intradosso del solaio di copertura.
12.10. Il
titolare dell'attività deve provvedere affinchè nel costo della gestione non
vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale
compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e
capienza della struttura scolastica.
13. Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate
le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:
- scuole realizzate successivamente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
- 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;
- scuole preesistenti alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
- 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale
riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5,
6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
14. Deroghe
Nei casi in cui per particolari
motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare
qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare
della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio
1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.
Le istanze devono essere redatte in
carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto
l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative
proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalle norme a cui si intende derogare.
DECRETO INTERMINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.)
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n.
966;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 28 novembre 1996, n.
609;
In attuazione di quanto disposto
dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1 (Oggetto - Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce,
in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio
da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica
alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono
nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2 (Valutazione dei rischi di incendio)
1. La valutazione dei rischi di
incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono
parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1
sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle
emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di
incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei
rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo
di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando
tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui
all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)
1. All'esito della valutazione dei
rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di
insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della
Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in
caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una
rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei
sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di
cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un
incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei
sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una
adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di
cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al
controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni
del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed
f).
Art. 4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio)
1. Gli interventi di manutenzione
ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio
sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona
tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio)
1. All'esito della valutazione dei
rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un
piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di
cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione
del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio)
1. All'esito della valutazione dei
rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il
datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o
se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono
frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi
del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui
al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga
necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia
comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo
le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza)
1. I datori di lavoro assicurano la
formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fatte salve le disposizioni
dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti
od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di
uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di
formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 9 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato I
Linee guida per la valutazione dei
rischi di incendio
nei luoghi di lavoro
1.1 - Generalità
Nel presente allegato sono
stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non
preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
1.2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si
definisce:
- pericolo di incendio: proprietà o
qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di
metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che
presentano il potenziale di causare un incendio;
- rischio di incendio: probabilità
che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si
verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi di
incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di
lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3 - Obiettivi della valutazione
dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di
incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che
sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e
delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e
delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative
destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei rischi
costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi
in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella
misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui,
tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 626.
La valutazione del rischio di
incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e
manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel
luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche
costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e
dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti,
siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad
allontanarsi in caso di emergenza.
1.4 - Criteri per procedere alla
valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di
incendio si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo
di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di
innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio);
b) individuazione dei lavoratori e
di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei
pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo
di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle
misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori
provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.
1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1 - Materiali combustibili
e/o infiammabili
I materiali combustibili se sono in
quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono
non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei
luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente
combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un
incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in
particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti
infiammabili;
- prodotti chimici che possono
essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando
un incendio;
- prodotti derivati dalla
lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai
rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere
presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause
potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.
Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A
titolo esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille
dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore
causate da attriti;
- presenza di macchine ed
apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature
elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti
esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica
che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i
piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali
finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare
attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari
in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di
attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in
cui:
- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale
in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui
mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non
hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree
a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che
possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono
essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché
lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.
1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio
identificato, è necessario valutare se esso possa essere:
- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più
sicure;
- separato o protetto dalle altre
parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per
la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali
provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel
tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i
pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili
I criteri possono comportare
l'adozione di una o più delle seguenti misure:
- rimozione o significativa
riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali
pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali
infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove
praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori
appositi;
- rimozione o sostituzione dei
materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti
degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del
luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i
pericoli causati da sorgenti di calore
Le misure possono comportare
l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di
calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di
calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei
generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di
calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in
efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli
impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta
manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle
apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei
condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un
sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di
addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è
proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere
nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei
rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o
elevato.
A) Luoghi di lavoro a rischio di
incendio basso
Si intendono a rischio di incendio
basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio
Si intendono a rischio di incendio
medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo
sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) Luoghi di lavoro a rischio di
incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio
elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze
altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono
forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la
classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi
comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di
verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in
presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o
manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze,
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con
altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o
manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole
quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati
con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di
lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre
inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si
classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque
area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di
lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata
può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di
esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o
complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento,
impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come
luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla
presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle
fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni
motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di
incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi
di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al
controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,
che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare
per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni,
vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti
tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti
disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo
di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere
stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione
riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno
rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad
altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più
delle seguenti misure possono essere considerate compensative:
A) Vie di esodo
1) riduzione del percorso di esodo;
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori
percorsi di esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore
segnaletica;
5) potenziamento dell'illuminazione
di emergenza;
6) messa in atto di misure
specifiche per persone disabili;
7) incremento del personale addetto
alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8) limitazione dell'affollamento.
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
1) realizzazione di ulteriori
approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
2) installazione di impianti di
spegnimento automatico.
C) Rivelazione ed allarme
antincendio
1) installazione di un sistema di
allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con
uno di tipo automatico);
2) riduzione della distanza tra i
dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
3) installazione di impianto
automatico di rivelazione incendio;
4) miglioramento del tipo di
allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli
sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
5) nei piccoli luoghi di lavoro,
risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio
possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
D) Informazione e formazione
1) predisposizione di un programma
di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
2) emanazione di specifiche
disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza
antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e
manutenzione;
3) controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente
combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato
rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori.
1.5 - Redazione della valutazione
dei rischi di incendio
Nella redazione della valutazione
dei rischi deve essere indicato, in particolare:
- la data di effettuazione della
valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a
rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla
valutazione.
1.6 - Revisione della valutazione
dei rischi di incendio
La procedura di valutazione dei
rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei
fattori di rischio individuati.
Il luogo di lavoro deve essere
tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza
antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve
essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività,
nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di
ristrutturazioni o ampliamenti.
Allegato II
Misure intese a ridurre la
probabilità di insorgenza degli incendi
2.1 - Generalità
All'esito della valutazione dei
rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre
la probabilità di insorgenza degli incendi:
A) misure di tipo tecnico:
- realizzazione di impianti
elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti,
strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche
elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in
presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di
sicurezza.
B) misure di tipo
organizzativo-gestionale:
- rispetto dell'ordine e della
pulizia;
- controlli sulle misure di
sicurezza;
- predisposizione di un regolamento
interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei
lavoratori.
Per adottare adeguate misure di
sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più
comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua
propagazione.
2.2 - Cause e pericoli di incendio
più comuni
A titolo esemplificativo si
riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:
a) deposito di sostanze
infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione
senza le dovute cautele;
b) accumulo di rifiuti, carta od
altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o
deliberatamente;
c) negligenza relativamente all'uso
di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
d) inadeguata pulizia delle aree di
lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
e) uso di impianti elettrici
difettosi o non adeguatamente protetti;
f) riparazioni o modifiche di
impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
g) presenza di apparecchiature
elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano
progettate per essere permanentemente in servizio);
h) utilizzo non corretto di apparecchi
di riscaldamento portatili;
i) ostruzione delle aperture di
ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature
elettriche e di ufficio;
j) presenza di fiamme libere in
aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di
portacenere;
k) negligenze di appaltatori o
degli addetti alla manutenzione;
l) inadeguata formazione
professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai
fini antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie
misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti
su cui deve essere posta particolare attenzione:
- deposito ed utilizzo di materiali
infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di
ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.
2.3 - Deposito ed utilizzo di
materiali infiammabili e facilmente combustibili
Dove è possibile, occorre che il
quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato
a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e
tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono
essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando
possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio
adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).
Il deposito di materiali
infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal
restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti
di porte resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano
sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente
addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono essere anche a
conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono
incrementare il rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se
combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.
2.4 - Utilizzo di fonti di calore
I generatori di calore devono
essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di
cottura).
I luoghi dove si effettuano lavori
di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali
combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di
cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare
l'accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di
calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni
del costruttore.
Ove prevista la valvola di
intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di
manutenzione e controlli regolari.
2.5 - Impianti ed attrezzature
elettriche
I lavoratori devono ricevere
istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.
Nel caso debba provvedersi ad una
alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico
deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo
da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono
essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili
ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
2.6 - Apparecchi individuali o
portatili di riscaldamento
Per quanto riguarda gli apparecchi
di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio
includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:
a) il mancato rispetto delle
istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di
g.p.l.;
b) il deposito di materiali
combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
c) il posizionamento degli
apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;
d) le negligenze nelle operazioni
di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di
riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza,
in particolare legata alla corretta alimentazione.
2.7 - Presenza di fumatori
Occorre identificare le aree dove
il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto
la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare,
occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati
regolarmente.
I portacenere non debbono essere
svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il
loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare
nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od
infiammabili.
2.8 - Lavori di manutenzione e di
ristrutturazione
A titolo esemplificativo si
elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione
alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:
a) accumulo di materiali
combustibili;
b) ostruzione delle vie di esodo;
c) bloccaggio in apertura delle
porte resistenti al fuoco;
d) realizzazione di aperture su
solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata
lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro
sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un
controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere
e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano
messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere
prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere).
Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di
preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato
rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione
estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme
antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve
essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che
non ci siano materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono
essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze
vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di
ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si
impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono
utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di
impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni
per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di
rivelazione ed allarme deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno
adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di
adduzione del gas combustibile.
2.9 - Rifiuti e scarti di
lavorazione combustibili
I rifiuti non devono essere
depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione
deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e
depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.
2.10 - Aree non frequentate
Le aree del luogo di lavoro che
normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed
ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato
rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non
essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro
l'accesso di persone non autorizzate.
2.11 - Mantenimento delle misure
antincendio
I lavoratori addetti alla
prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro
finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
In proposito è opportuno predisporre
idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno
effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia
lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali operazioni, in via
esemplificativa, possono essere le seguenti:
a) controllare che tutte le porte
resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
b) controllare che le
apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe
fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme
libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
d) controllare che tutti i rifiuti
e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i
materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli
addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui
vengano a conoscenza.
Allegato III
Misure relative alle vie di uscita
in caso di incendio
3.1 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si
definisce:
- affollamento: numero massimo
ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in
una determinata area dello stesso;
- luogo sicuro: luogo dove le
persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- percorso protetto: percorso caratterizzato
da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può
svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da
un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
- uscita di piano: uscita che
consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente
in un luogo sicuro;
b) uscita che immette in un
percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette
in un luogo sicuro;
c) uscita che immette su di una
scala esterna.
- via di uscita (da utilizzare in
caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2 - Obiettivi
Ai fini del presente decreto,
tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di
uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,
utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile
fino ad un luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di
vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:
- il numero di persone presenti, la
loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza
assistenza;
- dove si trovano le persone quando
un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti
nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita
alternative disponibili.
3.3 - Criteri generali di sicurezza
per le vie di uscita
Ai fini del presente decreto, nello
stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti
criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve
disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve
essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano
ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via
di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di
piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
· 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1
minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
· 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3
minuti) per aree a rischio di incendio medio;
· 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5
minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre
condurre ad un luogo sicuro;
e) i percorsi di uscita in un'unica
direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati,
la distanza da percorrere fino ad una uscita di iano o fino al punto dove
inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati:
· 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30
secondi) per aree a rischio elevato;
· 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto)
per aree a rischio medio;
· 12 - 45 metri (tempo di
percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via di uscita comprende
una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non
potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere
di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale
larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità
di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano
dell'edificio;
i) le scale devono normalmente
essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al
fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad
eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso,
quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su
luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45
metri nel caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di
piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni
in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di
uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in
esodo.
3.4 - Scelta della lunghezza dei
percorsi di esodo
Nella scelta della lunghezza dei
percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre
attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il
luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da
persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono
depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia
utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati
materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate
le distanze maggiori.
3.5 - Numero e larghezza delle
uscite di piano
In molte situazioni è da ritenersi
sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio
sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è
superiore a 50 persone;
b) nell'area interessata sussistono
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto,
indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre
disporre di almeno due uscite;
c) la lunghezza del percorso di
uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione
al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non
è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti
(affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera
c).
Per i luoghi a rischio di incendio
medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non
inferiore a:
L (metri) = |
A |
x 0,60 |
----- |
||
50 |
in cui:
- "A" rappresenta il
numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la
larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo
unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle
persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio,
tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non
è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve
essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita
non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere
conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente
all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o
basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite
= 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da
0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
Esempio 2
Affollamento di piano = 120
persone.
Larghezza complessiva delle uscite
= 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da
1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a
quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - Numero e larghezza delle
scale
Il principio generale di disporre
di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola
scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come
definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di
incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola
uscita.
Per tutti gli edifici che non
ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo
piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve
essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un
piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola
scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono
nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione
all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi
maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti
luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva
delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = |
A* |
x 0,60 |
----- |
||
50 |
in cui:
A* = affollamento previsto in due
piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi
maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al
di sopra del piano terra:
Affollamento |
1° |
piano |
60 |
persone |
" |
2° |
" |
70 |
" |
" |
3° |
" |
70 |
" |
" |
4° |
" |
80 |
" |
" |
5° |
" |
90 |
" |
Ogni singolo piano è servito da 2
uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani
contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale =
(170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi
larghezza unitaria di 1,20 m.
3.7 - Misure di sicurezza
alternative
Se le misure di cui ai punti 3.3,
3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o
urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene
l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di
uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei
punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti
architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di
lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile
alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo
delle vie di uscita;
b) riduzione del percorso totale
delle vie di uscita;
c) realizzazione di ulteriori
uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi
protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
e) installazione di un sistema
automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di
evacuazione.
3.8 - Misure per limitare la
propagazione dell'incendio nelle vie di uscita
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di
condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in
maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e
possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le
conseguenze di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a
contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande
tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono
particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai
resistenti al fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un
incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare
notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le
possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano
presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una
rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o
sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.
C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di
esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere
chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani
interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono
essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei
locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio,
attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che
servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati
e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio
dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati,
questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al
fuoco.
E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna,
è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio,
non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte,
finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la
scala.
3.9 - Porte installate lungo le vie
di uscita
Le porte installate lungo le vie di
uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso
dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non
è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni
di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso
dell'esodo è obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento
superiore a 50 persone;
b) la porta è situata al piede o
vicino al piede di una scala;
c) la porta serve un'area ad
elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco
devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di
locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di
autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al
fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di
autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i
lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi
percorsi.
In tali circostanze le suddette
porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di
fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di
allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione
elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10 - Sistemi di apertura delle
porte
Il datore di lavoro o persona
addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte
in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di
esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno
senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che
devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è
obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta
dall'interno.
Nel caso siano adottati
accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di
apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale
circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare
sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - Porte scorrevoli e porte
girevoli
Una porta scorrevole non deve
essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può
però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere
aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e
restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse
verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano.
Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate
vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta
opportunamente segnalata.
3.12 - Segnaletica indicante le vie
di uscita
Le vie di uscita e le uscite di
piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla
vigente normativa.
3.13 - Illuminazione delle vie di
uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi
anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire
la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione
naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere
previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in
caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14 - Divieti da osservare lungo
le vie di uscita
Lungo le vie di uscita occorre che
sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli
potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di
installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i
corridoi e le scale:
- apparecchi di riscaldamento
portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi
alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma
libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco,
nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché
non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.
Allegato IV
Misure per la rivelazione e
l'allarme in caso di incendio
4.1 - Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la
rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti
nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso
minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per
l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure
d'intervento.
4.2 - Misure per i piccoli luoghi
di lavoro
Nei piccoli luoghi di lavoro a
rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere
semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente,
un allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere
impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di
lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve
essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di
lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale,
realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi
elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati
affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente
individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme
manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme
devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle
uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante
l'esodo.
4.3 - Misure per i luoghi di lavoro
di grandi dimensioni o complessi
Nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere
udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove
l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di
rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico
non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici
anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati
come unico mezzo di allarme.
4.4 - Procedure di allarme
Normalmente le procedure di allarme
sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione
totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un
sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più
fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è
notevole presenza di pubblico.
A) Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato
per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale
continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre
le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta
intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione
totale.
Qualora la situazione diventi
grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione
(continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è
evacuata totalmente.
B) Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato
sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione
(continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente
sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e
messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato
dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il
segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti
al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si
provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza
antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere attuata
senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento
automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con
notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme
iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla
lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto
le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali
circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è
normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole
affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio
preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite
altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o
musicale.
4.5 - Rivelazione automatica di
incendio
Lo scopo della rivelazione
automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per
abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora
relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di
lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere
sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle
persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da
attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di
incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il
sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato,
si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale
misura compensativa.
Un impianto automatico di
rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio
potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di
esodo.
Se un allarme viene attivato, sia
tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale,
i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6 - Impiego dei sistemi di
allarme come misure compensative
Qualora, a seguito della
valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o
ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere
previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
- installazione di un impianto di
allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
- installazione di ulteriori
pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la
distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di
allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto
automatico di rivelazione ed allarme.
Allegato V
Attrezzature ed impianti di
estinzione degli incendi
5.1 - Classificazione degli incendi
Ai fini del presente decreto, gli
incendi sono classificati come segue:
- incendi di classe a: incendi di
materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di
braci;
- incendi di classe b: incendi di
materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici,
oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe c: incendi di
gas;
- incendi di classe d: incendi di
sostanze metalliche.
Incendi di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere
sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli
estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di
estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli
estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e
anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali
incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di
intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che
esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di
intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti
normalmente utilizzati per gli incendi di classe a e b è idoneo per incendi di
sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In
tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale
particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Gli estinguenti specifici per
incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da
anidride carbonica.
5.2 - Estintori portatili e
carrellati
La scelta degli estintori portatili
e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del
livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente
degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I,
per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito
indicati:
- il numero dei piani (non meno di
un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio
(classe di incendio);
- la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori
carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione
della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro
uso.
Tabella I
SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE |
|||
Tipo di estintore |
rischio basso |
rischio medio |
rischio elevato |
13 A - 89 B |
100 m² |
-- |
-- |
21 A - 113 B |
150 m² |
100 m² |
-- |
34 A - 144 B |
200 m² |
150 m² |
100 m² |
55 A - 233 B |
250 m² |
200 m² |
200 m² |
5.3 - Impianti fissi di spegnimento
manuali ed automatici
In relazione alla valutazione dei
rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che
non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre
prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere
l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di
estinguere i principi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di
spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la
chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di
coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo
fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad
elevato rischio di incendio.
La presenza di impianti automatici
riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha
rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora coesistano un impianto di
allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di
loro.
5.4 - Ubicazione delle attrezzature
di spegnimento
Gli estintori portatili devono
essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle
uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio
devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita,
con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di
raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una
lancia.
In ogni caso, l'installazione di
mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita
segnaletica.
Allegato VI
Controlli e manutenzione sulle
misure di protezione antincendio
6.1 - Generalità
Tutte le misure di protezione
antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo
delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in
caso di incendio;
devono essere oggetto di
sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si
definisce:
- sorveglianza: controllo visivo
atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle
normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino
danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere
effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni.
- controllo periodico: insieme di
operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la
completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- manutenzione: operazione od
intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le
attrezzature e gli impianti.
- manutenzione ordinaria:
operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di
minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la
sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- manutenzione straordinaria:
intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur
essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature
o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di
impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non
sia possibile o conveniente la riparazione.
6.3 - Vie di uscita
Tutte quelle parti del luogo di
lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono
essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da
ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso
di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita
devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente.
Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione
deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata
ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco
devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano
danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi
di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e
che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di
chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che
i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali
porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle
uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in
caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste
per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti
di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica
e manutenzionati da persona competente.
6.4 - Attrezzature ed impianti di
protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile
del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti
di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la
sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di
protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di
sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il
corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e
la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.
Allegato VII
Informazione e formazione antincendio
7.1 - Generalità
E' obbligo del datore di lavoro
fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di
base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un
incendio.
7.2 - Informazione antincendio
Il datore di lavoro deve provvedere
affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati
all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle
specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di
protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di
prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di
lavoro;
- divieto di utilizzo degli
ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le
porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte
delle uscite;
d) ubicazione delle vie di uscita;
e) procedure da adottare in caso di
incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare in caso di
incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare
all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in
luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili
del fuoco.
f) i nomativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze e pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata
sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento
della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della
valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita
in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere
fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che
essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel
luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure
di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro
l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite
apposita cartellonistica.
7.3 - Formazione antincendio
Tutti i lavoratori esposti a particolari
rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti
all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono
ricevere una specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono
incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti
minimi sono riportati in allegato IX.
7.4 - Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi
dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano
di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono
partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno,
per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole
dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale
nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti
al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei
dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle
attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione
non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare
all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli
affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle
esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del
luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea
dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica
area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a
tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per
controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su
eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve
essere messa in atto non appena:
- una esercitazione abbia rilevato
serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento
del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che
abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio
esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la
collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni
antincendio.
7.5 - Informazione scritta sulle
misure antincendio
L'informazione e le istruzioni
antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti
che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme
o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici
planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti
opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli
avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.
Allegato VIII
Pianificazione delle procedure da
attuare in caso di incendio
8.1 - Generalità
In tutti i luoghi di lavoro dove
ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei
dettagli:
a) le azioni che i lavoratori
devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione
del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre
persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere
l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al
loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere
le persone disabili.
Il piano di emergenza deve
identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e
controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - Contenuti del piano di
emergenza
I fattori da tenere presenti nella
compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso
sono:
- le caratteristiche dei luoghi con
particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di
allarme incendio;
- il numero delle persone presenti
e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi
particolari;
- il numero di addetti
all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per
l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta
antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione
fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere
basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di
servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla
sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto,
addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono
affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per
assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in
atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree
ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei
vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole
dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme
comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello
stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve
essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi
dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella
quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive
del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle
vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione
delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e
della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore
generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle
adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
8.3 - Assistenza alle persone
disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di
pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione
del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le
altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di
gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori
disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle
loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a
quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di
emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle
persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità
limitata.
Gli ascensori non devono essere
utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale
scopo.
Quando non sono installate idonee
misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti
oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso
di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o
limitato
Il datore di lavoro deve assicurare
che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie
di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di
lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati,
guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo
dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le
persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito
limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di
allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata,
allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare
un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un
ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il
controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.
Allegato IX
Contenuti minimi dei corsi di
formazione per addetti
alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze,
in relazione al livello di rischio
dell'attività
9.1 - Generalità
I contenuti minimi dei corsi di
formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia
delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli
specifici compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri,
si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili
nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le
durate dei corsi di formazione ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente
allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a
specifiche situazioni di rischio.
9.2 - Attività a rischio di
incendio elevato
La classificazione di tali luoghi
avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non
esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di
incendio:
a) industrie e depositi di cui agli
articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di
esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli
minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali
combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed
espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
h) scali aeroportuali, stazioni
ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m²
e metropolitane (1);
i) alberghi con oltre 200 posti
letto;
l) ospedali, case di cura e case di
ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado
con oltre 1.000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1.000
dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in
sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove
si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli
addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e
durate riportate ne corso C.
----------
(1) Lettera così sostituita
dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999.
9.3 - Attività a rischio di
incendio medio
A titolo esemplificativo e non
esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi
nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R.
n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili
ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori
addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
9.4 - Attività a rischio di
incendio basso
Rientrano in tale categoria di
attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in
generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni
di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non
sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori
addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
9.5 - Contenuti dei corsi di
formazione
Corso a: corso per addetti antincendio in attività a rischio di
incendio basso (durata 4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1
ora)
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione
al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di
esercizio;
- misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione
antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli
estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli
estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.
Corso b: corso per addetti antincendio in attività a rischio di
incendio medio (durata 8 ore)
1) L'incendio e la prevenzione
incendi (2 ore)
- Principi sulla combustione e
l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un
incendio;
- rischi alle persone in caso di
incendio;
- principali accorgimenti e misure
per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di
protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si
scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di
estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui
mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli
estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Corso c: corso per addetti antincendio in attività a rischio di
incendio elevato (durata 16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione
incendi (4 ore)
- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio
in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed
all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione
incendi;
- accorgimenti comportamentali per
prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli
ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e
delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4
ore)
- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di
estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di
incendio (4 ore)
- Procedure da adottare quando si
scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di
allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi
di soccorso;
- collaborazione con i vigili del
fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una
situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle
principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature
di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle
attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Allegato X
Luoghi di lavoro ove si svolgono
attività previste dall'articolo 6, comma 3
Si riporta l'elenco dei luoghi di
lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma
3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione delle emergenze, conseguano
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli
articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di
esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli
minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali
combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o
espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie
con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e
metropolitane (1);
i) alberghi con oltre 100 posti
letto;
l) ospedali, case di cura e case di
ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado
con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e
trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e
storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre
1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con
superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²;
q) cantieri temporanei o mobili in
sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove
si impiegano esplosivi.
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(1) Lettera così sostituita
dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999.
Il D.Lgs.
2 febbraio 2002, n. 25, recepisce alcune recenti direttive CEE relative alla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalla presenza di agenti chimici durante il lavoro, obbligando il
datore di lavoro a tenere in debito conto il rischio chimico nell’effettuare la
valutazione dei rischi e nell’adottare conseguenti opportune misure per
migliorare le condizioni in cui si svolge la lavorazione.
Ad una
prima analisi, molto superficiale parrebbe che l’ambiente scolastico sia esente
da possibili rischi chimici: il ciclo lavorativo della scuola, infatti,
consiste principalmente in azioni di informazione e formazione, cioè scambio di
conoscenze tra i docenti e gli alunni. In realtà, a parte il laboratorio di
chimica presente in molti istituti (anche non necessariamente in istituti per
periti chimici o agrari), sono molte le occasioni in cui sostanze chimiche sono
comunque presenti nell’ambiente e possono costituire fattore di rischio. A
titolo di esempio si possono ricordare:
·
La
presenza di medicinali nella cassetta di medicazione;
·
l’utilizzazione
del gesso (solfato di calcio diidrato) o di pennarelli speciali per lavagne a
secco da parte dei docenti e degli alunni;
·
l’utilizzazione
di fotocopiatori e stampanti a toner secco o umido;
·
utilizzazione
di detergenti per la pulizia dei locali, degli arredi e dei servizi da parte
del personale ausiliario;
·
utilizzazione
di sostanze per eliminare eventuali ostruzioni dalle tubazioni;
·
utilizzazione
di solventi, smalti e vernici;
·
utilizzazione
di lubrificanti e agenti sbloccanti;
·
utilizzazione
di colle viniliche e di collanti rapidi
·
utilizzazione
di insetticidi, ratticidi ecc.;
·
la
possibile presenza di bombole e bombolette di gas;
·
la
possibile presenza di vecchi estintori ad halon;
·
eventuale
presenza di amianto, radon ecc. nella struttura;
·
presenza
di sostanze chimiche provenienti dall’ambiente esterno alla scuola a causa
della sua particolare allocazione nel territorio.
Il datore
di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi dovrà necessariamente
tenere conto di tali presenze, prendendo in considerazione in particolare:
·
le
proprietà che rendono pericolose le sostanze presenti
·
le
informazioni riportate sulle schede di sicurezza che il fornitore delle
sostanze è obbligato, su richiesta, a fornire
·
il
livello, il tipo e la durata dell’esposizione
·
le
circostanze in cui viene svolto il lavoro e l’eventuale utilizzazione dei
D.P.I.
·
la
quantità delle sostanze pericolose
·
il
valore limite di esposizione professionale
·
gli
effetti delle misure protettive adottate o da adottare
La
valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro potrà quindi essere
intrapresa solo dopo aver riconosciuto le varie sostanze chimiche presenti,
averne interpretato la scheda tecnica di sicurezza e aver preso conoscenza
delle modalità atte a conservare, travasare, utilizzare, e smaltire in
sicurezza quel particolare prodotto. Qualora la scheda di sicurezza non fosse presente
si dovrà avere cura di richiederla prontamente al fornitore; e se la scheda,
pur presente, fosse scritta in una lingua diversa dall’italiano si dovrebbe
provvedere a tradurla (o a farla tradurre) in italiano in modo che tutti gli
utilizzatori del prodotto possano documentarsi adeguatamente.
Sulla
base degli elementi desunti dalle schede di sicurezza, dalle modalità di
utilizzo degli agenti chimici e tenuto conto delle misure preventive e
protettive già in atto in azienda, va effettuata la valutazione del rischio e
vanno stabiliti i provvedimenti da adottare di conseguenza. In questa fase,
particolare attenzione va posta alla necessità di disporre di adeguati D.P.I.
(dispositivi di protezione individuali), se previsti, che devono essere
indossati da chi utilizza la sostanza, ed eventualmente di altri dispositivi
(docce, fontanelle lavaocchi ecc.) da utilizzare in caso di contaminazione.
Per
fortuna nella scuola sono presenti quasi esclusivamente prodotti commerciali,
che hanno l’obbligo di etichettatura e che quindi, anche se potenzialmente
pericolosi, sono comunque sempre riconoscibili. E, inoltre, tali sostanze sono
in genere identiche (sia per composizione chimica, sia per confezione) a quelle
di comune uso domestico, per le quali esistono sì delle semplici precauzioni da
adottare, ma la cui pericolosità durante la normale utilizzazione è comunque
contenuta.
Proprio
nelle scuole, però, come d’altra parte anche nelle famiglie, oltre ai
lavoratori che utilizzano tali sostanze in modo consapevole, sono presenti
anche bambini o ragazzi che per imprudenza, incoscienza, gioco ecc. possono
trasformare la sostanza di per se poco pericolosa (se utilizzata correttamente)
in una fonte di rischio a volte letale. Pensiamo, ad esempio, all’ingestione di
varecchina, allo schizzo di acido muriatico, allo schizzo di alcool sul viso di
uno che sta fumando, alla spruzzata di Baygon® negli occhi, alla
manipolazione dei granelli di soda
caustica di ’”mister muscolo”, all’utilizzazione degli estintori per gioco,
all’ingestione di medicinali ecc.
I
depositi di queste sostanze potenzialmente pericolose sono in genere protetti
dall’accesso occasionale degli alunni. Non sempre nella scuola troviamo armadi
contenitori adatti, dotati di aerazione e con la vasca di raccolta anti-sversamento
sul fondo, lontani da fonti di calore e da altro materiale infiammabile, ma
quasi sempre i depositi sono realizzati in una stanza chiusa a chiave. Le
confezioni già aperte, però, sono spesso alla portata di tutti. Basta girare un
po’ per i servizi dei caseggiati scolastici per trovare in un angolo, quasi
sempre nell’antibagno, confezioni di alcool, di varecchina, di Vim, di Baygon®
(e a volte si trova anche acido muriatico, acqua ragia, xilolo, diluente nitro,
mastici, collanti ecc.) alla portata degli alunni. Lo stoccaggio di questi
prodotti (come di tutti gli altri accessori per la pulizia, quali spazzoloni,
scope, palette ecc.) nell’antibagno è vietata dalla legge, ma gli ausiliari, o
perché non dispongono di adeguati ripostigli, o per avere prodotti e accessori
a portata di mano in ogni ambiente, spesso contravvengono alle più semplici
regole della sicurezza e lasciano in giro, in locali non presidiati, materiale
pericoloso.
In questa
situazione diventa di particolare importanza la perfetta conoscenza della
scheda di sicurezza. In caso di ingestione di una certa sostanza, ad esempio,
può essere necessario provocare il vomito, mentre per un’altra sostanza ciò può
essere dannoso. In certi casi può essere
utile dare da bere all’infortunato, in altri no. E’ dalla scheda tecnica di
sicurezza che si traggono le informazioni più corrette, ed è la scheda tecnica
di sicurezza (o, in mancanza di essa, la confezione di prodotto incriminata)
che occorre portarsi appresso per consegnarla al personale del pronto soccorso
in caso di ricovero d’urgenza.
In
confronto a queste situazioni, le lamentele del personale addetto alle
fotocopie che manifesta disagio per il
calore proveniente dalla macchina e per il particolato che si diffonde
nell’ambiente appaiono poca cosa, ma sono senz’altro frequenti e il datore di
lavoro non può ignorarle. D’altra parte spessissimo il fotocopiatore è
posizionato in ambienti angusti e poco aerati, con incremento della sensazione
di disagio del lavoratore. A volte basta spostarlo in un ambiente più ampio,
luminoso e ben aerato per risolvere il problema.
Ma come
si fa a riconoscere un agente chimico potenzialmente pericoloso? Esistono degli
elenchi relativi alle sostanze pericolose (di cui al D.Lgs. 2 febbraio 1997, n.
52) o ai preparati pericolosi (di cui al D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285), ma più
in generale un qualunque agente chimico che a causa delle sue proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche possa comportare un rischio per il
lavoratore deve essere considerato un agente chimico pericoloso. Ma come si è
già detto in precedenza, nella scuola in genere si utilizzano solo prodotti
commerciali con obbligo di etichetta. Per questo è bene che si conoscano i
dispositivi di legge per il confezionamento delle etichette.
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
I recipienti e gli imballi dei prodotti che contengono
sostanze e preparati pericolosi devono essere etichettati affinché sia
immediatamente riconoscibile la natura del pericolo.
Le
etichette sono costituite da simboli, lettere e numeri, come dal
seguente esempio.
|
|
F |
T+ |
R 15 / 29
S 36 / 37 / 391
Il
formato delle etichette varia da mm 52x74 a mm 148x210.
I SIMBOLI
I simboli,
stampati in nero su sfondo giallo-arancione, sono i seguenti:
|
ESPLOSIVI: |
|
COMBURENTI: |
|
ESTREMAMENTE INFIAMMABILI: |
|
FACILMENTE INFIAMMABILI: Sono facilmente infiammabili: |
|
MOLTO TOSSICI: |
|
TOSSICI: |
|
NOCIVI: |
|
IRRITANTI: |
|
CORROSIVI: |
FRASI DI TIPO "R"
(Frasi indicanti rischi specifici, assegnate alle
sostanze pericolose)
|
R 1 Esplosivo allo stato secco. R 2 Rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R 3 Elevato rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R 4 Forma composti metallici esplosivi
molto sensibili. R 5 Pericolo di esplosione per
riscaldamento. R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto
con l’aria. R 7 Può provocare un incendio. R 8 Può provocare l’accensione di materie
combustibili. R 9 Esplosivo in miscela con materie
combustibili. R10 Infiammabile. R11 Facilmente infiammabile. R12 Altamente infiammabile. R13 Gas liquefatto altamente infiammabile. R14 Reagisce violentemente con l’acqua. R15 A contatto con l’acqua libera gas
facilmente infiammabili. R16 Pericolo di esplosione se mescolato con
sostanze comburenti. R17 Spontaneamente infiammabile all’aria. R18 Durante l’uso può formare con aria
miscele esplosive/infiammabili. R19 Può formare perossidi esplosivi. R20 Nocivo per inalazione. R21 Nocivo a contatto con la pelle. R22 Nocivo per ingestione. R23 Tossico per inalazione. R24 Tossico a contatto con la pelle. R25 Tossico per ingestione. R26 Altamente tossico per inalazione. R27 Altamente tossico a contatto con la
pelle. R28 Altamente tossico per ingestione. R29 A contatto con l’acqua libera gas
tossici. R30 Può divenire facilmente infiammabile
durante l’uso. R31 A contatto con acidi libera gas tossici.
R32 A contatto con acidi libera gas
altamente tossici. R33 Pericolo di effetti cumulativi. R34 Provoca ustioni. R35 Provoca gravi ustioni. R36 Irritante per gli occhi. R37 Irritante per le vie respiratorie. R38 Irritante per la pelle. R39 Pericolo di effetti irreversibili molto
gravi. R40 Possibilità di effetti irreversibili. R41 Rischio di gravi lesioni oculari. R42 Può provocare sensibilizzazione per
inalazione. R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle. R44 Rischio di esplosione per riscaldamento
in ambiente confinato. R45 Può provocare il cancro. R46 Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie. R47 Può provocare malformazioni congenite. R48 Pericolo di gravi danni per la salute in
caso di esposizione prolungata. R49 Può provocare il cancro per inalazione. R50 Altamente tossico per gli organismi
acquatici. R51 Tossico per gli organismi acquatici. R52 Nocivo per gli organismi acquatici R53 Può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico. R54 Tossico per la flora. R55 Tossico per la fauna. R56 Tossico per gli organismi del terreno. R57 Tossivo per le api. R58 Può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente. R59 Pericoloso per lo strato di ozono. |
FRASI DI TIPO "S"
(Frasi indicanti i consigli di
prudenza, assegnate alle sostanze pericolose)
|
S 1 Conservare sotto chiave. S 2 Conservare fuori della portata dei
bambini. S 3 Conservare in luogo fresco. S 4 Conservare lontano da locali di
abitazione. S 5 Conservare sotto.....(liquido appropriato
da indicarsi da parte del fabbricante). S 6 Conservare sotto.....(gas inerte da
indicarsi da parte del fabbricante). S 7 Conservare il recipiente ben chiuso. S 8 Conservare al riparo dall’umidità. S 9 Conservare il recipiente in luogo ben
ventilato. S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e
da bevande. S14 Conservare lontano da.....(sostanze
incompatibili da precisare da parte del produttore). S15 Conservare lontano da calore. S16 Conservare lontano da fiamme e scintille -
Non Fumare. S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S18 Manipolare e aprire il recipiente con
cautela. S20 Non mangiare né bere durante l’impiego. S21 Non fumare durante l’impiego. S22 Non respirare le polveri. S23 Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosol
(termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore). S24 Evitare il contatto con la pelle. S25 Evitare il contatto con gli occhi. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. S27 Togliere di dosso immediatamente gli
indumenti contaminati. S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi
immediatamente e abbondantemente con (prodotti idonei da indicarsi da parte
del fabbricante). S29 Non gettare i residui nelle fognature. S30 Non versare acqua sul prodotto. S33 Evitare l’accumulo di cariche
elettrostatiche. S34 Evitare l’urto e lo sfregamento. S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente
se non con le dovute precauzioni. S36 Usare indumenti protettivi adatti. S37 Usare guanti adatti. S38 In caso di ventilazione insufficiente,
usare un apparecchio respiratorio adatto. S39 Proteggersi gli occhi/la faccia. S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti
contaminati da questo prodotto, usare....( da precisare da parte del
produttore). S41 In caso di incendio e/o esplosione non
respirare i fumi. S42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni
usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da
precisare da parte del produttore). S43 In caso di incendio usare ...(mezzi
estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare:
“Non usare acqua”). S44 In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l’etichetta). S45 In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). S46 In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore con l’etichetta. S47 Conservare a temperatura non superiore
a.....°C (da precisare da parte del fabbricante). S48 Mantenere umido con.....(mezzo appropriato
da precisare da parte del fabbricante). S49 Conservare soltanto nel recipiente
originale. S50 Non mescolare con.....(da specificare da
parte del fabbricante) S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. S52 Non utilizzare su grandi superfici in
locali abitati. S53 Evitare l’esposizione - procurarsi speciali
istruzioni prima dell’uso. S54 Procurarsi il consenso delle autorità di
controllo dell’inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento
delle acque di scarico. S55 Utilizzare le migliori tecniche di
trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell’ambiente
acquatico. S56 Non scaricare nelle fognature o
nell’ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta autorizzato. S57 Usare i contenitori adeguati per evitare
l’inquinamento ambientale. S58 Smaltire come rifiuto pericoloso. S59 Richiedere informazioni al
produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. S60 Questo materiale e/o il suo contenitore
devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. |
|
R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua
liberando gas facilmente infiammabili. R15/29 A contatto con l’acqua libera gas
tossici e facilmente infiammabili. R20/21 Nocivo per inalazione e contatto
con la pelle. R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e
contatto con la pelle. R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e
per ingestione. R23/24 Tossico per inalazione e contatto
con la pelle. R24/25 Tossico a contatto con la pelle e
per ingestione. R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e
contatto con la pelle. R26/27 Altamente tossico per inalazione e
contatto con la pelle. R27/28 Altamente tossico a contatto con la
pelle e per ingestione. R26/28 Altamente tossico per ingestione e
inalazione. R26/27/28 Altamente tossico per inalazione,
ingestione e contatto con la pelle. R36/37 Irritante per gli occhi e per le
vie respiratorie. R37/38 Irritante per le vie respiratorie e
per la pelle. R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle. R36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie
respiratorie e per la pelle. R39/23 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione. R39/24 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R39/25 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per ingestione. R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle e per ingestione. R39/26 Altamente tossico: pericolo di
effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R39/27 Altamente tossico: pericolo di
effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R39/28 Altamente tossico: pericolo di
effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R39/26/27 Altamente tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R39/26/28 Altamente tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. R39/27/28 Altamente tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R39/26/27/28 Altamente tossico: pericolo di
effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle e
per ingestione. R40/20 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili per inalazione. R40/21 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili a contatto con la pelle. R40/22 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili per ingestione. R40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. R40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili per inalazione ed ingestione. R40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. R40/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti
irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R42/43 Può provocare sensibilizzazione per
inalazione e contatto con la pelle. R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per
la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni per
la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per
la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la
pelle. R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per
ingestione. R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per
la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la
pelle e per ingestione. R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni
per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni
per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni
per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la
pelle. R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per
ingestione. R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni
per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto
con la pelle e per ingestione. S1/2 Conservare sotto chiave e fuori
dalla portata dei bambini. S3/9 Tenere il recipiente in luogo
fresco e ben ventilato. S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso, in
luogo fresco e ben ventilato. S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben
ventilato lontano da ....(materiali incompatibili da precisare da parte del
produttore). S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore
originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ....(materiali
incompatibili da precisare da parte del produttore). S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore
originale in luogo fresco e ben ventilato. S3/14 Conservare in luogo fresco
lontano da....(materiali incompatibili da precisare da parte del produttore). S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso
e in luogo ventilato. S7/8 Conservare il recipiente ben
chiuso e al riparo dall’umidità. S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’impiego. S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti
adatti. S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e
proteggersi gli occhi/la faccia. S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia. S36/37/39 Usare gli indumenti protettivi e guanti
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S47/49 Conservare soltanto nel contenitore
originale a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del
fabbricante). |