CONTABILITA' DEI LAVORI E SICUREZZA CANTIERI

Capitolato d'appalto

Contratto d'appalto

Aggiudicazione lavori

Direttore lavori

Documenti contabili e amministrativi

Perizie

Collaudo

Revisione prezzi

Piano di sicurezza

Legge 626/1994

Legge 494/1996

DPR 554/1999

DPR 34/2000

Legge 109/1994

Esempi Bando di gara

Rifer.Leg. - Bibliografia

Questa attività viene svolta, nel processo di realizzazione di una qualsiasi opera in due fasi ben distinte e con due diverse finalità:

§         in sede preventiva, all’atto della compilazione del progetto, per determinare il costo dell’opera (computo metrico estimativo)

§         in sede consuntiva, durante l’esecuzione dei lavori fino al loro completamento, per consentire il pagamento alla ditta esecutrice.

IL PROGETTO: documentazione e allegati

1.      FIGURE IN CAMPO:

2.      IL PROGETTO DI MASSIMA

Il progetto di massima prevede:

Dopo aver redatto tutti gli elaborati grafici e compiuti tutti gli adempimenti di legge, il progetto deve essere presentato all'autorità locale (Sindaco) per ottenere la necessaria autorizzazione a costruire; per opere su committenza privata l'autorizzazione consiste nel rilascio della Concessione edilizia, mentre se la committenza è pubblica essa è connessa a una Delibera consiliare o municipale, secondo l'importanza dell'opera.

  1. IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo deve essere redatto nella forma più completa, con una serie di documentazioni ed allegati, che si possono raccogliere in tre parti:

parte generale

·        relazione generae

·        relazioni particolari (geotecnica, calcoli statici, ecc.)

·        pianta generale dell'opera

·        riassunto sommario della spesa

·        elenco dei prezzi

·        analisi dei prezzi

·        capitolato generale e speciale d'appalto

·        documentazione per l'acquisto del suolo (espropriazioni)

parte illustrativa

comprende i disegni esecutivi, d'insieme e di dettaglio, di tutte le opere e manufatti che debbono essere realizzati

parte contabile

comprende il computo metrico estimativo dei lavori

PARTE GENERALE:

·         Relazione

Nella relazione sono indicati, tra l’altro, il piano di finanziamento (se trattasi di opera pubblica), i criteri adottati dal progettista nella stesura del progetto, la descrizione sommaria delle opere da eseguire e delle loro caratteristiche.

Di solito vengono allegati anche i calcoli statici di massima che costituiscono essenzialmente un esame di fattibilità dell’opera.

I calcoli statici esecutivi, con i relativi disegni, sono sviluppati successivamente, anche direttamente dall’impresa esecutrice ma preventivamente approvati dal Direttore dei lavori prima del loro deposito presso l’ufficio del Genio civile.

Nel caso di opere eseguite da privati è lo stesso progettista o il direttore dei lavori o altro tecnico incaricato a redigere il progetto esecutivo delle strutture portanti.

·         Pianta generale dell’opera

La pianta generale dell’opera, redatta in scala opportuna a seconda del tipo di intervento da eseguire, serve essenzialmente ad individuarne la posizione nella planimetria catastale comunale.

·         Capitolato generale d’appalto

Il capitolato generale d'appalto (definito anche capitolato d’oneri) contiene le norme comuni, tecniche e giuridiche, le condizioni e le clausole tecniche ed amministrative, che si applicano a lavori di qualsiasi tipo. Occorre distinguere fra Capitolato generale e Capitolato speciale. Il Regio Decreto n° 827 del 23/05/1924 riporta la seguente definizione: “I Capitolati generali d’oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente a un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguire per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto”.

 Il capitolato generale consta di sei parti (Capi) per un totale di 51 articoli, che trattano i seguenti argomenti:

- Capo I, artt. 1-9. Aggiudicazione dei lavori: normativa per le partecipazioni alle gare d'appalto, cauzioni, stipulazioni del contratto, spese contrattuali e fiscali a carico dell'appaltatore.

- Capo II, artt. 10-32. Esecuzione dei lavori: si precisa la procedura della esecuzione dei lavori, dalla consegna alla ultimazione.

- Capo III, artt. 33-37. Pagamento all'appaltatore.

- Capo IV, art 38. Collaudo dei lavori: stabilisce le norme per le operazioni di collaudo.

- Capo V, artt. 39-41. Disposizioni diverse.

- Capo VI, artt. 42-51. Definizione delle controversie: norme relative alla regolazione delle controversie fra Amministrazione appaltante ed Imprese.

Talvolta il capitolato può non essere allegato al progetto ed allora deve essere richiamato espressamente nel capitolato speciale d'appalto.

·         Capitolato speciale d’appalto

Il capitolato speciale d'appalto è uno dei documenti fondamentali del progetto; in esso vengono indicate tutte le norme, le condizioni e le clausole che dovranno essere attuate nell'esecuzione di quell'opera specifica. Il capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) fa sempre parte dei documenti che debbono essere allegati al contratto d'appalto, che viene stipulato tra le parti (stazione appaltante e impresa esecutrice).

Per quanto concerne i lavori edili, il Servizio Tecnico del Ministero LL.PP. ha redatto il proprio capitolato speciale d’appalto tipo che è suddiviso in tre Capi, per un totale di n° 78 articoli che trattano nell’ordine:

·        Capo I: oggetto e l’ammontare dell’appalto e la descrizione dell’opera da eseguire

·       Capo II - parte I: qualità e provenienza dei materiali

-   parte II: modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,

-   parte III: ordine da tenere nell’andamento dei lavori

·       Capo III: disposizioni particolari riguardanti l’appalto, norme per la misurazione ed il pagamento dei lavori.

Il capitolato speciale d'appalto deve essere redatto ogni volta dal progettista in relazione al tipo di costruzione da eseguire. Nel redigere un Capitolato occorre essere precisi e minuziosi nel descrivere le varie parti, in modo da evitare equivoci che provocano discussioni e contestazioni con danni per entrambi le parti, per i quali potrebbe anche essere chiamato in causa il professionista, colpevole di poca chiarezza espositiva e superficialità.

·         Analisi dei prezzi

L'analisi dei prezzi è un documento che serve a giustificare il prezzo applicato. Per ottenere il prezzo d'applicazione di una determinata categoria di lavoro occorre valutare i seguenti parametri:

-         il costo dei materiali, cioè i prezzi elementari dei materiali

-         il costo del trasporto per portare i materiali in cantiere

-         il costo del noleggio delle macchine per la manipolazione dei materiali ed il loro trasporto nel punto d’impiego

-         il costo della mano d’opera occorrente alla preparazione e posa in opera definitiva dei materiali.

I costi devono essere riferiti all'unità di misura della categoria di lavoro presa in esame. Per ottenere il prezzo d'applicazione si deve, inoltre, aggiungere una quota percentuale al fine di tenere conto delle spese generali (13%-15%) e utili (10%) della impresa.

Per eseguire una buona analisi del prezzo occorre una perfetta conoscenza della tecnica di esecuzione dell'opera, il che richiede una notevole esperienza di cantiere.

·         Riassunto sommario della spesa

Il riassunto sommario della spesa (stima generale dei lavori) desunto dal computo metrico estimativo, serve per individuare la somma globale lorda necessaria per la realizzazione dell'opera.

·         Documentazione acquisto del suolo

 La documentazione per l’acquisizione del terreno (espropriazioni) comprende:

·         una relazione di stima

·         un elenco delle espropriazioni

·         il frazionamento particellare

PARTE CONTABILE

La parte contabile allegata al progetto è costituita, essenzialmente, dai computi metrici estimativi. Il computo metrico è l'insieme dei conteggi che servono per determinare le quantità di tutte le categorie dei lavori, necessari per la realizzazione dell'opera. Applicando, poi, alle quantità i corrispondenti prezzi unitari, riportatati nell'elenco prezzi, si ottiene la stima dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera. Generalmente queste due operazioni vengono effettuate contemporaneamente, su appositi moduli prestampati o mediante software di contabilità, ottenendo così il computo metrico estimativo.

Nello sviluppo del computo metrico estimativo si segue, generalmente, lo stesso ordine cronologico con il quale saranno eseguiti i lavori. Spesso il computo metrico estimativo viene sviluppato in modo da evidenziare gli importi (totali parziali) relativi a determinati gruppi di categorie di lavoro (scavi, opere di fondazione, strutture in cemento armato, opere murarie al rustico, intonaci, pavimenti, infissi, impianti, sistemazioni esterne, ecc.) poiché le varie parti possono anche essere appaltate in forme diverse.

PARTE ILLUSTRATIVA

Completata la redazione dei computi, analisi, stima e Capitolati Speciali, il progettista riassumerà tutti i dati salienti in una Relazione tecnica, che deve essere concisa ed esauriente. La relazione deve quindi contenere:

·                     una breve ma completa descrizione dell'opera progettata

·                     la illustrazione dei criteri di progettazione, in particolare per le strutture di fondazione

·                     la sintesi della previsione economica di spesa e le proposte per la esecuzione dei lavori

·                     l'elenco degli allegati che costituiscono il progetto

L'importanza della relazione non va trascurata; essa è, infatti, il primo atto del progetto che viene letto ed esaminato e, occorre ricordare, va scritta con un linguaggio che sia accessibile alla committenza. Tutti gli altri atti del progetto sono redatti in un codice tecnico che non sempre è conosciuto da chi commissiona il progetto.

CONTRATTO DI APPALTO

L'appalto è definito dall'art. 1655 del Codice Civile come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

La legge (art. 1656 C.C.) vieta espressamente la concessione in sub-appalto di lavori o servizi a meno che ciò non sia autorizzato dal committente. La legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter) consente il subappalto e l’affidamento in cottimi definendo la quota parte dei lavori subappaltabili, che in ogni caso non deve superare il 30% del totale.

La stipulazione del contratto può avvenire in due modi:

§         mediante scrittura privata: con atti firmati solo dalle due parti (committente ed appaltatore)

§         mediante atto pubblico: contratto firmato dalle parti in presenza del notaio.

Per la piena validità, il contratto deve essere registrato, cioè trascritto in un pubblico registro, entro 20 giorni dalla data del contratto.

L'attuazione di un contratto d'appalto può effettuarsi essenzialmente sotto quattro forme:

1.      a corpo o a forfait

2.      a misura

3.      misto a corpo e a misura

4.      in economia

1.      CONTRATTO D'APPALTO A CORPO O A FORFAIT

Nel contratto a corpo l'Impresa si impegna ad eseguire l'opera per un prezzo globale che resta fisso ed invariabile (ad eccezione della possibilità della revisione prezzi qualora sia prevista). È necessario che l'opera sia scrupolosamente definita nelle dimensioni e nelle sue caratteristiche e qualità, nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed altrettanto accurato deve essere il progetto grafico esecutivo.

Per il committente il contratto a corpo ha il vantaggio di permettere di sapere con sicurezza la spesa definitiva per la realizzazione dell'opera; per l'Impresa il rischio invece è maggiore a causa di imprevisti ai quali deve far fronte senza alcun corrispettivo.

2.      CONTRATTO D'APPALTO A MISURA

Il contratto a misura stabilisce i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro, ed il pagamento viene effettuato sulla base delle effettive quantità misurate. Il committente può apportare le variazioni in corso d'opera che ritiene necessarie, senza che l'Impresa possa fare eccezioni in quanto i lavori eseguiti saranno poi valutati a misura, e ciò costituisce il maggior pregio del sistema.

Nel contratto a misura viene anche stabilita la cifra globale presunta dei lavori; tale cifra è importante in quanto la Direzione dei lavori può ordinare alla ditta appaltatrice lavori in più o in meni, agli stessi patti, prezzi e condizioni, purché la differenza di spesa non superi il 5% dell'importo complessivo; al di sotto o sopra di tale importo la ditta appaltatrice può richiedere un nuovo contratto con prezzi e condizioni diverse.

Per il pagamento dei lavori, con il contratto a misura, occorre tenere una accurata e aggiornata contabilità dei lavori svolti. Questa tipologia di contratto può essere utilizzata esclusivamente per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

3.      CONTRATTO D'APPALTO MISTO A CORPO E A MISURA

Il contratto misto prevede una somma fissa e invariabile per la parte dei lavori a corpo e una somma variabile, nel limite massimo del 5%, per le restanti opere a misura. Questo contratto viene stipulato quando l'opera da realizzare prevede lavorazioni per le quali, in fase di progetto, risulta difficile stabilire con esattezza le specifiche quantità.

4.      CONTRATTO D'APPALTO IN ECONOMIA O A RIMBORSO SPESE

Il contratto d'appalto per lavori in economia può essere stipulato in due modi:

§         in amministrazione diretta: la committenza, tramite un tecnico di fiducia, provvede direttamente all'acquisto dei materiali occorrenti, al noleggio dei mezzi d'opera e all'ingaggio della mano d'opera necessaria. Il pagamento dei materiali sarà effettuato su fatture, mentre per la mano d'opera si terranno i regolari libri paga, provvedendo al pagamento dei salari agli operai sulla base delle ore lavorative effettuate e delle tariffe in vigore al momento delle relative prestazioni;

§          per cottimi: la committenza, tramite il Direttore dei lavori, affida a varie ditte di fiducia l'esecuzione di determinate categorie di opere (murature, intonaci, pavimenti, ecc,) e il pagamento dei lavori viene fatto in base alle quantità effettivamente eseguite, indipendentemente dal tempo impiegato.

Questo sistema presenta aspetti negativi per le amministrazioni pubbliche in quanto vi è una notevole incertezza sul costo finale dei lavori e per l’impegno notevole di funzionari tecnici per i controlli giornalieri. Per questo i lavori in economia sono utilizzati solamente nei casi di urgenza e in ogni caso la legge Merloni stabilisce che siano ammessi quando il loro importo non supera i 200.000 ECU (€)

APPALTO E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Prima di poter iniziare i lavori, occorre espletare una serie di operazioni per la scelta dell'Impresa costruttrice, occorre cioè procedere all'appalto dei lavori. Per i lavori d'interesse pubblico, l'appalto può avvenire mediante:

1.      pubblico incanto: possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori tutte le imprese che hanno fatto richiesta, purché in possesso dei requisiti necessari in relazione alla tipologia del lavoro o all'importo dello stesso.

2.      licitazione privata: sono invitate a presentare l'offerta tutte le Imprese che abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti per l’affidamento dei lavori pubblici di qualsiasi importo, di fiducia dell'amministrazione appaltante, specializzate nel tipo di lavoro da eseguire. Per lavori di importo inferiore a 750.000 ECU (€), IVA esclusa, la nuova normativa prevede un sistema di licitazione privata semplificata che differisce solo per il fatto che l’amministrazione pubblica o il concessionario possono invitare un numero ristretto di imprese qualificate, e comunque non meno di trenta.

3.      trattativa privata: l’amministrazione appaltante sceglie in modo autonomo l’impresa che dovrà eseguire i lavori. L’affidamento avviene tramite una gara informale alla quale devono essere invitate almeno quindici imprese qualificate, che devono possedere i requisiti previsti per la licitazione privata. A questo sistema si deve ricorrere solo in casi eccezionali, come già prevedeva la precedente normativa sulla contabilità dello stato, e precisamente:

a)      lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU (€), per i casi previsti dalle norme sulla contabilità dello stato

b)      lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU (€) relativo al ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi calamitosi imprevedibili, per motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento

c)      appalti di importo non superiore a 300.000 ECU (€) per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelate dalla legge

4.      appalto concorso: l’Ente appaltante non dispone del progetto dell’opera da realizzare, per cui le Imprese che partecipano all’appalto, a seguito di invito, presentano un proprio progetto esecutivo, corredato di un impegno ad eseguire i lavori per un determinato prezzo. Questo metodo è in genere utilizzato per importanti opere pubbliche (ponti, ospedali, ecc.) o per l'appalto degli impianti tecnologici. Anche questo, come la trattativa privata, rappresenta un sistema di affidamento particolare; la nuova legge lo consente solo a seguito di motivata decisione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e solamente nel caso di lavori speciali o complessi, di elevata componente tecnologica.

Il criterio di aggiudicazione risulta differente in funzione del sistema di affidamento:

-         nel caso di affidamento tramite licitazione privata, l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, considerando i seguenti elementi

a.       valore economico e finanziario della controprestazione

b.      valore tecnico ed estetico dell’opera

c.       rendimento

d.      durata della concessione

e.       modalità di gestione

f.        livello delle tariffe applicate all’utenza;

-         nel caso di affidamento tramite appalto-concorso, l’aggiudicazione avviene sempre in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi:

a.       prezzo

b.      valore tecnico ed estetico dell’opera

c.       tempo di esecuzione dei lavori

d.      costo di utilizzazione e manutenzione dell’opera.

È doveroso segnalare che gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta

LE GARANZIE

Durante le varie fasi di realizzazione di un’opera, l’ente appaltante deve garantirsi da tutti i rischi derivanti dalle più svariate cause. La normativa prevede:

-         la cauzione definitiva: garanzia fideiussoria che l’impresa appaltatrice deve presentare prima della firma del contratto. È una polizza assicurativa o bancaria per un importo pari al 10% della cifra contrattuale, atta a garantire la stazione appaltante da eventuali inadempienze alle obbligazioni di contratto da parte dell’impresa. La fideiussione viene svincolata ed estinta dopo l’ultimazione dei lavori e l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

-         l’assicurazione a carico dell’impresa: all’atto della sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve presentare una polizza assicurativa che preservi la committenza da eventuali danni attribuibili all’impresa stessa, con esclusione di quelli causati da difetti di progettazione o per cause di forza maggiore; tale polizza assicurativa deve garantire la responsabilità civile nei confronti di terzi

-         la polizza assicurativa del progettista: richiesta dall’ente appaltante al progettista dell’opera quale copertura per i rischi derivanti da errori o mancanze in fase di progettazione esecutiva, che comportino maggiori costi di esecuzione. È obbligatoria sia che il progettista sia un dipendente o un professionista esterno.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Eseguito l'appalto dei lavori e stipulato il relativo contratto, può essere dato inizio alla esecuzione delle opere. Da questo momento subentra nel ciclo operativo una nuova figura: il Direttore dei lavori. Può essere direttore dei lavori lo stesso progettista delle opere ma, non di rado, la direzione è affidata ad un tecnico di provata esperienza di cantiere e competente nel tipo di lavoro da eseguire. Le funzioni e le attribuzioni del D.L. sono specificate nel R.D. n° 350 del 25/05/1895 "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato", mentre la normativa sui lavori pubblici è attualmente stabilita dalla legge quadro del 19/12/1998 n° 415 (Merloni-ter/Bargone) che modifica la legge del 11/02/1994 n° 109 (Merloni), nata sotto la spinta dei fatti di tangentopoli

Il nuovo complesso normativo sui lavori pubblici si basa su alcuni punti essenziali:

·         necessità di eseguire una programmazione triennale dei lavori pubblici

·         trasparenza e informazione pubblica circa la tipologia e le caratteristiche delle opere da realizzare, anche a livello economico

·         integrità dell’elaborazione del progetto, prima di procedere all’assegnazione delle opere; cioè deve comprendere non solo il progetto architettonico, ma anche quelli strutturale, impiantistico, ecc.

·         non ammissibilità, salvo alcuni casi, di effettuare varianti in corso d’opera

·         responsabilità dei progettisti e dell’appaltatore

·         istituzione di una Autorità di vigilanza e di un Osservatorio.

La nuova legge prevede l’abolizione dell’Albo Nazionale dei costruttori, sostituito da un sistema di qualificazione che riguarderà tutti i soggetti esecutori di opere pubbliche. Le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici devono possedere un'attestazione di qualità, previsto dal regolamento Merloni/Bargone, rilasciato dalle S.O.A. (Società organismo di attestazione). Il DPR n° 34 del 25/01/2000 (Regolamento Bargone) fissa le regole del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 delle legge 109/1994 (legge Merloni) e successive modificazioni.

L’esecuzione dei lavori da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici, aggiornato ogni anno. Per ogni intervento le amministrazioni devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, con il compito di formulare proposte e fornire dati e informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale. Il responsabile unico deve essere un dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice; solo in alcuni casi previsti dalla legge, tale incarico può essere affidato a professionisti esterni.

Tutte le comunicazioni, riguardanti la condotta dei lavori, che il D.L. impartisce all'appaltatore devono essere fatte per iscritto, in duplice copia, talché una, firmata dall'appaltatore per ricevuta, possa essere conservata agli atti.

Per i lavori di una certa importanza, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più tecnici per seguirne le varie operazioni e tenere la contabilità. L'impresa è rappresentata in cantiere dal proprio direttore tecnico.

Le mansioni del Direttore dei lavori, oltre alle responsabilità che a lui competono per legge, comprendono:

·         consegna dei lavori

·         visite saltuarie al cantiere

·         redazione di nuovi disegni per varianti in corso d'opera

·         misura delle opere eseguite e tenuta dei registri contabili

·         compilazione degli stati d'avanzamento dei lavori

·         emissione dei certificati di pagamento in acconto

·         disposizione di sospensione dei lavori per avversità climatiche o altri motivi

·         concessione di proroghe all'ultimazione dei lavori

·         redazione della contabilità finale

·         assistenza al collaudo

CONSEGNA DEI LAVORI

Il primo atto del Direttore dei lavori è la consegna dei lavori da eseguire, che in pratica consiste in:

·         una accurata ricognizione del terreno dove sorgerà la costruzione, terreno che deve corrispondere alle planimetrie di progetto

·         esame dei disegni sulla base dei quali il D.L. darà disposizioni per l'effettivo inizio dei lavori.

Alla consegna dei lavori partecipano:

·         la committenza, nella persona del dirigente dell'Ufficio interessato (per lavori pubblici) o del proprietario o suo delegato (per lavori privati)

·         il Direttore dei lavori

·         l'Impresa appaltatrice, con la presenza del titolare o di altra persona delegata.

Le operazioni della consegna devono essere verbalizzate con un apposito processo verbale di consegna. Il verbale è indispensabile poiché serve a fissare con certezza la data di inizio dei lavori, dalla quale verrà conteggiato il tempo assegnato all'impresa per l'ultimazione dei lavori medesimi. Secondo il R.D. n° 350 già citato, se l'appaltatore non si presenta nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio trascorso il quale inutilmente, la committenza avrà diritto, a sua scelta, a rescindere il contratto. Se invece il ritardo o il rifiuto della consegna è imputabile alla committenza, l'appaltatore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni per il mancato guadagno.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

Una volta iniziati, i lavori non possono essere sospesi, salvo motivi riconosciuti validi dal D.L., da specificare nel verbale di sospensione dei lavori (quali periodi di gelo, ecc.). Cessate le cause che hanno determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ordinerà la ripresa dei lavori tramite il verbale di riprese dei lavori; entrambi i verbali andranno sottoscritti dalle parti. Per la sospensione dei lavori dovuta a causa di forza maggiore o a necessità climatiche, all'impresa non spetta alcun indennizzo, ma il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato dei periodi di sospensione degli stessi.

Mentre la sospensione dei lavori è ordinata dal D.L., la proroga è richiesta dall'appaltatore quando ritiene di non essere in grado di ultimare i lavori nel tempo utile, per cause ad esso non imputabili. La domanda di proroga, con la precisa indicazione dei motivi per cui viene richiesta, deve essere presentata prima della scadenza del termine per la ultimazione dei lavori. La concessione della proroga è competenza dell'Amministrazione appaltante, sentito il parere del Direttore dei lavori.

REGISTRI DI CANTIERE

Su ogni cantiere di costruzioni è bene che il direttore dei lavori tenga uno o più registri per le annotazioni che riguardano lo svolgimento dei lavori, dall'inizio alla fine degli stessi. I registri necessari sono:

-         Manuale del direttore dei lavori: serve per le annotazioni saltuarie relative alla consegna dei lavori, agli ordini di servizio, alle sospensioni e riprese, alle proroghe ed ai verbali di eventuali contestazioni. Il manuale deve essere compilato e firmato dal Direttore dei lavori personalmente.

-         Giornale dei lavori: è tenuto dall'assistente del D.L. che sorveglia in cantiere e che vi deve annotare ogni giorno (o almeno ogni settimana) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre segnala le osservazioni meteorologiche ed idrometriche e tutte le altre particolarità che possono essere utili. Il Direttore dei lavori, almeno ogni dieci giorno o in occasione di ciascuna visita, verifica la esattezza delle annotazioni, vi aggiunge le osservazioni e le avvertenze che crede opportune e vi appone la sua firma con la data.

DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

I principali documenti contabili e amministrativi che devono essere redatti durante lo svolgimento dei lavori, obbligatori, a norma del citato R.D. n° 350 per i lavori pubblici, consigliati come riferimento anche per i lavori con committenza privata, sono i seguenti:

·         libretto delle misure

·         liste settimanali operai, mezzi d’opera e liste delle provviste

·         registro di contabilità

·         sommario del registro di contabilità

·         stato di avanzamento dei lavori

·         certificato di pagamento degli acconti

·         ultimazione dei lavori

·         contabilità finale

LIBRETTO DELLE MISURE

È uno dei registri fondamentali della contabilità e permette l’accertamento delle quantità di lavoro eseguite. La tecnica da seguire per il computo metrico, con la differenza che le misure vengono tratte dalle effettive opere costruite. Nel libretto devono essere riportati i disegni o schizzi quotati delle opere eseguite, anche non in scala, ma necessari a determinare le quantità delle opere con metodi geometrici. Il rilevamento delle misure in cantiere va fatto giornalmente o ad intervalli di tempo brevi e deve essere segnata la data della misurazione: la contabilità deve essere aggiornata via via e non fatta a posteriori. Le misure delle opere vanno prese secondo le norme di cui al Capitolato Speciale d’appalto e dell’elenco dei prezzi. Le annotazioni del libretto delle misure devono avere valore probatorio per le parti contraenti e devono essere fatte in contraddittorio, con la presenza del rappresentante dell’impresa e della direzione lavori. Tutte le pagine del libretto e gli eventuali disegni allegati devono essere controfirmati dall’appaltatore e dal D.L. Le registrazioni devono essere chiare e precise, le cancellazioni non sono ammesse, ed eventuali errori devono essere corretti depennandoli con postilla controfirmata dal D.L. e dall’impresa. La tenuta del libretto delle misure è compito quasi esclusivo del geometra, assistente del Direttore dei lavori.

LISTE SETTIMANALI OPERAI, MEZZI E PROVVISTE

Questi atti contabili servono per indicare gli operai ed i mezzi d’opera che l’impresa deve fornire, a richiesta del D.L., per le opere da seguire in economia. Le registrazioni si riferiscono, in genere, alla settimana lavorativa, da ciò il nome. Nelle apposite colonne interne della lista degli operai vanno specificati:

·         la qualifica degli operai impiegati

·         il numero delle ore di lavoro per ciascun operaio

·         il costo orario (tratto dal tariffario sindacale)

·         l’indicazione dei lavori svolti.

Nelle liste delle provviste sono annotate:

·         le quantità dei materiali impiegati e il relativo costo unitario

·         l’indicazione dei lavori svolti.

Anche le liste sono atti probatori e vanno firmate dalle parti contraenti.

REGISTRO DI CONTABILITÀ

È il più importante documento della contabilità; è un registro bollato numerato e firmato in bianco in fondo a ciascuna pagina, tanto dall’appaltatore quanto dal Direttore dei lavori per la sua autenticazione. In esso vengono riportati, cronologicamente, le quantità delle varie categorie di lavoro ricavate dal libretto delle misure (con riferimento di numero e pagina del libretto); alle varie categorie di lavoro vengono applicati i corrispondenti prezzi unitari, indicati nell’elenco prezzi, ottenendo così i relativi importi.

Quando l’importo globale netto dei lavori eseguiti ha raggiunto il valore minimo (indicato nel Capitolato speciale) necessario per l’emissione di uno stato d’avanzamento, al netto delle ritenute di Legge, il registro viene barrato con la dizione “emissione dello stato d’avanzamento n°…..”, datato e firmato dal D.L. e dall’appaltatore. L’appaltatore, se non accetta completamente tutte le registrazioni fatte, può firmare con riserva. Le riserve (richieste di maggiori compensi), scritte sul registro di contabilità, vanno numerate (riserva n°…), specificate e quantificate, indicando cioè con precisione l’entità del compenso richiesto.

Il Direttore dei lavori, entro il termine di 15 giorni dall’iscrizione delle riserve sul registro di contabilità da parte dell’appaltatore, scrive sempre sul registro le proprie controdeduzioni; generalmente il D.L. respinge le riserve rinviandole all’esame del collaudatore.

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

È un documento contabile non probatorio, ma utile per la redazione degli stati d’avanzamento; mentre nel registro di contabilità i lavori vengono trascritti in ordine cronologico di esecuzione, nel sommario essi vengono raggruppati e sommati per categorie corrispondenti ai singoli prezzi di elenco.

Per ogni prezzo unitario si riportano le quantità complessive del lavoro ed il relativo importo; i dati sono tratti dal registro di contabilità, di cui viene riportato il numero d’ordine, in modo da poter fare i controlli più speditamente. Ad ogni emissione di stato d’avanzamento, il sommario viene barrato, tirando le somme.

Non essendo probatorio, il sommario non occorre sia firmato dalle parti; quando il registro di contabilità contiene poche annotazioni, il sommario può essere eliminato.

STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI

È raro il caso che il pagamento di un lavoro avvenga in unica rata ad ultimazione avvenuta (può accadere per modesti importi); in genere durante il corso dei lavori vengono liquidate all’impresa più rate d’acconto, che prendono il nome di stati d’avanzamento perché rispecchiano lo stato a cui sono giunti i lavori dal momento della consegna.

Quando l’importo dei lavori eseguiti, depurato dal ribasso d’asta e dalle ritenute di garanzia, raggiunge il valore minimo, fissato nel Capitolato speciale, per il pagamento di una rata, il Direttore dei lavori compila lo stato d’avanzamento. In esso l’importo lordo, ottenuto con i dati ricavati dal registro di contabilità e già riportati nel sommario, viene depurato del ribasso d’asta ottenendo l’importo netto dei lavori svolti sino a quella data.

L’ultimo stato d’avanzamento, detto stato d’avanzamento finale, può essere di qualsiasi importo, anche inferiore a quello minimo previsto nel Capitolato speciale.

Nel frontespizio dello stato d’avanzamento dei lavori vengono riportati tutti gli estremi del progetto, del contratto, dei relativi importi di spesa autorizzati, della data di consegna dei lavori e della relativa scadenza. Lo stato d’avanzamento è firmato dal Direttore dei lavori e dall’impresa in segno di accettazione delle categorie di lavoro liquidate.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Con tale documento, il Direttore dei lavori certifica che si può pagare all’impresa l’importo corrispondente alla rata d’acconto, desunta dallo stato d’avanzamento dei lavori. L’importo dello stato d’avanzamento è lordo, nel senso che ad esso vanno detratte le ritenute di legge, cioè:

·         ritenuta del 5% sull’intero importo

·         ritenuta dello 0.5% sull’intero importo, a garanzia di eventuali infortuni sul lavoro

·         altre eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Gli importi relativi alle suddette ritenute verranno pagate all’impresa solo alla fine dei lavori, accertata la loro regolare esecuzione oppure dopo i collaudi degli stessi.

Quanto descritto è la procedura usuale per i lavori dipendenti da pubbliche amministrazioni, ma anche per i lavori privati è opportuno operare una congrua trattenuta sui pagamenti all’impresa, a garanzia della regolare esecuzione delle opere.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Compiuti i lavori, il Direttore dei lavori, in contraddittorio dell’appaltatore, redigerà senza ritardo il processo verbale di ultimazione, seguendo le stesse norme indicate per la consegna. Il certificato di ultimazione fissa la data ufficiale di chiusura dei lavori e da questo termine si possono calcolare gli eventuali giorni di ritardo; per ogni giorno di ritardo l’impresa è obbligata a pagare la penale stabilita dal Capitolato speciale d’appalto.

CONTABILITÀ FINALE

Dopo l’ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua la chiusura contabile dei lavori redigendo lo stato finale e relativo certificato finale dei lavori, entro i termini fissati nel Capitolato speciale. Lo stato finale, redatto sullo stesso modello utilizzato per gli stati d’avanzamento, viene redatto in bollo in duplice copia e deve essere firmato dal titolare dell’impresa. L’appaltatore deve firmare entro il termine massimo di 30 giorni (in caso contrario s’intende tacitamente accettato) e all’atto della firma deve richiamare, se intende conservarle, le riserve già dichiarate nel corso dei lavori ed annotate sul registro di contabilità, con la indicazione dei maggiori compensi cui ritiene di aver diritto.

 Il conto finale viene accompagnato da una dettagliata relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori su tutto quanto ha interessato lo svolgimento dell’appalto, dalla consegna all’ultimazione dei lavori.

Tutti gli atti di contabilità finale, unitamente alle altre documentazioni tecnico e amministrative (progetto, contratto, perizie, atti addizionali ed elenco nuovi prezzi, libretti delle misure, registro di contabilità e relativo sommario, verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe ed ultimazione lavori, domande dell’appaltatore) vengono inviate al collaudatore perché possa provvedere ad espletare il collaudo, entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale.

PERIZIE

Durante l’esecuzione dei lavori può sorgere la necessità di dover effettuare delle variazioni rispetto al progetto, oggetto dell’appalto. In questo caso è il Direttore dei lavori che, sentito il progettista, provvede a redigere delle perizie. Queste devono essere comunque approvate dagli organi competenti, prima che possa essere data loro esecuzione.  La nuova normativa prevede che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse solo nel principio dell'interesse pubblico, qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

a.       per adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti in fase di esecuzione dei lavori

b.      per accertate cause impreviste e imprevedibili

c.       per difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche

d.      per errori o omissioni nel progetto esecutivo (in questo caso la responsabilità dei danni ricade sul progettista)

Il limite massimo di spesa ammesso per le varianti in corso d'opera è pari al quinto dell'importo di contratto; nei casi specifici relativi al punto d, qualora le varianti superino il quinto, l'ente appaltante risolve il contratto e indice una nuova gara cui è invitata l'impresa aggiudicatrice iniziale. La normativa prevede anche la possibilità per l'amministrazione di apportare minime varianti atte al miglioramento funzionale dell'opera, purché non comportino sostanziali modifiche e siano motivate da circostanze e considerazioni non prevedibili in fase di progetto. In questi casi, la variazione di spesa deve essere contenuta entro il 5% dell'importo di contratto, e deve trovare copertura finanziaria nella somma stanziata per l'opera (negli importi di ribasso d'asta e degli imprevisti).

Si hanno così:

·         perizie di variante: se i lavori in esse previsti non comportano aumento della spesa totale originaria

·         perizie suppletive: in caso di variazione di spesa.

Le perizie, se adottate, devono essere richiamate e menzionate in tutti gli atti amministrativi e contabili prima illustrati.

Gli elaborati contenuti in perizia sono i seguenti:

·         relazione di perizia: sono contenute, oltre alle ragioni che hanno determinato la redazione, tutte le indicazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo necessarie, oltre che i nuovi termini di ultimazione e consegna dei lavori

·         elaborati grafici e progettuali: indispensabili alla chiara definizione delle varianti, corredati dei necessari confronti con il progetto originario

·         verbale di concordamento nuovi prezzi: vengono concordati con l'appaltatore nuovi prezzi unitari, sia per i lavori a misura sia per quelli a corpo. I nuovi prezzi devono essere elencati in questo verbale, ognuno con il proprio codice di riferimento preceduto dalla sigla NP per distinguerli dai prezzi originari

·         atto di sottomissione: l’impresa si impegna ad eseguire i lavori suppletivi o di variante alle medesime condizioni generali previste nel contratto, alle stesse o alle nuove condizioni di ribasso d'asta e nei nuovi termini di consegna dei lavori

·         computo metrico estimativo: comprende il computo dell'intera opera, con le opere in variante, riportando anche le voci di eventuali lavori eliminati, azzerandone le quantità

·         quadro comparativo: necessario per evidenziare le variazioni di quantità e di importo delle singole lavorazioni e l'incidenza delle nuove opere. Da questo quadro si possono determinare i totali delle opere previste in riduzione e di quelle previste in aumento, i cui valori, sommati algebricamente agli importi che non hanno subito variazioni, danno l'importo totale delle opere di perizia.

COLLAUDO DEI LAVORI

Dopo la chiusura dei lavori, si deve procedere al loro collaudo tecnico ed amministrativo. Il collaudatore, o la commissione collaudatrice in casi di maggiore importanza, che non deve essere intervenuto in alcun modo nell'ideazione, progettazione e direzione lavori, è nominato dall’amministrazione appaltante. La nomina può avvenire anche all’inizio o durante l’esecuzione dei lavori, in tal caso si ha il collaudatore in corso d’opera. Il collaudo mira a controllare se:

·         l’opera sia stata eseguita a perfetta regola d’arte, in conformità del progetto e delle eventuali varianti debitamente approvate

·         sono state rispettate tutte le norme tecniche e amministrative contrattuali e le disposizioni della direzione dei lavori

·         le risultanze di fatto corrispondono ai dati riportati nei conti e nei registri contabili

·         vi sono riserve dell’impresa, sulle quali dovrà esprimere il proprio parere tramite una relazione riservata, da inviare all’amministrazione appaltante in busta chiusa e sigillata. Il parere del collaudatore è solo consultivo e non vincolante per l’Ente.

Gli atti di collaudo che devono essere compilati sono:

·         relazione

·         processo verbale della visita di collaudo

·         certificato di collaudo, sostituibile con il certificato di regolare esecuzione nel caso di lavori con importi non superiore a 200.000 ECU (€), redatto dallo stesso Direttore dei lavori. Per le opere comprese tra 200.000 € e 1.000.000 €, è facoltà dell'ente appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il collaudo si compone di due parti ben distinte:

·         collaudo statico, inteso ad accertare, con adeguate prove, la stabilità della costruzione

·         collaudo amministrativo, inteso ad accertare la corrispondenza dei lavori alle prescrizioni di Capitolato.

Alle operazioni di collaudo statico devono intervenire l’appaltatore, il direttore dei lavori e un rappresentante dell’Ente appaltante. Il collaudo statico deve essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, iscritto all’albo professionale da almeno 10 anni. Il collaudatore dichiara collaudabile l’opera solo quando, a seguito di saggi sui materiali, di controllo su alcune misure, di verifica di dimensioni e forma dell’opera, qualità e quantità dei materiali, riscontra la conformità fra quanto è stato eseguito e quanto previsto in progetto. Le prove e gli accertamenti di qualsiasi tipo possono portare a tre tipi di risultati:

·         positivi in ogni parte

·         in complesso positivi ma con difetti in alcuni punti, per cui si prescrivono le modifiche e gli interventi da apportare per l’eliminazione degli inconvenienti

·         negativi e con pregiudizio sulla stabilità dell’opera o della sua funzionalità, per cui si ordina la demolizione e il rifacimento a regola d’arte.

Se l’impresa si rifiuta di eliminare gli inconvenienti o di rifare le parti da demolire, il collaudatore può incaricare i lavori ad un’altra impresa, detraendo la spesa dai crediti dell’appaltatore.

Il collaudo amministrativo per lavori pubblici, più che per lavori privati, riveste molta importanza dal punto di vista economico in quanto è indispensabile per il controllo dell’impiego del denaro pubblico. Il collaudo amministrativo comprende in genere:

·         la revisione contabile degli atti (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, stato finale dei lavori)

·         il controllo della corrispondenza dimensionale e quantitativa fra le annotazioni dei registri contabili e le opere effettivamente eseguite.

Se dal controllo della corrispondenza dimensionale risultano differenze notevoli in più a favore dell’appaltatore il collaudatore, oltre a depennare dalla contabilità le partite in eccedenza, potrà avviare un processo di responsabilità, cioè se le differenze sono dovute ad errori in buona fede del contabilizzatore, oppure non ricorrano gli estremi del reato per frode a danno della committenza, per una connivenza tra impresa e addetto alla contabilità (reato di cui sarà investita la magistratura ordinaria).

REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è un'operazione con la quale i prezzi stabiliti nel contratto possono essere soggetti ad aumenti o diminuzioni (mai avvenuti, in verità) in funzione del mutamento dei costi nel mercato edilizio. Attualmente l’art. 26 della legge 109/1994 (Merloni), e successive modifiche e integrazioni, dispone che nelle opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e nemmeno è possibile applicare l’art, 1664 del Codice Civile con il quale, se vi è stato un aumento o una diminuzione di 1/10 (alea contrattuale) del prezzo convenuto, l’appaltatore o il committente possono richiedere la revisione prezzi, che può essere accordata solo per la differenza che supera il decimo. La legge 109/1994 prevede che per i lavori pubblici venga applicato il prezzo chiuso costituito dall’importo delle opere; qualora la differenza fra il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente e quello reale superi il 2%, l’importo dei lavori ancora da eseguire viene aumentato di una percentuale fissata ogni anno dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La revisione prezzi è concessa per lavori privati, purché contemplata nel Capitolato speciale d’appalto. La normativa sulla revisione prezzi era stata introdotta per tutelare il committente da richieste eccessive o ingiustificate da parte dell’impresa, evitando nel contempo il pericolo che questa potesse sospendere o abbandonare i lavori per il notevole aumento dei prezzi, che le procurava la riduzione del suo giusto utile.

Fino al 1964 la revisione dei prezzi comportava un lavoro lunghissimo da parte di un tecnico veramente esperto in materia in quanto, per ogni categoria di lavoro eseguita in periodi di tempo diversi, bisognava calcolare l’incidenza delle variazioni di prezzo della mano d’opera, dei materiali, dei noli e trasporti. Con l’entrata in vigore della legge n° 463 del 1964 viene modificato questo metodo analitico di revisione, che comportava perdite di tempo e lungaggini burocratiche tali che i compensi venivano percepiti dall’Impresa dopo anni di attesa e quindi vanificati. La legge del 1964 prevede l’introduzione di un sistema meno rigoroso ma più pratico e veloce chiamato metodo delle quote d’incidenza: per ogni progetto si calcolano preventivamente le quote d’incidenza percentuali della mano d’opera, dei materiali, dei noli e trasporti, ricavate dalle analisi dei prezzi. Le quote d’incidenza calcolate venivano incluse nel Capitolato speciale d’appalto. Quando intervenivano variazioni dei costi, la revisione dei prezzi avveniva applicando gli indici percentuali, già stabiliti, sugli importi dei lavori eseguiti. Con questo metodo la revisione viene semplificata ma la determinazione delle quote d’incidenza dalle analisi dei prezzi risultava lunga e laboriosa. Con la legge n° 93 del 1968 il Ministero LL.PP. stabilisce, per decreto, le quote d’incidenza per le varie categorie di opere (stradali, idrauliche, edilizie, ecc.) facendo risparmiare ai tecnici una grande mole di lavoro. Nel 1978 il Ministero LL.PP. ha aggiornato le tabelle relative a 23 categorie di opere con quote d’incidenza per i 4 parametri principali: mano d’opera, materiali, noleggi e trasporti.

PIANO DI SICUREZZA

La legge quadro sui lavori pubblico stabilisce l’obbligo da parte dell’appaltatore o del concessionario di far redigere un piano di sicurezza nei cantieri, in conformità alle direttive comunitarie; il piano di sicurezza deve essere parte integrante del contratto d’appalto ed è compito del Direttore dei lavori farlo osservare. Il Decreto Legislativo n° 494 del 14/8/1996 “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” completa il quadro legislativo relativo ai requisiti dei posti di lavoro, secondo il Decreto Legislativo n° 626 del 19/9/1994.

I cantieri edili presentano molte condizioni di pericolo, dovute alle peculiari attività che vengono svolte, quali la mancanza di ripetitività, la eventuale presenza di più imprese, le condizioni meteorologiche, che possono determinare eventi non prevedibili e possibili situazioni di rischio. Il Decreto Legislativo n° 494/1996 individua i soggetti responsabili e le procedure specifiche:

·         committente: è il soggetto per conto del quale viene eseguita l’opera

·         responsabile dei lavori: è incaricato per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’opera dal committente; è delegato dal committente per tutti gli obblighi previsti all’art. 3 del decreto 494/96 e ne assume la responsabilità

·         coordinatore per la progettazione: deve redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre un fascicolo contenente tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi. Il suo compito fondamentale è quello di pianificare le lavorazioni previste nel progetto, al fine di ottenere il miglior livello di sicurezza in cantiere. Egli collabora con il progettista (spesso sono la medesima persona) per stabilire la durata delle singole lavorazioni al fine di ottimizzare il processo costruttivi in massima sicurezza.

·         coordinatore per l’esecuzione dei lavori: deve garantire l’applicazione delle disposizioni e delle procedure previste nel piano di sicurezza, procedendo all’adeguamento del piano e del fascicolo in funzione dello svolgimento dei lavori; deve organizzare la cooperazione tra le varie imprese e coordinare le attività. Nel caso di gravi inosservanze alle norme della 494/1996 deve proporre al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o la risoluzione del contratto; nel caso di grave imminente pericolo deve sospendere le lavorazioni sino a quando non sono stati attuati gli adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica. Non è compito specifico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'adeguamento della durata delle fasi lavorative, in quanto tale compito spetta all'impresa appaltatrice. Occorre sottolineare che il datore di lavoro non può assolvere l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

·         datori di lavoro: prima dell'inizio dei lavori, i datori di lavoro devono predisporre il piano operativo di sicurezza, riferito al singolo cantiere. Tale piano deve essere approntato da ciascuna impresa che lavora nel cantiere e deve contenere:

  1. tutti i dati relativi alla singola impresa e al cantiere
  2. le informazioni sui mezzi d'opera utilizzati, i rischi, le prevenzioni, i dispositivi di protezione individuale per ogni fase lavorativa
  3. il cronoprogramma dei lavori (stabilisce, in via orientativa, l'importo dei lavori da eseguire per ogni anno decorrente dalla data d'inizio delle opere).

Durante l'esecuzione dei lavori i vari datori di lavoro, oltre ad osservare le misure generali previste dal Decreto Legislativo 626/1994 e ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza, devono curare in particolare:

  1. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità
  2. definire all'interno del cantiere le varie ubicazioni, stabilendo le vie d'accesso, di spostamento e di circolazione interna
  3. le condizioni di movimentazione dei materiali
  4. la manutenzione e il controllo, preventivamente alla loro utilizzazione, di tutti i macchinari e gli impianti previsti in cantiere
  5. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e deposito dei vari materiali, soprattutto di quelli pericolosi
  6. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva delle varie fasi lavorative.

·         lavoratori autonomi: mettono a disposizione la propria attività lavorativa senza vincoli di subordinazione, spesso con mezzi forniti da altri, usando opere già esistente, intervenendo nel ciclo produttivo di cantiere. I lavoratori autonomi sono tenuti a osservare e attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e a redigere, nei casi previsti, il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie attività nel cantiere.

·         lavoratori: prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una impresa e devono curare la propria sicurezza e salute nonché quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ogni lavoratore deve essere informato e formato dall’azienda in cui opera sui rischi specifici dell’attività. In particolare i lavoratori devono:

  1. osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro
  2. utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le attrezzature, i materiali, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza
  3. indossare e utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
  4. segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo o malfunzionamenti dei mezzi e delle attrezzature
  5. non rimuovere i dispositivi di sicurezza senza la dovuta autorizzazione
  6. sottoporsi a controlli sanitari previsti
  7. non prendere iniziative personali su operazioni che non sono di propria competenza

I lavoratori sono rappresentati, in seno all’azienda, da un loro rappresentante per la sicurezza, al quale devono essere messe a disposizione una copia del Piano di sicurezza.

I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione devono possedere i seguenti requisiti professionali:

·         diploma di laurea in ingegneria o architettura e attestazione comprovante l’attività svolta nel settore edilizio per almeno un anno

·         diploma universitario di ingegneria o di architettura e attestazione comprovante l’attività svolta nel settore edilizio per almeno due anni

·         diploma di geometra o perito e attestazione comprovante l’attività svolta nel settore edilizio per almeno tre anni

·         possesso, per tutti, dell’attestazione di frequenza a uno specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore.

I punti salienti del piano di sicurezza sono:

·         individuazione, analisi e valutazione dei rischi e conseguenti procedure esecutive, nonché la stima dei costi conseguenti

·         misure di prevenzione dei rischi conseguenti alla presenza simultanea di più imprese, con lo scopo di prevedere l’utilizzo di impianti comuni

·         relazione tecnica contenente le prescrizioni operative che derivano dall’entità dell’opera e dalle fasi più pericolose che si potranno avere durante il processo esecutivo.

L’art. 3 del Decreto legislativo 528/1999, modificando lo stesso articolo del decreto 494/1996, stabilisce i requisiti dei lavori per i quali è obbligatorio la nomina del coordinatore e la redazione del piano di sicurezza:

·         nei cantieri nei quali è prevista la presenza di almeno due imprese, anche non contemporaneamente, la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno;

·         nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e i lavori comportano uno dei seguenti rischi:

  1. rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a 1.5 m o di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 m
  2. lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche pericolose
  3. lavori con radiazioni ionizzanti
  4. lavori in prossimità di linee elettriche aeree
  5. lavori che espongono al rischio di annegamento
  6. lavori in pozzi, sterri sotterranei o gallerie
  7. lavori subacquei con respiratore
  8. lavori con cassoni ad aria compressa
  9. lavori con esplosivi
  10. lavori di montaggio e smontaggio di prefabbricati pesanti.

Nel caso di lavori eseguiti da una sola impresa, il piano di sicurezza e coordinamento non è previsto indipendentemente dalla durata dei lavori.

La determinazione della durata dei lavori è di fondamentale importanza perché, dalla sua entità,discende l’obbligatorietà o meno del piano di sicurezza. L’entità della durata lavori dipende dai giorni lavorativi necessari per eseguire l’opera e dal numero di operai impiegati; essa si esprime in uomini/giorno. Es: 240 uomini/giorno può dipendere dall’impiego (alquanto improbabile) di 240 uomini in un giorno lavorativo, dall’impiego di 1 solo operaio per 240 giorni lavorativi, oppure da 6 operai per 40 giorni lavorativi.

Nei cantieri per i quali è obbligatoria la redazione del Piano di sicurezza e nei cantieri in cui opera una sola impresa (non è necessaria la predisposizione del piano) per una durata superiore a 200 uomini/giorno, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare, in modo da permettere agli organi di vigilanza,competenti nel territorio, di programmare le visite di controllo da effettuare nei cantieri. La notifica deve essere inoltrata prima dell’inizio dei lavori e deve contenere:

a.       data della comunicazione e indirizzo preciso del cantiere

b.      generalità del committente, il nominativo e l’indirizzo del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione

c.       la data presunta di inizio dei lavori e la loro durata

d.      il numero massimo presunto di lavoratori presenti in cantiere

e.       il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere, i dati relativi a tutte le imprese già incaricate

f.        l’ammontare complessivo presunto dei lavori.

Il coordinatore per la progettazione, oltre il piano di sicurezza, deve predisporre il fascicolo della sicurezza, contenente tutti gli elementi, in materia di sicurezza, da tenere presenti nell’eventualità di lavori successivi alla realizzazione dell’opera. Il fascicolo si compone di due capitoli:

·         la programmazione periodica dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’indicazione dei rischi che si possono presentare durante gli interventi, prevedendo i dispositivi e i provvedimenti programmati per prevenirli;

·         equipaggiamento in dotazione dell’opera, con il riepilogo di tutti i documenti tecnici relativi ai lavori di realizzazione dell’opera ultimata (elaborati grafici, certificazioni degli impianti, collaudi, ecc.) e le istruzioni per interventi d’emergenza.

Il fascicolo deve essere aggiornato dall’impresa durante la realizzazione delle opere, in base all’andamento delle stesse, e sotto il controllo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

 Riferimenti Legislativi:

§         Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero Lavori Pubblici) - http://www.infrastrutturetrasporti.it

§         Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - http://www.autoritalavoripubblici.it - http://www.soaitalia.it

Riferimenti Bibliografici:

Di Pasquale -Furiozzi, Messina - Corso di Costruzioni - Le Monnier

Alasia - Corso di Costruzioni - SEI

Farroni - Zedda -Moduli di Costruzioni (E) - A. Mondadori