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BENI CULTURALI
- Il
Ministero per i Beni Culturali, è riuscito a portare a termine un disegno di legge che riformula l'oggetto della tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici e ambientali, con un conseguente suo allargamento. Esso è il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999 n° 490, che riempie un vuoto legislativo di oltre sessant'anni, dal momento che la precedente legge sulla materia risale al 1939, e precisamente la 1089.
Cosa significa ciò?
Che ora molti beni culturali, paesaggistici e ambientali che prima non erano compresi negli elenchi delle soprintendenze possono essere segnalati.
In particolare, come recita l'art. 2:
- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e demo-etno-antropologico (come ad esempio cascine, fornaci, fabbriche e sedi storiche);
- le cose immobili e mobili che hanno riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere;
- i beni archivistici;
- i manoscritti, i carteggi, i documenti notevoli, i libri, le stampe, le incisioni e i manifesti
- le fotografie con relativi negativi e matrici, le opere cinematografiche, audiovisive, la documentazione di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate (aventi un'età superiore di venticinque anni);
- le raccolte librarie appartenenti a privati se di eccezionale interesse culturale;
- altri beni che non compaiono nelle categorie elencate e che siano testimonianza e valore di civiltà.
Questo per citare solo alcuni dei BENI CULTURALI, poi ci sono anche i BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI e allora continuiamo con l'elenco:
- immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica;
- le ville, i giardini, i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua, relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
LE ASSOCIAZIONI, I PARTITI, LE COOPERATIVE, LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO O ALTRE ASSOCIAZIONI POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DA QUESTA LEGGE
perché solitamente dispongono di archivi, di oggetti e di documenti, di sedi di pregevole interesse che devono obbligatoriamente essere segnalati al Ministero;
perché molto spesso le associazioni ed i partiti, aderendo al tessuto sociale di ogni località, sono in grado meglio di chiunque altro, di difendere e di segnalare in maniera adeguata questi preziosi giacimenti per la nostra cultura, e queste bellezze ambientali che potrebbero essere oggetto di una visita di ispezione da parte del Ministero e di adeguati contributi e finanziamenti per la sistemazione, la catalogazione e la successiva valorizzazione e fruizione al pubblico.
Chi avesse qualche suggerimento o qualche cosa da segnalare a riguardo, soprattutto per i beni culturali di Milano e Provincia invii una mail a:
donatellaleoni@tiscalinet.it
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