Alla ricerca delle radici.
Associazione degli amici di don Emilio Gandolfo


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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemila, il giorno trentuno del mese di ottobre (31 ottobre 2000) in Roma, nel mio studio in Via Sabotino n. 45.

Avanti a me Dottoressa Marina FANFANI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti, con il mio consenso,

sono presenti

Paolo Numerico, nato a Roma il giorno 20 novembre 1944, residente in Roma, Via Alessio Baldovinetti n. 83, codice fiscale NMR PLA 44S20 H501D, magistrato; Maria Emanuela Belloni, nata a Milano il giorno 18 ottobre 1947, residente in Roma, Via Gregoriana n. 54, codice fiscale BLL MMN 47R58 F205Z, casalinga; Claudio Bucciarelli, nato a Modena il giorno 5 marzo 1928, residente in Roma, Via dei Brusati n. 16, codice fiscale BCC CLD 28C05 F257B, religioso. Gianfranco Foti, nato a Roma il giorno 26 luglio 1949, residente in Roma, Via Banco di S. Spirito n. 21, codice fiscale FTO GFR 49L26 H501I, artista; Giuseppa Gennaioli, nata a Pieve Santo Stefano il giorno 31 gennaio 1931, residente in Roma, Candia n. 135, codice fiscale GNN GPP 31A71 G653R, pensionata; Paola Gherardini, nata a Roma il giorno 18 gennaio 1944, residente in Roma, Via L. Altieri n. 15, codice fiscale GHR PLA 44A58 H501D, psicologo; Gianvito Iannuzzi, nato a Roma il giorno 22 marzo 1935, residente in Roma, Via Atina n. 25, codice fiscale NNZ GVT 35C22 H5O1F, insegnante; Giuseppe Ignesti, nato a Roma il giorno 24 agosto 1942, residente in Roma, Via di S. Erasmo n. 19, codice fiscale GNS GPP 42M24 H501U, professore universitario; Maria Elisabetta Lelli, nata a Roma il giorno 12 febbraio 1944, residente in Roma, Via R. Romei n. 19, codice fiscale LLL MLS 44B52 H501S, casalinga; Miranda Miliotti, nata a Prato il giorno 15 novembre 1920, residente in Roma, Via dei Giordani n. 18, codice fiscale MLT MND 20S55 G9990, pensionata; Damiano Nocilla, nato a Roma il giorno 31 ottobre 1942, residente in Roma, Via Dandolo n. 16, codice fiscale NCL DMN 42R31 H501Y, funzionario del Senato, in questo atto rappresentato dal procuratore speciale dottor Paolo Numerico, come sopra generalizzato, giusta procura speciale a mio rogito in data 27 ottobre 2000, rep. 41722, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All. A), omessane da me notaio la lettura per espressa e concorde rinuncia dei comparenti tutti; Antonio Thiery, nato a Roma il giorno 10 marzo 1942, residente in Roma, Via San Calepodio n. 29, codice fiscale THR NTN 42C10 H501D, pensionato; Francesca Veronese, nata a Vicenza il giorno 27 agosto 1941, residente in Roma, Via Suvereto n. 337, codice fiscale VRN FNC 41M67 L840E, impiegata; Fiorenza Margaritora, nata a Pescara il 23 ottobre 1934, residente in Roma, Via Cairo Montenotte, 47, c.f. MRG 34R63 G482E, professore universitario.

I comparenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, convengono e stipulo quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra i comparenti un'Associazione denominata "Alla ricerca delle radici. Associazione degli amici di don Emilio Gandolfo", con sede in Roma, Via di San Calepodio n. 29.

ART. 2

I comparenti tutti deliberano che saranno considerati Fondatori della stessa associazione, tutte le persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni e movimenti che entreranno a far parte della stessa, e pertanto iscritti nel Libro degli Associati, fino alla data del 15 aprile 2001.

ART. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

L'indicazione dello scopo, delle finalità e del patrimonio, i diritti e gli obblighi degli Associati e le condizioni sulla loro ammissione, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, nonchè quello sullo scioglimento ed estinzione della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, sono contemplati e regolati nello Statuto che, composto di numero 17 (diciassette) articoli, si trascrive in calce al presente atto.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

ART. 6

I comparenti determinano per il primo anno solare o frazione di anno, a partire dalla data della costituzione e fino a nuove modifiche, la quota associativa di lire 10.000 (diecimila) per ciascun associato.

ART. 7

I comparenti, ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) dello Statuto associativo, nominano un comitato composto da 7 (sette) membri da durare in carica fino al 14 gennaio 2001 nelle persone dei Signori: Giuseppe Ignesti nato a Roma il 24 agosto 1942, Gianfranco Foti, Antonio Thiery, Mario Colafranceschi nato a Ferentino il 6 maggio 1942, Paolo Numerico, Claudio Bucciarelli, Carla Savoini nata a Roma il 28 marzo 1933.
I comparenti nominano la signora Carla Savoini Presidente, Antonio Thiery vice presidente ed il dottor Paolo Numerico Tesoriere.
L'assemblea autorizza il Presidente a fare richiesta del codice fiscale e partita IVA.


STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione)

1. E' costituita con sede in Roma, Via di San Calepodio n. 29, l'Associazione denominata "Alla ricerca delle radici. Associazione degli amici di don Emilio Gandolfo", in seguito detta semplicemente associazione.

Art. 2 (Finalità)

1. L'associazione, di natura laica e non confessionale, ha lo scopo di mantenere viva, valorizzare e diffondere la testimonianza, il pensiero e le opere di don Emilio Gandolfo, specie come annunciatore e testimone del Vangelo, uomo del dialogo e dell'amicizia, studioso della Bibbia e dei Padri della Chiesa, uomo dell'ecumenismo e del confronto con chi non segue religioni strutturate e con i non credenti.
2. L'associazione si fonda sulla complessità della persona di don Emilio Gandolfo e sulla complessità delle identità dei tanti amici da lui coltivati, diversi per fede, cultura esperienze religiose, attese, scelte, visioni del mondo, stili di vita e condizioni sociali.
3. Le finalità di cui al comma 1 l'associazione realizza mediante la proposta, l'organizzazione e lo svolgimento delle seguenti attività:
- incontri liturgici;
- raccolta, cura e stampa di testi, editi e inediti, di cui don Emilio Gandolfo è autore anche attraverso strumenti multimediali;
- raccolta, elaborazione e diffusione con qualsiasi mezzo di eventuali documenti e di testimonianze sulla sua figura di uomo e di prete;
- incontri di studio e di approfondimento (anche nelle forme di convegni e seminari);
- corsi di formazione biblico-patristica e di spiritualità;
- raccolta, elaborazione e diffusione con qualsiasi mezzo di riflessioni che evidenzino temi e argomenti che hanno formato oggetto di interessi di don Emilio Gandolfo;
- istituzione di borse di studio e di ricerca;
- intestazione a nome di don Emilio Gandolfo di biblioteche e attività di interesse culturale o ecclesiale;
- opere di solidarietà;
- cura delle relazioni fra quanti l'hanno conosciuto o semplicemente incontrato, incluse le loro famiglie.

Art. 3 (Aderenti)

1. Sono aderenti all'associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta la cui domanda di adesione è accolta dal, comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli aderenti)

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative ed contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art. 5 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il segretario-tesoriere.

Art. 6 (Assemblea)

l. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3..La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione;
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
a. eleggere i membri del comitato;
b. eleggere i componenti del collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione);
c. approvare il programma di attività proposto dal comitato;
d. approvare il bilancio preventivo;
e. approvare il bilancio consuntivo;
f. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
g. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 7 (Comitato)

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Il Comitato può costituire anche un Comitato consultivo, fissandone il regolamento.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 (dodici) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il presidente;
- eleggere il segretario, che ha anche la funzione di tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente e dal segretario per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8 (Presidente)

l. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti, con l'eccezione del primo.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo Il e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 (Segretario)

l. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri se esistente;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 10 (Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri, qualora nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 11 (Gratuità e durata delle cariche)

l. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 (Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso un Istituto di credito e/o presso la Posta, dove viene attivato un conto corrente presso cui affluiscono le risorse dell'Associazione.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario.

Art. 13 (Quota associativa)

l. La quota associativa a carico degli aderenti (salvo quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 per la fase di prima applicazione) è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Art. 14 (Bilancio)

l. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15 (Modifiche allo statuto)

l. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 16 (Norma di rinvio)

l. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 17 (Norma transitoria)

l. I Signori nominati nell'atto costitutivo formano in via transitoria il comitato dell'associazione.
2. Detto comitato provvisorio assume la direzione dell'associazione fino alla prima assemblea che si terrà al più tardi nel giorno della domenica di Cana del 2001.
3. Il comitato provvisorio esercita anche le funzioni dell'assemblea, gestendo fino alla nomina degli organi direttivi ordinari l'associazione ed approvando se necessario consuntivo dell'ultimo scorcio del 2000 e preventivo del 2001.
4. L'assemblea ordinaria, convocata secondo quanto previsto al comma 2, elegge in sostituzione di quello provvisorio il comitato ordinario.
5. Il triennio di durata del primo comitato ordinario comincia alla data della sua elezione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio.
Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, a norma di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me Notaio, occupa diciotto pagine e sin qui della diciannovesima di cinque fogli di carta resi legali. In originale firmato:

Miranda Miliotti, Paola Gherardini, Maria Elisabetta Lelli, Firenza Margaritora, Gennaioli Giuseppa, Paolo Numerico, Gianvito lannuzzi, Maria Emanuela Belloni, Francesca Veronese, Antonio Thiery, Claudio Bucciarelli, Gianfranco Foti, Giuseppe Ignesti, Marina Fanfani Notaio


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