ASSOCIAZIONE
DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA VALLECAMONICA
Sede in Breno - Via Aldo Moro 5
Presso il Presidente- tel.0364/21265-320487
Codice Fiscale 90007990170
Internet Email:
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L'Associazione
Dottori Commercialisti della Vallecamonica
L'Associazione Dottori Commercialisti della Vallecamonica si è costituita in data 1 Luglio 1998 con atto del Notaio Dott.Alberto Broli, n.51998/15937 di repertorio.
Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono riportati nello Statuto che viene di seguito riportato integralmente.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 1 - DENOMINAZIONE
E SEDE
E’ costituita una
associazione denominata ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA VALLECAMONICA,
nel proseguo denominata Associazione, con sede presso lo Studio Professionale
del Presidente pro-tempore.
L’Associazione ha
carattere volontario, é senza fini di lucro e senza discriminazioni di
carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l’esercizio di
attività commerciali.
ART. 2 -
DURATA
La durata
dell’Associazione é a tempo indeterminato.
ART. 3 -
FINALITÀ’
L’Associazione ha
gli scopi e le funzioni seguenti:
a) valorizzare e
tutelare l’immagine, la dignità, ed il decoro della professione del Dottore
Commercialista, garantendo all’esercizio della stessa la più completa
indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le
norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della
professione, in particolare nel territorio della Vallecamonica;
b) rinsaldare fra i
Dottori Commercialisti i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
c) consentire ai
giovani:
- di esprimersi
sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
- di promuovere
iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
d) promuovere lo
studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione e della categoria,
con particolare riferimento alle problematiche relative allo svolgimento della
professione di Dottore Commercialista nel territorio della Vallecamonica;
e) promuovere
l’aggiornamento professionale dei Soci dell’Associazione;
f) tutelare gli
interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la
partecipazione ad organismi interprofessionali;
g) promuovere ogni
altra forma di assistenza e previdenza, sanitaria, pensionistica e di
solidarietà;
h) l’Associazione
potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli
interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria. Potrà, altresì,
assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, in qualsiasi ordine
e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio
Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto
a designare i professionista necessari all’occorrenza;
i) per il
raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative
aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale e può partecipare
ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni
diverse.
ART. 4 - QUALIFICA
DI SOCIO
Sono membri
dell’Associazione tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti che
all’atto dell’iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del
presente statuto.
Possono, inoltre,
essere membri dell’Associazione, senza però assumere cariche elettive, coloro
che, avendo esercitato nel passato l’attività di Dottori Commercialisti, si
sono cancellati dagli Albi professionali a seguito dell’intervenuto
accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza, ed i tirocinanti, purché accreditati
presso l’Ordine di competenza.
L’aspirante socio
deve presentare domanda di iscrizione all’associazione e l’ammissione è
subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Le domande di
iscrizione sono annotate sul libro soci tenuto dall’associazione ed aperto alla
consultazione degli associati.
ART. 5 -
OBBLIGHI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE
L’iscrizione
impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per
il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in
anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata,
che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti
dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.
Il Socio é tenuto a
corrispondere un contributo associativo per anno solare, la cui misura é
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base della spese occorrenti
per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.
ART. 6 -
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Perdono la
qualifica di Socio:
a) coloro che
rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art.4 del
presente statuto;
b) coloro che si
rivelano morosi nel versamento del contributo associativo per due esercizi
consecutivi;
c) coloro che
vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per
inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento
viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato, e comunicato
mediante raccomandata.
ART. 7 - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi
dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
Revisori;
Tutte le cariche
ricoperte dai soci dell’Associazione non sono remunerate.
ART. 8 -
ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea
possono partecipare, ed hanno diritto la voto, tutti i soci in regola con i
versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, esclusi i membri
del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto,
in numero non superiore a cinque.
L’Assemblea é
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza,
dal vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altra
persona dalla stessa nominata.
L’assemblea nomina
un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni
dell’assemblea.
ART. 9 - COMPITI
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei
soci:
a) determina
l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando voti e
deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
b) approva gli
eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva il
rendiconto contabile annuale;
d) approva il
preventivo contabile dell’anno in corso e l’entità della quota annua
associativa;
e) elegge ogni
triennio gli altri Organi della Associazione;
f) modifica, quando
lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.
ART. 10- CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è
convocata a cura del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo,
almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno o quando ne faccia richiesta
scritta contenente le materie all’ordine del giorno, oltre 1/5 (un quinto) dei
Soci.
L’Assemblea é
convocata a mezzo lettera o telefax inviati almeno otto giorni prima della data
fissata per la riunione, contenenti, oltre all’ora e al luogo di svolgimento,
anche l’ordine del giorno.
ART. 11 -
VALIDITÀ’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea é
validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza dei presenti e rappresentanti.
L’Assemblea
elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l’ordine della preferenza
risultante dalle votazioni; in caso di parità risulterà eletto l’iscritto che
abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
ART. 12 - CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo é composto da tre membri che restano in carica per un triennio e
possono essere rieletti.
L’assenza
ingiustificata di un Consigliere a quattro riunioni consecutive comporta la
decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia. La
qualifica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche
degli Organi Istituzionali dei Dottori Commercialisti.
Il Consiglio
Direttivo elegge il Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi
membri.
Il Consiglio
Direttivo:
a) promuove e
delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti
dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed
incarichi;
b) delibera e cura
le formalità per la convocazione dell’assemblea e cura l’esecuzione delle
deliberazioni da essa adottate.
c) redige le
relazioni sull’attività dell’Associazione, i bilanci preventivi ed i rendiconti
da presentare annualmente all’assemblea dei Soci proponendo l’entità del
contributo annuale;
d) decide in merito
alle domande di ammissione all’Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
e) delibera gli
atti per la gestione economia e finanziaria del patrimonio associativo;
f) integra, per
cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano
portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i soci. I Consiglieri così
cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che
provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri.
Tale facoltà non
può essere utilizzata qualora venga a decadere la maggioranza del Consiglio
Direttivo.
g) dispone in
merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede
all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la
retribuzione e gli obblighi disciplinari;
h) prende ogni
altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea dei Soci.
i) nomina eventuali
commissioni di studio incaricate di studiare i problemi e le questioni
professionali di categoria ed in particolare di promuovere e coordinare le
ricerche, gli studi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della
professione, anche mediante l’organizzazione di convegni e seminari. I
componenti delle commissioni di studio sono scelti tra i soci e scadono allo
scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
ART. 13 - CONVOCAZIONE
E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi
componenti. La convocazione del Presidente è inviata a mezzo raccomandata o per
telefax almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli
argomenti da trattare.
Le sedute del
Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice
Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche a
Soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal
Consiglio Stesso.
Le deliberazioni
devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
è determinante il voto di chi presiede la riunione.
ART.14 -
PRESIDENTE
Il Presidente viene
eletto dal Consiglio Direttivo come previsto dall’art.13, per un triennio e può
essere rieletto.
Vigila e presiede a
tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto, l’Assemblea dei Soci
nonchè il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale;
dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le
altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associati.
In caso di assenza
od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente.
Il Presidente, che
senza giustificato motivo sia stato assente a due riunioni del Consiglio
Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso il
Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
ART.15 - COLLEGIO
DEI REVISORI
Il Collegio dei
Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art.10); è
composto di tre membri che durano in carica per un triennio ed elegge al
proprio interno il Presidente.
Ha il compito di
vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di
esaminare i rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità e
di predisporre una breve relazione per l’Assemblea ordinaria.
I Revisori possono
intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo
esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 16 - PATRIMONIO
ASSOCIATIVO
Il Patrimonio
associativo è formato:
a) dai beni
immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano
all’Associazione;
b) dalle eccedenze
annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la
gestione annuale successiva;
c) dalle rendite
patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
Ogni anno deve
essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da
trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
ART.17 - BILANCIO
Gli esercizi
sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura di
ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Bilancio ed il rendiconto
gestionale e finanziario che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’Approvazione.
Il bilancio dovrà
essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di
riunione dell’assemblea indetta per l’approvazione.
ART.18 -
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo
attivo che, qualora non destinato a finalità di utilità generale nell’ambito di
attività similari a quelle proprie dell’associazione, sarà devoluto ai Soci.
Per tale delibera,
nonchè per ogni modifica del presente statuto, di cui al precedente art.09,
occorrerà comunque il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei Soci.
ART. 19 -
Per tutto quanto
non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile in materia di associazioni.
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