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GRUPPO CONSILIARE L’ULIVO DI BADOLATO

DOCUMENTO ALLEGATO-CONSIGLIO COMUNALE 11/08/2000-

Il gruppo consiliare l'Ulivo di Badolato, dopo visione della nota inviata dall'avvocato Scalzi, in merito alla possibilità di controdeduzioni al parere della CUR sul PRG di Badolato, dichiara quanto segue:

Siamo fortemente convinti che l'impostazione data dall'avvocato Scalzi sia sconsigliabile per l'esito finale del nostro PRG. Lo spirito della nota è piuttosto polemico nei confronti della CUR che viene accusata di scelta anticostituzionale, causa l'ingerenza nell'attività urbanistica, che, si configurerebbe come una "sostituzione delle valutazioni dell'Autorità regionale a quella del Comune che ne è titolare esclusivo"…

Se si considerano svariati fattori di natura normativa e perfino costituzionale, nel senso esattamente opposto a quello delineato dal dott. Scalzi, può ritenersi quantomeno eccessiva tale interpretazione.

L'art 5 Cost., da questi richiamato, non crea le premesse per l'indipendenza del Comune di Badolato…: esso riconosce possibilità di autogoverno agli Enti minori, promuovendo con un principio "aperto", eventuali ulteriori integrazioni a favore di tali enti, (principio dell'autonomia locale) ma, sempre in un contesto organizzativo ben delineato nell'ambito inderogabile della legge e dello Stato nazionale. Esso resta saldo nella sua unità, pur dovendo acquistare carattere decentrato (principio del decentramento amministrativo). È fin troppo evidente che l'azione di un Comune trova limiti decisamente forti già nella Costituzione (art. 128 Cost.) che nella legge. L'art 128 è chiaro: "Le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determina le funzioni". La Repubblica stessa decise di trasferire alle Regioni le competenze in materia urbanistica, anzi la cosa era già prevista nell'ambito dell'articolo "regionalista" per eccellenza della nostra Costituzione: il 117. Quindi, anche in materia urbanistica, la legge statale pone i principi fondamentali, la legge regionale li svolge e li attua. Senza dilungarsi troppo sui vari ambiti normativi con cui il passaggio di competenze si è verificato (legge 22/10/71 n°865 art 7, decreti delegati in applicazione della prec. 281/70 art 17, D.P.R. 15.1.72 n°8) dall'inizio degli anni '70 in poi, ciò che appare in tutta la sua evidenza è che la competenza urbanistica delle Regione e dei suoi organismi di controllo, non può essere discussa più di tanto. Dalla nota si intuisce invece, una sorta di parificazione in materia tra Comune e Regione, con il primo (Badolato nel caso specifico) che appare quasi spogliato della sua autonomia, come se fosse libero di agire su tutta la linea in deroga ai principi di controllo amministrativo (controllo quasi sempre, guardacaso di "natura" regionale) in materia urbanistica.

È noto che la legge dispone che la Regione debba approvare il Piano adottato dal Consiglio, avvalendosi di un proprio organo tecnico, stabilito nelle rispettive leggi regionali.

Non è semplice far derivare dall'art.5 Cost. una conseguenza "autonomistico - decisionale" per il nostro piccolo paese: passasse tale impostazione ogni Comune potrebbe prevedere, ad esempio, incrementi demografici irreali (a Badolato nella Relazione del Piano si prevedevano, non a caso, 1000 abitanti in più nei prossimi 7 anni !!!) per poi sentirsi autorizzati a creare strumenti urbanistici enormi e privi di fondamento: i Comuni hanno i loro margini di autonomia, ma non per questo possono inventarsi ciò che vogliono in materie così delicate!

Invertendo totalmente il discorso, si è invece arrivati all'eccezione di incostituzionalità.

Le sentenze del Consiglio di Stato sez.IV riportate dal dott. Scalzi, non sono da trascurare: esse appaiono come casi particolari (in una si fa riferimento a "introduzione di innovazioni" vere e proprie da parte della Regione in un'altra di Parchi Nazionali) che vanno però storicizzati. Da casi limite di ingerenza vera e propria della Regione nell'attività comunale, essi non sembrano poter diventare casi universali: diversamente non si spiegherebbero i tanti esempi passati e presenti di Piani Regolatori bocciati e commissariati o restituiti al mittente, senza per questo far gridare al Golpe costituzionale!

Le perplessità permangono anche sugli altri due aspetti evidenziati dall'avvocato Scalzi: sul primo (mancanza di motivazioni alle prescrizioni modificative) non si comprende la polemica, visto che lo stesso art 3 L. 241/90, che Scalzi richiama a suo favore, al 2°comma nega l'obbligatorietà della motivazione per gli atti a contenuto generale…

Ciò nulla toglie al fatto che anche noi avremmo ritenuto preferibile l'elenco delle motivazioni sulle prescrizioni.

Sul secondo (le modifiche della CUR non rientrerebbero nell'ambito dei casi consentiti dall'art 10 comma 2 L.U. n°1150/42 e non 1140, come erroneamente riportato nelle controdeduzioni) esaminando tale casistica specie per quel che concerne il punto 3, si arriva a considerazioni diverse: difatti, pur non avendo la CUR dato motivazioni ufficiali (come sopra visto) è facile supporre che le prescrizioni si basino sui punti 3a), 3c) e 3d) e cioè il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento (come da noi ricordato nella osservazione n°50 al PRG) in fase di redazione da parte della Sovrintendenza, ed i cui orientamenti erano già noti da tempo; la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali e l’esigenza di una più opportuna regolamentazione di densità, altezze e parcheggi. Consideriamo comunque più corretto in tal senso, un rapporto più "chiaro" tra Comune e CUR, cosa peraltro non facilitata dal tono della nota dell’avvocato Scalzi.

Riteniamo, difatti, assai rischioso per il nostro Comune assumere l'atteggiamento consigliato al punto 5) delle controdeduzioni dell'avvocato Scalzi: e cioè di "non accogliere le prescrizioni e modificazioni d'ufficio […] della CUR, di rigettare le stesse e chiedere all'Autorità regionale di approvare il Piano Regolatore così come adottato e senza alcuna prescrizione d'ufficio".

Si noti al contrario che la partecipazione del Comune alle proposte di modifica della Regione, tramite le controdeduzioni, appare oggi applicazione di un principio non di contraddittorio, bensì di partecipazione politico - amministrativa, derivante dalla tutela della posizione di autonomia pubblica del Comune (Albanese).

È certo che la CUR ha operato "tagli" e modificazioni assai consistenti, tali da comportare un cambiamento radicale nella struttura del PRG adottatola questo consiglio comunale. In tal senso l’approvazione finale di esso appare in contrasto palese con la perdita di oltre il 60% dello stesso.

Chiediamo quindi

Che di fronte alle enormi modificazioni apportate dalla CUR, con cui (in questo l’avvocato Scalzi non ha torto…) il PRG èstato realmente stravolto, esso torni al Comune di Badolato per una nuova rielaborazione che tenga conto di parametri reali e degli stessi orientamenti intuibili nel parere sostanzialmente negativo della CUR. È forte l’impressione che sul nostro PRG vi sia stata una approvazione di diritto ed una bocciatura di fatto.

Pur spettando alla Regione, con i suoi ulteriori organismi, la scelta finale, non possiamo tenere in poco conto il giudizio della CUR; per ragioni quindi di opportunità ma soprattutto legate ad una corretta pianificazione del territorio (e non allo scempio che il Comune ha adottato nei mesi scorsi…) riteniamo più che legittima la richiesta, già formulata nella nostra osservazione, di nuova elaborazione del PRG da parte del Comune di Badolato.

 

Il gruppo consiliare l'Ulivo di Badolato