Statuto Nazionale del Partito
"Democratici di Sinistra"
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I. Principi fondamentali.


Art. 1. Partito di donne e di uomini.

1) Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività e a strutture differenziate, anche in rapporto con non iscritte.

2) Le iscritte possono promuovere una Conferenza nazionale delle donne, che elegge una Portavoce delle donne del Partito "Democratici di Sinistra" Il regolamento per la Conferenza nazionale è approvato dalla Direzione nazionale.

3) Gli organi dirigenti attuano tutte le iniziative necessarie per il superamento della divisione sessuale nell’attività politica, promuovendo azioni positive a tale scopo e verificandone periodicamente i risultati.

4) Nelle liste elettorali, negli organi dirigenti e rappresentativi, nelle delegazioni ai congressi i sessi sono tendenzialmente rappresentati in misura paritaria. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.

5) Il partito è impegnato ad applicare la norma di cui al comma 4 alle liste elettorali, in particolare per la parte che riguarda direttamente o indirettamente il Partito "Democratici di Sinistra"

Art. 2. I diritti e i doveri.

1) Ciascun iscritto o ciascuna iscritta al partito ha il diritto di portare nel dibattito del partito e nella sua azione politica il contributo della propria personale esperienza e delle proprie specifiche competenze.

2) Ciascun iscritto o ciascuna iscritta ha il diritto di:

a) ricevere informazioni sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni intervenute negli organi dirigenti e sulle alternative prospettate;

b) esprimere e sostenere in ogni struttura di partito le proprie posizioni ideali e culturali;

c) far pervenire opinioni e suggerimenti agli organi dirigenti;

d) sostenere, anche pubblicamente, posizioni diverse rispetto a quelle della maggioranza che di volta in volta si determina negli organi di partito;

e) eleggere gli organi dirigenti del partito, essere eletto a farne parte ed essere delegati ai Congressi di ogni livello;

f) avanzare proposte di candidature per le liste elettorali, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari;

g) accettare e sottoscrivere candidature per le liste elettorali della coalizione di cui il Partito "Democratici di Sinistra faccia parte, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione di cui all’art. 5 comma 5;

h) partecipare a decisioni su questioni di particolare rilevanza attraverso referendum, congressi tematici, convenzioni o assemblee con voto deliberativo, secondo regole di svolgimento stabilite dall’organizzazione di partito volta a volta interessata;

i) nel caso di dimissioni dal partito, motivare le ragioni della decisione in una riunione convocata su sua richiesta.

3) Gli iscritti e le iscritte hanno il dovere di rispettare le regole dello Statuto, di concorrere con il proprio impegno all’azione politica del partito e di contribuire secondo le proprie disponibilità al suo sostegno finanziario.

Art. 3. Doveri delle organizzazioni di partito.

1) Ogni organo del partito ed i singoli dirigenti a tutti i livelli hanno l’obbligo di rendere effettivo l’esercizio dei diritti indicati all’ art. 2 e di favorire l’attività degli iscritti e delle iscritte, raccogliendo opinioni ed orientamenti e fornendo tutte le informazioni necessarie sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni degli organi dirigenti e sul dibattito interno.

2) I documenti approvati dalla Direzione nazionale devono essere resi accessibili agli iscritti e alle iscritte, anche utilizzando le tecnologie più avanzate della comunicazione.

3) Ciascuna organizzazione è tenuta a far partecipare gli iscritti alle attività deliberanti che ad essa competono, nei rispettivi ambiti sociali e territoriali. In particolare, è tenuta ad adottare regole per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 2 comma. 2, lettere g e h. Ciascun iscritto o ciascuna iscritta quando non riceva tempestive informazioni o non sia messo in grado di partecipare alle attività deliberanti dalla unità di base a cui appartiene, può chiedere all’Unione regionale di intervenire perché sia effettivamente garantito il suo diritto all’informazione e alla partecipazione.

Art. 4. Le intese con associazioni esterne.

1) Le organizzazioni di partito, ad ogni livello, possono stabilire intese, patti e contratti di carattere politico e culturale con associazioni esterne e movimenti, che perseguano obiettivi coerenti con principi fondamentali dello Statuto. Per ciascuna organizzazione la decisione è assunta dall'organo dirigente eletto dal Congresso.

2) Forme e modalità delle intese a livello regionale e subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali.

3) Le Unioni regionali stabiliscono le forme di partecipazione dei non iscritti, anche alle attività deliberanti degli organi di partito, relative all’impegno specifico cui essi sono interessati.

Art. 5. Partito e coalizione politica.

1) Il partito partecipa alla promozione di aggregazioni stabili nella società per dare identità e consistenza organizzativa alla coalizione politica di cui esso è partecipe, sulla base del programma elettorale comune e della comune assunzione dei valori di libertà, democrazia e solidarietà, come fondamento dell’azione politica.

2) Il partito ha il compito di garantire, in stretto collegamento con gli altri soggetti della coalizione:

a) che gli elettori e le elettrici della coalizione siano tempestivamente informati sulle iniziative pubbliche, sulle assemblee e sulle attività nelle quali possano intervenire, anche per la formazione e la verifica dei programmi;

b) che si renda conto all’elettorato degli orientamenti politici della coalizione e delle scelte compiute dagli eletti.

3) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia l’organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative del Partito "Democratici di Sinistra" volte a dare identità e forza alla coalizione.

4) Gli organi dirigenti del partito possono deliberare che decisioni relative a programmi e candidature alle elezioni vengano assunte nelle sedi unitarie costituite nell’ambito della coalizione. Le decisioni della coalizione, ratificate dagli organi dirigenti del partito, impegnano l’organizzazione e gli iscritti.

5) Il partito è impegnato a proporre, nell’ambito della coalizione e d’intesa con gli altri soggetti politici che la compongono, forme di consultazione per la scelta delle candidature elettorali, anche attraverso elezioni primarie, da disciplinare mediante apposito regolamento. Per le candidature che sono espressione del partito gli organismi dirigenti a tutti i livelli definiscono le modalità di selezione attraverso appositi regolamenti, ricorrendo anche ad elezioni primarie.

6) La direzione nazionale decide in materia di candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee anche ratificando le decisioni della coalizione. Le Unioni regionali in base ai rispettivi Statuti, decidono sulle candidature del Pds alle elezioni regionali, anche ratificando le decisioni della coalizione. Gli Statuti regionali fissano le regole per le decisioni relative alle candidature ai livelli subregionali.

7) Per gli eletti ad ogni livello istituzionale non può essere superato il periodo di due mandati. Gli organi dirigenti possono proporre deroghe adeguatamente motivate, da approvare con maggioranza qualificata.

Art 6. L’iscrizione.

1) Chiunque abbia compiuto il sedicesimo anno di età può iscriversi al Partito "Democratici di Sinistra". Gli iscritti e le iscritte condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnano per realizzarli.

2) L’iscrizione è di durata annuale. Ciascun iscritto o iscritta assume l’impegno ad una contribuzione finanziaria, secondo le modalità fissate dal Regolamento finanziario nazionale approvato dalla Direzione nazionale del Partito "Democratici di Sinistra".

3) Le Unioni regionali fissano regole circa le modalità di iscrizione,

4) Gli iscritti alle forze partecipanti agli Stati Generali sono a tutti gli effetti iscritti al Partito "Democratici di Sinistra"

Art. 7. Incompatibilità.

1) L’iscrizione al Partito "Democratici di Sinistra" è incompatibile con l’iscrizione ad un altro partito nonché a movimenti che presentino liste a consultazioni elettorali. E’ esclusa dall’incompatibilità ogni forma di adesione diretta alla coalizione di cui il Partito "Democratici di Sinistra" faccia parte o alle associazioni e movimenti di cui all’art. 4.

2) L’iscrizione al Partito "Democratici di Sinistra" è incompatibile con l’adesione o la partecipazione ad associazioni che comportino un vincolo riservato e forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione.

Art. 8. L’adesione collettiva.

1) L’adesione collettiva a tutti i livelli si realizza quando un movimento, una associazione, un circolo o una intera forza politica, condividendo i principi fondamentali dello Statuto, decide di entrare nel partito. Su scala nazionale, l’adesione collettiva richiede una deliberazione della Direzione.

Su scala regionale e locale l’adesione collettiva è regolata dallo Statuto della Unione regionale.

2) L’adesione collettiva dà luogo ad una serie di iscrizioni individuali, con il sorgere di diritti e doveri che fanno capo ai singoli iscritti. Coloro che si iscrivono attraverso una adesione collettiva partecipano liberamente, come tutti gli iscritti, al pluralismo interno del partito.

Art. 9. Pluralismo interno e principio federativo.

All’azione politica del partito e alla rappresentatività delle sue organizzazioni possono concorrere diverse componenti culturali e politiche, anche organizzate, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. Il Partito "Democratici di Sinistra" è un’organizzazione che si ispira ad un principio federativo, con strutture territoriali e tematiche, dotate di autonomi poteri di decisione, come previsto dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15.


II. Norme sulla organizzazione.

Art. 10. Il pluralismo interno.

1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui al precedente art. 2.

2) Gli iscritti e le iscritte hanno il diritto di:

a) promuovere collettivamente proposte per l’iniziativa politica e piattaforme programmatiche per l’azione del partito;

b) avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;

c) promuovere collettivamente associazioni, centri di ricerca e di iniziativa, pubblicazioni, anche con la partecipazione di non iscritti, per contribuire alla formazione e all’arricchimento del patrimonio culturale e della iniziativa politica del partito.


3) Gli iscritti e le iscritte possono dar vita a componenti culturali e politiche con una propria struttura organizzata, che concorrono al pluralismo interno e all’azione politica del partito, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto.

4) I diritti collettivi degli iscritti valgono per le forze politiche e i movimenti partecipanti al patto fondativo, per i soggetti politici che aderiscono collettivamente al partito e per le componenti politiche e culturali presenti e organizzate nel partito.

5) I bilanci delle organizzazioni di partito, sulla base delle norme stabilite nei rispettivi regolamenti, destinano risorse per il finanziamento delle iniziative promosse dai soggetti che esercitano i diritti collettivi degli iscritti. Il regolamento finanziario nazionale determina criteri e quote per l'assegnazione delle risorse.

Art. 11. Le Unioni regionali.

1) Il partito assume le Unioni regionali come cardine della propria organizzazione. Le organizzazioni di partito costituite rispettivamente nelle province di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali.

2) Le Unioni regionali sono dotate di autonomia statutaria in tutte le materie non specificamente regolate dallo Statuto nazionale.

3) Ciascuna Unione regionale esercita una autonoma funzione di elaborazione programmatica e dirige l’iniziativa politica del partito nel territorio della regione.

4) Il Regolamento finanziario prevede i criteri per la ripartizione delle risorse tra la Direzione nazionale e le Unioni regionali.

5) Sulla base del Regolamento finanziario nazionale le Unioni regionali svolgono funzioni di programmazione relative all’uso delle risorse finanziarie, e dispongono autonomamente di quelle ad esse destinate.

6) Gli Statuti delle Unioni regionali regolano nei rispettivi territori di competenza l’articolazione dei livelli organizzativi del partito e ne garantiscono l’autonomia secondo un principio di sussidiarietà. Le Unità di base (Sezioni territoriali e Autonomie tematiche di base) costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito. L’organizzazione del partito in ciascuna regione può inoltre articolarsi in Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali e/o federazioni su base provinciale e subprovinciale.

7) Gli Statuti regionali possono prevedere la istituzione di Federazioni metropolitane, con specifici poteri e strutture.

8) Nei casi di grave contrasto tra una Unione regionale e la Direzione nazionale del partito su rilevanti decisioni di competenza della Unione regionale, tali da incidere sulla politica complessiva del partito, la decisione della Unione regionale può essere sospesa, su richiesta della Direzione Nazionale, per un riesame della questione. Se il contrasto non viene superato si procede a forme più ampie di consultazione democratica anche mediante referendum tra gli iscritti nell’ambito della Unione regionale.

9) Su richiesta di otto Unioni regionali, deliberata dai rispettivi organi dirigenti, la Direzione nazionale procede al riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.

Art. 12. Congresso ed organi dirigenti dell’Unione regionale.

1) Il Congresso della Unione regionale elegge il Segretario politico regionale, la Direzione regionale e il Consiglio regionale dei garanti. Lo Statuto regionale fissa i criteri di composizione e di elezione della Direzione, di altri organi dirigenti da esso previsti e del Consiglio regionale dei garanti.

2) L’assemblea congressuale, composta dai delegati con diritto di voto, rimane in vita tra un Congresso e l’altro ed è la struttura rappresentativa della Unione regionale.

3) Gli Statuti regionali definiscono l’articolazione delle strutture rappresentative, degli organi dirigenti e di garanzia ai livelli subregionali.

4) La funzione del Segretario politico regionale è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo. E’ altresì incompatibile con l’appartenenza al governo in qualità di ministro o sottosegretario, nonché con la carica di assessore regionale.

5) Le incompatibilità di funzioni a livelli regionali e subregionali sono regolate dagli Statuti delle Unioni regionali.

Art. 13. Le Autonomie tematiche.

1) Gli iscritti e le iscritte hanno il diritto di organizzarsi in Autonomie tematiche. Esse sorgono per elaborare programmi e sviluppare iniziative pubbliche su temi di rilievo generale: condizioni sociali o di lavoro, finalità ideali e politiche.

2) Gli organi dirigenti, nel definire le linee programmatiche e le scelte del partito, consultano le Autonomie tematiche.

3) Le Autonomie tematiche intervengono con proprie forme associative per la concreta realizzazione degli obiettivi programmatici fissati.

4) All’Autonomia tematica possono aderire anche non iscritti al partito. Sulla loro adesione decide l’organo dirigente dell’Autonomia tematica. Essi hanno diritto di voto per tutte le scelte relative agli impegni programmatici ed alle iniziative dell’Autonomia tematica a cui aderiscono. Non hanno diritto di voto nei congressi, nella elezione di delegati o rappresentanti in altre organizzazioni di partito.

5) Ciascuno Statuto regionale fissa regole per la costituzione e l’attività di Autonomie tematiche nel territorio regionale, disciplinando la elezione dei delegati delle Autonomie tematiche al congresso regionale, senza prevedere possibilità di doppio voto. Oltre le sezioni territoriali, sono unità di base anche le Autonomie tematiche costituite su scala locale.

6) Ciascuno può iscriversi alle Autonomie tematiche su scala locale o direttamente alle Autonomie tematiche su scala nazionale.

7) Perché si costituisca una Autonomia tematica su scala nazionale è necessario che essa sia presente con decisioni delle Unioni Regionali in almeno 5 regioni.

8) La Direzione nazionale ratifica l’avvenuta costituzione e può consentire una deroga ai requisiti di cui al precedente comma 7.

9) L’Autonomia tematica è parte integrante dell’organizzazione del partito. Il Regolamento congressuale disciplina l’elezione dei delegati dell’Autonomia tematica nazionale al Congresso nazionale e l’elezione dei delegati delle Autonomie tematiche regionali al Congresso dell’Autonomia tematica nazionale, senza prevedere possibilità di doppio voto.

10) In base a quanto previsto nei commi precedenti, può essere istituita una Autonomia tematica sui temi della società dell’informazione, nella quale gli iscritti e le iscritte possono comunicare ed organizzarsi a loro volta per via telematica.

11) Il Regolamento finanziario nazionale fissa norme sulla destinazione di risorse alle Autonomie tematiche e sul loro uso.

Art. 14. La Sinistra giovanile.

1) La Sinistra giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito "Democratici di Sinistra" Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. E’ presente ad ogni livello di organizzazione del partito.

2) Possono far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i giovani dai 14 ai 29 anni.

3) La Sinistra giovanile è parte dell’Unione internazionale giovanile socialista (IUSY) e della Organizzazione socialista europea (ECOSY).

4) L’iscrizione alla Sinistra giovanile, per coloro che hanno compiuto 16 anni, è a tutti gli effetti iscrizione al Partito "Democratici di Sinistra" I loro diritti e i loro doveri sono regolati dallo Statuto del Partito "Democratici di Sinistra" E’ garantita una presenza di delegati della Sinistra giovanile al Congresso nazionale del Partito "Democratici di Sinistra" Non è ammessa la possibilità di doppio voto ai fini della elezione di delegati al Congresso.

5) La vita interna della Sinistra giovanile, le forme di adesione, l’articolazione e i poteri delle sue strutture organizzative, nonché lo svolgimento dei congressi sono disciplinati da un autonomo regolamento, approvato dal Congresso della Sinistra giovanile e rispondente ai principi fondamentali dello Statuto del Partito "Democratici di Sinistra"

6) Il Regolamento finanziario nazionale fissa norme sulla destinazione di risorse alla Sinistra giovanile e sul loro uso.

Art. 15. Organizzazioni all’estero.

1) Il Partito "Democratici di Sinistra" organizza proprie strutture all’estero, che possono costituirsi in Coordinamenti continentali.

2) Le organizzazioni all’estero, in particolare nei paesi europei, possono stipulare patti di unità di azione o di cooperazione con partiti ed organizzazioni della sinistra in quei paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali del Partito "Democratici di Sinistra"

3) Gli iscritti e le iscritte al Partito "Democratici di Sinistra" residenti all’estero possono iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali del Partito "Democratici di Sinistra"

Art. 16. La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori.

1) La Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori è convocata dalla Direzione nazionale, che prevede, con apposito Regolamento, la elezione di delegati dai diversi livelli territoriali. La conferenza nazionale elegge un Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

2) Sulle tematiche del lavoro, della produzione e dell’economia gli organi dirigenti del partito consultano il Consiglio delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 17. Il referendum interno.

1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del partito, la Direzione nazionale può indire un referendum aperto a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti.

2) Le regole relative al referendum e le procedure per la sua indizione sono stabilite dalla Direzione con apposito regolamento.

III. L’azione politica parlamentare.

Art. 18. Il raccordo con l’azione parlamentare.

1) Il raccordo degli organi del Partito con gli eletti del Partito "Democratici di Sinistra" e con i gruppi parlamentari è garantito dall’art. 20 comma 3, dall’art. 24 comma 3 e dall’art. 25 comma 2 (lettera a) dello Statuto.

2) Rientrano nell’autonomia dei gruppi parlamentari le scelte in materia legislativa e quelle riguardanti le attività delle Assemblee elettive nazionali e del Parlamento europeo.

 IV. La elaborazione programmatica.

Art. 19. La Fondazione.

Il Partito "Democratici di Sinistra" partecipa alla costruzione di una grande e moderna FONDAZIONE culturale per la formazione, l'attività di studio e ricerca.
Con essa e con altre associazioni il Partito "Democratici Di Sinistra" può inoltre stabilire rapporti di collaborazione e intese per la propria iniziativa politica.

V. Congresso, struttura rappresentativa, organi dirigenti.

Art. 20. Il Congresso nazionale.

1) Il Congresso nazionale si svolge ogni tre anni. E’ convocato dalla Direzione nazionale.

2) Le modalità di svolgimento del Congresso e le norme per la elezione dei delegati sono fissate da un regolamento congressuale approvato dalla Direzione.

3) Gli iscritti al partito eletti nelle Assemblee parlamentari nazionali e in quella europea sono delegati di diritto al Congresso nazionale. I delegati di diritto non possono superare il 30% del numero complessivo dei delegati.

4) Il Congresso discute e valuta le questioni all’ordine del giorno, definisce gli orientamenti politici e programmatici del partito e le finalità che esso si propone; approva documenti vincolanti per l’azione politica del partito; approva lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto.

5) Il Congresso elegge contestualmente, su schede separate, il Segretario politico del partito, la parte elettiva della Direzione nazionale, il Consiglio nazionale dei garanti, in base a quanto previsto dagli articoli 22, 24, 29 dello Statuto. Elegge inoltre il Collegio nazionale dei revisori, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Art. 21. L’Assemblea congressuale.

1) L’Assemblea congressuale, costituita da tutti i delegati con diritto di voto, rimane in vita tra un Congresso e l’altro ed è la massima struttura rappresentativa del partito. Essa si riunisce ordinariamente una volta ogni anno, per discutere ed aggiornare programma e linee di azione. Alla convocazione annuale ed alla definizione dell’ordine del giorno provvede la Direzione nazionale.
I segretari di Federazione e Regionali, nonché i componenti della Direzione Nazionale e del Consiglio nazionale dei Garanti sono membri di diritto dell'Assemblea Congressuale.

2) Un terzo dei componenti della Direzione nazionale ha il diritto di convocare l’Assemblea congressuale, fissandone l’ordine del giorno, al di fuori delle ordinarie scadenze annuali, per verificare ed aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le linee dell’azione politica del partito. Lo stesso diritto è riconosciuto ad un quinto dei componenti dell’Assemblea congressuale.

3) La metà più uno dei componenti dell’Assemblea congressuale ha il diritto di convocare un Congresso straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti fissando il relativo ordine del giorno.

Art. 22. Il Segretario politico del partito

1) Il segretario politico del partito è eletto dal Congresso a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti validamente espressi. Egli rappresenta politicamente il partito. Il segretario ha il diritto di chiedere la riunione della Direzione nazionale e l’Ufficio di Presidenza della Direzione provvede entro 24 ore alla convocazione. Il segretario politico convoca e presiede il Comitato politico di cui all’art. 25.

2) Le candidature alla carica del Presidente possono essere avanzate nei documenti politici generali preparatori del Congresso oppure durante lo svolgimento del Congresso nazionale da un decimo dei delegati.

Art. 23. La Direzione nazionale

1) La Direzione nazionale guida l’azione politica del partito sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale tra un Congresso e l’altro. Essa determina autonomamente le forme di organizzazione della propria attività e la pubblicità dei propri lavori.

2) La Direzione elegge un proprio Ufficio di Presidenza, che ha il compito di convocare le riunioni della Direzione. Esso è composto da 5 membri, eletti dalla Direzione, con voto limitato a 1. Il segretario politico del partito è membro a tutti gli effetti della Direzione nazionale e dell’Ufficio di Presidenza della Direzione.

3) La Direzione conclude di regola le proprie riunioni con l’approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito.

4) La Direzione può indire referendum interni ai sensi dell’art. 17. Può inoltre convocare convenzioni, congressi o assemblee tematiche, anche con la elezione di delegati delle organizzazioni territoriali e delle Autonomie tematiche, sulla base di apposite regole. Le convenzioni e le assemblee tematiche a livello regionale e subregionale sono regolate dalle Unioni regionali.

5) La Direzione nazionale elegge la quota elettiva del Coordinamento politico, di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto, e l'Esecutivo, di cui al successivo art.26

6) La Direzione nazionale approva il Regolamento finanziario nazionale, il Regolamento per la Conferenza nazionale delle donne, il Regolamento per la Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, il Regolamento per la indizione di referendum, le regole circa lo svolgimento del Congresso nazionale e le norme per la elezione dei delegati, nonché le regole sullo svolgimento di convenzioni, congressi o assemblee tematiche ai sensi del precedente comma 4.

7) L’Ufficio di Presidenza della Direzione è tenuto a convocare la Direzione su richiesta di un quinto dei suoi componenti, che ne fissano l’ordine del giorno.

8) L’Ufficio di Presidenza della Direzione è tenuto ad inserire uno o più punti nell’ordine del giorno della Direzione su richiesta di almeno tre Unioni regionali.

Art. 24. La Direzione nazionale: composizione.

1) La Direzione nazionale comprende una quota elettiva ed una non elettiva pari a non più di un terzo del numero complessivo dei membri della Direzione.

2) La quota elettiva viene votata dal Congresso a scrutinio segreto, sulla base di norme regolamentari che garantiscono la rappresentanza delle diverse componenti culturali e politiche presenti nella platea congressuale.

3) La quota non elettiva comprende i Segretari regionali, i Segretari delle Federazioni di aree metropolitane capoluoghi di regione, il Presidente del Consiglio nazionale dei garanti, gli ex segretari politici del partito, il Segretario della Sinistra giovanile, i Presidenti dei gruppi parlamentari, se iscritti al partito, ed in caso contrario un portavoce del gruppo, eletto dai parlamentari iscritti.

4) Tra un Congresso e l’altro è eccezionalmente consentito che vengano cooptati nella Direzione nazionale, con maggioranza pari ai due terzi dei voti validamente espressi, nuovi membri in misura comunque non superiore al 5% (cinque per cento) della quota elettiva.


Art. 24 bis. Il Presidente del Partito.
(Articolo aggiunto dall'Assemblea Congressuale del 6 Novembre 1998 )

1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto ai D.S. , è Presidente del Partito.

2) Il Presidente del Partito presiede l'Assemblea Congressuale; in sua assenza l'assemblea è presieduta dall'Ufficio di Presidenza della Direzione.


Art. 25. Il Comitato politico del Partito

1) Il Comitato politico del partito indirizza e coordina la politica complessiva del partito, sulla base delle decisioni assunte dalla Direzione nazionale.

2) Sono membri del Comitato politico:

a) i Presidenti (o portavoce) dei gruppi parlamentari, di cui all’articolo 24, comma 3;

b) il Segretario organizzativo eletto dalla Direzione su proposta del segretario del partito.

3) Su proposta del segretario del partito, sentito l’Ufficio di Presidenza della Direzione, viene eletta, con la maggioranza dei voti validamente espressi, la quota elettiva del Comitato Politico, tenendo anche conto delle diverse componenti culturali e politiche del partito.

Art. 26. L’Esecutivo.

1) L’Esecutivo guida le strutture del partito e le iniziative che esso assume su scala nazionale, garantendo il raccordo tra la Direzione e le varie organizzazioni territoriali e tematiche.

2) L’Esecutivo è composto dal Segretario organizzativo, che lo convoca e lo presiede, e da altri membri, eletti dalla Direzione su proposta del segretario del partito, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

3) Dell’Esecutivo fa parte il Tesoriere, eletto dalla Direzione, come gli altri membri, su proposta del segretario del partito.

Art. 27. Il Tesoriere.

1) Il Tesoriere è responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali ed amministrative, nonché della gestione del personale. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, del partito. Il Regolamento finanziario nazionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità, nonché tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del personale e prevede una Commissione di Tesoreria eletta dalla Direzione, su proposta della stesso Tesoriere.

Il regolamento finanziario stabilisce anche i rapporti fra i bilanci delle forze politiche partecipanti al patto fondativo e il bilancio del nuovo partito

2) La Direzione nazionale, la Sinistra giovanile, le Unioni Regionali, le Autonomie tematiche e tutte le articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna organizzazione risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti da altre organizzazioni.

VI. Le garanzie.

Art. 28. Funzioni di garanzia.

Per gli organi di garanzia nella fase transitoria si adottono le norme previste dallo Statuto del Pds. Il Consiglio nazionale dei garanti eletto dagli Stati generali provvederà ad adottare nuovi regolamenti interni e di disciplina entro tre mesi. Il Consiglio nazionale dei garanti è composto da 23 membri.

Art. 29. Il Collegio dei revisori.

1) Il Collegio nazionale dei revisori, eletto dal Congresso nazionale, controlla l’amministrazione centrale del partito, accertando la regolare tenuta della contabilità, verificando la gestione dei beni e l’attività finanziaria, secondo quanto stabilito nel Regolamento finanziario nazionale.

2) Il Collegio nazionale dei revisori è costituito da nove membri.

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