STATUTO
Art. 1) Costituzione, denominazione e sede
E' costituita in Bologna,
l'Associazione denominata “Associazione Amici della Musica di Bologna"
senza fini di lucro, con sede in Via Francoforte n. 27
L'Associazione potrà
istituire sezioni distaccate in Italia o all'estero.
La durata dell'Associazione è
illimitata.
Art. 2) Scopi e finalità
L’Associazione si propone
come obiettivo il perseguimento dei seguenti scopi:
a) Diffondere la cultura musicale
nel mondo giovanile e non;
b) Ampliare la conoscenza della
cultura musicale letteraria ed artistica in genere attraverso contatti fra
perone enti ed associazioni;
c) Allargare gli orizzonti
didatti di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché
sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene
per la persona ed un valore sociale;
d) Porsi come punto di
riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare
nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica un sollievo al proprio
disagio;
e) Organizzare e curare la
gestione di concorsi musicali erogando in favore dei partecipanti premi e borse
di studio e organizzando per gli stessi concerti e manifestazioni di sostegno;
L’Associazione per il
raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività Culturali: convegni,
conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni-concerto, corsi
di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
Attività di Formazione: corsi
d’aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, corsi di
perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca e la gestione di
scuole di musica;
Attività editoriale:
pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari,
degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 3) Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di
enti e di istituzioni pubbliche;
d) donazioni e lasciti
testamentari;
e) rimborsi derivanti da
convenzioni;
f) entrate derivanti da
attività commerciali e produttive..
L'esercizio finanziario
dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige
il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il
mese di Aprile.
E' fatto divieto assoluto,
anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di
utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante tutta
la vita dell'associazione
Art. 4) Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è
illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione e che vogliano usufruire dei servizi offerti.
Possono inoltre aderire
all'Associazione, enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle
dell'associazione.
Il rapporto associativo è
unico per tutte le figure di associati indipendentemente dal tipo.
Viene esclusa qualsiasi forma
di temporaneità alla partecipazione della vita associativa.
Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio,
deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda da parte degli interessati.
Il Comitato direttivo, cura
l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea
in seduta ordinaria.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento
della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento
contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni
degli obblighi statutari;
L'esclusione dei soci è
deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in
corso.
Il socio receduto, decaduto o
escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6) Doveri e diritti degli associati
Gli associati sono obbligati:
a) ad osservare il presente
statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
b) a mantenere sempre un
comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota
associativa di cui al precedente articolo;
Tutti gli associati hanno
diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
Gli associati maggiorenni
hanno diritto
a) a partecipare all'Assemblea
con diritto di voto;
b) ad accedere alle cariche
associative;
c) a prendere visione di tutti
gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7) Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) i Presidenti delle sezioni
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio
relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il
Comitato direttivo;
c) delibera l'eventuale
regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della
quota associativa annuale;
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da apporsi nella sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento
dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve
essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Art. 9) Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è
formato da un numero di membri non inferiore a tre, e comunque sempre in numero
dispari, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è
nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in
carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato
esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per
dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il
Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra
i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel
caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo
interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e i Presidenti di
sezione, qualora siano istituite
Al Comitato direttivo spetta
di:
a) curare l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il
Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di
nuove adesioni;
e) deliberare sull'esclusione
degli associati
f) provvedere agli affari di
ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea
dei soci.
Il Comitato direttivo è
presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in
assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Comitato direttivo è
convocato di regola trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente, o in sua
vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei
componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del
Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.
Art. 10) Il Presidente
Il Presidente, nominato dal
Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea
dei soci.
Al Presidente è attribuita la
rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di
sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso
nominato dal Comitato direttivo.
Il Presidente cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11) Il Segretario
Il Segretario, nominato dal
Comitato direttivo, redige i verbali delle assemblee, ne cura l'osservazione,
aggiorna e cura il registro degli associati, cura la diffusione tra i soci delle
decisioni prese dall'assemblea e mantiene con essi i rapporti necessari ad
un’efficace realizzazione delle iniziative prese dal comitato direttivo.
Art. 12) I Presidenti delle sezioni
I Presidenti delle sezioni,
eventualmente costituite, sono nominati dal Comitato direttivo, essi hanno il
compito di gestire autonomamente l'attività svolta nelle singole sezioni.
Ad essi è attribuita la
rappresentanza dell'Associazione, limitatamente all'attività della sezione di
competenza e dovranno impegnarsi a fare osservare le norme contenute nel
presente statuto a tutti gli associati che svolgono attività nelle singole
sezioni.
I Presidenti di sezione
dovranno relazionare periodicamente, al Comitato direttivo, relativamente
all'attività svolta nelle singole sezioni e dovranno presentare annualmente un
rendiconto dell'attività che confluirà nel bilancio dell'associazione che deve
essere redatto a cura del Comitato direttivo.
Art. 12) Norma finale
In caso di scioglimento
dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti o associazioni
aventi scopi e finalità analoghi.
Art. 13) Rinvio
Per quanto non espressamente
riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme
di legge vigenti in materia.
AMICI DELLA MUSICA DI BOLOGNA
Via Francoforte n. 27 -
Bologna
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno
18.02.2001 alle ore 21.00 presso la sede dell'associazione, a seguito di
regolare convocazione viene convocata l'assemblea ordinaria dell'associazione
AMICI DELLA MUSICA DI BOLOGNA.
Assume la
presidenza il Presidente Sig. Mostacci Luigi il quale chiama a fungere da
segretario il Sig. Mostacci Antonio
Constatata
la regolarità della convocazione, la presenza di tutti gli associati e di tutti
i membri del Comitato direttivo dichiara validamente costituita l'assemblea per
deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
1)
Istituzione di una nuova sezione in Spilamberto in Via Ponte Marianna n. 25
2)
Istituzione di una nuova sezione in Minerbio (BO) in Via della Repubblica
Italiana n. 14
3)
Organizzazione di un concorso musicale in Minerbio;
4)
Varie ed eventuali
Relativamente
ai primi due argomenti posti all'ordine del giorno prende la parola il
presidente il quale informa l'assemblea che due gruppi di membri
dell'associazione hanno manifestato l'intenzione di istituire una scuola di
musica in Spilamberto e in Minerbio (BO)
L'assemblea,
dopo aver sentito le proposte dei due gruppi proponenti e una breve discussione
prende atto dell'intenzione dei due gruppi di associati, approva le proposte
effettuate e delibera di istituire due nuove sezioni dell'associazione in
Spilamberto
(MO), in Via Ponte Marianna n. 25
Minerbio
(BO), in Via della Repubblica Italiana n. 14
e demanda
al Comitato direttivo la nomina dei Presidenti di sezione come previsto all'art.
12 dello Statuto
In
relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa
l'assemblea che il gruppo di associati che ha proposto l'istituzione della nuova
sezione in Minerbio (BO) è intenzionata a promuovere anche l'organizzazione di
un concorso musicale.
L'assemblea
non avendo nulla in contrario all'ulteriore proposta autorizza la costituenda
sezione di Minerbio (BO) ad organizzare il suddetto concorso musicale demandando
al Presidente di sezione che verrà eletto dal Comitato direttivo tutti i poteri
necessari per ottenere le autorizzazioni e i premessi necessari per la
realizzazione del concorso
Esaurita
la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo
la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
23,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale