Quaderni di Birdwatching Anno I - n° 1 - aprile 1999


Parliamo di ...
La tutela della fauna nell'ordinamento giuridico italiano
De iure condito e de iure condendo
di Valerio Cappello - Servizio CITES Corpo Forestale dello Stato, Torino

Gli strumenti legislativi attualmente esistenti nell'ordinamento giuridico nazionale a tutela della fauna sono essenzialmente due: la L. 150/92 (la legge di attuazione dei regolamenti comunitari di esecuzione della Convenzione di Washington del 1973 nota anche con l'acronimo CITES) e la L. 157/92 (la legge di regolamentazione dell'attività venatoria titolata quale "legge di tutela della fauna omeoterma").

    Una considerazione "de iure condito" merita essere fatta in via preliminare: il nostro ordinamento giuridico non conosce ancora, al di là del titolo della L. 157/92, una disciplina normativa organica ed omogenea di tutela della fauna selvatica. Infatti, la citata L. 157/92 è in realtà sostanzialmente una legge di disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria che contiene pure delle disposizioni di tutela di specie di fauna selvatica, ma soltanto in via strumentale.

    Ai sensi della L. 157/92 è comunque stato introdotto un principio di sicuro rilievo: tutte le specie animali omeoterme sono tutelate e di esse è vietato qualsiasi atto di prelievo in natura o abbattimento salvo quelle per le quali sia ammesso l'esercizio dell'attività venatoria e con le modalità prescritte dalla stessa legge. Esiste poi un ambito di tutela rafforzata per talune specie animali, (art. 2 L. 157/92), le cosiddette specie particolarmente protette (dal lupo all'orso alla martora al gabbiano corso, le cicogne e via dicendo). Il sistema sanzionatorio, di tipo contravvenzionale, non spicca certo per la sua durezza. Gli unici casi di applicazione congiunta di arresto ed ammenda (e quindi non oblazionabili) sono costitutiti dall'abbattimento, cattura o detenzione delle specie a più alto livello di protezione (orso, camoscio d'Abruzzo, stambecco e muflone sardo, ma nessun uccello).

 

    L'abbattimento, cattura o detenzione di specie particolarmente protette, tra le quali sono ricomprese anche specie ad altissimo rischio di estinzione, è invece sanzionato soltanto con l'applicazione dell'arresto (da 2 ad 8 mesi) o ammenda (da £. 1.500.000 a 4.000.000) la qual cosa vuol dire che, salvo i casi di recidiva, il trasgressore sarà ammesso al pagamento di un'oblazione senza alcuna condanna penale e con un onere pecuniario certamente non proibitivo. La detenzione, cattura o abbattimento di specie non particolarmente protette poi viene sanzionato con la sola applicazione dell'ammenda. Non è invece più possibile, come accadeva con la precedente legge caccia, procedere alla contestazione del furto allo Stato. Infatti, una consolidata giurisprudenza di legittimità, ha negato l'applicabilità di detto delitto alle catture illeciti di fauna in violazione della L.150/92. Da ciò ne deriva che, comportamenti socialmente gravi e riprovevoli come la distruzione del patrimonio naturalistico nazionale, di fatto, sono sanzionati in maniera estremamente blanda (anche confrontando il detto regime sanzionatorio con quello predisposto dalla L. 150/92) contrariamente al sistema penale oggi vigente per comportamenti socialmente di certo meno riprovevoli (come ad esempio il furto senza violenza).

    Alla citata L. 157/92 si affianca la L. 150/92 (e successive modifiche) anche se con diversa funzione. Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (C.Cass. SS.UU. 15/94) la 157/92 opera come legge di tutela delle specie animali selvatiche presenti sul territorio nazionale ed è quindi non applicabile agli esemplari che si trovino o provengano dall'estero, mentre la 150/92 ed, in genere, tutta la normativa CITES ha lo scopo di disciplinare il commercio internazionale e, di conseguenza, tutela i vari specimen in funzione all'esercizio, per essi, di attività di import - export o attività di carattere commerciale.


    La L. 150/92, emanata in attuazione del regolamento comunitario 3626/82 poi modificato con il 338/97), ha uno scopo particolare: quello di salvaguardare specie animali e vegetali dell'intero globo disponendo un rigido sistema di controllo nelle attività di commercio internazionale. La legge distingue due categorie principali di specie animali e vegetali: quelle dell'allegato A (la vecchia appendice I con qualche esemplare anche dell'appendice II) a più alto livello di protezione e quelle di allegato B (ricomprendente quasi tutta la vecchia appendice II). Sono gli art. 1 e 2 della L. 150/92 a sanzionare una serie di comportamenti quali l'importazione, esportazione, destinazioni commerciali (anche la semplice detenzione od esposizione per la vendita) e anche la mera detenzione, ma soltanto per gli esemplari dell'allegato A, ovviamente quando le dette attività non siano state esercitate in conformità alle regolamentazioni che gli Stati aderenti hanno imposto. In termini amministrativi, poi, gli Stati aderenti non autorizzano mai attività commerciali od acquisizioni non motivate da valide ragioni scientifiche di esemplari di allegato A provenienti dalla natura. Tra i casi più "celebri" c'è il divieto di commercializzazione di avorio (con alcune eccezioni) di pappagalli di talune specie a rischio di estinzione come parecchie specie del genere "Amazona" o "Ara". Per gli esemplari di allegato B, invece, si è voluto dare un regime più blando disponendo semplicemente un sistema di controllo nelle attività di import ed export ed in quelle commerciali.

    La violazione delle dette norme ha un carattere decisamente (e giustamente) vessatorio con l'applicazione, nel caso della recidiva, della pena congiunta di arresto e ammenda, altrimenti della sanzione contravvenzionale alternativa ma di sicuro impatto (per gli allegati A, da 15.000.000 a 400.000.000 milioni, per gli allegati B da 10.000.000 a 250.000.000 oltre ovviamente alla confisca). Anche qui, però, non può non rilevarsi una qualche insufficienza della sanzione per taluni casi. Infatti, se l'applicazione di oneri pecuniari molto significativi ha un sicuro impatto, anche disincentivante, per il privato od il piccolo commerciante, non lo stesso potrà dirsi per il grosso trafficante che, consapevole dell'altissimo guadagno che può realizzare (una coppia di pappagalli vivi di una specie particolarmente rara può arrivare a valere anche diverse centinaia di milioni) accetta ben volentieri il rischio di una sanzione pecuniaria, pur cospicua. Un pregio invece di questa disciplina normativa è certamente quello di considerare specimen qualunque esemplare od anche parte di esso (una penna, un dente, un osso, un prodotto lavorato) cosa invece che non viene fatta dalla L. 157/92.

 

    Purtroppo però, ad oggi, emergono sempre più di frequente grossi problemi nella gestione della L. 150/92. Questa è probabilmente l'esempio di ciò che una legge penale non deve essere: incomprensibile e inidonea a consentire una immediata riconducibilità del fatto alla sanzione (soprattutto il cittadino ha spesso grosse difficoltà a stabilire quando il comportamento è vietato). La detta legge, infatti, appare come un'intricatissima rete di rinvii a Decreti Ministeriali che rimandano a regolamenti comunitari che vengono modificati con costante regolarità anche da semplici decisioni di Commissioni. Questo non è certo un sistema esemplare di gestire una normativa penale. A ciò si aggiunge che la L. 150/92 fa espresso riferimento al regolamento comunitario 3626/82 oggi abrogato dal 338/97, per cui c'è il rischio che da un momento all'altro il Giudice dichiari lo stato di "vacatio legis" con le conseguenze disastrose che ciò comporterebbe. E ciò che stupisce è constatare che, con l'ultimo intervento di modifica della L. 150/92 con la L. 426/98, il legislatore, abbastanza incomprensibilmente, non ha ritenuto di dover procedere ad alcun aggiornamento normativo.

    Da ultimo, anche se non per importanza, merita richiamare anche l'art. 727 CP (maltrattamenti di animali) come modificato dalla L. 473/93. La norma sanziona, con ammenda da £ 2.000.000 a £ 10.000.000, l'atto di maltrattamento di qualunque animale anche se questa fattispecie viene applicata più alle specie domestiche che a quelle selvatiche. La norma, che infatti è inserita nel titolo, in realtà tutela il sentire comune più che l'interesse dell'animale. Sarebbe più giusta una norma che fosse in grado di tutelare l'animale in sé, indipendentemente dal senso di riprovevolezza che, da un atto di maltrattamento ne possa derivare al comune cittadino, ma per questo sarà certamente necessario una maggiore ed ulteriore evoluzione sociale del sentire comune.

    Una citazione a sé stante merita anche il D.P.R. 357//97 che recepisce la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Molto interessante perché per la prima volta introduce, nel campo faunistico, il principio della necessità di tutela non solo della fauna, ma anche degli habitat ad essa necessari. Non è utile soltanto che sia vietato sparare all'aquila reale, ma anche proteggere il suo sito di nidificazione. Inoltre, questo D.P.R. introduce anche un altro importante concetto e cioè che la tutela della fauna deve essere estesa a tutta la fauna anche la cosiddetta minore, quali insetti e rettili. L'unica grave pecca di tale disposizione è che essa preveda dei divieti e delle formule di protezione, ma non ha alcun regime sanzionatorio. E' chiaro che una legge che vieta senza sanzionare ha ben poche possibilità di risultare efficace.


    Da quanto sin qui detto, emerge comunque una situazione giuridica abbastanza frammentata. Soprattutto si deve constatare la mancanza di un sistema normativo organico in cui l'essere animale sia tutelato in quanto tale, oltre che come patrimonio culturale dell'intera collettività. "De iure condendo" sarebbe pertanto necessaria una legge unitaria con la quale tutte le singole specie, animali e vegetali siano protette in maniera integrale. Sarebbe anche auspicabile che, per talune specie di particolare rarità, siano esse nazionali o estere, venga applicato un regime sanzionatorio particolarmente vessatorio che preveda anche fattispecie di carattere delittuoso, affiancato comunque ad un regime di sanzione pecuniaria assai rigido, soprattutto per i più gravi fenomeni di bracconaggio od illecita commercializzazione: si pensi ai casi di commercializzazione di animali gravemente minacciati come i gorilla di montagna, l'ara di Spix, il leopardo delle nevi, la tigre siberiana od anche, per specie anche nazionali, a casi di bracconaggio ad esemplari di chiurlottello o di moretta tabaccata.

 

    Quanto invece all'aspetto operativo, non vi è dubbio che se si vuol ottenere qualche serio risultato, si deve puntare su strutture di controllo di altissima professionalità, munite di adeguati strumenti non solo normativi, ma anche operativi e dotate di una super - specializzazione, come oggi accade per il Corpo Forestale dello Stato ed, in particolare, per i Servizi CITES, le uniche strutture in grado di gestire, sia dal punto di vista amministrativo che da quello giudiziario, una materia tanto complessa dal punto di vista giuridico e tecnico - naturalistico (con più di 38.000 specie da identificare). Bisogna soprattutto prendere coscienza del fatto che, la polizia ambientale e la tutela naturalistica può essere esercitata non soltanto lottando contro discariche ed abusivismo edilizio ma è necessario potenziare l'intervento anche sulla tutela diretta del patrimonio naturale, animale e botanico. Per tali ragioni è opportuna a livello politico ed a livello amministrativo una maggiore presa di coscienza dell'importanza e della centralità del problema della tutela della fauna e della flora nell'ambito delle attività di cosiddetta polizia ambientale.




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