PREFAZIONE
: LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI APPARECCHI
ALIMENTATI A GAS PER USI DOMESTICI E SIMILARI.
Le
fonti normative comprendono numerose norme giuridiche
di diverso rango, non sempre facilmente interpetabili
e coordinabili tra loro e che si sono succedute nel tempo.
Vari autori pretendono , giustamente , la redazione di
un testo unico che consenta agli interpreti ed agli operatori
di comprendere le norme e di programmare , conseguentemente
, gli interventi in sicurezza . Tuttavia , in attesa di
un decisivo intervento del legislatore, le norme in materia
sono persino di di difficile ricezione (in quanto disseminate
in numerose gazzette ufficiali dell'ultimo decennio) ed
in particolare sono costituite dalla legge 6/12/71 n.
1083 e dalle norme specifiche per la sicurezza richiamate
dall'art. 3, pubblicate dall'Ente di unificazione (UNI)
sotto forma di tabelle denominate UNI approvate con decreto
del Ministero dell'Industria del Commercio ed Artigianato;
dalla legge 5/03/90 n. 46 e dal relativo regolamento di
attuazione D.P.R. 447/91; dal DPR 18.4.92 n. 392 che ha
parzialmente modificato la legge n. 46/90 (artt. 4?5 e
15 commi 2° e 3°) e il DPR 447/91 (artt. 3 e 7
comma 3°).
Inoltre devono essere citati la legge n. 25 del 5/01/1996
avente per oggetto il differimento dei termini per le
disposizioni di legge e le relative sanzioni amministrative,
nonché il D.P.R. 13/5/1998 n. 218 (regolamento
recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
alimentati a gas combustibile per uso domestico), che
ha ribadito la scadenza di adeguamento, per gli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90,
per il 31/12/1998; il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato consistente nell'approvazione
di tabelle UNI, di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083, recante
norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
(18° gruppo).
Parimenti viene richiamato il D.P.R. 15 novembre 1996
n. 661 (regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE,
concernente gli apparecchi a gas), per quanto attiene
i requisiti di sicurezza delle apparecchiature con particolare
riferimento alle norme UNI ? EN armonizzate, immediatamente
applicabili ed emesse ai sensi della predetta direttiva
o, in mancanza di queste, al requisiti essenziali elencati
nell'allegato 1 del D.P.R. 661/96. I decreti e le disposizioni
legislative succedutesi dal 1996 ad oggi in materia di
impianti a gas ad uso domestico hanno affermato la piena
vigenza della legge 1083/71 anche dopo l'entrata in vigore
della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.
La legge 46/90 riguarda infatti la sicurezza di tutti
gli impianti in generale, elencati nell'art. 1 dalla legge
medesima, diversamente dalla legge 1083/71 che ha come
oggetto la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
per quanto attiene tutti i materiali, gli apparecchi,
le installazioni e gli impianti. Ne consegue pertanto
che gli impianti oggetto della legge 1083/71 debbono essere
sicuri indipendentemente dai termini di proroga fissati
dalla legge 46/90.
Di tale avviso è anche il Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato, che, in più atti
ufficiali (circolari e decreti) emanati dopo l'entrata
in vigore della legge n° 46/90, ha considerato pienamente
in vigore la legge 1083/71. Dell'argomento tratta anche
l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del
9.10.1995 n° 3815.
Devono essere ricordati la legge 9/1/1991 n. 10 (Norme
per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia , di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e il
relativo regolamento di esecuzione il D.P.R. 412 del 26.08.1993
(regolamento recante norme per la progettazione, installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai
fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione
dell'art. 4 della legge 9/1/1991 n. 10) ampiamente modificato
dal recente D.P.R. 551 del 21/12/1999 (pubblicato su G.U.
n. 81 del 6/4/2000, recante il titolo: "Modifiche
al D.P.R. 26/8/1993 n. 412: regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione , l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici di edifici al fini
del contenimento dei consumi di energia , in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 1991 n. 10"). Da
menzionare ancora sono le seguenti norme: il D.Lvo 23.5.2000
n.164 (G.U. n.142 del 20.6.2000) , il D.M. 4/12/2000 del
Ministero dell'Industria , del commercio e dell'artigianato
(approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI - CIG
, di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083 , recante norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - 19°
gruppo) (Supplemento ordinario n.1 alla G.U. n. 4 del
5/1/2001) , Deliberazione n. 236/00 del 28/12/2000 dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ( adozione di direttiva
concernente la sicurezza e della continuità del
servizio di distribuzione del gas ) (Supplemento ordinario
n. 2 alla G.U. n. 4 del 5/1/2001).
Le norme penali in materia sono le seguenti: gli artt.
1, 3 e 5 della legge n. 1083/71; gli artt. 423, 449, 451,
483, 515, 589, 590 e l'art. 674 c.p., quest'ultimo in
relazione alle modalità di scarico dei prodotti
della combustione delle apparecchiature indicate dai locali
regolamenti d'igiene e dalle prescrizioni contenute nella
normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni
contenute nell'art. 5 del D.P.R. 412/93.
L'opera vuole costituire un momento di riflessione giuridica
sull'uso del gas con particolare riferimento alla sicurezza
degli utenti ed alle vittime, alle loro famiglie ed ai
superstiti a cui è dedicata . Inoltre la stessa
è frutto di una decennale esperienza sul campo
e dell'apporto del dibattito in corso tra tutti gli interessati
: dei colleghi magistrati , degli avvocati , delle associazioni
di categoria degli installatori e dei manutentori , dei
collegi e degli ordini dei periti industriali e degli
ingegneri, dell'università, delle riviste specialistiche
, delle aziende distributrici del gas , dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, della polizia giudiziaria
. A tutti un sentito grazie : infatti senza le loro osservazioni
e critiche questa opera non sarebbe stata realizzata.
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