Gas e sicurezza
Profili giuridici dell'uso del gas e della tutela
della pubblica incolumità

Autore: Giulio Benedetti
Costo del volume: € 30,99

PREFAZIONE : LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI APPARECCHI ALIMENTATI A GAS PER USI DOMESTICI E SIMILARI.

Le fonti normative comprendono numerose norme giuridiche di diverso rango, non sempre facilmente interpetabili e coordinabili tra loro e che si sono succedute nel tempo. Vari autori pretendono , giustamente , la redazione di un testo unico che consenta agli interpreti ed agli operatori di comprendere le norme e di programmare , conseguentemente , gli interventi in sicurezza . Tuttavia , in attesa di un decisivo intervento del legislatore, le norme in materia sono persino di di difficile ricezione (in quanto disseminate in numerose gazzette ufficiali dell'ultimo decennio) ed in particolare sono costituite dalla legge 6/12/71 n. 1083 e dalle norme specifiche per la sicurezza richiamate dall'art. 3, pubblicate dall'Ente di unificazione (UNI) sotto forma di tabelle denominate UNI approvate con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio ed Artigianato; dalla legge 5/03/90 n. 46 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91; dal DPR 18.4.92 n. 392 che ha parzialmente modificato la legge n. 46/90 (artt. 4?5 e 15 commi 2° e 3°) e il DPR 447/91 (artt. 3 e 7 comma 3°).
Inoltre devono essere citati la legge n. 25 del 5/01/1996 avente per oggetto il differimento dei termini per le disposizioni di legge e le relative sanzioni amministrative, nonché il D.P.R. 13/5/1998 n. 218 (regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), che ha ribadito la scadenza di adeguamento, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, per il 31/12/1998; il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato consistente nell'approvazione di tabelle UNI, di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo).
Parimenti viene richiamato il D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 (regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas), per quanto attiene i requisiti di sicurezza delle apparecchiature con particolare riferimento alle norme UNI ? EN armonizzate, immediatamente applicabili ed emesse ai sensi della predetta direttiva o, in mancanza di queste, al requisiti essenziali elencati nell'allegato 1 del D.P.R. 661/96. I decreti e le disposizioni legislative succedutesi dal 1996 ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno affermato la piena vigenza della legge 1083/71 anche dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni. La legge 46/90 riguarda infatti la sicurezza di tutti gli impianti in generale, elencati nell'art. 1 dalla legge medesima, diversamente dalla legge 1083/71 che ha come oggetto la sicurezza dell'impiego del gas combustibile per quanto attiene tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti. Ne consegue pertanto che gli impianti oggetto della legge 1083/71 debbono essere sicuri indipendentemente dai termini di proroga fissati dalla legge 46/90.
Di tale avviso è anche il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, che, in più atti ufficiali (circolari e decreti) emanati dopo l'entrata in vigore della legge n° 46/90, ha considerato pienamente in vigore la legge 1083/71. Dell'argomento tratta anche l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 9.10.1995 n° 3815.
Devono essere ricordati la legge 9/1/1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia , di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e il relativo regolamento di esecuzione il D.P.R. 412 del 26.08.1993 (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4 della legge 9/1/1991 n. 10) ampiamente modificato dal recente D.P.R. 551 del 21/12/1999 (pubblicato su G.U. n. 81 del 6/4/2000, recante il titolo: "Modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412: regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione , l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici di edifici al fini del contenimento dei consumi di energia , in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 1991 n. 10"). Da menzionare ancora sono le seguenti norme: il D.Lvo 23.5.2000 n.164 (G.U. n.142 del 20.6.2000) , il D.M. 4/12/2000 del Ministero dell'Industria , del commercio e dell'artigianato (approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI - CIG , di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083 , recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - 19° gruppo) (Supplemento ordinario n.1 alla G.U. n. 4 del 5/1/2001) , Deliberazione n. 236/00 del 28/12/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( adozione di direttiva concernente la sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas ) (Supplemento ordinario n. 2 alla G.U. n. 4 del 5/1/2001).
Le norme penali in materia sono le seguenti: gli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71; gli artt. 423, 449, 451, 483, 515, 589, 590 e l'art. 674 c.p., quest'ultimo in relazione alle modalità di scarico dei prodotti della combustione delle apparecchiature indicate dai locali regolamenti d'igiene e dalle prescrizioni contenute nella normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 412/93.
L'opera vuole costituire un momento di riflessione giuridica sull'uso del gas con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti ed alle vittime, alle loro famiglie ed ai superstiti a cui è dedicata . Inoltre la stessa è frutto di una decennale esperienza sul campo e dell'apporto del dibattito in corso tra tutti gli interessati : dei colleghi magistrati , degli avvocati , delle associazioni di categoria degli installatori e dei manutentori , dei collegi e degli ordini dei periti industriali e degli ingegneri, dell'università, delle riviste specialistiche , delle aziende distributrici del gas , dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della polizia giudiziaria . A tutti un sentito grazie : infatti senza le loro osservazioni e critiche questa opera non sarebbe stata realizzata.

 

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